Articolo 536 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 535Articolo 537
Versione
12 maggio 1963
Art. 536. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio 1946-47, quali risultano dalla delibera-
zione della Corte dei conti, sono stabiliti
nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1946-47 (articolo 531) ....................... L. 98.140.554.547,82 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 534) ........... " 23.787.187.211,36
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1947 ... L. 121.927.741.759.18
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963