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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/09/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2261/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2261/2025 promossa con ricorso depositato il 03.06.2025 da:
1) Parte_1
(C.F. ) cittadina italiana C.F._1
nata a Rionero in [...] il [...],
residente in [...],
e
2) Parte_2
(C.F. ) cittadino italiano, C.F._2
nato a [...] il [...],
residente in [...],
entrambi con l'avv. Erika Ferrarese
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Besozzo (VA) in data 15 luglio 1989
(anno 1989 n. 16 parte II serie A)
pagina1 di 3 separati consensualmente mediante accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cazzago Brabbia in data 01.09.2020 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio di Stato Civile al n. 2 parte II Serie C anno 2020 confermato con dichiarazione in data 01.10.2020 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio di Stato Civile al n. 4 parte II Serie C anno 2020; con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03.06.2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare i coniugi entrambi economicamente autosufficienti;
• Quanto all'autovettura mod. Opel SA tg FK831NL, questa rimarrà in uso esclusivo alla sig. ra mentre l'autovettura mod. TR GO tg. Pt_1
DC054FD e i motocicli BMW 650 tg. BB29859 e Honda ZO tg. X4MMTD rimarranno in uso esclusivo al sig. . Ognuno di essi si farà carico di ogni Pt_2 onere connesso con l'uso dei veicoli a sua disposizione, con esonero da responsabilità per l'altro e con impegno alla liberazione dalle obbligazioni da esso discendente nonché a tutte le spese connesse con l'uso dell'autovettura (quali a titolo di esempio: bollo, assicurazione, costi per la revisione) .
• Quanto al libretto postale n. 000014465254 con saldo contabile al 31.12.2024 di
€ 6.445,37 nonché di n. 6 Buoni Fruttiferi Postali con valore nominale di € 1.000,00 ciascuno, cointestati tra le parti, le stesse convengono che tali titoli rimarranno nella esclusiva disponibilità del sig. , con impegno della sig.ra Pt_2
a sottoscrivere l'eventuale documentazione necessaria per Pt_1
l'estinzione/liquidazione in favore del sig. . Pt_2
• Le parti si impegnano e si obbligano sin d'ora a prestare il proprio consenso al trasferimento a terzi delle stesse autovetture, con rinuncia alla quota di loro spettanza dell'eventuale ricavato dalla vendita.
• Quanto all'immobile ex casa coniugale, lo stesso rimarrà in comproprietà al 50% tra i coniugi sino a che gli stessi non intederanno sciogliere la comunione sul predetto bene.
• dichiarare compensate le spese legali.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina2 di 3 Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 15.07.1989 in Besozzo (VA), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Besozzo (anno 1989 n. 16 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2261/2025 promossa con ricorso depositato il 03.06.2025 da:
1) Parte_1
(C.F. ) cittadina italiana C.F._1
nata a Rionero in [...] il [...],
residente in [...],
e
2) Parte_2
(C.F. ) cittadino italiano, C.F._2
nato a [...] il [...],
residente in [...],
entrambi con l'avv. Erika Ferrarese
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Besozzo (VA) in data 15 luglio 1989
(anno 1989 n. 16 parte II serie A)
pagina1 di 3 separati consensualmente mediante accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cazzago Brabbia in data 01.09.2020 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio di Stato Civile al n. 2 parte II Serie C anno 2020 confermato con dichiarazione in data 01.10.2020 di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto Ufficio di Stato Civile al n. 4 parte II Serie C anno 2020; con i seguenti figli:
nata a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_2 autosufficienti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03.06.2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare i coniugi entrambi economicamente autosufficienti;
• Quanto all'autovettura mod. Opel SA tg FK831NL, questa rimarrà in uso esclusivo alla sig. ra mentre l'autovettura mod. TR GO tg. Pt_1
DC054FD e i motocicli BMW 650 tg. BB29859 e Honda ZO tg. X4MMTD rimarranno in uso esclusivo al sig. . Ognuno di essi si farà carico di ogni Pt_2 onere connesso con l'uso dei veicoli a sua disposizione, con esonero da responsabilità per l'altro e con impegno alla liberazione dalle obbligazioni da esso discendente nonché a tutte le spese connesse con l'uso dell'autovettura (quali a titolo di esempio: bollo, assicurazione, costi per la revisione) .
• Quanto al libretto postale n. 000014465254 con saldo contabile al 31.12.2024 di
€ 6.445,37 nonché di n. 6 Buoni Fruttiferi Postali con valore nominale di € 1.000,00 ciascuno, cointestati tra le parti, le stesse convengono che tali titoli rimarranno nella esclusiva disponibilità del sig. , con impegno della sig.ra Pt_2
a sottoscrivere l'eventuale documentazione necessaria per Pt_1
l'estinzione/liquidazione in favore del sig. . Pt_2
• Le parti si impegnano e si obbligano sin d'ora a prestare il proprio consenso al trasferimento a terzi delle stesse autovetture, con rinuncia alla quota di loro spettanza dell'eventuale ricavato dalla vendita.
• Quanto all'immobile ex casa coniugale, lo stesso rimarrà in comproprietà al 50% tra i coniugi sino a che gli stessi non intederanno sciogliere la comunione sul predetto bene.
• dichiarare compensate le spese legali.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina2 di 3 Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 15.07.1989 in Besozzo (VA), trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Besozzo (anno 1989 n. 16 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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