Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01067/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04880/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4880 del 2022, proposto da
Ecopower s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati IA Annunziata, Pasquale Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia, 81;
per l'annullamento:
- del provvedimento prot. n. PG/2022/0254481 del 16.05.2022 con il quale il dirigente della UOD Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia - Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive della GRC ha disposto la definitiva archiviazione della istanza presentata dalla Ecopower s.r.l. in data 23.11.2021 alla stregua del decreto dirigenziale n. 265 del 29.07.2021;
- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa IA RA D'TE e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 23 novembre 2021 la società ricorrente proponeva domanda di autorizzazione relativa alla realizzazione ed esercizio di un impianto eolico, composto da 15 aerogeneratori della potenza complessiva di 49,5 MW nel Comune di Bisaccia (AV) – località Calaggio, Marena, Serra La Croce, ai sensi dell’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 265 del 29.07.2021, ex art. 13, co. 3 della Legge Regionale 29 giugno 2021 n. 5.
1.1 Detto avviso era rivolto alle imprese che avevano già proposto istanze di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 387/2003, per le quali il procedimento autorizzativo non si era perfezionato. In tal caso, i soggetti istanti potevano manifestare interesse alla prosecuzione del procedimento aggiornando gli elaborati secondo le pertinenti prescrizioni della legge.
1.2 Con il provvedimento impugnato, meglio precisato in oggetto, la Regione ha disposto la definitiva archiviazione della istanza della ricorrente, sulla considerazione della necessità, ai fini della partecipazione al precitato avviso, della pendenza dell’iter per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto eolico, alla data di pubblicazione dell’avviso stesso; circostanza ritenuta dalla Regione non sussistente nella specie, atteso che altra istanza di A.U. presentata dalla società Ecopower il 22 settembre 2010, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per il medesimo impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 49,5 MW, da realizzarsi nel Comune di Bisaccia (AV), era stata definita con provvedimento di diniego (D.D. n. 28 del 12 marzo 2018), rimasto inoppugnato.
1.3 Con il ricorso in riassunzione all’esame, di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, opposto dalla Regione Campania ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, la deducente società ha contestato la legittimità della disposta archiviazione dell’istanza.
A fondamento dell’impugnativa pone un unico articolato motivo con cui lamenta: “violazione ed erronea applicazione di legge (Decreto Dirigenziale n. 265 del 29.07.2021; L.R.C. n. 5/2021; artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.; art. 97 Cost.; D.Lgs. n. 199 del 08.11.2021); violazione dei principi generali riguardanti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, eccesso di potere (illogicità, perplessità, irragionevolezza, carenza di istruttoria)”. In tesi di parte istante, il provvedimento regionale impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui si è ritenuto non applicabile al caso di specie la disciplina di cui al D.D. n. 265/2021, sull’erroneo presupposto che il procedimento avviato con l’istanza originaria del 2010 si era concluso definitivamente, con esito negativo, nel marzo 2018.
Lamenta la ricorrente che, in tal modo, l’Amministrazione avrebbe obliterato che le disposizioni regionali disciplinanti le “aree sature” (delibera di GRC n. 533/2016 e D.D. n. 442/2016) erano state annullate con le sentenze di questo TAR nn. 376/2019, 7144, 7145, 7147/2018 e che tale annullamento, avendo effetto erga omnes, varrebbe ex se a determinare una “riapertura” del proprio procedimento autorizzativo.
Secondo la prospettazione di parte, dunque, poiché il procedimento non si era perfezionato, la nuova istanza presentata alla stregua del D.D. n. n. 265/2021 avrebbe dovuto essere valutata favorevolmente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Campania.
2. La Regione Campania si è costituita per resistere al ricorso, difendendo la legittimità del proprio operato e instando per la reiezione del gravame.
3. All’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. Il provvedimento impugnato è correttamente motivato richiamando l’art. 13, comma 3, della Legge Regionale n. 5/2021 e il pedissequo Decreto Dirigenziale n. 265/2021 di approvazione dell’Avviso pubblico, i quali espressamente hanno circoscritto il proprio ambito applicativo alle sole imprese che alla data dell’avviso pubblico avevano procedimenti pendenti ex articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, avendo già proposto istanze “per le quali il procedimento autorizzativo non si è perfezionato”.
Nel caso di specie, tale condizione non ricorre, in quanto è incontroverso che il procedimento autorizzatorio per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 49,5 MW, da realizzarsi nel Comune di Bisaccia (AV) in località Calaggio, Marena e Serro La Croce, avviato con istanza della società Ecopower S.r.l. del 22 settembre 2010, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, era stato oramai definito con provvedimento di diniego dell’Autorizzazione Unica, di cui al Decreto Dirigenziale n. 28 del 12 marzo 2018, mai gravato dalla società Ecopower e, dunque, oramai stabilizzatosi nei suoi effetti.
Non colgono nel segno, dunque, le ulteriori censure con cui si rimarca l’intervenuto annullamento degli atti presupposti di natura generale, posto che l’effetto di annullamento di un atto generale non è estensibile al suo atto applicativo laddove, come nella specie, detto atto non sia stato contestato in sede giurisdizionale e sia divenuto, ormai, inoppugnabile.
6. In conclusione, il ricorso è respinto.
7. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
GI Di IT, Presidente
IA RA D'TE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RA D'TE | GI Di IT |
IL SEGRETARIO