CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4837/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ag.entrate - SC - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 12162/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24 e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072500203000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'intimazione ricevuta in data 20/7/2023, con la quale gli era stato, fra l'altro, sollecitato il pagamento delle seguenti cartelle:
097 2016 0094607547 000, asseritamente notificata il 15/6/2017 per il pagamento di somme dovute a titolo di registro, tasse automobilistiche ed accessori,
097 2016 0165140666 000, asseritamente notificata il 28/11/2016 per il pagamento di somme dovute a titolo di IRAP ed accessori,
097 2016 0184123582000, asseritamente notificata il 26/12/2016 per il pagamento di somme dovute a titolo di IRPEF ed accessori.
097 2017 0020226433 000, asseritamente notificata il 10/7/ 2017 per il pagamento di somme dovute a titolo di diritto annuale CCIA ed accessori.
097 2017 0067867202 000, asseritamente notificata il 5/6/ 2017 per il pagamento di somme dovute a titolo di tasse automobilistiche ed accessori.
097 2017 0166794231 000, asseritamente notificata il 20/10/2017 per il pagamento di somme dovute a titolo di tasse automobilistiche ed accessori.
097 2017 0206036183 000, asseritamente notificata il 21/12/2017 per il pagamento di somme dovute a titolo di tasse automobilistiche ed accessori.
097 2017 0251407348 000, asseritamente notificata il 4/2/2018 per il pagamento di somme dovute a titolo di IRAP ed accessori.
097 2018 0027332525 000, asseritamente notificata il 7/4/2018 per il pagamento di somme dovute a titolo di diritto annuale CCIA ed accessori.
097 2018 0050154321 000, asseritamente notificata il 30/4/2018 per il pagamento di somme dovute a titolo di IRPEF ed accessori.
097 2018 0126203350 000, asseritamente notificata il 4/2/2019 per il pagamento di somme dovute a titolo di IRAP ed accessori.
097 2019 0059119908 000, asseritamente notificata il 22/3/2019 per il pagamento di somme dovute a titolo di IRPEF ed accessori.
097 2019 0059120009 000, asseritamente notificata il 22/3/2019 per il pagamento di somme dovute a titolo di tasse automobilistiche ed accessori.
097 2019 0093195209 000, asseritamente notificata il 10/5/2019 per il pagamento di somme dovute a titolo di diritto annuale CCIA ed accessori.
097 2020 0087144629 000, asseritamente notificata il 22/2/2022 per il pagamento di somme dovute a titolo di diritto annuale CCIA ed accessori.
097 2022 0022833875 000, asseritamente notificata il 28/5/2022 per il pagamento di somme dovute a titolo di diritto annuale CCIA ed accessori. Deduceva che le anzidette cartelle non gli erano state, in realtà, mai notificate e che anche diversamente opinando, avrebbe dovuto comunque darsi atto che alla data di notificazione dell'intimazione impugnata si era ormai già compiuta la prescrizione di tutti o parte dei diritti azionati. L'Agenzia delle Entrate SC (AdER) ha depositato controdeduzioni con le quali ha sostenuto la rituale notificazione di tutte le cartelle ed il mancato compimento della dedotta prescrizione, da essa interrotta con la precedente partecipazione di altra intimazione di pagamento e, più precisamente, di quella n. 097 2019 9059621488 000. Hanno depositato controdeduzioni anche la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma (d'ora in avanti CCIA), l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I Torino (d'ora in avanti DPI) e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale IIII di Roma (d'ora in avanti DPIII). La CGT di primo grado ha accolto in parte il ricorso con sentenza n. 12162/2024. Così motiva la decisione impugnata: «Osserva innanzitutto il Collegio che alcune delle cartelle indicate in narrativa si riferiscono anche a crediti di natura non tributaria, sicché debbono intendersi qui esaminate e valutate solo per la parte con cui sollecitano il pagamento d'imposte o tasse. Tanto puntualizzato giova inoltre rammentare che in base all'art. 26 del dPR n. 602/1973, le cartelle (e le intimazioni di pagamento) possono essere notificate anche all'indirizzo di posta elettronica del destinatario. Se tale indirizzo risulta non valido od inattivo, la notificazione va eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della Infocamere Sepa, pubblicazione del medesimo nello stesso sito per quindici giorni e sua comunicazione al contribuente mediante spedizione di lettera raccomandata (art. 60, ultimo comma, del dPR n. 600/1973). Nel caso di specie, l'AdER ha tentato di notificare all'indirizzo Email_4 le cartelle nn.
097 2016 0094607547 000,
097 2016 0165140666 000,
097 2016 0184123582 000,
097 2017 0020226433 000,
097 2017 0067867202 000,
097 2017 0166794231 000,
097 2017 0206036183 000,
097 2017 0251407348 000,
097 2018 0027332525 000,
097 2018 0050154321 000,
097 2018 0126203350 000,
097 2019 0059119908 000,
097 2019 0059120009 000, 097 2019 0093195209 000. I relativi messaggi sono stati, però, rifiutati dal sistema, in quanto l'indirizzo sopra indicato era risultato non valido. L'AdER ha provveduto allora ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 60 del dPR n. 600/1973, ma in questa sede ha dimostrato il puntuale adempimento di tutti gli incombenti solo con riferimento alle cartelle nn.
097 2016 0094607547 000,
097 2016 0165140666 000,
097 2016 0184123582 000,
097 2017 0020226433 000, 097 2017 0067867202 000, omettendo per le altre di fornire la prova della spedizione della raccomandata informativa al contribuente. La rituale notificazione può ritenersi dunque provata unicamente per le anzidette cinque cartelle e per quelle nn. 097 2020 0087144629 000 e 097 2022 0022833875 000, la prima delle quali risulta ritirata da persona di famiglia e la seconda dalla moglie. Resistente_1Il ha peraltro eccepito che fra la data della loro notifica e quella di consegna dell'intimazione impugnata si erano comunque compiuti i termini di prescrizione di buona parte dei diritti azionati. L'AdER ha contestato la fondatezza dell'eccezione, obiettando di avere in precedenza notificato al Resistente_1 un'altra intimazione che, però, ha solo richiamato, ma non prodotto, impedendo così al Collegio di verificare se - e per quali cartelle – vi sia davvero stata la dedotta interruzione della prescrizione che, com'è noto, si compie in dieci anni per le imposte dirette e di registro. in tre anni per le tasse automobilistiche ed in cinque per le sanzioni, gli interessi ed il diritto annualmente dovuto alla CCIA. Tenuto conto di quanto sopra ed avuto altresì riguardo alla sospensione dei termini disposta dal Legislatore in conseguenza dell'emergenza COVID, va conclusivamente affermato che alla data del 20/7/2023, giorno di notifica dell'intimazione impugnata, si era già prescritto il diritto al pagamento delle tasse automobilistiche (e degli accessori) di cui alle cartelle nn. 097 2016 0094607547 000 e 097 2017 0067867202 000, nonché, per quanto riguarda le cartelle nn 097 2016 0165140666 000 e 097 2016 0184123582 000, il diritto al pagamento delle sanzioni e degli interessi maturati fino al 25/1/2017. In parziale accoglimento del ricorso, l'intimazione impugnata va pertanto annullata nella parte in cui sollecita il pagamento di crediti tributari prescritti ovvero portati da cartelle non ritualmente notificati. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, compensando per intero le spese di lite fra le parti.» Contro tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – riscossione. Deduce come motivi: l'omessa pronuncia sulla improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17-bis, comma 1, d. lgs n. 546 del 1992.
Espone che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha omesso di pronunziarsi sulla eccezione preliminare di improcecedibilità del ricorso per violazione dell'art.17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546, formulata tempestivamente da DE.
La nuova norma ha introdotto una ipotesi di giurisdizione condizionata per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro – la controversia in primo grado, come risulta dal ricorso proposto, aveva un valore di € 18.168,00 - relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, prescrivendo che «chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo». Evidenzia che l'odierno ricorrente non ha rispettato tale procedura, in quanto ha depositato il ricorso prima del decorso del termine di 90 giorni della notifica dello stesso. Il ricorso infatti è stato notificato in data 01/08/2023 ed iscritto a ruolo n data 02/08/2023. Quanto alle cartelle notificate all'indirizzo di p.e.c. del destinatario, a mente dell'art. 26 del dPR n. 602/1973, relativamente alle cartelle, pe le quali, secondo il giudice di primo grado DE avrebbe omesso di fornire la prova della spedizione della raccomandata informativa al contribuente, con il presente gravame deposita i seguenti documenti: Banca_1Certificazione italiane invio raccomandate a seguito di deposito CCIA REFERTO CAR CCIA 09720160094607547000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CAR CCIA 09720160165140666000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CAR CCIA 09720160184123582000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720170067867202000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720170166794231000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720170206036183000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720170251407348000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720180027332525000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720180050154321000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720180126203350000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720190059119908000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720190059120009000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720190093195209000 e relativa cartella in formato .eml
In punto prescrizione, con il presente gravame deposita i seguenti documenti: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 097 2019 90596214 88 000 e relata di notifica.
Pertanto, ritiene che le cartelle risultino tutte correttamente notificate, così come l'intimazione di pagamento n. 097 2019 90596214 88 000, atta ad interrompere il termine prescrizionale, avuto riguardo alla sospensione dei termini disposta dal Legislatore in conseguenza dell'emergenza COVID. Conclude chiedendo che, in accoglimento del presente atto di appello, di riformare la sentenza n. 12162/2024 e, per l'effetto:
-preliminarmente dichiarare l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art.17bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546;
-senza recesso, dichiarare l'assoluta legittimità della intimazione di pagamento impugnata, e per l'effetto, dichiarare legittima ed efficacia l'intimazione impugnata e le sottese cartelle di pagamento.
Il tutto con il favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma. L'Ufficio censura il pronunciamento in esame chiedendone la riforma, aderendo, a tal fine, a quanto dedotto dall'appellante nel proprio atto di gravame, al quale si fa integrale rinvio. Evidenzia ulteriormente che le eccezioni contenute nel ricorso di parte privata come pure le motivazioni della sentenza appellata siano relative ad attività di competenza dell'Agente della SC (ex Equitalia spa – dal 01/07/2017 Agenzia delle Entrate – SC) ed eccepisce quindi la propria carenza di legittimazione passiva. Conclude chiedendo in via preliminare/pregiudiziale di dichiarare la carenza di legittimazione passiva;
in via principale e nel merito di confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio in considerazione del fatto che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso del contribuente solo per i vizi riconducibili all'attività dell'Agente della riscossione;
sempre in via principale e nel merito di accogliere l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate SC e, per l'effetto, annullare la pronuncia di prime cure. Con condanna alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata. Si è costituito in giudizio Resistente_1. 1.Eccepisce innanzi tutto l'inesigibilità delle somme portate con le cartelle di Pagamento nn. 09720160165140666000, 09720160184123582000,09720170251407348000, 09720180050154321000, 09720180126203350000,09720190059119908000 in quanto sarebbero state oggetto di discarico da parte dell'agente della riscossione. Al riguardo, evidenzia che, a seguito della notifica della sentenza n. 12162/2024 avvenuta il 4.10.2024, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto al discarico integrale delle somme portate dalle cartelle nn. 09720160165140666000 (IRAP anno 2013), 09720160184123582000 (IRPEF anno 2013), 09720170251407348000 (IRAP anno 2014), 09720180050154321000 (IRPEF anno 2014), 09720180126203350000 (IRAP anno 2015), 09720190059119908000 (IRPEF anno 2015), con provvedimento del 15.10.2024. Tali somme sarebbero quindi diventate inesigibili ed incontestabili, pertanto il Concessionario della SC non avrebbe mai potuto e dovuto presentare appello per tali partite esattive in data successiva alla loro emissione (21.10.2024).
2. Eccepisce poi l'impossibilità per l'agente della riscossione di produrre nuova documentazione, in violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/92.
In ragione della nuova formulazione dell'art. 58 del D.lgs. 546/1992, in vigore dal 04.01.2024 per effetto dell'art. 4 del D.lgs. 220/2023.
3. Deduce la nullità delle cartelle per omessa prova della notifica degli atti prodromici da parte degli enti impositori.
4. Eccepisce l'inesistenza della notifica delle cartelle in quanto effettuata a mezzo dell'operatore di Società_1poste private “ ” privo della licenza relativamente alle cartelle nn. 09720160094607547000, 09720160165140666000, 09720160184123582000, 09720170067867202000 5. deduce la inesistenza della notifica delle cartelle per mancato deposito dell'avviso di ricevimento. Contesta anche la restante produzione documentale del Concessionario, giacché non certifica in alcun modo che vi sia stata la corretta notifica delle partite esattoriali e nello specifico:
-18. Notifica cartella di pagamento n. 09720170166794231000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-21. Notifica cartella di pagamento n. 09720170206036183000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-24. Notifica cartella di pagamento n. 09720170251407348000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-27. Notifica cartella di pagamento n. 09720180027332525000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-30. Notifica cartella di pagamento n. 09720180050154321000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-32. Notifica cartella di pagamento n. 09720180126203350000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-35. Notifica cartella di pagamento n. 09720190059119908000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-38. Notifica cartella di pagamento n. 09720190059120009000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione La Suprema Corte di cassazione, con un orientamento oramai pacifico e consolidato (cfr Cassazione, pronunce nn. 23039/2016, 23902/2017, 16121/2019, 20444/2019, 23426/2020 e 20769/2021), ha affermato che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento. Obietta che nessun valore probatorio della notifica può essere riconosciuto al documento denominato Banca_1“Distinta analitica posta registrata” e recante l'intestazione “ ”, nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata in questione, tra cui la data di spedizione.
6. Sostiene l'ammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 17 bis del d.leg.vo n. 546/1992.
7. Eccepisce l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720199059621488000 quale atto interruttivo della prescrizione. Il Concessionario invoca la non intervenuta prescrizione delle somme portate dalle cartelle impugnate stante la notifica di un'intimazione di pagamento, nello specifico la n. 09720199059621488000. Sostiene che la documentazione prodotta in appello, per quanto inammissibile non sarebbe un atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Infatti, a seguito della notifica effettuata mediante deposito in casa comunale, non è stata data la prova dell'invio e della ricezione dell'obbligatoria seconda raccomandata informativa, con cui si notizia il debitore dell'esito dell'attività di notificazione. Evidenzia che in atti compare la missiva recante il numero di raccomandata n. 57331080679-2, tuttavia la busta con l'avviso di ricevimento non reca alcun numero identificativo di raccomandata;
quindi, non vi sarebbe prova che la busta contenesse l'intimazione n. 09720199059621488000 e, di conseguenza, non è possibile svolgere alcuna corrispondenza tra l'atto impugnato e quello oggetto di causa. Per tale motivo l'intimazione n. 09720199059621488000 non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
8. Deduce l'inesigibilità delle cartelle per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., decennale ex art. 2946 c.c. e triennale in tema di bolli auto. Sulla scorta di tutte le considerazioni sopra svolte, evidenzia che al momento della notifica dell'intimazione opposta n. 097 2023 9072500203 000 del 20.7.2023, le somme poste a fondamento delle residue cartelle siano inesigibili in quanto prescritte, per il sopraggiungimento del termine di prescrizione, proprio dei singoli tributi, in assenza di atti interruttivi da parte del Concessionario.
9. Eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997 e degli interessi ex art. 2948 c.c., comma 4. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello per i motivi sopra esposti, e condannare AdE-SC ex art. 96 cpc per aver notificato un appello in data 21.10.2024, nonostante le partite esattoriali siano state oggetto di discarico da parte dell'Ente Impositore in data antecedente all'appello stesso (15.10.2024). Il tutto con condanna di AdE-SC al pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Fissato il giudizio per l'udienza del 17 settembre 2025, sono comparsi i rappresentanti delle parti che, dopo aver discusso la causa, hanno confermato le rispettive conclusioni. Al termine questo Collegio si è riservata la decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992. La riserva è stata sciolta all'udienza del 10 dicembre 2025. Motivi della decisione. È innanzi tutto infondato il motivo di appello che si duole del mancato esame della eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17-bis, comma 1, d. lgs n. 546. Si trova affermato di recente dalla S.C. che « 1.2. Nel testo previgente, l'art. 17 bis, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992 prevedeva che: «La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
1.2.1. La previsione normativa in esame è stata successivamente modifica dal legislatore con l'art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), l. 27 dicembre 2013, n. 147, sostituendo, a partire dal 1° gennaio 2014, la sanzione della inammissibilità del ricorso con quella della improcedibilità; prevendo, in particolare, nel caso in cui sia stata rilevata dal giudice, il rinvio della trattazione per consentire l'effettivo espletamento della procedura finalizzata alla conciliazione.
1.3. Ne consegue che la costituzione del ricorrente senza il rispetto del termine dilatorio di novanta giorni per l'espletamento del procedimento di reclamo non determina l'improcedibilità del ricorso, così come affermato dalla CGT2, ma semplicemente la necessità del primo giudice – ove necessario – di differire l'udienza onde consentire l'espletamento del procedimento di reclamo.
1.4. Nel caso di specie, non è dubbio che il ricorrente si sia costituito in giudizio in data antecedente al termine previsto dalla legge (trenta giorni dalla decorrenza del termine di novanta giorni per l'espletamento della procedura di reclamo), ma tale anticipata costituzione non determina l'improcedibilità del ricorso, ma unicamente la necessità della CGT1 di verificare che, prima della fissazione dell'udienza di trattazione, le parti abbiano avuto a disposizione il termine di novanta giorni per l'espletamento della procedura di mediazione, rinviando, in caso contrario, l'udienza già fissata». (Cass. sez. 5, Ordinanza n. 18328 del 2024). Ebbene, con riferimento al giudizio di primo grado, dalla data di notifica del ricorso (01/08/2023 - iscritto a ruolo in data 02/08/2023) a quella di trattazione della causa (30/09/2024) è decorso un termine ben superiore a quello previsto per la mediazione, che, dunque, ben avrebbe potuto essere effettuata. Quanto alla documentazione prodotta solamente in appello, ogni questione di ammissibilità deve intendersi superata in ragione della sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo n. 220/2023, nella parte in cui estende l'applicazione della nuova disciplina alle impugnazioni relative a cause instaurate in primo grado prima dell'entrata in vigore del decreto stesso (4 gennaio 2024), come è per il caso di specie. Egualmente infondata è la ulteriore eccezione di parte appellata che evidenzia che in seguito della notifica della sentenza n. 12162/2024 avvenuta il 4.10.2024, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto al discarico integrale delle somme portate dalle cartelle nn. 09720160165140666000 (IRAP anno 2013), 09720160184123582000 (IRPEF anno 2013), 09720170251407348000 (IRAP anno 2014), 09720180050154321000 (IRPEF anno 2014), 09720180126203350000 (IRAP anno 2015), 09720190059119908000 (IRPEF anno 2015), con provvedimento del 15.10.2024. Infatti, dalla motivazione del discarico emerge chiaramente che esso è stato disposto per effetto della provvisoria esecutività della decisione di primo grado. Quindi nessuna definitività del provvedimento, essendo condizionato dalla definizione del presente giudizio, sicchè, in caso di accoglimento del gravame, il concessionario potrebbe riattivare le cartelle medesime. Deve poi essere respinta la eccezione di parte appellata che deduce la inesistenza delle notifiche essendo state effettuate mediante l'operatore privato 'Società_1', trattandosi di motivo nuovo assente nel ricorso di primo grado e quindi soggetto al divieto di nova in appello. Tanto premesso l'appello di DE deve essere rigettato. Ritiene questa Corte che la nuova documentazione prodotta non possa valere ad accogliere le domande di parte appellante. Banca_1Infatti, quanto alla produzione della certificazione italiane di invio delle raccomandate a seguito di deposito CCIA, tale adempimento non è sufficiente mancando completamente la prova della ricezione delle stesse da parte del ricorrente. In difetto di tali elementi, deve essere confermata sul punto la decisione di primo grado che ha accolto il ricorso. Egualmente da respingere è l'ulteriore motivo di appello che richiama la nuova documentazione prodotta diretta a documentazione la notifica dell'intimazione (n. 09720199059621488000). Sostiene che la documentazione prodotta in appello, per quanto inammissibile, non sarebbe un atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Sul punto devono essere condivise le eccezioni di parte appellata: risulta dai nuovi atti prodotti che, a seguito della notifica effettuata mediante deposito in casa comunale, non è stata data la prova dell'invio e della ricezione dell'obbligatoria seconda raccomandata informativa, con cui si notizia il debitore dell'esito dell'attività di notificazione. Infatti, sebbene sia stata prodotta la missiva recante il numero di raccomandata n. 57331080679-2, tuttavia la busta con l'avviso di ricevimento non reca alcun numero identificativo di raccomandata;
quindi, non può dirsi raggiunta la prova che la busta contenesse l'intimazione n. 09720199059621488000 e, di conseguenza, non è possibile svolgere alcuna corrispondenza tra l'atto impugnato e quello oggetto di causa. Per effetto del rigetto dei motivi di appello, stante pertanto la inidoneità ed irrilevanza dei nuovi documenti prodotti, la decisione di primo grado deve essere confermata. Le spese del presente grado, con distrazione in favore del difensore di parte appellata dichiaratosi antistatario, devono essere addossate alla parte appellante, e liquidate come in dispositivo. Le spese possono invece essere compensate interamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto tutte le questioni oggetto del presente contenzioso concernono unicamente fatti di competenza dell'DE.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva, la CGT di secondo grado così decide: Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate-riscossione; condanna parte appellante alle spese del giudizio liquidate in euro 3.500,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 L'estensore P. Novelli Il Presidente G. Passero
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4837/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ag.entrate - SC - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 12162/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24 e pubblicata il 04/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239072500203000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 07/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'intimazione ricevuta in data 20/7/2023, con la quale gli era stato, fra l'altro, sollecitato il pagamento delle seguenti cartelle:
097 2016 0094607547 000, asseritamente notificata il 15/6/2017 per il pagamento di somme dovute a titolo di registro, tasse automobilistiche ed accessori,
097 2016 0165140666 000, asseritamente notificata il 28/11/2016 per il pagamento di somme dovute a titolo di IRAP ed accessori,
097 2016 0184123582000, asseritamente notificata il 26/12/2016 per il pagamento di somme dovute a titolo di IRPEF ed accessori.
097 2017 0020226433 000, asseritamente notificata il 10/7/ 2017 per il pagamento di somme dovute a titolo di diritto annuale CCIA ed accessori.
097 2017 0067867202 000, asseritamente notificata il 5/6/ 2017 per il pagamento di somme dovute a titolo di tasse automobilistiche ed accessori.
097 2017 0166794231 000, asseritamente notificata il 20/10/2017 per il pagamento di somme dovute a titolo di tasse automobilistiche ed accessori.
097 2017 0206036183 000, asseritamente notificata il 21/12/2017 per il pagamento di somme dovute a titolo di tasse automobilistiche ed accessori.
097 2017 0251407348 000, asseritamente notificata il 4/2/2018 per il pagamento di somme dovute a titolo di IRAP ed accessori.
097 2018 0027332525 000, asseritamente notificata il 7/4/2018 per il pagamento di somme dovute a titolo di diritto annuale CCIA ed accessori.
097 2018 0050154321 000, asseritamente notificata il 30/4/2018 per il pagamento di somme dovute a titolo di IRPEF ed accessori.
097 2018 0126203350 000, asseritamente notificata il 4/2/2019 per il pagamento di somme dovute a titolo di IRAP ed accessori.
097 2019 0059119908 000, asseritamente notificata il 22/3/2019 per il pagamento di somme dovute a titolo di IRPEF ed accessori.
097 2019 0059120009 000, asseritamente notificata il 22/3/2019 per il pagamento di somme dovute a titolo di tasse automobilistiche ed accessori.
097 2019 0093195209 000, asseritamente notificata il 10/5/2019 per il pagamento di somme dovute a titolo di diritto annuale CCIA ed accessori.
097 2020 0087144629 000, asseritamente notificata il 22/2/2022 per il pagamento di somme dovute a titolo di diritto annuale CCIA ed accessori.
097 2022 0022833875 000, asseritamente notificata il 28/5/2022 per il pagamento di somme dovute a titolo di diritto annuale CCIA ed accessori. Deduceva che le anzidette cartelle non gli erano state, in realtà, mai notificate e che anche diversamente opinando, avrebbe dovuto comunque darsi atto che alla data di notificazione dell'intimazione impugnata si era ormai già compiuta la prescrizione di tutti o parte dei diritti azionati. L'Agenzia delle Entrate SC (AdER) ha depositato controdeduzioni con le quali ha sostenuto la rituale notificazione di tutte le cartelle ed il mancato compimento della dedotta prescrizione, da essa interrotta con la precedente partecipazione di altra intimazione di pagamento e, più precisamente, di quella n. 097 2019 9059621488 000. Hanno depositato controdeduzioni anche la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma (d'ora in avanti CCIA), l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I Torino (d'ora in avanti DPI) e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale IIII di Roma (d'ora in avanti DPIII). La CGT di primo grado ha accolto in parte il ricorso con sentenza n. 12162/2024. Così motiva la decisione impugnata: «Osserva innanzitutto il Collegio che alcune delle cartelle indicate in narrativa si riferiscono anche a crediti di natura non tributaria, sicché debbono intendersi qui esaminate e valutate solo per la parte con cui sollecitano il pagamento d'imposte o tasse. Tanto puntualizzato giova inoltre rammentare che in base all'art. 26 del dPR n. 602/1973, le cartelle (e le intimazioni di pagamento) possono essere notificate anche all'indirizzo di posta elettronica del destinatario. Se tale indirizzo risulta non valido od inattivo, la notificazione va eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della Infocamere Sepa, pubblicazione del medesimo nello stesso sito per quindici giorni e sua comunicazione al contribuente mediante spedizione di lettera raccomandata (art. 60, ultimo comma, del dPR n. 600/1973). Nel caso di specie, l'AdER ha tentato di notificare all'indirizzo Email_4 le cartelle nn.
097 2016 0094607547 000,
097 2016 0165140666 000,
097 2016 0184123582 000,
097 2017 0020226433 000,
097 2017 0067867202 000,
097 2017 0166794231 000,
097 2017 0206036183 000,
097 2017 0251407348 000,
097 2018 0027332525 000,
097 2018 0050154321 000,
097 2018 0126203350 000,
097 2019 0059119908 000,
097 2019 0059120009 000, 097 2019 0093195209 000. I relativi messaggi sono stati, però, rifiutati dal sistema, in quanto l'indirizzo sopra indicato era risultato non valido. L'AdER ha provveduto allora ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 60 del dPR n. 600/1973, ma in questa sede ha dimostrato il puntuale adempimento di tutti gli incombenti solo con riferimento alle cartelle nn.
097 2016 0094607547 000,
097 2016 0165140666 000,
097 2016 0184123582 000,
097 2017 0020226433 000, 097 2017 0067867202 000, omettendo per le altre di fornire la prova della spedizione della raccomandata informativa al contribuente. La rituale notificazione può ritenersi dunque provata unicamente per le anzidette cinque cartelle e per quelle nn. 097 2020 0087144629 000 e 097 2022 0022833875 000, la prima delle quali risulta ritirata da persona di famiglia e la seconda dalla moglie. Resistente_1Il ha peraltro eccepito che fra la data della loro notifica e quella di consegna dell'intimazione impugnata si erano comunque compiuti i termini di prescrizione di buona parte dei diritti azionati. L'AdER ha contestato la fondatezza dell'eccezione, obiettando di avere in precedenza notificato al Resistente_1 un'altra intimazione che, però, ha solo richiamato, ma non prodotto, impedendo così al Collegio di verificare se - e per quali cartelle – vi sia davvero stata la dedotta interruzione della prescrizione che, com'è noto, si compie in dieci anni per le imposte dirette e di registro. in tre anni per le tasse automobilistiche ed in cinque per le sanzioni, gli interessi ed il diritto annualmente dovuto alla CCIA. Tenuto conto di quanto sopra ed avuto altresì riguardo alla sospensione dei termini disposta dal Legislatore in conseguenza dell'emergenza COVID, va conclusivamente affermato che alla data del 20/7/2023, giorno di notifica dell'intimazione impugnata, si era già prescritto il diritto al pagamento delle tasse automobilistiche (e degli accessori) di cui alle cartelle nn. 097 2016 0094607547 000 e 097 2017 0067867202 000, nonché, per quanto riguarda le cartelle nn 097 2016 0165140666 000 e 097 2016 0184123582 000, il diritto al pagamento delle sanzioni e degli interessi maturati fino al 25/1/2017. In parziale accoglimento del ricorso, l'intimazione impugnata va pertanto annullata nella parte in cui sollecita il pagamento di crediti tributari prescritti ovvero portati da cartelle non ritualmente notificati. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, compensando per intero le spese di lite fra le parti.» Contro tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – riscossione. Deduce come motivi: l'omessa pronuncia sulla improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17-bis, comma 1, d. lgs n. 546 del 1992.
Espone che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha omesso di pronunziarsi sulla eccezione preliminare di improcecedibilità del ricorso per violazione dell'art.17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546, formulata tempestivamente da DE.
La nuova norma ha introdotto una ipotesi di giurisdizione condizionata per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro – la controversia in primo grado, come risulta dal ricorso proposto, aveva un valore di € 18.168,00 - relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, prescrivendo che «chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo». Evidenzia che l'odierno ricorrente non ha rispettato tale procedura, in quanto ha depositato il ricorso prima del decorso del termine di 90 giorni della notifica dello stesso. Il ricorso infatti è stato notificato in data 01/08/2023 ed iscritto a ruolo n data 02/08/2023. Quanto alle cartelle notificate all'indirizzo di p.e.c. del destinatario, a mente dell'art. 26 del dPR n. 602/1973, relativamente alle cartelle, pe le quali, secondo il giudice di primo grado DE avrebbe omesso di fornire la prova della spedizione della raccomandata informativa al contribuente, con il presente gravame deposita i seguenti documenti: Banca_1Certificazione italiane invio raccomandate a seguito di deposito CCIA REFERTO CAR CCIA 09720160094607547000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CAR CCIA 09720160165140666000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CAR CCIA 09720160184123582000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720170067867202000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720170166794231000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720170206036183000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720170251407348000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720180027332525000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720180050154321000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720180126203350000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720190059119908000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720190059120009000 e relativa cartella in formato .eml REFERTO CCIA 09720190093195209000 e relativa cartella in formato .eml
In punto prescrizione, con il presente gravame deposita i seguenti documenti: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 097 2019 90596214 88 000 e relata di notifica.
Pertanto, ritiene che le cartelle risultino tutte correttamente notificate, così come l'intimazione di pagamento n. 097 2019 90596214 88 000, atta ad interrompere il termine prescrizionale, avuto riguardo alla sospensione dei termini disposta dal Legislatore in conseguenza dell'emergenza COVID. Conclude chiedendo che, in accoglimento del presente atto di appello, di riformare la sentenza n. 12162/2024 e, per l'effetto:
-preliminarmente dichiarare l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art.17bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546;
-senza recesso, dichiarare l'assoluta legittimità della intimazione di pagamento impugnata, e per l'effetto, dichiarare legittima ed efficacia l'intimazione impugnata e le sottese cartelle di pagamento.
Il tutto con il favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma. L'Ufficio censura il pronunciamento in esame chiedendone la riforma, aderendo, a tal fine, a quanto dedotto dall'appellante nel proprio atto di gravame, al quale si fa integrale rinvio. Evidenzia ulteriormente che le eccezioni contenute nel ricorso di parte privata come pure le motivazioni della sentenza appellata siano relative ad attività di competenza dell'Agente della SC (ex Equitalia spa – dal 01/07/2017 Agenzia delle Entrate – SC) ed eccepisce quindi la propria carenza di legittimazione passiva. Conclude chiedendo in via preliminare/pregiudiziale di dichiarare la carenza di legittimazione passiva;
in via principale e nel merito di confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio in considerazione del fatto che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso del contribuente solo per i vizi riconducibili all'attività dell'Agente della riscossione;
sempre in via principale e nel merito di accogliere l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate SC e, per l'effetto, annullare la pronuncia di prime cure. Con condanna alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata. Si è costituito in giudizio Resistente_1. 1.Eccepisce innanzi tutto l'inesigibilità delle somme portate con le cartelle di Pagamento nn. 09720160165140666000, 09720160184123582000,09720170251407348000, 09720180050154321000, 09720180126203350000,09720190059119908000 in quanto sarebbero state oggetto di discarico da parte dell'agente della riscossione. Al riguardo, evidenzia che, a seguito della notifica della sentenza n. 12162/2024 avvenuta il 4.10.2024, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto al discarico integrale delle somme portate dalle cartelle nn. 09720160165140666000 (IRAP anno 2013), 09720160184123582000 (IRPEF anno 2013), 09720170251407348000 (IRAP anno 2014), 09720180050154321000 (IRPEF anno 2014), 09720180126203350000 (IRAP anno 2015), 09720190059119908000 (IRPEF anno 2015), con provvedimento del 15.10.2024. Tali somme sarebbero quindi diventate inesigibili ed incontestabili, pertanto il Concessionario della SC non avrebbe mai potuto e dovuto presentare appello per tali partite esattive in data successiva alla loro emissione (21.10.2024).
2. Eccepisce poi l'impossibilità per l'agente della riscossione di produrre nuova documentazione, in violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/92.
In ragione della nuova formulazione dell'art. 58 del D.lgs. 546/1992, in vigore dal 04.01.2024 per effetto dell'art. 4 del D.lgs. 220/2023.
3. Deduce la nullità delle cartelle per omessa prova della notifica degli atti prodromici da parte degli enti impositori.
4. Eccepisce l'inesistenza della notifica delle cartelle in quanto effettuata a mezzo dell'operatore di Società_1poste private “ ” privo della licenza relativamente alle cartelle nn. 09720160094607547000, 09720160165140666000, 09720160184123582000, 09720170067867202000 5. deduce la inesistenza della notifica delle cartelle per mancato deposito dell'avviso di ricevimento. Contesta anche la restante produzione documentale del Concessionario, giacché non certifica in alcun modo che vi sia stata la corretta notifica delle partite esattoriali e nello specifico:
-18. Notifica cartella di pagamento n. 09720170166794231000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-21. Notifica cartella di pagamento n. 09720170206036183000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-24. Notifica cartella di pagamento n. 09720170251407348000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-27. Notifica cartella di pagamento n. 09720180027332525000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-30. Notifica cartella di pagamento n. 09720180050154321000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-32. Notifica cartella di pagamento n. 09720180126203350000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-35. Notifica cartella di pagamento n. 09720190059119908000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione
-38. Notifica cartella di pagamento n. 09720190059120009000.pdf, NON E' STATA DEPOSITATA LA RELATA DI NOTIFICA, unico documento attestante il perfezionamento della procedura di notificazione La Suprema Corte di cassazione, con un orientamento oramai pacifico e consolidato (cfr Cassazione, pronunce nn. 23039/2016, 23902/2017, 16121/2019, 20444/2019, 23426/2020 e 20769/2021), ha affermato che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento. Obietta che nessun valore probatorio della notifica può essere riconosciuto al documento denominato Banca_1“Distinta analitica posta registrata” e recante l'intestazione “ ”, nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata in questione, tra cui la data di spedizione.
6. Sostiene l'ammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell'art. 17 bis del d.leg.vo n. 546/1992.
7. Eccepisce l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09720199059621488000 quale atto interruttivo della prescrizione. Il Concessionario invoca la non intervenuta prescrizione delle somme portate dalle cartelle impugnate stante la notifica di un'intimazione di pagamento, nello specifico la n. 09720199059621488000. Sostiene che la documentazione prodotta in appello, per quanto inammissibile non sarebbe un atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Infatti, a seguito della notifica effettuata mediante deposito in casa comunale, non è stata data la prova dell'invio e della ricezione dell'obbligatoria seconda raccomandata informativa, con cui si notizia il debitore dell'esito dell'attività di notificazione. Evidenzia che in atti compare la missiva recante il numero di raccomandata n. 57331080679-2, tuttavia la busta con l'avviso di ricevimento non reca alcun numero identificativo di raccomandata;
quindi, non vi sarebbe prova che la busta contenesse l'intimazione n. 09720199059621488000 e, di conseguenza, non è possibile svolgere alcuna corrispondenza tra l'atto impugnato e quello oggetto di causa. Per tale motivo l'intimazione n. 09720199059621488000 non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
8. Deduce l'inesigibilità delle cartelle per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., decennale ex art. 2946 c.c. e triennale in tema di bolli auto. Sulla scorta di tutte le considerazioni sopra svolte, evidenzia che al momento della notifica dell'intimazione opposta n. 097 2023 9072500203 000 del 20.7.2023, le somme poste a fondamento delle residue cartelle siano inesigibili in quanto prescritte, per il sopraggiungimento del termine di prescrizione, proprio dei singoli tributi, in assenza di atti interruttivi da parte del Concessionario.
9. Eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ex art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997 e degli interessi ex art. 2948 c.c., comma 4. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello per i motivi sopra esposti, e condannare AdE-SC ex art. 96 cpc per aver notificato un appello in data 21.10.2024, nonostante le partite esattoriali siano state oggetto di discarico da parte dell'Ente Impositore in data antecedente all'appello stesso (15.10.2024). Il tutto con condanna di AdE-SC al pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Fissato il giudizio per l'udienza del 17 settembre 2025, sono comparsi i rappresentanti delle parti che, dopo aver discusso la causa, hanno confermato le rispettive conclusioni. Al termine questo Collegio si è riservata la decisione ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992. La riserva è stata sciolta all'udienza del 10 dicembre 2025. Motivi della decisione. È innanzi tutto infondato il motivo di appello che si duole del mancato esame della eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17-bis, comma 1, d. lgs n. 546. Si trova affermato di recente dalla S.C. che « 1.2. Nel testo previgente, l'art. 17 bis, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992 prevedeva che: «La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
1.2.1. La previsione normativa in esame è stata successivamente modifica dal legislatore con l'art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), l. 27 dicembre 2013, n. 147, sostituendo, a partire dal 1° gennaio 2014, la sanzione della inammissibilità del ricorso con quella della improcedibilità; prevendo, in particolare, nel caso in cui sia stata rilevata dal giudice, il rinvio della trattazione per consentire l'effettivo espletamento della procedura finalizzata alla conciliazione.
1.3. Ne consegue che la costituzione del ricorrente senza il rispetto del termine dilatorio di novanta giorni per l'espletamento del procedimento di reclamo non determina l'improcedibilità del ricorso, così come affermato dalla CGT2, ma semplicemente la necessità del primo giudice – ove necessario – di differire l'udienza onde consentire l'espletamento del procedimento di reclamo.
1.4. Nel caso di specie, non è dubbio che il ricorrente si sia costituito in giudizio in data antecedente al termine previsto dalla legge (trenta giorni dalla decorrenza del termine di novanta giorni per l'espletamento della procedura di reclamo), ma tale anticipata costituzione non determina l'improcedibilità del ricorso, ma unicamente la necessità della CGT1 di verificare che, prima della fissazione dell'udienza di trattazione, le parti abbiano avuto a disposizione il termine di novanta giorni per l'espletamento della procedura di mediazione, rinviando, in caso contrario, l'udienza già fissata». (Cass. sez. 5, Ordinanza n. 18328 del 2024). Ebbene, con riferimento al giudizio di primo grado, dalla data di notifica del ricorso (01/08/2023 - iscritto a ruolo in data 02/08/2023) a quella di trattazione della causa (30/09/2024) è decorso un termine ben superiore a quello previsto per la mediazione, che, dunque, ben avrebbe potuto essere effettuata. Quanto alla documentazione prodotta solamente in appello, ogni questione di ammissibilità deve intendersi superata in ragione della sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo n. 220/2023, nella parte in cui estende l'applicazione della nuova disciplina alle impugnazioni relative a cause instaurate in primo grado prima dell'entrata in vigore del decreto stesso (4 gennaio 2024), come è per il caso di specie. Egualmente infondata è la ulteriore eccezione di parte appellata che evidenzia che in seguito della notifica della sentenza n. 12162/2024 avvenuta il 4.10.2024, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto al discarico integrale delle somme portate dalle cartelle nn. 09720160165140666000 (IRAP anno 2013), 09720160184123582000 (IRPEF anno 2013), 09720170251407348000 (IRAP anno 2014), 09720180050154321000 (IRPEF anno 2014), 09720180126203350000 (IRAP anno 2015), 09720190059119908000 (IRPEF anno 2015), con provvedimento del 15.10.2024. Infatti, dalla motivazione del discarico emerge chiaramente che esso è stato disposto per effetto della provvisoria esecutività della decisione di primo grado. Quindi nessuna definitività del provvedimento, essendo condizionato dalla definizione del presente giudizio, sicchè, in caso di accoglimento del gravame, il concessionario potrebbe riattivare le cartelle medesime. Deve poi essere respinta la eccezione di parte appellata che deduce la inesistenza delle notifiche essendo state effettuate mediante l'operatore privato 'Società_1', trattandosi di motivo nuovo assente nel ricorso di primo grado e quindi soggetto al divieto di nova in appello. Tanto premesso l'appello di DE deve essere rigettato. Ritiene questa Corte che la nuova documentazione prodotta non possa valere ad accogliere le domande di parte appellante. Banca_1Infatti, quanto alla produzione della certificazione italiane di invio delle raccomandate a seguito di deposito CCIA, tale adempimento non è sufficiente mancando completamente la prova della ricezione delle stesse da parte del ricorrente. In difetto di tali elementi, deve essere confermata sul punto la decisione di primo grado che ha accolto il ricorso. Egualmente da respingere è l'ulteriore motivo di appello che richiama la nuova documentazione prodotta diretta a documentazione la notifica dell'intimazione (n. 09720199059621488000). Sostiene che la documentazione prodotta in appello, per quanto inammissibile, non sarebbe un atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Sul punto devono essere condivise le eccezioni di parte appellata: risulta dai nuovi atti prodotti che, a seguito della notifica effettuata mediante deposito in casa comunale, non è stata data la prova dell'invio e della ricezione dell'obbligatoria seconda raccomandata informativa, con cui si notizia il debitore dell'esito dell'attività di notificazione. Infatti, sebbene sia stata prodotta la missiva recante il numero di raccomandata n. 57331080679-2, tuttavia la busta con l'avviso di ricevimento non reca alcun numero identificativo di raccomandata;
quindi, non può dirsi raggiunta la prova che la busta contenesse l'intimazione n. 09720199059621488000 e, di conseguenza, non è possibile svolgere alcuna corrispondenza tra l'atto impugnato e quello oggetto di causa. Per effetto del rigetto dei motivi di appello, stante pertanto la inidoneità ed irrilevanza dei nuovi documenti prodotti, la decisione di primo grado deve essere confermata. Le spese del presente grado, con distrazione in favore del difensore di parte appellata dichiaratosi antistatario, devono essere addossate alla parte appellante, e liquidate come in dispositivo. Le spese possono invece essere compensate interamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto tutte le questioni oggetto del presente contenzioso concernono unicamente fatti di competenza dell'DE.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva, la CGT di secondo grado così decide: Rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate-riscossione; condanna parte appellante alle spese del giudizio liquidate in euro 3.500,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 L'estensore P. Novelli Il Presidente G. Passero