TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3349/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3349/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
UC LI;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
UC LI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, dandosene reciproca ed immediata comunicazione. I coniugi prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
2. La già casa coniugale sita in OS (AN) Via Pio VI n. 2, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora che continuerà ad abitarci unitamente ai figli minori e Parte_2 Per_1
. Il signor provvederà al più presto a trasferire la propria residenza in altra Per_2 Parte_1 località una volta reperito un alloggio idoneo anche ad ospitare i figli minori per l'esercizio del proprio diritto di visita.
3. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo la disciplina prevista Per_1 Per_2 dal c.d affido condiviso, con collocazione prevalente presso la signora , ove avranno Parte_2 la residenza anagrafica. I coniugi si impegnano, inoltre, a mantenere una serena comunicazione tra
- 1 - loro e a garantire un rapporto continuativo dei figli minori con ciascuno di essi, così da favorire l'effettiva attuazione del principio di bigenitorialità. Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse dei figli e delle esigenze lavorative dei ricorrenti, il padre “genitore non collocatario” potrà vedere e tenere con sé i figli, previo avviso alla signora , almeno 1 giorno durante la settimana, compreso anche il pernotto, Parte_2 prelevandoli dall'abitazione materna e riaccompagnandoli presso la stessa e, a settimane alterne, durante il fine settimana, l'intera giornata del sabato e della domenica;
in ogni caso sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà dei minori. Durante i periodi di festività natalizie e pasquali le minori rimarranno con il padre o con la madre, sulla base di accordi presi di volta in volta da entrambi i genitori. Nei giorni festivi diversi da quelli fin qui considerati, i minori resteranno con i genitori a cadenza alternata;
anche in questi casi, sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà dei minori. Il padre avrà il diritto di comunicare telefonicamente con i figli tutte le volte che vorrà. I genitori possono concordare tra loro, nell'interesse esclusivo dei figli, ulteriori e/o differenti periodi in cui i minori potranno stare con il padre o con la madre, da determinare volta per volta secondo la disponibilità dei periodi di ferie e degli impegni lavorativi dei predetti e, soprattutto, sempre nel rispetto e nella tutela dell'interesse e delle esigenze dei minori stessi e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi. In ogni caso, tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno adottate congiuntamente da entrambi i coniugi, i quali si impegnano a consultarsi preventivamente in merito alle decisioni più importanti su ogni esigenza materiale e morale dei medesimi, nonché sull'avviamento agli studi. Ciascun coniuge, comunque, assumerà le decisioni inerenti gli ordinari atti della vita quotidiana delle figlie minori nel tempo in cui le avrà con sé.
4. Il signor si impegna e si obbliga, a far data della sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, a corrispondere alla signora , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Parte_2 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora la somma Parte_2 mensile di € 300,00 (trecento,00), a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli minori e , indicando sin d'ora che le somme di cui sopra dovranno essere adeguate Per_2 Per_1 annualmente secondo gli indici ufficiali ISTAT, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I coniugi concordemente pattuiscono che la signora sarà l'esclusiva beneficiaria dell'assegno Parte_2 unico universale o di qualsivoglia erogazione differentemente denominata che dovesse sostituire o integrare tale contributo. Viene altresì previsto che la rata di muto ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile casa coniugale pari ad un importo mensile di € 514,14 verrà pagata integralmente dalla signora fino alla sua definitiva estinzione, con il contributo di € 100,00 mensili Parte_2
- 2 - da part del signor . Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse e per le Parte_1 esigenze dei figli e , previamente concordate, salvo ragioni di necessità ed urgenza, e Per_2 Per_1 salvo se imposte da norme di legge o regolamenti, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione della relativa ricevuta di pagamento da parte del genitore che l'ha anticipata e che, quindi, avrà diritto al rimborso per la quota di ½. Devono intendersi per spese straordinarie tutte quelle ricomprese nel protocollo in uso dal Tribunale di Ancona, a cui i coniugi espressamente fanno riferimento, siglato in data 10 luglio 2024.
5. I coniugi, in virtù dei pregressi rapporti di carattere patrimoniale e delle autonome capacità reddituali, rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento, potendo contare rispettivamente su redditi propri.
6. In relazione all'immobile in comproprietà sito in OS (AN) Via Pio VI n. 2, casa coniugale, i coniugi dichiarano di volerne trasferire la proprietà ai figli minori e , con riserva di Per_2 Per_1 usufrutto a favore della signora , trasferimento che concordano farsi alla scadenza Parte_2 del mutuo che insiste sullo stesso la cui ultima rata sarà in scadenza per il giorno 23 marzo 2029. A quella data, pertanto, i coniugi si impegnano a trasferire la proprietà dell'immobile ora casa coniugale, ai figli e con riserva di usufrutto sull'intero a favore della signora Per_2 Persona_3
meglio di seguito individuato: Parte_2
- immobile con garage sito in comune di OS (AN) Frazione Casine Via Pio VI n. 2 distinto al
Catasto Urbano al Foglio 4, mappale 327, sub 20, Cat. C/6, classe 4, mq. 22, rendita catastale €
25,00 (garage); mappale 327, sub 6 (corte esclusiva) e mappale 327, sub 29 (appartamento) graffati,
Cat. A/2, classe 2, vani 5,5, rendita catastale € 298,25.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che ogni ulteriore questione di carattere economico e di divisione dei beni comuni è già stata risolta prima del deposito del presente ricorso.
8. Le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambi i coniugi”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
OS (AN) il 15/09/2007, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dall'unione sono nati i figli (in data 19/02/2009) e (in data 28/02/2011) e che, dopo un periodo di Per_1 Per_2 tranquilla e serena convivenza, tra i coniugi si sono manifestate diverse incomprensioni che, con il trascorrere del tempo, si sono via via aggravate fino ad incrinare seriamente la convivenza familiare e, fallito anche il percorso di psicoterapia di coppia e, dunque, ogni tentativo di ricostruzione del nucleo familiare, si è appalesata impossibile la riconciliazione spirituale e materiale.
- 3 - 2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 09/09/2025.
3. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate, con le quali le parti, su richiesta del Giudice relatore contenuto nel provvedimento del
18/11/2025, hanno precisato la rispettiva attuale situazione abitativa nei seguenti termini: “la signora abita stabilmente presso l'abitazione coniugale assieme ai propri figli e … il signor Parte_2
, lasciata la casa coniugale oramai da tempo, ora ha acquisito la formale residenza Parte_1 presso il comune di Arcevia (AN) Via Dell'Ospedale n. 31”, allegando relativo certificato di residenza.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore – considerato l'impegno dei coniugi a favorire l'effettiva attuazione del principio di bigenitorialità nella situazione abitativa attuale, come dagli stessi precisata -, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a OS (AN) il 15/09/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di OS al n. 4, parte I, serie //, ufficio 1, dell'anno 2007;
- 4 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, sopra riportate e precisate con note scritte del 20/11/2025; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3349/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
UC LI;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
UC LI.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, dandosene reciproca ed immediata comunicazione. I coniugi prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
2. La già casa coniugale sita in OS (AN) Via Pio VI n. 2, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora che continuerà ad abitarci unitamente ai figli minori e Parte_2 Per_1
. Il signor provvederà al più presto a trasferire la propria residenza in altra Per_2 Parte_1 località una volta reperito un alloggio idoneo anche ad ospitare i figli minori per l'esercizio del proprio diritto di visita.
3. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo la disciplina prevista Per_1 Per_2 dal c.d affido condiviso, con collocazione prevalente presso la signora , ove avranno Parte_2 la residenza anagrafica. I coniugi si impegnano, inoltre, a mantenere una serena comunicazione tra
- 1 - loro e a garantire un rapporto continuativo dei figli minori con ciascuno di essi, così da favorire l'effettiva attuazione del principio di bigenitorialità. Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi, che tengano conto del preminente interesse dei figli e delle esigenze lavorative dei ricorrenti, il padre “genitore non collocatario” potrà vedere e tenere con sé i figli, previo avviso alla signora , almeno 1 giorno durante la settimana, compreso anche il pernotto, Parte_2 prelevandoli dall'abitazione materna e riaccompagnandoli presso la stessa e, a settimane alterne, durante il fine settimana, l'intera giornata del sabato e della domenica;
in ogni caso sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà dei minori. Durante i periodi di festività natalizie e pasquali le minori rimarranno con il padre o con la madre, sulla base di accordi presi di volta in volta da entrambi i genitori. Nei giorni festivi diversi da quelli fin qui considerati, i minori resteranno con i genitori a cadenza alternata;
anche in questi casi, sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà dei minori. Il padre avrà il diritto di comunicare telefonicamente con i figli tutte le volte che vorrà. I genitori possono concordare tra loro, nell'interesse esclusivo dei figli, ulteriori e/o differenti periodi in cui i minori potranno stare con il padre o con la madre, da determinare volta per volta secondo la disponibilità dei periodi di ferie e degli impegni lavorativi dei predetti e, soprattutto, sempre nel rispetto e nella tutela dell'interesse e delle esigenze dei minori stessi e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi. In ogni caso, tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno adottate congiuntamente da entrambi i coniugi, i quali si impegnano a consultarsi preventivamente in merito alle decisioni più importanti su ogni esigenza materiale e morale dei medesimi, nonché sull'avviamento agli studi. Ciascun coniuge, comunque, assumerà le decisioni inerenti gli ordinari atti della vita quotidiana delle figlie minori nel tempo in cui le avrà con sé.
4. Il signor si impegna e si obbliga, a far data della sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, a corrispondere alla signora , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Parte_2 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora la somma Parte_2 mensile di € 300,00 (trecento,00), a titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli minori e , indicando sin d'ora che le somme di cui sopra dovranno essere adeguate Per_2 Per_1 annualmente secondo gli indici ufficiali ISTAT, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I coniugi concordemente pattuiscono che la signora sarà l'esclusiva beneficiaria dell'assegno Parte_2 unico universale o di qualsivoglia erogazione differentemente denominata che dovesse sostituire o integrare tale contributo. Viene altresì previsto che la rata di muto ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile casa coniugale pari ad un importo mensile di € 514,14 verrà pagata integralmente dalla signora fino alla sua definitiva estinzione, con il contributo di € 100,00 mensili Parte_2
- 2 - da part del signor . Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse e per le Parte_1 esigenze dei figli e , previamente concordate, salvo ragioni di necessità ed urgenza, e Per_2 Per_1 salvo se imposte da norme di legge o regolamenti, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa esibizione della relativa ricevuta di pagamento da parte del genitore che l'ha anticipata e che, quindi, avrà diritto al rimborso per la quota di ½. Devono intendersi per spese straordinarie tutte quelle ricomprese nel protocollo in uso dal Tribunale di Ancona, a cui i coniugi espressamente fanno riferimento, siglato in data 10 luglio 2024.
5. I coniugi, in virtù dei pregressi rapporti di carattere patrimoniale e delle autonome capacità reddituali, rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento, potendo contare rispettivamente su redditi propri.
6. In relazione all'immobile in comproprietà sito in OS (AN) Via Pio VI n. 2, casa coniugale, i coniugi dichiarano di volerne trasferire la proprietà ai figli minori e , con riserva di Per_2 Per_1 usufrutto a favore della signora , trasferimento che concordano farsi alla scadenza Parte_2 del mutuo che insiste sullo stesso la cui ultima rata sarà in scadenza per il giorno 23 marzo 2029. A quella data, pertanto, i coniugi si impegnano a trasferire la proprietà dell'immobile ora casa coniugale, ai figli e con riserva di usufrutto sull'intero a favore della signora Per_2 Persona_3
meglio di seguito individuato: Parte_2
- immobile con garage sito in comune di OS (AN) Frazione Casine Via Pio VI n. 2 distinto al
Catasto Urbano al Foglio 4, mappale 327, sub 20, Cat. C/6, classe 4, mq. 22, rendita catastale €
25,00 (garage); mappale 327, sub 6 (corte esclusiva) e mappale 327, sub 29 (appartamento) graffati,
Cat. A/2, classe 2, vani 5,5, rendita catastale € 298,25.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto che ogni ulteriore questione di carattere economico e di divisione dei beni comuni è già stata risolta prima del deposito del presente ricorso.
8. Le spese del presente giudizio saranno a carico di entrambi i coniugi”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
OS (AN) il 15/09/2007, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dall'unione sono nati i figli (in data 19/02/2009) e (in data 28/02/2011) e che, dopo un periodo di Per_1 Per_2 tranquilla e serena convivenza, tra i coniugi si sono manifestate diverse incomprensioni che, con il trascorrere del tempo, si sono via via aggravate fino ad incrinare seriamente la convivenza familiare e, fallito anche il percorso di psicoterapia di coppia e, dunque, ogni tentativo di ricostruzione del nucleo familiare, si è appalesata impossibile la riconciliazione spirituale e materiale.
- 3 - 2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 09/09/2025.
3. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate, con le quali le parti, su richiesta del Giudice relatore contenuto nel provvedimento del
18/11/2025, hanno precisato la rispettiva attuale situazione abitativa nei seguenti termini: “la signora abita stabilmente presso l'abitazione coniugale assieme ai propri figli e … il signor Parte_2
, lasciata la casa coniugale oramai da tempo, ora ha acquisito la formale residenza Parte_1 presso il comune di Arcevia (AN) Via Dell'Ospedale n. 31”, allegando relativo certificato di residenza.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore – considerato l'impegno dei coniugi a favorire l'effettiva attuazione del principio di bigenitorialità nella situazione abitativa attuale, come dagli stessi precisata -, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse pattuito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a OS (AN) il 15/09/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di OS al n. 4, parte I, serie //, ufficio 1, dell'anno 2007;
- 4 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, sopra riportate e precisate con note scritte del 20/11/2025; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -