Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Transizione ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, Complesso Monumentale di San Domenico;
nei confronti
Condominio “Le Nereidi”, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 299 del TUA e ss. del MITE del 24/05/2022 e per la conseguenziale condanna alla bonifica e al risarcimento danni.
Sui motivi aggiunti presentati in data il 21.9.2022 per l’annullamento:
- del decreto di rigetto del MITE n. -OMISSIS- del 19/07/2022, notificato al ricorrente il 26/07/2022 a mezzo posta, conseguenziale condanna alla bonifica ai sensi dell'art. 299 e ss. TU ambiente e per la condanna al risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione ecologica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 il dott. NZ IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1.- Impugnava l’istante il provvedimento di diniego, adottato in data 24 maggio 2022 dal Ministero per la Transizione ecologica (MiTE), ai sensi dell’art. 299 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
In fatto, deduceva di risiedere in un appartamento all’interno di un complesso condominiale nella palazzina “-OMISSIS-”, adiacente ad altra palazzina “-OMISSIS-”, il cui tetto di copertura del fabbricato è in amianto. A seguito di una perizia, effettuata in data 28 maggio 2019 ( ex D.M. 6 settembre 1994 e delibera G.R. Abruzzo n. 101/2013), emergeva il danneggiamento del tetto della palazzina opinata per circa il 10%. Indi, il Comune di Montesilvano (PE) emetteva apposita ordinanza per la rimozione dell’amianto, che però rimaneva non eseguita. Di conseguenza, il ricorrente, ai sensi dell’art 301 d.lgs. n. 152/2006 (t.u. ambiente), adiva il MiTE, chiedendo di provvedere a verificare la situazione e di ordinare, ai sensi dell’art. 304, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, la bonifica del manufatto e dell’area. Tuttavia, il MiTE rispondeva in senso negativo, in quanto “ non è rappresentata la sussistenza di un danno ambientale e/o minaccia di esso come definiti dall’art. 300 e ss del d.lgs. 152/2006, e tale da legittimare un intervento della scrivente Direzione generale ai sensi della Parte VI dello stesso Decreto ”.
In diritto, censurava la violazione del principio di precauzione e prevenzione (artt. 191, 301, 302, 304 d.lgs. n. 152/2006, la violazione del principio di ragionevolezza e logicità, la carenza di motivazione, la violazione dell’art. 303 d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 3 e 10- bis legge n. 241/1990 (e della direttiva 8 maggio 2002 del Dipartimento della funzione pubblica), la violazione dell’art. 13 CEDU, invocava, ex art. 30 comma 2, c.p.a. il risarcimento danni non patrimoniali per responsabilità extracontrattuale e contrattuale.
2.- Con successivi motivi aggiunti gravava, altresì, il rigetto dell’opposizione, ex art. 310 d.lgs. n. 152/2006, riproponendo nella sostanza le censure già poste con il ricorso introduttivo.
3.- Si costituiva l’intimato Ministero, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, la quale contestava e depositava i documenti del procedimento, ivi compresa puntuale relazione esplicativa.
4.- Depositati ulteriori documenti, nonché memoria conclusionale del ricorrente, alla fissata udienza straordinaria di smaltimento, la causa passava in decisione.
5.- Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Come emerge dalla relazione istruttoria depositata, a seguito della segnalazione pervenuta e dell’atto di opposizione, sono stati effettuati tutti gli approfondimenti istruttori del caso. Con nota prot. -OMISSIS- del 31 marzo 2022 è stato interessato anche l’PR, affinché valutasse l’eventuale sussistenza di un danno ambientale e/o di una minaccia imminente di esso e desse informazioni sugli esiti delle valutazioni e sulle eventuali misure di prevenzione e/o di ripristino, che fossero risultate necessarie e indispensabili per fronteggiare l’esposta problematica.
La relazione dell’PR (prot. -OMISSIS- del 26 aprile 2022), evidenziava che “ non si configura una situazione nella quale sia possibile individuare, come conseguenza dei fatti segnalati, impatti sulle risorse naturali (specie, habitat naturali e protetti, acqua e terreno) tali da integrare le fattispecie di danno ambientale (…), nonché la sussistenza dei requisiti per individuare una minaccia imminente di danno ambientale per tali risorse ”.
Indi, con successiva nota, sono stati comunicati i motivi ostativi, ex art. 10- bis legge n. 241/1990. Infine, è stato adottato il provvedimento finale di diniego, sulla scorta dell’istruttoria compiuta – come detto – anche ad opera di organismi pubblici competenti ed esperti in materia. Inoltre, è intervenuto il rigetto dell’opposizione, ex art. 310 d.lgs. n. 152/2006, quale atto conclusivo del procedimento.
Non è stata rilevata dall’PR una minaccia imminente di danno ambientale; la tutela del possibile pericolo per la salute derivante dal deterioramento dell’amianto sul tetto dell’immobile viciniore a quello del ricorrente non poteva essere garantita dal MiTE, attraverso le misure di prevenzione, ex art. 304 d.lgs. n. 152/2006.
Il rischio richiamato dalla norma deve consistere nella probabilità, che si verifichino i presupposti, previsti dall’art. 300 d.lgs. n. 152/2006, di deterioramento significativo e misurabile, anche indiretto, di una risorsa naturale, delle specie, degli habitat naturali, delle acque e del terreno, perché si configuri un “Danno ambientale”, che certamente non possono ricollegarsi al deterioramento del 10% del tetto di una qualsivoglia palazzina; peraltro, tale valutazione soggiace a criteri di verifica tecnici, da parte dell’PR, che pur vi ha proceduto, come emerge dagli atti depositati. Né traspare dai documenti prodotti alcuna lacuna o erronea valutazione tecnica, che peraltro può essere sindacata dal giudice amministrativo, sotto il profilo della legittimità e non già dell’opportunità.
In via dirimente, come anche chiarito con nota acquisita al prot. MiTE in data 14 marzo 2022, l’ARTA Abruzzo, Distretto provinciale di Chieti, ha ben segnalato che “ eventuali accertate problematiche di natura igienico-sanitaria, legate alla presenza di manufatti in amianto su civile abitazione, potrebbero essere affrontate dall’Azienda Sanitaria Locale in quanto ente incaricato dell’attività di controllo per la tutela della popolazione dal rischio amianto ”.
In ultima analisi – reputa il Collegio – nel caso di specie, più che una fattispecie di “danno ambientale” e la invocazione dei poteri del MiTE, può configurarsi una problematica localizzata di carattere igienico-sanitaria, ove in concreto essa sia dimostrata, che va affrontata più efficacemente, a cura degli organi locali di prevenzione sanitaria (A.S.L., uffici competenti e/o Comune di Montesilvano), non già a livello nazionale di competenza del MiTE. Né l’eventuale ritardo degli organi competenti a livello locale nella fattispecie concreta è idoneo a radicare automaticamente alcuna competenza del MiTE.
6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
7.- Le spese del giudizio vanno comunque compensate tra tutte le parti per la natura e peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di ES (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AR AV, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
NZ IE, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NZ IE | IA AR AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.