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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/12/2025, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa TI PA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.3599 /2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarla Spano, ed elett.te dom.ta Parte_1
presso il suo studio come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, CF con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Presidente pro – tempore, per la carica domiciliato in Roma e, agli effetti della presente procedura per elezione in Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto –
Ufficio Legale presso gli AVV.TI Itala de Benedictis, Davide Catalano e Avv. Luca
Cuzzupoli,
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato il 17/05/2024 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239002400038/000 notificato in data 20/03/2024 limitatamente all'avviso di addebito n.32820170004381247000 ivi contenuto relativo a contributi I.V.S. per l'anno 2010 di ammontare pari ad euro 778,85.
La ricorrente eccepiva l'inesistenza e/o l'omessa notificazione di atti prodromici alla suddetta intimazione. Nel merito eccepiva il decorso del termine di prescrizione.
Si costituiva L' che con varie difese ed eccezioni contestava il ricorso in fatto ed in CP_1
diritto ed in particolare eccepiva la preesistente esistenza di giudicato su medesimo petitum e tra le stesse parti.
Preliminarmente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, CP_1 Controparte_2 che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5, del citato CP_1
D.lgs. n. 46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, ) deve invece Controparte_3
ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Ciò premesso, nel caso di specie, si osserva quanto segue.
La domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. comma 1, come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo (Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. La presente opposizione, pertanto, è tempestiva.
Ebbene, si rileva che la domanda sull'accertamento negativo dell'avviso di addebito n.
32820170004381247000, oggetto di questa opposizione, è stata oggetto di altro e precedente giudizio e rigettata con sentenza n.835/2021; tale sentenza, emerge dalle allegazioni di parte resistente, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n.2773/2023, passata in giudicato.
Pertanto il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem;
ex multis vedasi Cassazione n. 20111/2006:” il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato”. Ancora, nella sentenza n.21374/2018, la Corte di
Cassazione ha precisato che: “il giudicato, ai sensi dell'art.2909 c.c., fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum), a prescindere dal tipo di sentenza adottato;
entro tali limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscono presupposto logico ed indefettibile della decisione stessa.”
Per ciò che concerne la prescrizione quinquennale invocata dal ricorrente, anche successivamente alla formazione del titolo, si osserva che, per effetto della predetta sentenza, il diritto di credito trova titolo, non più solo nella cartella, bensì nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente acclarato.
Consegue, perciò, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, nella specie, viene a determinarsi la c.d. “conversione” del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente ma quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale cioè dall'ente previdenziale creditore (cfr. Corte di
Cassazione, ordinanza del 15 luglio 2021, n.20261).
Tale soluzione si fonda sul principio che non si discute più del termine di prescrizione che
è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello nato dal giudicato;
il diritto viene ad essere svincolato dall'atto che ne costituiva l'originario fondamento e trova titolo unicamente nella pronuncia che ha definito il giudizio, secondo quanto già ritenuto nella sentenza a Sezioni Unite, Cass. n.25790 del 10/12/2009 e nella sentenza Sezioni Unite, Cass. n. 23397 del 17/11/2016.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso è rigettato perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Stante il valore irrisorio della controversia di ritengono sussistenti eccezionali motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'opposizione;
2) Compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 24/12/2025 La giudice
TI PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa TI PA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.3599 /2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarla Spano, ed elett.te dom.ta Parte_1
presso il suo studio come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, CF con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo Presidente pro – tempore, per la carica domiciliato in Roma e, agli effetti della presente procedura per elezione in Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto –
Ufficio Legale presso gli AVV.TI Itala de Benedictis, Davide Catalano e Avv. Luca
Cuzzupoli,
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato il 17/05/2024 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239002400038/000 notificato in data 20/03/2024 limitatamente all'avviso di addebito n.32820170004381247000 ivi contenuto relativo a contributi I.V.S. per l'anno 2010 di ammontare pari ad euro 778,85.
La ricorrente eccepiva l'inesistenza e/o l'omessa notificazione di atti prodromici alla suddetta intimazione. Nel merito eccepiva il decorso del termine di prescrizione.
Si costituiva L' che con varie difese ed eccezioni contestava il ricorso in fatto ed in CP_1
diritto ed in particolare eccepiva la preesistente esistenza di giudicato su medesimo petitum e tra le stesse parti.
Preliminarmente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, CP_1 Controparte_2 che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5, del citato CP_1
D.lgs. n. 46/1999 disponeva che il ricorso di opposizione, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265. Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, ) deve invece Controparte_3
ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Ciò premesso, nel caso di specie, si osserva quanto segue.
La domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. comma 1, come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo (Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. La presente opposizione, pertanto, è tempestiva.
Ebbene, si rileva che la domanda sull'accertamento negativo dell'avviso di addebito n.
32820170004381247000, oggetto di questa opposizione, è stata oggetto di altro e precedente giudizio e rigettata con sentenza n.835/2021; tale sentenza, emerge dalle allegazioni di parte resistente, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n.2773/2023, passata in giudicato.
Pertanto il ricorso è inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem;
ex multis vedasi Cassazione n. 20111/2006:” il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato”. Ancora, nella sentenza n.21374/2018, la Corte di
Cassazione ha precisato che: “il giudicato, ai sensi dell'art.2909 c.c., fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il titolo della stessa azione (causa petendi), e il bene della vita che ne forma oggetto (petitum), a prescindere dal tipo di sentenza adottato;
entro tali limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione o di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, non dedotte in giudizio, tuttavia, costituiscono presupposto logico ed indefettibile della decisione stessa.”
Per ciò che concerne la prescrizione quinquennale invocata dal ricorrente, anche successivamente alla formazione del titolo, si osserva che, per effetto della predetta sentenza, il diritto di credito trova titolo, non più solo nella cartella, bensì nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente acclarato.
Consegue, perciò, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, nella specie, viene a determinarsi la c.d. “conversione” del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente ma quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale cioè dall'ente previdenziale creditore (cfr. Corte di
Cassazione, ordinanza del 15 luglio 2021, n.20261).
Tale soluzione si fonda sul principio che non si discute più del termine di prescrizione che
è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello nato dal giudicato;
il diritto viene ad essere svincolato dall'atto che ne costituiva l'originario fondamento e trova titolo unicamente nella pronuncia che ha definito il giudizio, secondo quanto già ritenuto nella sentenza a Sezioni Unite, Cass. n.25790 del 10/12/2009 e nella sentenza Sezioni Unite, Cass. n. 23397 del 17/11/2016.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso è rigettato perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Stante il valore irrisorio della controversia di ritengono sussistenti eccezionali motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'opposizione;
2) Compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 24/12/2025 La giudice
TI PA