Sentenza 12 dicembre 2023
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave, è legittimato a tener conto degli elementi fattuali ritenuti provati nel giudizio di cognizione, essendogli precluso l'esame delle sole prove espressamente dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito, ma non di quelle ritenute implicitamente tali o irrilevanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2023, n. 7225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7225 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
Testo completo
07225-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1549/2023 SALVATORE DOVERE - Presidente - CC 12/12/2023 EUGENIA SERRAO R.G.N. 36400/2023 UGO BELLINI IE AP NN LU NG RICCI - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CNNRILE CI UG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NN LU NG RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di IO NI CA, con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 19 aprile 2016 al 28 novembre 2016 in stato di custodia in carcere e dal 29 novembre 2016 al 16 maggio 2017 in regime di arresti domiciliari) in un procedimento penale, nel quale, nella qualità di Generale Comandante del X Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano, struttura deputata alla gestione di procedure di appalto pubblico, gli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 110, 319, 319 bis 353 cod. pen., in relazione alla ricezione di denaro da parte di alcuni ufficiali subordinati in servizio presso lo stesso reparto per turbare la libertà di due incanti denominati "Capua grande" e "Capua piccola". AL, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato con sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, poi, assolto in appello con sentenza del 11 maggio 2018 divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2018. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta del CA, consistita nel riferire ad un colonnello, suo subordinato, che gli appalti gestiti dal reparto avrebbero dovuto essere assegnati a determinate persone e che, a fronte dell'assegnazione, gli appaltatori avrebbero corrisposto una percentuale calcolata sull'importo dell'appalto.
2.La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Il difensore osserva che la Corte della riparazione aveva tratto la prova della condizione ostativa dal contenuto di una conversazione ambientale registrata i data 20 ottobre 2014, all'interno di un'auto, fra CA e il coimputato NE, che in realtà avrebbe dovuto essere dichiarata non utilizzabile. La Corte del merito, contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, non si era pronunciata sull'utilizzabilità di tale conversazione, sicché la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla impossibilità di procedere alla valutazione della utilizzabilità della conversazione intercettata, in quanto già effettuata, sarebbe illegittima. Il difensore ripropone dunque la eccezione di inutilizzabilità della conversazione sotto un duplice profilo: a) nel decreto di urgenza disposto dal Pubblico Ministero e nel decreto di convalida del Giudice per le Indagini Preliminari, motivato per relationem, non erano stati indicati i gravi indizi di reato;
b) sia il decreto del Pubblico Ministero, sia il decreto di convalida del Giudice per le Indagini Preliminari avevano indicato in giorni 40 la durata delle operazioni e pur, mancando in atti il verbale di inizio, doveva ritenersi che le stesse fossero iniziate il giorno successivo rispetto all'11 agosto 2014, data di emissione del decreto di convalida, sicchè le attività di captazione avrebbero dovuto cessare il 20 settembre 2014: in assenza di un decreto di proroga, le eventuali captazioni successive a tale data non avrebbero potuto essere utilizzate a norma dell'art. 271 comma 1 cod. proc. pen. Il difensore lamenta, anche, che la Corte della riparazione, in maniera illogica, avrebbe dato rilievo, ai fini della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, alla condotta processuale dell'imputato, consistita nel non avere il ricorrente nella memoria depositata il 3 novembre 2016 offerto alcuna spiegazione alternativa rispetto al contenuto della conversazione intercettata, non tenendo conto che nella sentenza assolutoria si era precisato come detta conversazione non contenesse elementi utili in relazione al coinvolgimento del ricorrente nella turbativa delle gare di appalto di cui alle imputazioni contestate.
3.Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca Tampieri, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4.In data 17 novembre 2023 è pervenuta memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero resistente con cui si è chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, ovvero sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere rigettato.
2.La Corte di Appello ha premesso che il Giudice per le Indagini Preliminari aveva disposto nei confronti di CA l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, fondando il compendio indiziario in ordine al reato di corruzione, oltre che sulle dichiarazioni di alcuni ufficiali che avevano ammesso di aver ricevuto danaro per turbare la libertà di due incanti e che anche il Generale CA era coinvolto in tale illecita attività, anche sul contenuto di una conversazione in auto fra lo stesso CA e un suo sottoposto, registrata il 29 ottobre 2014: nel corso di tale colloquio, il generale, facendo riferimento a gare di appalto gestite dal X Reparto, aveva svolto considerazioni indicative del suo 3 spregio per le regole che disciplinano la scelta del contraente nelle procedure di evidenza pubblica e aveva, altresì, espressamente fatto riferimento alla dazione da parte delle ditte aggiudicatarie di somme di danaro a titolo di ricompensa. L'assoluzione nel merito era, poi intervenuta, in quanto, accertati in fatto gli episodi corruttivi, da un lato, tre chiamanti in correità avevano, in realtà, spiegato nel prosieguo delle indagini di aver appreso del coinvolgimento di CA da un quarto ufficiale (la stessa persona che interloquiva nel colloquio captato), il quale non aveva reso dichiarazioni sul punto, e, dall'altro, nella conversazione su indicata erano state menzionate gare diverse rispetto a quelle contestate nel capo di imputazione. valorizzando laLa Corte ha, indi, respinto la domanda di riparazione, condotta extraprocessuale del ricorrente connotata da grave colpa, quale emersa dal colloquio su indicato: i giudici, in proposito, hanno rilevato che tale conversazione era utilizzabile nell'ambito del giudizio riparatorio, in quanto anche la Corte del merito aveva ad essa fatto riferimento nel percorso motivazionale che aveva condotto all'assoluzione.
3. La censura del ricorrente, per un primo profilo, è incentrata sulla ritenuta utilizzabilità di detta conversazione nel giudizio di riparazione, sul rilievo che, contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, la Corte del merito non si era affatto pronunciata in proposito, ma si era così espressa: "a parte le eccezioni di inutilizzabilità sollevate dalla difesa, la conversazione non contiene elementi utili per riscontrare che CA abbia omesso di vigilare e controllare sul corretto svolgimento delle gare di appalto di cui ai capi di imputazione contestati" (pag 17 della sentenza assolutoria).
3.1. Il tema che viene in rilievo, dunque, è quale sia il compendio sul quale possa fondarsi la valutazione del giudice della riparazione al fine di ritenere integrata la condizione ostativa. In proposito il principio generale è quello per cui nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono valutabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, tutti gli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela, anche se non utilizzabili nelle ulteriori fasi processuali, rimanendo preclusa solo la valutazione di elementi non ritenuti provati nel loro accadimento fattuale dal giudice del merito e degli elementi affetti da inutilizzabilità patologica, ovvero assunti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Con riguardo a tale ultima categoria, si è sostenuto, infatti, che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nei suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale (Sez. 4 4, n. 11428 del 21/02/2012, Nocerino, Rv.252735), ma solo i divieti che operano in termini generali. Il principio è stato affermato da questa Corte in più occasioni e in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen., "dovendo la condotta dell'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela" (Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019, Bonsignore, Rv. 278284); con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da coimputati che in dibattimento o non si erano sottoposti all'esame, o avevano ritrattato (Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, Palma, Rv. 257651). La distinzione fra inutilizzabilità patologica e inutilizzabilità fisiologica, ai fini degli elementi che il giudice della riparazione è legittimato a considerare, è stata superata solo con riferimento agli esiti delle intercettazioni telefoniche. Invero le Sezioni Unite di questa Corte, dopo avere considerato che «l'inutilizzabilità colpisce non l'intercettazione in quanto mezzo di ricerca della prova, bensì i suoi risultati, che a loro volta possono rivestire sia la natura di prova, tipica della fase del giudizio, sia quella di indizio, tipica della fase delle indagini preliminari» e che ...ciò non altro può significare che, al cospetto di intercettazioni eseguite fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in violazione dell'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, si versa in ipotesi di chiara illegalità», al di là della sanzione che il legislatore nomina inutilizzabilità, hanno affermato il seguente principio di diritto: «l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione» (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667). Sulla scorta di tale pronuncia la giurisprudenza di legittimità (con la sola eccezione della sentenza Sez. 4, n. 24935 del 29/01/2019, Rv.276336, rimasta isolata) ha esteso il divieto di utilizzazione da parte del giudice della riparazione anche degli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo "fisiologicamente", inutilizzabili (Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935 Sez. 4, n.58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv. 27158001). Si è sostenuto che la distinzione tra inutilizzabilità "fisiologica" e "patologica" non può assumere alcun rilievo in sede di ingiusta detenzione, posto che la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza una ipotesi di evidente "illegalità" del mezzo di prova in questione, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza 5 deve determinare la totale "espunzione" del materiale processuale delle intercettazioni illegittime. Dunque, il principio del divieto, per il giudice della riparazione, di tenere conto di prove anche solo fisiologicamente inutilizzabili affermato con riferimento agli esiti delle intercettazioni trova la sua ratio nella rilevanza costituzionale del bene della segretezza e libertà della comunicazione.
3.2. Per venire più direttamente al tema sollevato dal ricorso, si deve osservare che la inutilizzabilità, sia essa fisiologica, sia essa patologia, è categoria processuale, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice del merito: questi è chiamato ad operare la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare e della responsabilità penale in sede di cognizione sulla base del compendio indiziario e probatorio che non sia affetto, appunto, da inutilizzabilità, secondo le regole del codice di rito chiamato ad applicare. Solo nel caso in cui la declaratoria di inutilizzabilità delle prove (per il caso delle intercettazioni, come visto, sia fisiologica, sia patologica) sia stata affermata dal giudice della cognizione, è precluso al giudice della riparazione di prenderne in esame le risultanze, al fine di valutare la sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del soggetto istante che, avendo creato l'apparenza di reato, sia stata causa o anche solo concausa dell'adozione di un provvedimento restrittivo nei suoi confronti. Peraltro la declaratoria di inutilizzabilità delle prove, per potere determinare l'efficacia preclusiva di cui si è detto in capo al giudice della riparazione, dovrà essere formulata in modo espresso e non potrà ricavarsi, neppure implicitamente, dalla affermazione della loro irrilevanza nel caso concreto. In assenza di declaratoria espressa di inutilizzabilità, il giudice della riparazione è, dunque, legittimato a prendere in considerazione le evidenze delle prove o degli elementi di prova in atti, ovvero dei fatti ritenuti provati nel loro accadimento fattuale. Non può, invece, lo stesso giudice, nel procedimento relativo alla richiesta di indennizzo in conseguenza della ingiusta detenzione, pronunciarsi, neppure con delibazione meramente incidentale, sulla utilizzabilità o meno del compendio su cui si è fondato il giudizio cautelare, sviluppato eventualmente nel giudizio di merito a seguito dell'espletamento dell'istruttoria.
3.3. Il motivo di ricorso e infondato e non coglie nel segno, dunque, il ricorrente nel rilevare che la Corte della riparazione aveva fatto riferimento ad una intercettazione che avrebbe dovuto essere dichiarata inutilizzabile, in quanto ciò che conta è che nel giudizio di cognizione non sia stata formulata alcuna declaratoria, in positivo, di inutilizzabilità. La Corte del merito, infatti, non si era pronunciata sulla relativa eccezione e, esaminando il significato dei dialoghi 6 intercettati, aveva ritenuto che gli stessi non fossero idonei a fondare il giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato a lui contestato.
4.La censura incentrata, sotto un secondo profilo, sulla valorizzazione della condotta processuale del CA è manifestamente infondata. La Corte della riparazione, infatti, non ha attribuito al silenzio e alla mancanza di spiegazioni alternative da parte dell'imputato la valenza di condotta colposa, ma ha solo rilevato che il significato del colloquio intercettato, in assenza di spiegazioni alternative, non poteva che essere quello per cui CA aveva dato ordine ai suoi sottoposti di gestire gli appalti in modo illecito, sia pure con riferimento a gare diverse, rispetto a quelle contestate. Dunque, il richiamo da parte della Corte alla memoria depositata dal ricorrente è stato effettuato, non già ai fini della individuazione di una condotta processuale caratterizzata da colpa, bensì solo al il coinvolgimento di CA nella gestione illecita degli fine di riscontrare appalti.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Deciso il 12 dicembre 2023 Il Consigliere extensoreConsigliate IlPresidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Anna Rich Salvatore Dovere 199 FER 2021oggi,. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 7 Irene Carendo