Art. 4.
E' istituito, per il funzionamento della biblioteca della Scuola normale superiore di Pisa, il posto organico di cui all'annessa tabella B, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
La nomina alla qualifica iniziale del posto di cui al precedente comma e' conferita con la osservanza delle norme, condizioni e modalita' vigenti per l'accesso alle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato.
La promozione alle qualifiche di bibliotecario di 2ª classe e di bibliotecario di la classe si consegue, previo giudizio del Consiglio di, amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, per anzianita' congiunta al merito, dopo, rispettivamente, cinque ed otto anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore.
Nella prima applicazione della presente legge, il bibliotecario organicamente assegnato al posto di ruolo previsto dallo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, il quale si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nella qualifica iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella B. Il bibliotecario, peraltro, conserva a carico della Scuola, a titolo d'assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di competenze, l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulta provvisto all'atto dell'inquadramento rispetto a quello conseguito in base all'inquadramento stesso.
E' istituito, per il funzionamento della biblioteca della Scuola normale superiore di Pisa, il posto organico di cui all'annessa tabella B, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.
La nomina alla qualifica iniziale del posto di cui al precedente comma e' conferita con la osservanza delle norme, condizioni e modalita' vigenti per l'accesso alle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato.
La promozione alle qualifiche di bibliotecario di 2ª classe e di bibliotecario di la classe si consegue, previo giudizio del Consiglio di, amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, per anzianita' congiunta al merito, dopo, rispettivamente, cinque ed otto anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore.
Nella prima applicazione della presente legge, il bibliotecario organicamente assegnato al posto di ruolo previsto dallo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, il quale si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, e' inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nella qualifica iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella B. Il bibliotecario, peraltro, conserva a carico della Scuola, a titolo d'assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di competenze, l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulta provvisto all'atto dell'inquadramento rispetto a quello conseguito in base all'inquadramento stesso.