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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 630/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2560/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6698/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS06RD00748-2022 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1965/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n.RGR 1724/2023, la società a r.l. Resistente_1 rappresentata e difesa dal Dptt.Difensore_1, impugnava l'Avviso di accertamento n. TYS0GRD00748/2022, notificato a mezzo PEC il 10/10/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania per l'anno d'imposta 2017.
Con detto atto, l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione IVA relativa a mancato riconoscimento dell' aliquota agevolata del 4% per l'acquisto di autovetture da parte di soggetti diversamente abili per un importo di €. 15.092,00 oltre alla sanzione pecuniaria di €.. 16.978,50 ed interessi per €. 2.844,74.
Dopo aver rilevato il vizio relativo alla sottoscrizione dell'atto in assenza di delega da parte del capo Ufficio, si soffermava sulle condizioni che davano diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
Evidenziava che dette agevolazioni erano riservate a soggetti affetti da cecità, da sordità, con disabilità psichica o mentale titolari di indennità di accompagnamento e persone portanti gravi limitazioni motorie.
Rilevava una situazione di incertezza generata dal permanere della disposizione secondo la quale il veicolo deve essere modificato ed adattato alle condizioni della persona che lo utilizza.
Richiamava, a tal proposito, la circolare dell'11/052001 n.46/E dove veniva prevista la non necessità dell'adattamento del veicolo per i soggetti titolari di indennità di accompagnamento invalidi con problemi di deambulazione.
In particolare:
Con riferimento ad una fattura oggetto di recupero (n.40 del 22/02/2017 cessionario Nominativo_1, precisava che la Commissione medica con verbale del 12/03/2015 confermava per la contribuente la situazione di gravità di cui all'art.3 L.104/92 per cui non si spiegava i motivi del recupero.
Quanto alla fattura n. 71 del 21/03/2017 cessionario Nominativo_2 era stato prodotto il verbale attestante la sordità.
Per la Fattura n.144 del 21/01/2017 cessionario Nom.3, allegava il verbale della Commissione medica dove veniva riconosciuta la condizione di portatore di handicap grave (L. 104/92).
Infine per la fattura n.195 del 29/08/2017 cessionario Nominativo_4 presentava verbale di riconoscimento di invalidità totale e permanente del 100%.
Chiedeva L'annullamento delle sanzioni irrogate tenuto anche conto dell'incertezza prospettata, nonché la sospensione cautelare in quanto il contribuente si troverebbe a pagare una ingente somma non dovuta tenuto conto delle obbiettive difficoltà economiche in cui versa il settore di commercializzazione dell'auto.
Produceva copia dei verbali della Commissione medica con i quali, relativamente a tre soggetti interessati, veniva riconosciuta la condizione di disabilità grave.
Con istanza dl 06/06/2023 il difensore chiedeva un breve rinvio trovandosi a discutere un ricorso a Milano
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in data 18/04/2023. Insisteva, analizzando i quattro casi e le rispettive fatture, sulla correttezza del proprio operato deducendo quanto segue: In ordine alle prime due fatture (n.40/2017 e n. 71/2017) asseriva che, dai verbali della Commissione medica risultava che i soggetti interessati, non erano affetti da situazioni di gravità tali da rientrare nelle previsioni di cui all'' art.3 c.
1 - L.104/92 pertanto andava applicata l'aliquota ordinaria.
Per la precisione i due soggetti erano affetti da sordità e da sordomutismo.
Quanto alle rimanenti due fatture (144 e196 del 2017) l'Ufficio faceva presente che, dai verbali della
Commissione, risultava che i due soggetti erano affetti da grave limitazione motoria, ma dai libretti di circolazione prodotti non risultava che i veicoli erano stati modificati al fine di facilitare l'uso da parte dei disabili.
Per tale motivo l'Ufficio disconosceva il diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta.
Aggiungeva che dopo il contraddittorio e l'istanza di reclamo l'Ufficio aveva risposto negativamente.
Riguardo al rilievo riguardante la delega della firma dell'Avviso, comunicava che il Capo Team aveva delegato alla firma la Dott.ssa Nominativo_5.
Concludeva chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
Con Ordinanza n. 3227/2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione formulata dalla ricorrente.
Con successiva richiesta, depositata il 03/08/2023, la difesa della ricorrente chiedeva a questa Corte di voler formulare una proposta conciliativa ex art. 48 bis del D.Lgs. 546/1992 rendendosi disponibile ad accettare il recupero di IVA pari ad €. 3.357,99 relativa alla fattura n.71/2017 rilaciata a Nominativo_2 Nell'udienza del 25/09/2023 la controversia veniva posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“La materia del contendere relativa al diritto di usufruire dell'aliquota IVA ridotta per l'acquisto di autoveicoli da parte di soggetti diversamente abili si presta a situazioni di incertezza dovute al permanere della disposizione secondo la quale, per godere delle facilitazioni, le vetture devono essere "adattate" alle condizioni della persona che le acquista.
Nel caso che ci occupa l'Agenzia recuperava la differenza IVA su due fatture sulla base del presupposto che le vetture oggetto dell'acquisto non risultavano "adattate" alle limitazioni funzionali motorie dei soggetti acquirenti.
Tale circostanza veniva desunta dalla carta di circolazione della vettura.
Per altre due fatture l'Ufficio riteneva non spettante l'agevolazione in quanto riferita a soggetti affetti da sordità e da sordomutismo.
Per mettere chiarezza sulle incertezze richiamate occorre fare riferimento alla circolare delle Entrate n.46 del 11/05/2021.
Richiamando, infatti, le prescrizioni fornite dal Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, la circolare afferma che destinatari delle agevolazioni sono quei soggetti la cui limitazione emerge dal riconoscimento dei requisiti previsti dall'art.3 c.3 della Legge n.104 del 05/02/1992.
In particolare, con riferimento alle fatture oggetto di recupero, tre sono da ricondurre a soggetti aventi i requisiti di cui sopra, mentre la quarta, precisamente la n.71 del 21/03/2017, è riferita a soggetto affetto da sola sordità pertanto privo dei requisiti necessari. Alla luce di quanto sopra espresso, la Corte ritiene di accogliere parzialmente il ricorso, disponendo il riconoscimento delle agevolazioni alle operazioni di cui alle fatture n.40 del 22/02/2017, n.144 del 21/06/2017
e 196 del 29/08/2017.
In considerazione del parziale accoglimento le spese possono essere compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 24 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Violazione dell'art. 36 del D.Lgs, 546/92 per errata interpretazione delle circostanze di fatto e di diritto, difetto di motivazione/motivazione apparente;
Violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 1 della legge 9 aprile
1986, n. 97, dell'art.. 50, comma 1, della legge 342/2000 e dell'art. 30, comma 7, della legge 388/2000 nonché della relativa prassi in materia. Le conclusioni a cui sono giunti i primi Giudici, con riferimento alle tre fatture per cui hanno ritenuto la sussistenza delle condizioni normativamente previste per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4%, non sono condivisibili, in quanto fondate su una errata ed incompleta analisi ed applicazione della normativa e prassi di riferimento. L'Ufficio in sede di controdeduzioni in primo grado aveva dettagliatamente motivato in ordine alle ragioni per cui per le fatture di cui all'avviso di accertamento non poteva applicarsi l'aliquota IVA agevolata del 4%. L'articolo 1 della legge 9 aprile 1986,
n. 97, ha introdotto un'aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. L'articolo 30, comma 7, della legge
23 dicembre 2000 n. 388, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. Con circolare 11 maggio 2001, n. 46/E è stato precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 30 sopra citato
è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 104. Il cedente dei beni è tenuto per ogni cessione effettuata e per ogni prestazione resa, ad emettere fattura su cui vanno annotati, a seconda dei casi, gli estremi della legge per la quale si applica l'aliquota agevolata del 4%.
Sulla Fattura n. 40 emessa nei confronti di Nominativo_1 IVA recuperata € 3.235,00. Parte Ricorrente ha sostenuto in ricorso che la Sig.ra Nominativo_1 aveva diritto alla agevolazione, a seguito della sentenza del Tribunale Di Catania, Sez. Lavoro, in cui è stata riconosciuta la grave invalidità prevista dall'art. 3, co. 3 della
L 104/1992. Tuttavia l'Ufficio già sede di controdeduzioni ha contestato la congruità e la sufficienza delle motivazioni fornite dalla parte, in quanto alla luce della normativa e dei documenti di prassi di riferimento non era possibile, nella fattispecie, riconoscere l'IVA agevolata sull'acquisto dell'auto, poiché la gravità dell'handicap, peraltro non affermata, come invece prescritto dalla norma, dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, non è condizione sufficiente per fruire dell'applicazione dell'IVA ridotta. L'Ufficio osserva che la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap ha riscontrato una invalidità diversa (art. 3, co. 1 delle L 104/1992), non riconoscendo l'esistenza dei requisiti per usufruire dell'agevolazione fiscale in esame. Alla luce della normativa e dei documenti di prassi sopra indicati non è possibile riconoscere l'IVA agevolata sull'acquisto dell'auto, poiché tale agevolazione poteva essere riconosciuta solo dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap e/o da un giudice precipuamente adito ai fini di tale riconoscimento: la sentenza di del Tribunale Di Catania, Sez. Lavoro nulla dice in merito al riconoscimento di agevolazioni fiscali in capo alla Sig.ra Nominativo_1.
Fattura n. 144 emessa nei confronti di Nom.3 IVA recuperata € 3.357,99. In ricorso la parte ha sostenuto che il Sig. Nom.3 aveva diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, poiché la Commissione per l'accertamento dell'handicap ha certificato che Egli era portatore di handicap in situazione di gravità (comma
3, art. 3). Come rilevato in accertamento, nel verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap il Sig. Nom.3 è sì definito “portatore di handicap in situazione di gravità – comma 3 art.3”, ma nello stesso verbale si dichiara che “ricorrono le previsioni di cui all'art.8 della L.449/97”, ossia si è in presenza di soggetto con ridotte o impedite capacità motorie, ma non contemporaneamente affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione. Anzi, si legge nel verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile che il soggetto presenta “deambulazione autonoma” . Nel caso di specie, mancando patente speciale e prescrizione della Commissione per l'accertamento dell'idoneità alla guida, non ricorrevano i presupposti per l'agevolazione.
Fattura n. 196 emessa nei confronti di Nominativo_4 IVA recuperata € 2.726,25. Anche in questo caso la parte ha sostenuto che il Sig. Nominativo_4 aveva diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, poiché la Commissione per l'accertamento dell'handicap ha certificato che Egli era portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3). Ma come rilevato in accertamento, nel verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap il Sig. Nom._4 è si definito “portatore di handicap in situazione di gravità – comma 3 art.3”, ma anche in tal caso manca la certificazione, da parte della Commissione medica della limitazione grave e permanente della capacita di ambulazione.
Inoltre, nel verbale della Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile si precisa che “l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art.4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5”, ossia nessun requisito sanitario per accedere alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6698/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 31
Ottobre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello la società Resistente_1 SRL che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Fattura n. 40 del 22.02.2017, cessionario Nominativo_1, iva recuperata euro 3.235,00; A seguito del ricorso RC 10257/2015, è stato emesso il decreto d'omologa ex art. 445 bis, c5, cpc del 24.10.2016 riconoscendo definitivamente la Sig.ra Nominativo_1 “portatore di handicap in situazione di gravità art.3, comma 3, legge 104/92”. Pertanto si ritiene che la Sig.ra Nominativo_1 abbia avuto di diritto il riconoscimento dell'agevolazione fiscale per la cessione di veicoli, con Iva ridotta al 4% inizialmente prevista per i disabili muniti di patente speciale, e poi estesa dall'art. 8, comma 3, della legge 27.12.1997 n. 449, ai medesimi soggetti di cui all'art. 3 della legge 5.2.1992 n. 104, con ridotte e impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale, (vedi anche la circolare 11 Maggio 2001, n. 46/E che ha ribadito quale documentazione fosse necessaria per fruire dei benefici fiscali (e anche vedi disposizione contenuta nella legge finanziaria 23.12.2000 n. 388). Fattura n. 144 del 21.06.2017, cessionario Nom.3 – IVA recuperata 5.772,37; Con verbale della Commissione medica dell'handicap del 29.04.2015, il Sig. Nom.3 viene riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, legge 5.2.1992 n. 104. Pertanto, si ritiene che il Sig. Nom.3 abbia diritto alle agevolazioni fiscali richieste (e veicolo munito di cambio automatico. Fattura n. 196 del 29/08/2017, cessionario Nominativo_4, Iva recuperata euro 2.726,25; Il Sig. Nominativo_4 con verbale di accertamento invalidità civile del 31.08.2016 è stato riconosciuto “invalido con totale e permanente invalidità lavorativa al 100%, e con necessità di assistenza ordinaria (legge 18/80). Pertanto per gli stessi motivi ampiamente esposti ai precedenti punti, si ritiene che il Sig. Nominativo_4 abbia avuto diritto alle agevolazioni fiscali fruite (ed anche perché veicolo munito di cambio automatico).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 31 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'agevolazione IVA per l'acquisto di veicoli destinati a soggetti con disabilità trova la sua disciplina, nel tempo stratificata, in: Legge 9 aprile 1986, n. 97, art.1, introduce un'aliquota IVA ridotta per le cessioni/ importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie. Legge 27 dicembre 1997, n.449,art.8, comma 3, estende il beneficio anche ai soggetti di cui all'art.3 legge 5 febbraio
1992, n.104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche se non muniti di patente speciale.
Legge 21 novembre 2000, n.342, art.50, comma 1, trasfonde la disciplina nel n.31, Tabella A, Parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633, prevedendo l'aliquota IVA del 4% per: “le cessioni di autoveicoli (…) adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti di cui all'art.3 della legge n.104 del 1992, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”. Legge 23 dicembre 2000, n.388, art.30, comma 7, amplia la platea dei beneficiari, includendo: i soggetti con disabilità psichica grave con indennità di accompagnamento;
gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, anche senza adattamento del veicolo. La prassi amministrativa (in particolare la circolare dell'Agenzia delle Entrate 11 maggio 2001, n.46/E e la circolare 31 luglio 1998, n.197/E) precisa, in sintesi, che: la situazione di handicap grave ex art.3, co.3, legge n.104/1992 costituisce condizione necessaria, ma non sempre sufficiente;
per le ipotesi di esonero dall'adattamento del veicolo è richiesta la specifica attestazione della grave limitazione permanente della capacità di deambulazione o di pluriamputazioni;
il verbale della commissione medica ex art.4 legge n.104/1992 (o commissione medica integrata) deve espressamente certificare il possesso dei requisiti sanitari per le agevolazioni fiscali sui veicoli;
l'adattamento del veicolo, ove richiesto, dev'essere funzionale alla minorazione motoria, risultare dalla carta di circolazione ed essere coerente con le prescrizioni della commissione per l'idoneità alla guida (patente speciale), non potendo essere integrato da meri “optional” di serie non prescritti. La sentenza n.6698/06/23, nella parte relativa alle tre fatture tuttora controverse (Nom._1, Nom.3, Nom._4), motiva essenzialmente richiamando: la generale “incertezza” della disciplina agevolativa, il dato che tre dei soggetti interessati sarebbero riconducibili ai requisiti ex art.3, co.3, legge n.104/1992, il fatto che, per Nom.3 e Nom._4, i veicoli fossero dotati di cambio automatico. Tuttavia, il primo giudice: non svolge alcuna puntuale disamina dei verbali sanitari prodotti, non evidenziando se ed in quali esatti termini in essi sia attestata la “grave limitazione della capacità di deambulazione” o l'esistenza di requisiti sanitari espressamente riferiti alle agevolazioni fiscali sui veicoli;
non si confronta con la specifica deduzione dell'Ufficio secondo cui, nei verbali relativi ad almeno due beneficiari (in particolare Nom.3 e Nom._4), si dà atto: da un lato, del riconoscimento della situazione di handicap grave ex art.3, co.3, legge n.104/1992; dall'altro, della mancata ricorrenza dei requisiti per le agevolazioni fiscali sui veicoli (ivi comprese quelle IVA), ovvero dell'assenza di grave limitazione permanente della capacità di deambulazione;
assume, in via quasi assiomatica, che la presenza del cambio automatico di serie integri, di per sé, il requisito oggettivo dell'“adattamento” o dell'idoneità del veicolo, senza verificare: se tale dotazione sia stata prescritta dalla competente commissione medica ai fini dell'idoneità alla guida
(patente speciale); se risulti annotata sulla carta di circolazione quale adattamento correlato alla specifica minorazione motoria. Ne deriva una motivazione sintetica e apodittica, che non si misura con il contenuto concreto dei verbali medici richiamati dall'Ufficio, né con i precisi presupposti richiesti dalla normativa agevolativa per l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%. Tale modo di procedere integra, ad avviso di questa
Corte, un vizio di motivazione quantomeno insufficiente, che giustifica la riforma della sentenza di primo grado. La motivazione del primo giudice si fonda su due assunti principali:
1. che il riconoscimento dell'handicap grave ex art.3, co.3, legge n.104/1992 sia sufficiente, in quanto tale, a legittimare l'aliquota
IVA al 4% per l'acquisto dell'autoveicolo;
2. che, per i veicoli dotati di cambio automatico di serie, non sia necessaria alcuna ulteriore modifica o attestazione specifica. Tali assunti non possono essere condivisi.
Come emerge dal combinato disposto delle norme sopra richiamate: la situazione di handicap grave rappresenta il presupposto generale per accedere alle agevolazioni in favore dei disabili;
tuttavia, la fruizione dell'aliquota IVA al 4% per l'acquisto di veicoli è subordinata, in via alternativa: alla sussistenza di ridotte o impedite capacità motorie permanenti, per veicoli adattati alla locomozione (con modalità attestate e risultanti dagli atti); ovvero alla condizione di invalidi con “grave limitazione della capacità di deambulazione” o pluriamputati, nei casi in cui il legislatore consente il beneficio a prescindere dall'adattamento. Nel caso di specie, l'Ufficio evidenzia – e la sentenza di primo grado non contraddice in modo puntuale – che: per taluni soggetti viene sì riconosciuta la condizione di “portatore di handicap in situazione di gravità” ex art.3, co.3, legge n.104/1992; ma nei relativi verbali: si fa riferimento a deambulazione autonoma;
ovvero si attesta espressamente che non ricorrono i requisiti sanitari per le agevolazioni fiscali sui veicoli (art.4 D. L9.2.2012
n.5 e successive disposizioni richiamate). In tale contesto, la considerazione del primo giudice secondo cui il solo riconoscimento della situazione ex art.3, co.3, basterebbe a giustificare l'agevolazione, risulta in contrasto con la struttura differenziata della disciplina agevolativa e con il richiesto accertamento tecnicosanitario puntuale. La sentenza di primo grado ascrive rilievo decisivo alla circostanza che, per i soggetti Nom.3 e Nom._4, i veicoli oggetto di cessione fossero dotati di cambio automatico, ritenendo, sulla base di ciò, non necessarie ulteriori modifiche. L'assunto è, anche in questo caso, non condivisibile: la prassi amministrativa ammette che, per i titolari di patente speciale e con specifica prescrizione della commissione per l'idoneità alla guida, il cambio automatico possa essere considerato, in concreto, come adattamento sufficiente;
in mancanza: sia della patente speciale, sia della relativa prescrizione medica, sia dell'annotazione in carta di circolazione correlata alla minorazione motoria, il cambio automatico costituisce un semplice allestimento di serie/optional, non legato in modo funzionale e necessario alla specifica disabilità,
e non può essere elevato, di per sé, a elemento integrativo dell'“adattamento” in senso tecnico-legale. Nel caso in esame: non emergono dagli atti elementi idonei a dimostrare che i veicoli siano stati formalmente adattati in base a prescrizioni mediche per l'idoneità alla guida;
non risulta che il cambio automatico sia stato imposto dalla commissione come condizione per la guida;
parte appellata si limita a richiamare genericamente il fatto che i veicoli fossero “già muniti di cambio automatico”, senza fornire prova di un collegamento funzionale specifico con la minorazione motoria. Pertanto, la sentenza di primo grado, nel riconoscere l'agevolazione sulla base di tali soli elementi, si è discostata dai presupposti normativi e dalla prassi consolidata. Alla luce di quanto sopra, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere accolto. In relazione alla fattura n.40 del 22.02.2017 (Nominativo_1), il solo riconoscimento dello status di “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi dell'art.3, co.3, legge n.104/1992, non è sufficiente, in difetto di: specifica attestazione della grave limitazione della capacità di deambulazione;
o di formale prescrizione e risultanze documentali circa l'adattamento funzionale del veicolo. Con riguardo alla fattura n.144 del 21.06.2017 (Nom.3) e alla fattura n.196 del 29.08.2017 (Nominativo_4): dai verbali sanitari emergono: da un lato, la situazione di handicap grave;
dall'altro, l'assenza di specifica attestazione dei requisiti per le agevolazioni fiscali sui veicoli (in taluni casi con espressa esclusione dei requisiti ex art.4 D.
L. n.5/2012 e successive norme); la mera presenza del cambio automatico non colma, in assenza di prescrizione e annotazione, il difetto del requisito oggettivo di adattamento;
Ne consegue che la motivazione del primo giudice, nel riconoscere l'aliquota agevolata per tali fatture, si pone in contrasto con il descritto quadro normativo e con la documentazione in atti. L'avviso di accertamento, per la parte relativa alle fatture n.40, 144 e 196, risulta dunque legittimo e correttamente fondato, con conseguente doveroso ripristino dell'integrale pretesa impositiva per l'anno 2017.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro
1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in
Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 31 Ottobre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2560/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6698/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 31/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS06RD00748-2022 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1965/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso n.RGR 1724/2023, la società a r.l. Resistente_1 rappresentata e difesa dal Dptt.Difensore_1, impugnava l'Avviso di accertamento n. TYS0GRD00748/2022, notificato a mezzo PEC il 10/10/2022, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania per l'anno d'imposta 2017.
Con detto atto, l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione IVA relativa a mancato riconoscimento dell' aliquota agevolata del 4% per l'acquisto di autovetture da parte di soggetti diversamente abili per un importo di €. 15.092,00 oltre alla sanzione pecuniaria di €.. 16.978,50 ed interessi per €. 2.844,74.
Dopo aver rilevato il vizio relativo alla sottoscrizione dell'atto in assenza di delega da parte del capo Ufficio, si soffermava sulle condizioni che davano diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
Evidenziava che dette agevolazioni erano riservate a soggetti affetti da cecità, da sordità, con disabilità psichica o mentale titolari di indennità di accompagnamento e persone portanti gravi limitazioni motorie.
Rilevava una situazione di incertezza generata dal permanere della disposizione secondo la quale il veicolo deve essere modificato ed adattato alle condizioni della persona che lo utilizza.
Richiamava, a tal proposito, la circolare dell'11/052001 n.46/E dove veniva prevista la non necessità dell'adattamento del veicolo per i soggetti titolari di indennità di accompagnamento invalidi con problemi di deambulazione.
In particolare:
Con riferimento ad una fattura oggetto di recupero (n.40 del 22/02/2017 cessionario Nominativo_1, precisava che la Commissione medica con verbale del 12/03/2015 confermava per la contribuente la situazione di gravità di cui all'art.3 L.104/92 per cui non si spiegava i motivi del recupero.
Quanto alla fattura n. 71 del 21/03/2017 cessionario Nominativo_2 era stato prodotto il verbale attestante la sordità.
Per la Fattura n.144 del 21/01/2017 cessionario Nom.3, allegava il verbale della Commissione medica dove veniva riconosciuta la condizione di portatore di handicap grave (L. 104/92).
Infine per la fattura n.195 del 29/08/2017 cessionario Nominativo_4 presentava verbale di riconoscimento di invalidità totale e permanente del 100%.
Chiedeva L'annullamento delle sanzioni irrogate tenuto anche conto dell'incertezza prospettata, nonché la sospensione cautelare in quanto il contribuente si troverebbe a pagare una ingente somma non dovuta tenuto conto delle obbiettive difficoltà economiche in cui versa il settore di commercializzazione dell'auto.
Produceva copia dei verbali della Commissione medica con i quali, relativamente a tre soggetti interessati, veniva riconosciuta la condizione di disabilità grave.
Con istanza dl 06/06/2023 il difensore chiedeva un breve rinvio trovandosi a discutere un ricorso a Milano
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in data 18/04/2023. Insisteva, analizzando i quattro casi e le rispettive fatture, sulla correttezza del proprio operato deducendo quanto segue: In ordine alle prime due fatture (n.40/2017 e n. 71/2017) asseriva che, dai verbali della Commissione medica risultava che i soggetti interessati, non erano affetti da situazioni di gravità tali da rientrare nelle previsioni di cui all'' art.3 c.
1 - L.104/92 pertanto andava applicata l'aliquota ordinaria.
Per la precisione i due soggetti erano affetti da sordità e da sordomutismo.
Quanto alle rimanenti due fatture (144 e196 del 2017) l'Ufficio faceva presente che, dai verbali della
Commissione, risultava che i due soggetti erano affetti da grave limitazione motoria, ma dai libretti di circolazione prodotti non risultava che i veicoli erano stati modificati al fine di facilitare l'uso da parte dei disabili.
Per tale motivo l'Ufficio disconosceva il diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta.
Aggiungeva che dopo il contraddittorio e l'istanza di reclamo l'Ufficio aveva risposto negativamente.
Riguardo al rilievo riguardante la delega della firma dell'Avviso, comunicava che il Capo Team aveva delegato alla firma la Dott.ssa Nominativo_5.
Concludeva chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
Con Ordinanza n. 3227/2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione formulata dalla ricorrente.
Con successiva richiesta, depositata il 03/08/2023, la difesa della ricorrente chiedeva a questa Corte di voler formulare una proposta conciliativa ex art. 48 bis del D.Lgs. 546/1992 rendendosi disponibile ad accettare il recupero di IVA pari ad €. 3.357,99 relativa alla fattura n.71/2017 rilaciata a Nominativo_2 Nell'udienza del 25/09/2023 la controversia veniva posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“La materia del contendere relativa al diritto di usufruire dell'aliquota IVA ridotta per l'acquisto di autoveicoli da parte di soggetti diversamente abili si presta a situazioni di incertezza dovute al permanere della disposizione secondo la quale, per godere delle facilitazioni, le vetture devono essere "adattate" alle condizioni della persona che le acquista.
Nel caso che ci occupa l'Agenzia recuperava la differenza IVA su due fatture sulla base del presupposto che le vetture oggetto dell'acquisto non risultavano "adattate" alle limitazioni funzionali motorie dei soggetti acquirenti.
Tale circostanza veniva desunta dalla carta di circolazione della vettura.
Per altre due fatture l'Ufficio riteneva non spettante l'agevolazione in quanto riferita a soggetti affetti da sordità e da sordomutismo.
Per mettere chiarezza sulle incertezze richiamate occorre fare riferimento alla circolare delle Entrate n.46 del 11/05/2021.
Richiamando, infatti, le prescrizioni fornite dal Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Sanità, la circolare afferma che destinatari delle agevolazioni sono quei soggetti la cui limitazione emerge dal riconoscimento dei requisiti previsti dall'art.3 c.3 della Legge n.104 del 05/02/1992.
In particolare, con riferimento alle fatture oggetto di recupero, tre sono da ricondurre a soggetti aventi i requisiti di cui sopra, mentre la quarta, precisamente la n.71 del 21/03/2017, è riferita a soggetto affetto da sola sordità pertanto privo dei requisiti necessari. Alla luce di quanto sopra espresso, la Corte ritiene di accogliere parzialmente il ricorso, disponendo il riconoscimento delle agevolazioni alle operazioni di cui alle fatture n.40 del 22/02/2017, n.144 del 21/06/2017
e 196 del 29/08/2017.
In considerazione del parziale accoglimento le spese possono essere compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 24 Maggio 2024 deducendo i seguenti motivi.
Violazione dell'art. 36 del D.Lgs, 546/92 per errata interpretazione delle circostanze di fatto e di diritto, difetto di motivazione/motivazione apparente;
Violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 1 della legge 9 aprile
1986, n. 97, dell'art.. 50, comma 1, della legge 342/2000 e dell'art. 30, comma 7, della legge 388/2000 nonché della relativa prassi in materia. Le conclusioni a cui sono giunti i primi Giudici, con riferimento alle tre fatture per cui hanno ritenuto la sussistenza delle condizioni normativamente previste per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4%, non sono condivisibili, in quanto fondate su una errata ed incompleta analisi ed applicazione della normativa e prassi di riferimento. L'Ufficio in sede di controdeduzioni in primo grado aveva dettagliatamente motivato in ordine alle ragioni per cui per le fatture di cui all'avviso di accertamento non poteva applicarsi l'aliquota IVA agevolata del 4%. L'articolo 1 della legge 9 aprile 1986,
n. 97, ha introdotto un'aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. L'articolo 30, comma 7, della legge
23 dicembre 2000 n. 388, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. Con circolare 11 maggio 2001, n. 46/E è stato precisato che il riferimento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 30 sopra citato
è la situazione di handicap grave, definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 104. Il cedente dei beni è tenuto per ogni cessione effettuata e per ogni prestazione resa, ad emettere fattura su cui vanno annotati, a seconda dei casi, gli estremi della legge per la quale si applica l'aliquota agevolata del 4%.
Sulla Fattura n. 40 emessa nei confronti di Nominativo_1 IVA recuperata € 3.235,00. Parte Ricorrente ha sostenuto in ricorso che la Sig.ra Nominativo_1 aveva diritto alla agevolazione, a seguito della sentenza del Tribunale Di Catania, Sez. Lavoro, in cui è stata riconosciuta la grave invalidità prevista dall'art. 3, co. 3 della
L 104/1992. Tuttavia l'Ufficio già sede di controdeduzioni ha contestato la congruità e la sufficienza delle motivazioni fornite dalla parte, in quanto alla luce della normativa e dei documenti di prassi di riferimento non era possibile, nella fattispecie, riconoscere l'IVA agevolata sull'acquisto dell'auto, poiché la gravità dell'handicap, peraltro non affermata, come invece prescritto dalla norma, dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, non è condizione sufficiente per fruire dell'applicazione dell'IVA ridotta. L'Ufficio osserva che la Commissione medica per l'accertamento dell'handicap ha riscontrato una invalidità diversa (art. 3, co. 1 delle L 104/1992), non riconoscendo l'esistenza dei requisiti per usufruire dell'agevolazione fiscale in esame. Alla luce della normativa e dei documenti di prassi sopra indicati non è possibile riconoscere l'IVA agevolata sull'acquisto dell'auto, poiché tale agevolazione poteva essere riconosciuta solo dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap e/o da un giudice precipuamente adito ai fini di tale riconoscimento: la sentenza di del Tribunale Di Catania, Sez. Lavoro nulla dice in merito al riconoscimento di agevolazioni fiscali in capo alla Sig.ra Nominativo_1.
Fattura n. 144 emessa nei confronti di Nom.3 IVA recuperata € 3.357,99. In ricorso la parte ha sostenuto che il Sig. Nom.3 aveva diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, poiché la Commissione per l'accertamento dell'handicap ha certificato che Egli era portatore di handicap in situazione di gravità (comma
3, art. 3). Come rilevato in accertamento, nel verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap il Sig. Nom.3 è sì definito “portatore di handicap in situazione di gravità – comma 3 art.3”, ma nello stesso verbale si dichiara che “ricorrono le previsioni di cui all'art.8 della L.449/97”, ossia si è in presenza di soggetto con ridotte o impedite capacità motorie, ma non contemporaneamente affetto da grave limitazione della capacità di deambulazione. Anzi, si legge nel verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile che il soggetto presenta “deambulazione autonoma” . Nel caso di specie, mancando patente speciale e prescrizione della Commissione per l'accertamento dell'idoneità alla guida, non ricorrevano i presupposti per l'agevolazione.
Fattura n. 196 emessa nei confronti di Nominativo_4 IVA recuperata € 2.726,25. Anche in questo caso la parte ha sostenuto che il Sig. Nominativo_4 aveva diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, poiché la Commissione per l'accertamento dell'handicap ha certificato che Egli era portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3). Ma come rilevato in accertamento, nel verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap il Sig. Nom._4 è si definito “portatore di handicap in situazione di gravità – comma 3 art.3”, ma anche in tal caso manca la certificazione, da parte della Commissione medica della limitazione grave e permanente della capacita di ambulazione.
Inoltre, nel verbale della Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile si precisa che “l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art.4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5”, ossia nessun requisito sanitario per accedere alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6698/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 31
Ottobre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello la società Resistente_1 SRL che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Fattura n. 40 del 22.02.2017, cessionario Nominativo_1, iva recuperata euro 3.235,00; A seguito del ricorso RC 10257/2015, è stato emesso il decreto d'omologa ex art. 445 bis, c5, cpc del 24.10.2016 riconoscendo definitivamente la Sig.ra Nominativo_1 “portatore di handicap in situazione di gravità art.3, comma 3, legge 104/92”. Pertanto si ritiene che la Sig.ra Nominativo_1 abbia avuto di diritto il riconoscimento dell'agevolazione fiscale per la cessione di veicoli, con Iva ridotta al 4% inizialmente prevista per i disabili muniti di patente speciale, e poi estesa dall'art. 8, comma 3, della legge 27.12.1997 n. 449, ai medesimi soggetti di cui all'art. 3 della legge 5.2.1992 n. 104, con ridotte e impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale, (vedi anche la circolare 11 Maggio 2001, n. 46/E che ha ribadito quale documentazione fosse necessaria per fruire dei benefici fiscali (e anche vedi disposizione contenuta nella legge finanziaria 23.12.2000 n. 388). Fattura n. 144 del 21.06.2017, cessionario Nom.3 – IVA recuperata 5.772,37; Con verbale della Commissione medica dell'handicap del 29.04.2015, il Sig. Nom.3 viene riconosciuto “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, legge 5.2.1992 n. 104. Pertanto, si ritiene che il Sig. Nom.3 abbia diritto alle agevolazioni fiscali richieste (e veicolo munito di cambio automatico. Fattura n. 196 del 29/08/2017, cessionario Nominativo_4, Iva recuperata euro 2.726,25; Il Sig. Nominativo_4 con verbale di accertamento invalidità civile del 31.08.2016 è stato riconosciuto “invalido con totale e permanente invalidità lavorativa al 100%, e con necessità di assistenza ordinaria (legge 18/80). Pertanto per gli stessi motivi ampiamente esposti ai precedenti punti, si ritiene che il Sig. Nominativo_4 abbia avuto diritto alle agevolazioni fiscali fruite (ed anche perché veicolo munito di cambio automatico).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 31 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'agevolazione IVA per l'acquisto di veicoli destinati a soggetti con disabilità trova la sua disciplina, nel tempo stratificata, in: Legge 9 aprile 1986, n. 97, art.1, introduce un'aliquota IVA ridotta per le cessioni/ importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie. Legge 27 dicembre 1997, n.449,art.8, comma 3, estende il beneficio anche ai soggetti di cui all'art.3 legge 5 febbraio
1992, n.104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, anche se non muniti di patente speciale.
Legge 21 novembre 2000, n.342, art.50, comma 1, trasfonde la disciplina nel n.31, Tabella A, Parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633, prevedendo l'aliquota IVA del 4% per: “le cessioni di autoveicoli (…) adattati per la locomozione di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti di cui all'art.3 della legge n.104 del 1992, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”. Legge 23 dicembre 2000, n.388, art.30, comma 7, amplia la platea dei beneficiari, includendo: i soggetti con disabilità psichica grave con indennità di accompagnamento;
gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, anche senza adattamento del veicolo. La prassi amministrativa (in particolare la circolare dell'Agenzia delle Entrate 11 maggio 2001, n.46/E e la circolare 31 luglio 1998, n.197/E) precisa, in sintesi, che: la situazione di handicap grave ex art.3, co.3, legge n.104/1992 costituisce condizione necessaria, ma non sempre sufficiente;
per le ipotesi di esonero dall'adattamento del veicolo è richiesta la specifica attestazione della grave limitazione permanente della capacità di deambulazione o di pluriamputazioni;
il verbale della commissione medica ex art.4 legge n.104/1992 (o commissione medica integrata) deve espressamente certificare il possesso dei requisiti sanitari per le agevolazioni fiscali sui veicoli;
l'adattamento del veicolo, ove richiesto, dev'essere funzionale alla minorazione motoria, risultare dalla carta di circolazione ed essere coerente con le prescrizioni della commissione per l'idoneità alla guida (patente speciale), non potendo essere integrato da meri “optional” di serie non prescritti. La sentenza n.6698/06/23, nella parte relativa alle tre fatture tuttora controverse (Nom._1, Nom.3, Nom._4), motiva essenzialmente richiamando: la generale “incertezza” della disciplina agevolativa, il dato che tre dei soggetti interessati sarebbero riconducibili ai requisiti ex art.3, co.3, legge n.104/1992, il fatto che, per Nom.3 e Nom._4, i veicoli fossero dotati di cambio automatico. Tuttavia, il primo giudice: non svolge alcuna puntuale disamina dei verbali sanitari prodotti, non evidenziando se ed in quali esatti termini in essi sia attestata la “grave limitazione della capacità di deambulazione” o l'esistenza di requisiti sanitari espressamente riferiti alle agevolazioni fiscali sui veicoli;
non si confronta con la specifica deduzione dell'Ufficio secondo cui, nei verbali relativi ad almeno due beneficiari (in particolare Nom.3 e Nom._4), si dà atto: da un lato, del riconoscimento della situazione di handicap grave ex art.3, co.3, legge n.104/1992; dall'altro, della mancata ricorrenza dei requisiti per le agevolazioni fiscali sui veicoli (ivi comprese quelle IVA), ovvero dell'assenza di grave limitazione permanente della capacità di deambulazione;
assume, in via quasi assiomatica, che la presenza del cambio automatico di serie integri, di per sé, il requisito oggettivo dell'“adattamento” o dell'idoneità del veicolo, senza verificare: se tale dotazione sia stata prescritta dalla competente commissione medica ai fini dell'idoneità alla guida
(patente speciale); se risulti annotata sulla carta di circolazione quale adattamento correlato alla specifica minorazione motoria. Ne deriva una motivazione sintetica e apodittica, che non si misura con il contenuto concreto dei verbali medici richiamati dall'Ufficio, né con i precisi presupposti richiesti dalla normativa agevolativa per l'applicazione dell'aliquota IVA del 4%. Tale modo di procedere integra, ad avviso di questa
Corte, un vizio di motivazione quantomeno insufficiente, che giustifica la riforma della sentenza di primo grado. La motivazione del primo giudice si fonda su due assunti principali:
1. che il riconoscimento dell'handicap grave ex art.3, co.3, legge n.104/1992 sia sufficiente, in quanto tale, a legittimare l'aliquota
IVA al 4% per l'acquisto dell'autoveicolo;
2. che, per i veicoli dotati di cambio automatico di serie, non sia necessaria alcuna ulteriore modifica o attestazione specifica. Tali assunti non possono essere condivisi.
Come emerge dal combinato disposto delle norme sopra richiamate: la situazione di handicap grave rappresenta il presupposto generale per accedere alle agevolazioni in favore dei disabili;
tuttavia, la fruizione dell'aliquota IVA al 4% per l'acquisto di veicoli è subordinata, in via alternativa: alla sussistenza di ridotte o impedite capacità motorie permanenti, per veicoli adattati alla locomozione (con modalità attestate e risultanti dagli atti); ovvero alla condizione di invalidi con “grave limitazione della capacità di deambulazione” o pluriamputati, nei casi in cui il legislatore consente il beneficio a prescindere dall'adattamento. Nel caso di specie, l'Ufficio evidenzia – e la sentenza di primo grado non contraddice in modo puntuale – che: per taluni soggetti viene sì riconosciuta la condizione di “portatore di handicap in situazione di gravità” ex art.3, co.3, legge n.104/1992; ma nei relativi verbali: si fa riferimento a deambulazione autonoma;
ovvero si attesta espressamente che non ricorrono i requisiti sanitari per le agevolazioni fiscali sui veicoli (art.4 D. L9.2.2012
n.5 e successive disposizioni richiamate). In tale contesto, la considerazione del primo giudice secondo cui il solo riconoscimento della situazione ex art.3, co.3, basterebbe a giustificare l'agevolazione, risulta in contrasto con la struttura differenziata della disciplina agevolativa e con il richiesto accertamento tecnicosanitario puntuale. La sentenza di primo grado ascrive rilievo decisivo alla circostanza che, per i soggetti Nom.3 e Nom._4, i veicoli oggetto di cessione fossero dotati di cambio automatico, ritenendo, sulla base di ciò, non necessarie ulteriori modifiche. L'assunto è, anche in questo caso, non condivisibile: la prassi amministrativa ammette che, per i titolari di patente speciale e con specifica prescrizione della commissione per l'idoneità alla guida, il cambio automatico possa essere considerato, in concreto, come adattamento sufficiente;
in mancanza: sia della patente speciale, sia della relativa prescrizione medica, sia dell'annotazione in carta di circolazione correlata alla minorazione motoria, il cambio automatico costituisce un semplice allestimento di serie/optional, non legato in modo funzionale e necessario alla specifica disabilità,
e non può essere elevato, di per sé, a elemento integrativo dell'“adattamento” in senso tecnico-legale. Nel caso in esame: non emergono dagli atti elementi idonei a dimostrare che i veicoli siano stati formalmente adattati in base a prescrizioni mediche per l'idoneità alla guida;
non risulta che il cambio automatico sia stato imposto dalla commissione come condizione per la guida;
parte appellata si limita a richiamare genericamente il fatto che i veicoli fossero “già muniti di cambio automatico”, senza fornire prova di un collegamento funzionale specifico con la minorazione motoria. Pertanto, la sentenza di primo grado, nel riconoscere l'agevolazione sulla base di tali soli elementi, si è discostata dai presupposti normativi e dalla prassi consolidata. Alla luce di quanto sopra, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere accolto. In relazione alla fattura n.40 del 22.02.2017 (Nominativo_1), il solo riconoscimento dello status di “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi dell'art.3, co.3, legge n.104/1992, non è sufficiente, in difetto di: specifica attestazione della grave limitazione della capacità di deambulazione;
o di formale prescrizione e risultanze documentali circa l'adattamento funzionale del veicolo. Con riguardo alla fattura n.144 del 21.06.2017 (Nom.3) e alla fattura n.196 del 29.08.2017 (Nominativo_4): dai verbali sanitari emergono: da un lato, la situazione di handicap grave;
dall'altro, l'assenza di specifica attestazione dei requisiti per le agevolazioni fiscali sui veicoli (in taluni casi con espressa esclusione dei requisiti ex art.4 D.
L. n.5/2012 e successive norme); la mera presenza del cambio automatico non colma, in assenza di prescrizione e annotazione, il difetto del requisito oggettivo di adattamento;
Ne consegue che la motivazione del primo giudice, nel riconoscere l'aliquota agevolata per tali fatture, si pone in contrasto con il descritto quadro normativo e con la documentazione in atti. L'avviso di accertamento, per la parte relativa alle fatture n.40, 144 e 196, risulta dunque legittimo e correttamente fondato, con conseguente doveroso ripristino dell'integrale pretesa impositiva per l'anno 2017.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro
1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in
Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 31 Ottobre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)