Art. 1.
Per provvedere alla ricostruzione dei pubblici servizi, di trasporto concessi all'industria privata, alle aziende municipalizzate o di prevalente proprieta' dei Comuni o delle Province danneggiati dagli eventi bellici, mediante la corresponsione dei concorsi dello Stato previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410 , il Ministro per i trasporti, in aggiunta alla somma di cui all' art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877 , e' autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 16.000.000.000 (sedici miliardi), in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53 e 1953-54.
Per provvedere alla ricostruzione dei pubblici servizi, di trasporto concessi all'industria privata, alle aziende municipalizzate o di prevalente proprieta' dei Comuni o delle Province danneggiati dagli eventi bellici, mediante la corresponsione dei concorsi dello Stato previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410 , il Ministro per i trasporti, in aggiunta alla somma di cui all' art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877 , e' autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 16.000.000.000 (sedici miliardi), in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53 e 1953-54.