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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, LA
BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 680/2020 depositato il 19/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 06/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20180070829510000000272 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria provinciale di NA, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso avanzato da Resistente_1 spa avverso l' avviso di accertamento TARES anno 2013 n. 20180070829510000000272.
Eccepiva la ricorrente l'errato calcolo delle superfici soggette a tassazione, dovendosi applicare retroattivamente, ai fini della individuazione della superficie tassabile, la denuncia di variazione del 2016 e del 2017.
Per quanto di interesse, si legge nella sentenza gravata:
quanto alla possibilità di far decorrere dal 2013 la variazione della superficie tassabile dell'area scoperta richiesta dalla società in data 09/05/2016, non è condivisibile la conclusione di parte resistente che ritiene doverla far decorrere solamente dal 01/01/2016, a termini di Regolamento comunale TARES;
ciò in quanto nello stesso è previsto che "le variazioni in diminuzione della tassazione decorrono dalla data di presentazione della domanda di variazione, salvo i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione" (regolamento TARES art. 13 comma 4). In effetti contribuente ha più volte presentato all'A.F. (da ultimo anche come allegati all'atto introduttivo del presente ricorso) i contratti di affitto, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle TE, che costituiscono quella idonea documentazione richiesta dal Regolamento a fini probatori della reale natura e consistenza delle aree locate. L'onere di dimostrare la correttezza della modifica proposta (richiesta dalla sent. Cass. n. 453/2018) e la produzione di idonea documentazione circa la data di effettiva variazione delle superfici tassabili (richiesta da Regolamento comunale) deve intendersi ampiamente assolta a seguito della produzione dei contratti di affitto tanto in sede amministrativa che in sede giudiziale.
Costituisce principio ormai consolidato che la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione, è una mera esternazione di scienza o di giudizio ed è quindi emendabile e ritrattabile (Cass. 6609/2011). L'emendabilità, da parte del contribuente, degli errori, anche non meramente materiali o di calcolo, contenuti in dichiarazioni (o, comunque, in atti dello stesso contribuente costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale), deve essere riconosciuta quale espressione di un principio generale del sistema tributario, atteso che la dichiarazione non ha valore confessorio, né costituisce fonte dell'obbligazione tributaria - inserendosi nell'ambito di un più complesso procedimento di accertamento e di riscossione - ed alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione (i quali rendono intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare l'inesistenza di fatti giustificativi del prelievo), nonché del principio -esistente ancor prima dell'espresso riconoscimento contenuto nella L. 212/2000, art. 10, - della collaborazione e della buona fede, che deve improntare i rapporti tra contribuente e l'A.F. (Cass. n. 11192/2013).
Data la natura tributaria della TARES, non si ravvisano ragioni per le quali non possa ritenersi emendabile la dichiarazione resa dal contribuente, al pari delle altre entrate tributarie dello Stato e degli enti locali, salvo contraria previsione esplicita. E va inoltre considerato che la Corte di legittimità (Cass. / S.U. n. 13378/2016) ha affermato il principio secondo cui, ferma restando la possibilità di emendare errori od omissioni, il contribuente può, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'A.F. La Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende adeguarsi, secondo cui, se la modifica ha luogo prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta - come nella fattispecie - l'A.F. è tenuta a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l'esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a carico dell'Amministrazione, mentre, se la modifica ha luogo dopo la notifica dell'avviso, pur non potendo considerarsi precluso l'esercizio della facoltà di correzione, quest'ultima, venendo necessariamente ad operare in sede contenziosa, pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare la correttezza della modifica proposta (Cass, n. 11192/2013; n. 2926/2010; Cass. n. 20852/2007; Cass. n. 5361/2006).
La sentenza è stata impugnata da NA TE prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva. Si è costituita la società contribuente, contestando in fatto ed in diritto il gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col gravame la parte appellante torna ad affermare la correttezza del calcolo del tributo;
ricorda che l'avviso di accertamento TARES anno 2013, si fonda sulle denunce di iscrizione presentate dalla stessa F. lli Resistente_1 spa presentate in data 1999 (per Indirizzo_1) e in data 2012 (per Indirizzo_2), e sono relative a locali ed aree scoperte operative, occupate dalla società appellata in virtù di contratti di locazioni;
le aree interessate sono Indirizzo_1: 3186 mq di magazzino e 2400 mq aree scoperte operative, Indirizzo_1 sn: 1000 mq di aree operative, Indirizzo_2: mq 700 + 1500 magazzino;
osserva che le denunce di variazione presentate in data 09.05.2016, e in data 21.02.2017 hanno comportato il ricalcolo della superfici tassabili successivamente alla loro presentazione, e quindi dal 1.1.2016, secondo quanto previsto da regolamento comunale tares;
argomenta l'erroneità della pronuncia che ha ritenuto dimostrata la precedente data di effettiva variazione grazie ai contratti di locazione registrati, atteso che da detti contratti non si evincono le superfici occupate;
aggiunge che nel contratto stipulato tra la società e Nominativo_1 sono dichiarate metrature discordanti con quanto indicato nella denuncia di variazione presentata in data
09.05.2016 atteso che a fronte dei 2390 mq di corte distinta al catasto al foglio 96 part. 126, la società appellata ha dichiarato 650 mq di area scoperta, sicchè dalla lettura del contratto di locazione non è chiara la superficie di area scoperta operativa e quindi tassabile;
ricorda che le aree scoperte adibite a parcheggio vanno considerate nel calcolo della tares.
Col secondo motivo di gravame si torna ad affermare che le riduzioni di superficie hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di variazione.
L'appello è fondato.
Il presupposto impositivo della tassa per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è costituito dall'occupazione o dalla detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (art. 62, comma 1, del
D.Lgs. n. 507 del 1993). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base a documentazione idonea (art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 cit.). L'art. 62, quindi, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentatone" (art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993 cit.). Le esclusioni non sono, pertanto, automatiche, giacché a tenore della norma su indicata, la presunzione iuris tantum di produttività è superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area e le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente documentate e riscontrate (cfr. Cass. 19459/03,19173/04; di recente cfr. Cass. n. 13733/2023, che richiama Cass. n. 31460/2019; Cass. n. 14718/23, Cass. n. 16265/2024 e Cass. 19631/2024); infatti
è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (cfr., tra le tante, Cass. n.
30505/2024, che richiama Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130).
In tema di TARES, la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative;
l'operatività consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta;
ad esempio va affermata la tassabilità dell'area scoperta adiacente ad un immobile ad uso commerciale destinata alla sosta dei veicoli dei clienti, in quanto frequentata da persone e quindi produttiva di rifiuti.
Quanto alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato, oltre all'obbligo di denuncia, un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. (Sez. 5, n. 21250 del 13/09/2017, Rv.
645459 - 01; n. 21011 del 22/07/2021, Rv. 662045 - 02).
Osserva questa Corte regionale che, nel caso di specie, non costituiscono elementi di prova sufficiente i contratti di locazione degli immobili condotti dalla società contribuente;
in essi infatti sono ricomprese aree scoperte, ma non vengono indicate quelle operative, che pure esistono.
In particolare:
- il contratto di locazione relativo al locale di Indirizzo_2 di circa mq. 1000, con destinazione d'uso commerciale, comprende tettorie esterne di circa mq. 300 in un'area di circa mq 5000 destinazione stoccaggio merci·e parcheggio;
nella denuncia in variazione si indica area scoperta operativa di mq 1500;
- il contratto di locazione relativo all'immobile di Indirizzo_1 non riporta metrature dei locali e delle aree scoperte, facendo riferimento ad una piantina catastale allegata che non riporta i detti dati;
nella denuncia originaria le aree scoperte operative vengono indicate in mq 2.400;
- il contratto di locazione relativo all'immobile di Indirizzo_1 snc riporta, oltre ai locali, una corte di mq. 2390, ha allegata una piantina ove si definisce un'area scoperta produttiva di mq 650, parcheggi per mq
225 e un'area di manovra non quantificata nella metratura;
nella denuncia di originaria si indicano aree scoperte operative per mq 1000; nella denuncia in variazione si indica area scoperta tassabile mq 650.
Ricorda infatti questa Corte territoriale che le aree adibite a parcheggio e spazi di manovra annesse a locali commerciali parimenti devono essere considerate operative in quanto strumentali all'attività commerciale della società (cfr. Cass. n. 19551/2024 che afferma la tassabilità, ai fini TARSU - TARES - TARI, delle aree adibite a parcheggio gratuito della clientela ed a spazio di movimentazione dei veicoli operanti il carico- scarico delle merci all'ingrosso.
E' quindi impossibile, a prescindere dalla denuncia del contribuente, ricavare quanta parte delle aree scoperte siano operative e quindi tassabili, in quanto il materiale probatorio offerto dalla società non è sufficiente a fornire la prova della misura quantitativa delle superfici interessate dall'esclusione per essere meramente aree scoperte pertinenziali;
ad esempio, nella descrizione dell'immobile di Indirizzo_2 non si comprende se l'area destinata a stoccaggio merci parcheggio sia solo quella delle tettoie esterne, o se tutta l'area di mq 5000 abbia tale destinazione. La denuncia di variazione non può quindi essere fatta decorrere retroattivamente, non essendo stati forniti elementi di prova sufficienti a dimostrare le ipotesi “la data di effettiva variazione".
L'appello va quindi accolto e in riforma della sentenza gravata, va rigettato il ricorso della società contribuente con conferma dell'avviso impugnato. La condanna alle spese di lite del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata rigetta il ricorso di Resistente_1 spa;
condanna Resistente_1 spa al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di Ricorrente_1 srl, che si liquidano quanto al primo grado in €. 4585,00 per compensi, quanto al secondo grado in €.
5.592,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
NA lì 16.12.2024
Il Giudice rel.
Dott SA LI
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, LA
BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 680/2020 depositato il 19/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 06/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20180070829510000000272 TARES 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria provinciale di NA, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso avanzato da Resistente_1 spa avverso l' avviso di accertamento TARES anno 2013 n. 20180070829510000000272.
Eccepiva la ricorrente l'errato calcolo delle superfici soggette a tassazione, dovendosi applicare retroattivamente, ai fini della individuazione della superficie tassabile, la denuncia di variazione del 2016 e del 2017.
Per quanto di interesse, si legge nella sentenza gravata:
quanto alla possibilità di far decorrere dal 2013 la variazione della superficie tassabile dell'area scoperta richiesta dalla società in data 09/05/2016, non è condivisibile la conclusione di parte resistente che ritiene doverla far decorrere solamente dal 01/01/2016, a termini di Regolamento comunale TARES;
ciò in quanto nello stesso è previsto che "le variazioni in diminuzione della tassazione decorrono dalla data di presentazione della domanda di variazione, salvo i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione" (regolamento TARES art. 13 comma 4). In effetti contribuente ha più volte presentato all'A.F. (da ultimo anche come allegati all'atto introduttivo del presente ricorso) i contratti di affitto, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle TE, che costituiscono quella idonea documentazione richiesta dal Regolamento a fini probatori della reale natura e consistenza delle aree locate. L'onere di dimostrare la correttezza della modifica proposta (richiesta dalla sent. Cass. n. 453/2018) e la produzione di idonea documentazione circa la data di effettiva variazione delle superfici tassabili (richiesta da Regolamento comunale) deve intendersi ampiamente assolta a seguito della produzione dei contratti di affitto tanto in sede amministrativa che in sede giudiziale.
Costituisce principio ormai consolidato che la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione, è una mera esternazione di scienza o di giudizio ed è quindi emendabile e ritrattabile (Cass. 6609/2011). L'emendabilità, da parte del contribuente, degli errori, anche non meramente materiali o di calcolo, contenuti in dichiarazioni (o, comunque, in atti dello stesso contribuente costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale), deve essere riconosciuta quale espressione di un principio generale del sistema tributario, atteso che la dichiarazione non ha valore confessorio, né costituisce fonte dell'obbligazione tributaria - inserendosi nell'ambito di un più complesso procedimento di accertamento e di riscossione - ed alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione (i quali rendono intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare l'inesistenza di fatti giustificativi del prelievo), nonché del principio -esistente ancor prima dell'espresso riconoscimento contenuto nella L. 212/2000, art. 10, - della collaborazione e della buona fede, che deve improntare i rapporti tra contribuente e l'A.F. (Cass. n. 11192/2013).
Data la natura tributaria della TARES, non si ravvisano ragioni per le quali non possa ritenersi emendabile la dichiarazione resa dal contribuente, al pari delle altre entrate tributarie dello Stato e degli enti locali, salvo contraria previsione esplicita. E va inoltre considerato che la Corte di legittimità (Cass. / S.U. n. 13378/2016) ha affermato il principio secondo cui, ferma restando la possibilità di emendare errori od omissioni, il contribuente può, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'A.F. La Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende adeguarsi, secondo cui, se la modifica ha luogo prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta - come nella fattispecie - l'A.F. è tenuta a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l'esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a carico dell'Amministrazione, mentre, se la modifica ha luogo dopo la notifica dell'avviso, pur non potendo considerarsi precluso l'esercizio della facoltà di correzione, quest'ultima, venendo necessariamente ad operare in sede contenziosa, pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare la correttezza della modifica proposta (Cass, n. 11192/2013; n. 2926/2010; Cass. n. 20852/2007; Cass. n. 5361/2006).
La sentenza è stata impugnata da NA TE prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva. Si è costituita la società contribuente, contestando in fatto ed in diritto il gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col gravame la parte appellante torna ad affermare la correttezza del calcolo del tributo;
ricorda che l'avviso di accertamento TARES anno 2013, si fonda sulle denunce di iscrizione presentate dalla stessa F. lli Resistente_1 spa presentate in data 1999 (per Indirizzo_1) e in data 2012 (per Indirizzo_2), e sono relative a locali ed aree scoperte operative, occupate dalla società appellata in virtù di contratti di locazioni;
le aree interessate sono Indirizzo_1: 3186 mq di magazzino e 2400 mq aree scoperte operative, Indirizzo_1 sn: 1000 mq di aree operative, Indirizzo_2: mq 700 + 1500 magazzino;
osserva che le denunce di variazione presentate in data 09.05.2016, e in data 21.02.2017 hanno comportato il ricalcolo della superfici tassabili successivamente alla loro presentazione, e quindi dal 1.1.2016, secondo quanto previsto da regolamento comunale tares;
argomenta l'erroneità della pronuncia che ha ritenuto dimostrata la precedente data di effettiva variazione grazie ai contratti di locazione registrati, atteso che da detti contratti non si evincono le superfici occupate;
aggiunge che nel contratto stipulato tra la società e Nominativo_1 sono dichiarate metrature discordanti con quanto indicato nella denuncia di variazione presentata in data
09.05.2016 atteso che a fronte dei 2390 mq di corte distinta al catasto al foglio 96 part. 126, la società appellata ha dichiarato 650 mq di area scoperta, sicchè dalla lettura del contratto di locazione non è chiara la superficie di area scoperta operativa e quindi tassabile;
ricorda che le aree scoperte adibite a parcheggio vanno considerate nel calcolo della tares.
Col secondo motivo di gravame si torna ad affermare che le riduzioni di superficie hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di variazione.
L'appello è fondato.
Il presupposto impositivo della tassa per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è costituito dall'occupazione o dalla detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (art. 62, comma 1, del
D.Lgs. n. 507 del 1993). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base a documentazione idonea (art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 cit.). L'art. 62, quindi, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentatone" (art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993 cit.). Le esclusioni non sono, pertanto, automatiche, giacché a tenore della norma su indicata, la presunzione iuris tantum di produttività è superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area e le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente documentate e riscontrate (cfr. Cass. 19459/03,19173/04; di recente cfr. Cass. n. 13733/2023, che richiama Cass. n. 31460/2019; Cass. n. 14718/23, Cass. n. 16265/2024 e Cass. 19631/2024); infatti
è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (cfr., tra le tante, Cass. n.
30505/2024, che richiama Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130).
In tema di TARES, la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative;
l'operatività consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta;
ad esempio va affermata la tassabilità dell'area scoperta adiacente ad un immobile ad uso commerciale destinata alla sosta dei veicoli dei clienti, in quanto frequentata da persone e quindi produttiva di rifiuti.
Quanto alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato, oltre all'obbligo di denuncia, un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. (Sez. 5, n. 21250 del 13/09/2017, Rv.
645459 - 01; n. 21011 del 22/07/2021, Rv. 662045 - 02).
Osserva questa Corte regionale che, nel caso di specie, non costituiscono elementi di prova sufficiente i contratti di locazione degli immobili condotti dalla società contribuente;
in essi infatti sono ricomprese aree scoperte, ma non vengono indicate quelle operative, che pure esistono.
In particolare:
- il contratto di locazione relativo al locale di Indirizzo_2 di circa mq. 1000, con destinazione d'uso commerciale, comprende tettorie esterne di circa mq. 300 in un'area di circa mq 5000 destinazione stoccaggio merci·e parcheggio;
nella denuncia in variazione si indica area scoperta operativa di mq 1500;
- il contratto di locazione relativo all'immobile di Indirizzo_1 non riporta metrature dei locali e delle aree scoperte, facendo riferimento ad una piantina catastale allegata che non riporta i detti dati;
nella denuncia originaria le aree scoperte operative vengono indicate in mq 2.400;
- il contratto di locazione relativo all'immobile di Indirizzo_1 snc riporta, oltre ai locali, una corte di mq. 2390, ha allegata una piantina ove si definisce un'area scoperta produttiva di mq 650, parcheggi per mq
225 e un'area di manovra non quantificata nella metratura;
nella denuncia di originaria si indicano aree scoperte operative per mq 1000; nella denuncia in variazione si indica area scoperta tassabile mq 650.
Ricorda infatti questa Corte territoriale che le aree adibite a parcheggio e spazi di manovra annesse a locali commerciali parimenti devono essere considerate operative in quanto strumentali all'attività commerciale della società (cfr. Cass. n. 19551/2024 che afferma la tassabilità, ai fini TARSU - TARES - TARI, delle aree adibite a parcheggio gratuito della clientela ed a spazio di movimentazione dei veicoli operanti il carico- scarico delle merci all'ingrosso.
E' quindi impossibile, a prescindere dalla denuncia del contribuente, ricavare quanta parte delle aree scoperte siano operative e quindi tassabili, in quanto il materiale probatorio offerto dalla società non è sufficiente a fornire la prova della misura quantitativa delle superfici interessate dall'esclusione per essere meramente aree scoperte pertinenziali;
ad esempio, nella descrizione dell'immobile di Indirizzo_2 non si comprende se l'area destinata a stoccaggio merci parcheggio sia solo quella delle tettoie esterne, o se tutta l'area di mq 5000 abbia tale destinazione. La denuncia di variazione non può quindi essere fatta decorrere retroattivamente, non essendo stati forniti elementi di prova sufficienti a dimostrare le ipotesi “la data di effettiva variazione".
L'appello va quindi accolto e in riforma della sentenza gravata, va rigettato il ricorso della società contribuente con conferma dell'avviso impugnato. La condanna alle spese di lite del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata rigetta il ricorso di Resistente_1 spa;
condanna Resistente_1 spa al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di Ricorrente_1 srl, che si liquidano quanto al primo grado in €. 4585,00 per compensi, quanto al secondo grado in €.
5.592,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
NA lì 16.12.2024
Il Giudice rel.
Dott SA LI
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini