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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/02/2025, n. 12897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12897 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
12/12/2024, nella causa R.G. n. 21526/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
(10/11/1970) rappresentato e difeso dall'avv. Mancuso Bartolo ed avv. Parte_1
Raffa Marianna, per procura in atti;
RICORRENTE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in via Casalnoceto 37, 00166 – Roma (RM);
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2 P.IVA_2 via Casalnoceto 37, 00166 – Roma (RM);
RESISTENTI CONTUMACI
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna le società convenute, in solido tra loro, per tutte le ragioni di cui in motivazione, al pagamento, in favore dell'istante, della somma complessiva di € 4.240,92 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo;
2) condanna le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 948,00#, di cui € 124,00# per spese generali ed € 824,00# per compensi, oltre IVA e
CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Roma, 12/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
*****
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 04/06/2024 e ritualmente notificato l'istante in epigrafe ha chiesto all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento d'azienda tra le convenute e/o l'inesistenza di una dualità soggettiva tra le stesse e quindi di condannarle al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 4.240,92 a titolo di differenze retributive in favore dell'istante.
Alle esposte conclusioni parte ricorrente ha premesso di aver lavorato dal 11.10.2022 al 10.04.2023 come autista addetto alla consegna del pane per un panificio all'ingrosso sito in Roma, in via
Casalnoceto; che detto rapporto di lavoro è stato formalizzato con con Controparte_1 contratto a tempo determinato full-time dal 11.10.2022 al 10.01.2023 e con inquadramento nel livello
B2 del CCNL Panificazione, contratto che è stato poi prorogato fino al 10.04.2023, data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ha altresì specificato che il panificio è stato oggetto di trasferimento di azienda in data 16.3.2023 fra e Controparte_1 Controparte_2
Durante detto rapporto lavorativo, il ricorrente ha specificato di essere stato addetto alla consegna del pane e di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 4:30 alle ore 12:30; di aver sempre ricevuto ordini e direttive dal sig. che gli indicava ogni mattina le consegne da effettuare in giornata e di Parte_2 essersi occupato abitualmente di alcuni clienti (analiticamente elencati a pag. 2 del ricorso).
Il ricorrente ha altresì dedotto di essere stato in malattia dal 31.1.2023 al 11.2.2023; di aver inviato via mail il numero di protocollo dei certificati di malattia (cfr. doc. 5 allegato al ricorso) e di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dei turni né della ripresa dell'attività lavorativa. Pertanto, il 13.2.2023, ha inviato una mail alla società e all'attenzione del sig. rappresentando di aver terminato Parte_2 il periodo di malattia e chiedendo un incontro, anche per parlare del mancato pagamento della retribuzione di novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023. In risposta, il sig. invitava il ricorrente Pt_2
a presentarsi il giorno “martedì 14 febbraio in azienda per riprendere a svolgere le sue abituali mansioni lavorative”.
Con mail del 24.2.2023 il sig. ha invitato il lavoratore a presentarsi presso l'azienda in un Pt_2 qualsiasi giorno dalle ore 01.00 fino alle ore 5.00 “per un colloquio chiarificatore inerente la sua situazione lavorativa” (cfr. doc. 7); incontro avvenuto il 01.03.2023, intorno alle ore 1:15 circa, durante il quale il sig. ha riferito al lavoratore che, a causa della sua malattia, era stato costretto Pt_2
a trovare un autista che potesse sostituirlo e che per le retribuzioni arretrate gli avrebbe versato solo €
500,00; inoltre ha confermato che non gli avrebbe inviato ulteriori turni di lavoro.
Il sig. non ha mai ricevuto né le buste paga dei mesi di febbraio, marzo e aprile, né alcuna Pt_1 comunicazione circa la ripresa dell'attività lavorativa. Pertanto, con lettera del 17.04.2024 le convenute sono state invitate alla corresponsione delle somme dovute per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2023, senza tuttavia ottenere risposta.
Il ricorrente ha precisato quindi di non aver mai ricevuto il pagamento delle retribuzioni di febbraio, marzo e aprile 2023, né tantomeno per lo stesso periodo di tempo i ratei del T.F.R.; inoltre, ha dedotto che durante il rapporto di lavoro non ha mai ricevuto le buste paga, ad eccezione di quella di dicembre
2022 e gennaio 2023. Ha altresì specificato che la retribuzione base oraria ammontava ad € 8,24 lordi,
(come risultante da busta paga in atti), e che gli è dovuta altresì l'indennità di malattia al 80% dal
2 3.2.2023 al 10.2.2023. Alla luce di tutto quanto precede, quindi, il ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di € 4.240,92 per le causali appena ricordate.
Nonostante la rituale vocatio in ius, le società convenute non si sono costituite in giudizio.
Il Giudice, all'odierna udienza letti e i documenti depositati, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
******
Il ricorso è fondato e come tale merita integrale accoglimento.
Sul trasferimento di azienda
Preliminarmente si rileva che le pretese attoree muovono dall'assunto secondo il quale tra
[...]
e si sarebbe realizzata una cessione d'azienda, così determinando Controparte_1 CP_2
l'applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., che al comma 1 stabilisce che “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.
In tale contesto possono ricordarsi vari principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno sottolineato, tra l'altro, che “la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 c.c., ricorre tutte le volte che, rimanendo immutata
l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima, costituendo un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (Cass. n.
12771/2012, Cass. n. 26808/2018), restando quindi irrilevante la dedotta insussistenza di un atto scritto di cessione” (cfr. Cass. n. 23242/2023).
Orbene, nel caso oggetto di attenzione la parte ricorrente ha prodotto le visure CCIA, aggiornate al maggio 2024, tanto della quanto della In particolare, dalla visura di CP_1 CP_2 quest'ultima (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) è possibile accertare che, con atto del 16.3.2023 (n. prot.
RM-2023-125207) si è perfezionato un trasferimento di proprietà dell'azienda fra CP_1
e che la è stata costituita in data 11.7.2022 e iscritta il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
22.7.2022, ed è pertanto subentrata nella gestione del panificio sito in Roma, via Casalnoceto 37 (e precedentemente sede produttiva della . Ne deriva, pertanto, che la struttura in cui ha sede il CP_1 panificio è rimasta sempre la stessa.
Dalle visure delle due società, poi, è possibile osservare una certa sovrapponibilità tra le sue società:
- la sede legale è la medesima (sita in via Casalnoceto 37, 00166 – Roma);
- così, anche la sede dell'attività di panificazione è la medesima (sita in via Casalnoceto 37,
Roma);
- la carica di amministratore unico rivestita sempre dal Sig. Parte_2
- la presenza nella compagine sociale del sig. prima in qualità di socio di Parte_2 maggioranza relativa della e poi in qualità di socio di maggioranza Controparte_1 assoluta della era ed è rappresentante legale e amministratore unico di Controparte_2 Parte_2 entrambe le società;
3 - il numero di addetti pari a 7;
- l'attività prevalente svolta dall'impresa consistente in “produzione di pane e prodotti di panetteria freschi” (Cod. 10.71.10 – v. docc. n. 2 e 3);
- l'oggetto sociale.
Da tutto quanto precede in fatto ed in diritto consegue che, accertata la sussistenza del trasferimento d'azienda tra le convenute, circostanza che risulta per tabulas;
rilevato altresì che al tempo di detto trasferimento era vigente un rapporto lavorativo tra il ricorrente e la , è possibile affermare la CP_1 sussistenza del più volte citato trasferimento d'azienda con le conseguenze che ne derivano in punto di tutela del lavoratore.
A tal proposito, infatti, può essere di particolare utilità ricordare quanto affermato dalla Corte di
Cassazione che, a proposito della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. ha precisato che “esso prevede, infatti, la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento
d'azienda, a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, sul presupposto di vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda (Cass. 29 marzo 2010, n. 7571; Cass. 6 marzo 2015, n. 4598), introducendo a favore dei dipendenti dell'imprenditore, che trasferisce l'azienda o un suo ramo, la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, in funzione della tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore” (cfr. Cass. n.
11002/2020).
Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, sussistendo nel caso di specie un trasferimento d'azienda, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2112 co. 2 c.c. che espressamente statuisce la sussistenza di una obbligazione solidale, per i crediti retributivi del lavoratore, tra cedente e cessionario.
Sulle differenze retributive e sugli emolumenti maturati e non corrisposti.
Tanto premesso dal punto di vista normativo, osserva il Giudicante che, con riferimento al credito vantato dal ricorrente, lo stesso è stato quantificato sulla base di un conteggio analitico e che risulta frutto di calcoli immuni da vizi logici o aritmetici e che, essendo incontestati state la contumacia delle società convenute, possono essere utilizzati dal Giudice a fondamento della sua decisione.
Da tutte le esposte premesse in fatto e di diritto deriva che il ricorso, in quanto fondato merita integrale accoglimento.
Le società convenute, pertanto, sono condannate al pagamento in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e 2560 c.c. in favore del ricorrente della somma di € 4.240,92 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo.
Il regime delle spese processuali segue la soccombenza delle società convenute e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i.
*****
P.Q.M.
Roma, 12/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto
UPP.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
12/12/2024, nella causa R.G. n. 21526/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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TRA
(10/11/1970) rappresentato e difeso dall'avv. Mancuso Bartolo ed avv. Parte_1
Raffa Marianna, per procura in atti;
RICORRENTE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in via Casalnoceto 37, 00166 – Roma (RM);
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2 P.IVA_2 via Casalnoceto 37, 00166 – Roma (RM);
RESISTENTI CONTUMACI
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna le società convenute, in solido tra loro, per tutte le ragioni di cui in motivazione, al pagamento, in favore dell'istante, della somma complessiva di € 4.240,92 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo;
2) condanna le società convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 948,00#, di cui € 124,00# per spese generali ed € 824,00# per compensi, oltre IVA e
CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Roma, 12/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
*****
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 04/06/2024 e ritualmente notificato l'istante in epigrafe ha chiesto all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento d'azienda tra le convenute e/o l'inesistenza di una dualità soggettiva tra le stesse e quindi di condannarle al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 4.240,92 a titolo di differenze retributive in favore dell'istante.
Alle esposte conclusioni parte ricorrente ha premesso di aver lavorato dal 11.10.2022 al 10.04.2023 come autista addetto alla consegna del pane per un panificio all'ingrosso sito in Roma, in via
Casalnoceto; che detto rapporto di lavoro è stato formalizzato con con Controparte_1 contratto a tempo determinato full-time dal 11.10.2022 al 10.01.2023 e con inquadramento nel livello
B2 del CCNL Panificazione, contratto che è stato poi prorogato fino al 10.04.2023, data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ha altresì specificato che il panificio è stato oggetto di trasferimento di azienda in data 16.3.2023 fra e Controparte_1 Controparte_2
Durante detto rapporto lavorativo, il ricorrente ha specificato di essere stato addetto alla consegna del pane e di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 4:30 alle ore 12:30; di aver sempre ricevuto ordini e direttive dal sig. che gli indicava ogni mattina le consegne da effettuare in giornata e di Parte_2 essersi occupato abitualmente di alcuni clienti (analiticamente elencati a pag. 2 del ricorso).
Il ricorrente ha altresì dedotto di essere stato in malattia dal 31.1.2023 al 11.2.2023; di aver inviato via mail il numero di protocollo dei certificati di malattia (cfr. doc. 5 allegato al ricorso) e di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dei turni né della ripresa dell'attività lavorativa. Pertanto, il 13.2.2023, ha inviato una mail alla società e all'attenzione del sig. rappresentando di aver terminato Parte_2 il periodo di malattia e chiedendo un incontro, anche per parlare del mancato pagamento della retribuzione di novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023. In risposta, il sig. invitava il ricorrente Pt_2
a presentarsi il giorno “martedì 14 febbraio in azienda per riprendere a svolgere le sue abituali mansioni lavorative”.
Con mail del 24.2.2023 il sig. ha invitato il lavoratore a presentarsi presso l'azienda in un Pt_2 qualsiasi giorno dalle ore 01.00 fino alle ore 5.00 “per un colloquio chiarificatore inerente la sua situazione lavorativa” (cfr. doc. 7); incontro avvenuto il 01.03.2023, intorno alle ore 1:15 circa, durante il quale il sig. ha riferito al lavoratore che, a causa della sua malattia, era stato costretto Pt_2
a trovare un autista che potesse sostituirlo e che per le retribuzioni arretrate gli avrebbe versato solo €
500,00; inoltre ha confermato che non gli avrebbe inviato ulteriori turni di lavoro.
Il sig. non ha mai ricevuto né le buste paga dei mesi di febbraio, marzo e aprile, né alcuna Pt_1 comunicazione circa la ripresa dell'attività lavorativa. Pertanto, con lettera del 17.04.2024 le convenute sono state invitate alla corresponsione delle somme dovute per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2023, senza tuttavia ottenere risposta.
Il ricorrente ha precisato quindi di non aver mai ricevuto il pagamento delle retribuzioni di febbraio, marzo e aprile 2023, né tantomeno per lo stesso periodo di tempo i ratei del T.F.R.; inoltre, ha dedotto che durante il rapporto di lavoro non ha mai ricevuto le buste paga, ad eccezione di quella di dicembre
2022 e gennaio 2023. Ha altresì specificato che la retribuzione base oraria ammontava ad € 8,24 lordi,
(come risultante da busta paga in atti), e che gli è dovuta altresì l'indennità di malattia al 80% dal
2 3.2.2023 al 10.2.2023. Alla luce di tutto quanto precede, quindi, il ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di € 4.240,92 per le causali appena ricordate.
Nonostante la rituale vocatio in ius, le società convenute non si sono costituite in giudizio.
Il Giudice, all'odierna udienza letti e i documenti depositati, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
******
Il ricorso è fondato e come tale merita integrale accoglimento.
Sul trasferimento di azienda
Preliminarmente si rileva che le pretese attoree muovono dall'assunto secondo il quale tra
[...]
e si sarebbe realizzata una cessione d'azienda, così determinando Controparte_1 CP_2
l'applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., che al comma 1 stabilisce che “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.
In tale contesto possono ricordarsi vari principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno sottolineato, tra l'altro, che “la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 c.c., ricorre tutte le volte che, rimanendo immutata
l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima, costituendo un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (Cass. n.
12771/2012, Cass. n. 26808/2018), restando quindi irrilevante la dedotta insussistenza di un atto scritto di cessione” (cfr. Cass. n. 23242/2023).
Orbene, nel caso oggetto di attenzione la parte ricorrente ha prodotto le visure CCIA, aggiornate al maggio 2024, tanto della quanto della In particolare, dalla visura di CP_1 CP_2 quest'ultima (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) è possibile accertare che, con atto del 16.3.2023 (n. prot.
RM-2023-125207) si è perfezionato un trasferimento di proprietà dell'azienda fra CP_1
e che la è stata costituita in data 11.7.2022 e iscritta il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_2
22.7.2022, ed è pertanto subentrata nella gestione del panificio sito in Roma, via Casalnoceto 37 (e precedentemente sede produttiva della . Ne deriva, pertanto, che la struttura in cui ha sede il CP_1 panificio è rimasta sempre la stessa.
Dalle visure delle due società, poi, è possibile osservare una certa sovrapponibilità tra le sue società:
- la sede legale è la medesima (sita in via Casalnoceto 37, 00166 – Roma);
- così, anche la sede dell'attività di panificazione è la medesima (sita in via Casalnoceto 37,
Roma);
- la carica di amministratore unico rivestita sempre dal Sig. Parte_2
- la presenza nella compagine sociale del sig. prima in qualità di socio di Parte_2 maggioranza relativa della e poi in qualità di socio di maggioranza Controparte_1 assoluta della era ed è rappresentante legale e amministratore unico di Controparte_2 Parte_2 entrambe le società;
3 - il numero di addetti pari a 7;
- l'attività prevalente svolta dall'impresa consistente in “produzione di pane e prodotti di panetteria freschi” (Cod. 10.71.10 – v. docc. n. 2 e 3);
- l'oggetto sociale.
Da tutto quanto precede in fatto ed in diritto consegue che, accertata la sussistenza del trasferimento d'azienda tra le convenute, circostanza che risulta per tabulas;
rilevato altresì che al tempo di detto trasferimento era vigente un rapporto lavorativo tra il ricorrente e la , è possibile affermare la CP_1 sussistenza del più volte citato trasferimento d'azienda con le conseguenze che ne derivano in punto di tutela del lavoratore.
A tal proposito, infatti, può essere di particolare utilità ricordare quanto affermato dalla Corte di
Cassazione che, a proposito della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. ha precisato che “esso prevede, infatti, la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento
d'azienda, a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, sul presupposto di vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda (Cass. 29 marzo 2010, n. 7571; Cass. 6 marzo 2015, n. 4598), introducendo a favore dei dipendenti dell'imprenditore, che trasferisce l'azienda o un suo ramo, la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, in funzione della tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore” (cfr. Cass. n.
11002/2020).
Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, sussistendo nel caso di specie un trasferimento d'azienda, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2112 co. 2 c.c. che espressamente statuisce la sussistenza di una obbligazione solidale, per i crediti retributivi del lavoratore, tra cedente e cessionario.
Sulle differenze retributive e sugli emolumenti maturati e non corrisposti.
Tanto premesso dal punto di vista normativo, osserva il Giudicante che, con riferimento al credito vantato dal ricorrente, lo stesso è stato quantificato sulla base di un conteggio analitico e che risulta frutto di calcoli immuni da vizi logici o aritmetici e che, essendo incontestati state la contumacia delle società convenute, possono essere utilizzati dal Giudice a fondamento della sua decisione.
Da tutte le esposte premesse in fatto e di diritto deriva che il ricorso, in quanto fondato merita integrale accoglimento.
Le società convenute, pertanto, sono condannate al pagamento in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e 2560 c.c. in favore del ricorrente della somma di € 4.240,92 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo.
Il regime delle spese processuali segue la soccombenza delle società convenute e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i.
*****
P.Q.M.
Roma, 12/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto
UPP.
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