Ordinanza cautelare 12 luglio 2021
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2021, proposto da
Società Berghem-Abru s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Andreoni e Porzia Di Cosola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paglieta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza Settore “Programmazione Urbanistica” Numero 1 del 15/04/20221 avente ad oggetto: ordinanza d'immediata rimozione dei due manufatti a destinazione residenziale/deposito ed interdizione dell'utilizzo dei manufatti e del piazzale in località Boccagrande, s.n. in N.C.E.U al foglio 10 particella n. 38 sub 3,5 e 7, con il quale è stata ordinata alla Soc. Berghem – Abru S.r.l. con sede legale a IA (CH) in Via Martiri 6 Ottobre n. 79/A, la immediata rimozione degli automezzi pesanti ed autocarri parcheggiati sul piazzale fogli di mappa n. 10 particella n. 38 sub. 7; la immediata rimozione delle strutture prefabbricate poste in opera sul piazzale in catasto fabbricati al foglio di mappa n. 10 particella n. 38 sub. 7 dettagliatamente descritte nelle premesse del presente atto; il non utilizzo dei manufatti in località Boccagrande in catasto fabbricati NCEU al foglio di mappa n. 10 particella n. 38 sub 3,5 e 7.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paglieta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa MA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
La società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare sito nel Comune di Paglieta, località Boccagrande, censito al N.C.E.U. al foglio 10, particella n. 38, subalterni 3, 5 e 7, composto da più corpi di fabbrica a destinazione produttiva/commerciale e da un ampio piazzale pertinenziale.
Premette parte ricorrente di aver presentato in data 02/04/2015, ai fini della riduzione dell’IMU, una dichiarazione di inagibilità/inabitabilità del fabbricato relativamente alla parte di proprietà indicata nel Foglio 10, Particella 38, Subalterni 7, 3, 5.
Con nota del 20/03/2018, prot. 0003612 del 26-04-2018 la società ricorrente aveva poi specificato al comune di Paglieta che “la richiesta di inagibilità dell’immobile identificato al catasto al foglio 10, particella 38, sub. 7, composta da 3 corpi di fabbrica ed identificati tutti con lo stesso sub, è da riferirsi esclusivamente al corpo di fabbrica privo di infissi posto all’ingresso dell’area (…) e non anche agli altri due corpi di fabbrica di più recente costruzione e per i quali erano addirittura in corso regolari contratti di affitto e dotati di infissi, doppia coibentazione, utenza energetica, acqua, box ufficio e servizi igienici funzionanti”.
Con nota del 10/05/2018, Prot. 4059, l’Ufficio Settore VI Programmazione Urbanistica del Comune di Paglieta riscontrava la nota della ricorrente invitandola a presentare apposita SCAGI a firma di un tecnico abilitato dalla quale risultasse il frazionamento dei manufatti inagibili rispetto a quelli ritenuti agibili con allegata opportuna planimetria riportante tutte le destinazioni d’uso dei locali agibili e la destinazione d’uso del piazzale circostante e che la Scagi avrebbe dovuto riportare l’elenco dei titoli abilitativi che avrebbero consentito ed autorizzato lo stato di fatto.
A seguito di sopralluogo, in data 02/03/2021 la Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” Stazione di IA ha disposto il sequestro delle porzioni dell’immobile al foglio 10 particella 38 sub 7, evidenziando che i due manufatti erano stati concessi in affitto con appositi contratti di locazione. In data 12/04/2021, gli operanti evidenziano che una ulteriore porzione dell’immobile al foglio 10 particella 38 sub 7 consistente nel piazzale delle dimensioni di circa mq 4.500 era stata concessa in affitto con canone di locazione e utilizzata come deposito di automezzi pesanti e che sul predetto piazzale la ditta affittuaria aveva, altresì, collocato due prefabbricati senza titolo edilizio.
Con ordinanza del Settore “ Programmazione Urbanistica ” n. 1 del 15 aprile 2021, il Comune di Paglieta ha ordinato alla società:
• la immediata rimozione degli automezzi pesanti e degli autocarri parcheggiati sul piazzale;
• la rimozione delle strutture prefabbricate ivi installate in assenza di titolo abilitativo;
• il divieto di utilizzo dei manufatti insistenti sugli indicati subalterni, in quanto privi di agibilità.
Avverso tale provvedimento la società ha proposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi:
1. Difetto di competenza – Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000.
La ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata avrebbe natura di ordinanza contingibile e urgente, volta a fronteggiare una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica.
In quanto tale, essa avrebbe dovuto essere adottata dal Sindaco, e non dal dirigente del Settore urbanistico, risultando pertanto affetta da difetto assoluto di competenza.
2. Difetto di proporzionalità e erronea estensione della dichiarazione di inagibilità
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che il Comune avrebbe illegittimamente esteso la dichiarazione di inagibilità all’intero compendio immobiliare, pur a fronte di una richiesta di inagibilità limitata ad una sola porzione del fabbricato, ossia quella priva di infissi e inutilizzata.
Tale estensione avrebbe determinato l’impossibilità di utilizzare porzioni dell’immobile ritenute invece strutturalmente integre e regolarmente locate e un grave pregiudizio economico da perdita dei canoni di locazione.
La società contesta, inoltre, la richiesta comunale di presentazione di una SCAGI per le porzioni del compendio immobiliare in riferimento alle quali, nel 2018, la società stessa ha affermato sussistere le condizioni di agibilità. La ricorrente afferma che su tali immobili non sarebbero stati realizzati interventi edilizi tali da incidere sulle condizioni di sicurezza, igiene o salubrità dell’immobile e che la richiesta di ripristinarne l’agibilità deriva da un errore precedentemente commesso dal Comune nell’aver dichiarato inagibili anche i suddetti locali.
3. Difetto di istruttoria
La ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata sarebbe stata adottata in totale assenza di un’adeguata attività istruttoria, non preceduta da:
• sopralluoghi tecnici del personale comunale;
• relazioni dell’ASL o della Polizia municipale;
• accertamenti diretti idonei a dimostrare l’esistenza di un pericolo attuale e concreto.
Secondo la prospettazione attorea, l’Amministrazione si sarebbe fondata esclusivamente sui verbali dei Carabinieri forestali, ritenuti insufficienti a giustificare un provvedimento così invasivo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Paglieta, che ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
In particolare, l’Amministrazione resistente ha contestato la qualificazione dell’atto impugnato quale ordinanza contingibile e urgente, sostenendo che si tratti, invece, di un provvedimento ordinario di vigilanza urbanistico edilizia, adottato ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
In tale ambito, la competenza spetterebbe pacificamente al dirigente responsabile dell’ufficio, e non al Sindaco.
Quanto al secondo motivo, il Comune afferma che l’intero immobile risulta formalmente inagibile dal 10 aprile 2015, in forza di un certificato mai impugnato dalla società ricorrente e tuttora efficace.
La successiva richiesta della ricorrente di limitare l’inagibilità ad alcune porzioni non si sarebbe mai perfezionata, per la mancata presentazione della SCAGI richiesta nel 2018.
Ne conseguirebbe la legittimità del divieto di utilizzo dei manufatti inagibili.
La domanda cautelare proposta in seno al ricorso è stata respinta con ordinanza n. 168 del 6.7.2021.
All’esito dell’udienza straordinaria del 17 febbraio 2026, dedicata alla riduzione dell’arretrato, svoltasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. Il ricorso non è fondato.
2. Infondato è il primo motivo, il quale assume a proprio fondamento che l’ordinanza n. 1 del 15 aprile 2021 impugnata abbia natura contingibile e urgente.
L’assunto non è condivisibile.
Mancano indici di tipo letterale e sistematico che possano fondare un tale assunto. Dal contenuto testuale del provvedimento impugnato emerge, infatti, che lo stesso non richiama situazioni di emergenza straordinaria o imprevedibile, non fa riferimento a pericoli sopravvenuti ed eccezionali per l’incolumità pubblica e si limita ad ordinare la rimozione di opere prive di titolo, il divieto di utilizzo di immobili privi di agibilità e la cessazione di usi non assentiti del piazzale.
L’ordinanza si inserisce, dunque, nell’esercizio dei poteri ordinari di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, disciplinati dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, la cui competenza è pacificamente attribuita al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale.
Ne consegue che non sussiste il dedotto difetto di competenza, né la violazione degli artt. 50 e 54 T.U.E.L.
3. Anche il secondo motivo è infondato. Risulta documentalmente provato che con provvedimento del 10 aprile 2015 l’intero compendio immobiliare (sub 3, 5 e 7) è stato dichiarato inagibile dal competente ufficio comunale. L’inagibilità è stata dichiarata con riferimento ai subb 3, 5 e 7 su istanza della stessa ricorrente – al dichiarato fine di ottenere la riduzione dell’IMU - e a seguito di apposito sopralluogo, avvenuto in data 10.4.2015, come emerge dal certificato di inagibilità emesso in pari data.
A distanza di tre anni dal rilascio del suddetto certificato, la ricorrente ha presentato un’istanza di rettifica volta a ridurre la dichiarazione di inagibilità ad uno solo dei tre corpi di fabbrica contraddistinti cumulativamente nel sub 7, limitandola al solo “corpo di fabbrica privo di infissi posto all’ingresso dell’area”, affermando che gli altri manufatti erano, invece, agibili e finanche locati. Tale istanza è stata riscontrata dal Comune, con nota del 10 maggio 2018, con la quale, tenuto conto dei precedenti accertamenti, è stato chiesto alla ricorrente di presentare una nuova SCAGI provvedendo al frazionamento degli edifici agibili dagli altri e al deposito di planimetrie con l’esatta indicazione delle destinazioni d’uso dei locali agibili e del piazzale.
La ricorrente non ha provveduto e, pertanto, la certificazione di agibilità degli immobili è rimasta immutata.
Sulla base di tali riscontri il Comune, una volta accertata, da parte dei Carabinieri, l’avvenuta locazione di immobili privi di agibilità per l’esercizio di attività commerciali, legittimamente ha intimato il non utilizzo dei suddetti locali, non essendovi garanzie di sicurezza e salubrità degli stessi.
Neanche nella presente sede processuale, peraltro, la ricorrente ha fornito elementi di prova idonei a supportare le circostanze affermate in ricorso, ossia che gli immobili in questione, dal 2011 (epoca di rilascio del certificato di agibilità del compendio n. 160 del 23.11.2011) in poi sarebbero sempre stati perfettamente agibili, affermazione che si scontra con l’opposta dichiarazione incondizionatamente resa dalla medesima ricorrente nel 2015 (circa la non agibilità dell’intero sub 7) e con gli esiti del sopralluogo eseguito dal Comune in fase di rilascio del certificato di inagibilità e che, dunque, è rimasta del tutto sguarnita di prova.
Peraltro il certificato di agibilità n. 150 del 23.11.2011, invocato dalla ricorrente, non costituisce prova dell’integrale agibilità del compendio, atteso che esso si riferisce espressamente solo ai locali posti al piano terra, tra il magazzino e la tettoia, con destinazione commerciale, ufficio e archivio del sub 7.
L’intimazione a non utilizzare locali privi di agibilità da parte del Comune, dunque, era fondata sulla situazione degli immobili risultante agli atti dell’Ente e, sotto tale profilo, non presenta profili di illegittimità.
4. Anche il terzo motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’ordinanza è sorretta da un’istruttoria adeguata, basata su verbali di accertamento dei Carabinieri forestali - sufficienti, stante la loro efficacia fidefaciente a fondare l’istruttoria preordinata all’esercizio dei poteri di vigilanza in materia edilizia del Comune - e su precedenti provvedimenti amministrativi mai adeguatamente superati (certificazione di inagibilità del 2015).
5. Il ricorso, in conclusione, è infondato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di PE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN IA RL, Presidente FF
MA AM, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| MA AM | NN IA RL |
IL SEGRETARIO