TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 13157/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13157/2020 promossa da:
LE MUR. ALL. Parte_1
[...]
, tutti con il patrocinio dell'avv. MINA ANDREA
[...]
OPPONENTI contro con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
POZZANI ALESSADRO
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le Mur. All. (di seguito , e Parte_2 Pt_3 Parte_1 Parte_1
hanno interposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3500/2020
[...] emesso dal Tribunale di Brescia in data 7.8.2020 in favore di Controparte_1 per la somma di 19.678,20 euro, oltre a interessi come da domanda e le spese di
[...] procedura liquidate in 850,00 euro per compenso professionale, 145,50 euro per esborsi oltre spese generali, iva e cpa ed oltre successive ed occorrende.
A sostegno della propria domanda hanno dedotto quanto segue.
è una società agricola avente ad oggetto l'allevamento di mucche da latte (doc. 2). Pt_3
1 In data 11.12.2019 e 26.3.2020, ricevevano da parte dell'opposta la richiesta di pagamento dell'importo di 19.678,20 euro di cui alle fatture n. 192/2018 del 15.12.2018 e n.17/2019 del
09.7.2019.
Deducevano che l'ingiunzione non sarebbe fondata su idonea prova scritta in quanto l'opposta non avrebbe svolto le prestazioni oggetto delle fatture e che le stesse sarebbero prive di valore probatorio in merito al rapporto contrattuale esistente tra le parti ed inoltre, non presenterebbero alcuna indicazione spaziale e temporale in riferimento ai luoghi ed alle date di esecuzione delle prestazioni.
Esponevano altresì, che anche laddove dovesse essere provata l'esecuzione da parte dell'opposta di un'attività di smaltimento di reflui zootecnici, quest'ultima avrebbe diritto ad una riduzione del corrispettivo richiesto monitoriamente, così come risulterebbe dall'elaborato peritale (doc. 4) e dal tariffario di mercato applicabile in assenza di patto.
Chiedevano in via preliminare di non concedere la provvisoria esecutività del D.I. opposto.
In via principale, revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo e/o comunque invalido il D.I. n.
3500/2020 emesso dal Tribunale di Brescia il 07.08.20, dichiarando che gli opponenti nulla devono all'opposta.
In via subordinata: nell' ipotesi in cui l'opposta provasse di aver eseguito delle opere in favore degli opponenti, rideterminare e/o ridurre il relativo corrispettivo ex artt. 1667 e/o 2225 c.c.
ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva di aver Controparte_1 adeguatamente provato l'esecuzione delle lavorazioni sui terreni in concessione di terzi alla società pertanto, il credito vantato nei confronti della stessa sarebbe certo, liquido ed Pt_3 eIGibile.
Deduceva che l'elaborato peritale dall'attrice non avrebbe alcuna valenza probatoria in quanto si tratterebbe di una perizia di parte e ne contestava il contenuto in quanto, nei preventivi allegati alla stessa non era stata indicata la capienza del carro botte e per l'interramento il costo era calcolato in ettari e/o in metri cubi non a ore.
Esponeva altresì, che per il computo del costo dei lavori sarebbe stato prodotto il prezzario di
Mantova e che lo stesso non potrebbe trovare applicazione in quanto l'opponente avrebbe dovuto allegare il tariffario di Brescia.
Chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n.3500/2020
D.I., n. 8287/2020 R.G. dell '8.8.2020 emesso dal Tribunale di Brescia.
In via principale e nel merito, rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n.
3500/2020, e per l'effetto condannare la società opponente ed in solido tra loro i IG.ri Parte_1
e la IG.ra al pagamento della somma complessiva di 19.678,20 euro
[...] Parte_1 oltre agli interessi come da domanda sino al saldo effettivo e le spese liquidate in sede monitoria
2 liquidate in 850,00 euro per compenso professionale, in 145,50 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa oltre alle successive occorrende.
In via subordinata e sempre nel merito: nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società opponente ed in solido tra loro i IG.ri e la IG.ra Parte_1
al pagamento della somma complessiva di 19.678,20 euro oltre agli interessi Parte_1 come da domanda sino al saldo effettivo e le spese liquidate in sede monitoria liquidate in 850,00 euro per compenso professionale, in 145,50 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa oltre alle successive occorrende.
Accolta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con prova testimoniale. All'esito della prova orale la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Risulta documentalmente provata l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni di cui alle fatture n.
192/2018 e n. 17/2019 da parte dell'opposta in favore della società Pt_3
In particolare, parte opposta afferma che in data 7.1.2019, il IG. concordava Controparte_1 con il IG. padre del IG. la chiusura dei lavori relativi CP_2 Parte_1 all'anno 2018 per i quali consegnava copia del buono di consegna per un importo di 14.000,00 euro (docc. 9 e 9a).
Parimenti per il 2019, il IG. provvedeva a consegnare al IG. il buono Controparte_1 Pt_1 di consegna per un importo pari a 5.678,20 euro (docc. 10 e 10a).
Dai succitati documenti si evince altresì l'apposizione in calce ai medesimi dei contatti dell'agronomo e dello studio i quali sarebbero stati necessari ai fini Persona_1 Per_2 della trasmissione dei dati per l'emissione della fattura.
Sul punto, particolarmente rilevante è lo scambio di e-mail intercorso tra la IG.ra , Parte_4 impiegata amministrativa e addetta alla fatturazione della società e l'agronomo, CP_1 [...]
mediante le quali quest'ultima ha richiesto la documentazione necessaria per emettere Per_1 le fatture relative alle lavorazioni effettuate (doc. 11), documento peraltro riconosciuto in sede testimoniale dalla IG.ra . CP_1
Risulta documentalmente che in data 27.12.2018, la IG.ra ha provveduto ad Parte_4 inviare al IG. la foto relativa al conteggio delle lavorazioni effettuate per conto Per_1 dell'opponente (doc. 12).
Il suddetto documento non è stato contestato dall'opponente, a riprova dell'effettiva esecuzione delle lavorazioni da parte dell'opposta.
3 Neppure la ricezione della copia dei buoni di consegna è stata contestata da parte dell'opponente, al contrario è stata confermata in sede di interrogatorio formale da parte del IG. Parte_1
il quale ha dichiarato: “riconosco i docc. 9 e 9a rammostrati, sembrerebbero i buoni
[...] di consegna” inoltre, ha confermato i documenti 10 e 10 a relativi ai buoni di consegna dei lavori effettuati nell'anno 2019 di cui alla fattura n. 17/2019.
Si rileva che il IG. ha contestato solo le modalità di esecuzione delle Parte_1 lavorazioni in quanto le stesse sarebbero state effettuate non con un procedimento c.d.
“ancoraggio” bensì con una diversa procedura, ossia mediante “spandiliquame a ventaglio”.
Anche dalla testimonianza resa dal IG. si evince l'avvenuta consegna della CP_2 suddetta documentazione, nello specifico quest'ultimo ha dichiarato “i docc. 9,9a mi sono stati mostrati da mio figlio” e ancora “mio figlio mi ha mostrato i docc. 10 e 10a”.
Il teste ha confermato la corrispondenza intercorsa tra quest'ultimo e la IG.ra Persona_1
in merito alla richiesta dei documenti necessari per l'emissione delle fatture ed Parte_4 inoltre ha dichiarato “ho risposto ad una mail della IG.ra inviandole il numero ID e la CP_1 bolla di accompagnamento, estrapolate dal Cisco della Regione Lombardia. Le bolle contengono
i dati dell'azienda ma sono compilate per tutto il resto. Preciso che i dati relativi al giorno, alla quantità e tipo di trattore sono indicati al momento da parte cedente o dell'acquirente”.
Particolarmente rilevante risulta essere la testimonianza resa dalla IG.ra , la quale Parte_4 ha confermato che per i lavori effettuati da parte dell'opposta per conto della società Pt_3 venivano indicate le ore di lavoro effettuate e la tipologia delle lavorazioni peraltro, ha dichiarato di aver sottoscritto il buono di consegna relativo all'anno 2019, di aver inviato al IG. il Per_1 messaggio con la foto relativa al computo delle opere realizzate per conto dell'opponente, di aver provveduto a compilare le bolle di trasporto emesse in bianco da parte del IG. e ad Per_1 emettere le fatture n. 192/2018 e n. 17/2019 inserendo i codici PUA, ID., comunicazione C.F./p. iva aziende sulla scorta della documentazione ricevuta da parte del IG. e dello studio Per_1
Per_2
Parte opposta afferma che le lavorazioni sono state richieste da parte del IG. il CP_2 quale era a conoscenza del costo delle stesse pattuito nell'anno 2017, difatti nei predetti buoni e preventivi, sono stati indicati gli stessi importi di cui alle fatture emesse, così come concordato tra il IG. e il IG. . CP_2 Controparte_1
Inoltre, ha affermato di aver contattato insistentemente il IG. per richiedere i CP_2 pagamenti con la solita promessa da parte di quest'ultimo che avrebbero pagato (circostanza non contestata) pertanto, ciò conferma il legittimo affidamento della società opposta rispetto all'impegno assunto della società Pt_3
La società nella prima memoria difensiva ha disconosciuto i due preventivi ma non ha Pt_3 negato l'incontro avvenuto tra il IG. e il IG. né tanto meno ha CP_2 Controparte_1 smentito che il IG. si fosse occupato della chiusura dei conteggi. CP_2
4 Ciò sta a riprova del fatto che il IG. svolgeva attività per la società attrice CP_2 sebbene non risultasse all'interno della compagine societaria e dunque, tale assunto avvalora il legittimo affidamento che la società opposta ha avuto nei confronti di costui e non coglie nel segno la tesi sostenuta dall'opponente la quale si è limitata ad affermare che il IG.
[...] era estraneo alla compagine sociale. CP_2
Posto che le lavorazioni sono state effettuate dall'opposta nel corso del 2018 e del 2019 e che non
è stata sollevata alcuna eccezione da parte dell'opponente in merito agli importi e alle lavorazioni eseguite, né successivamente alla ricezione delle fatture né tanto meno a seguito della ricezione delle missive di intimazione e diffida al pagamento inviate dall'opposta nelle rispettive date del
11.12.2019 e del 26.3.2020 (docc. 6 e 7), è evidente, pertanto, la tardività delle eccezioni ex artt.
1667 e 2225 c.c., sollevate da parte della società per la prima volta in sede di opposizione Pt_3 al d.i., ossia a distanza di due anni dall'esecuzione di tali lavorazioni da parte dell'opposta.
La ricostruzione effettuata da parte opposta circa i fatti e i rapporti esistenti tra le parti è confermata e risulta coerente con la documentazione posta alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo, peraltro, corroborata dalle risultanze testimoniali.
Da quanto detto ne consegue che l'opponente non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.861,05 di cui euro 4.227,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e minima per decisionale) ed euro 634,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il d.i. n. 3500/2020 emesso dal Tribunale di
Brescia, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
5 Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13157/2020 promossa da:
LE MUR. (C.F. , con il patrocinio Parte_5 P.IVA_1 dell'avv. MINA ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MINA ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MINA ANDREA GIULIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINA CP_2 C.F._2 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MINA ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. POZZANI RO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LATTANZIO GAMBARA 3 25122 BRESCIA presso il difensore avv. POZZANI
RO
CONVENUTO
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Conclusioni
6 Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, dopo alcuni rinvii dovuti all'avvicendarsi del giudice assegnatario del fascicolo ed alle conseguenti eIGenze riorganizzative del ruolo, è stata trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro di cui euro per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte a rifondere le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13157/2020 promossa da:
LE MUR. ALL. Parte_1
[...]
, tutti con il patrocinio dell'avv. MINA ANDREA
[...]
OPPONENTI contro con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
POZZANI ALESSADRO
OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le Mur. All. (di seguito , e Parte_2 Pt_3 Parte_1 Parte_1
hanno interposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3500/2020
[...] emesso dal Tribunale di Brescia in data 7.8.2020 in favore di Controparte_1 per la somma di 19.678,20 euro, oltre a interessi come da domanda e le spese di
[...] procedura liquidate in 850,00 euro per compenso professionale, 145,50 euro per esborsi oltre spese generali, iva e cpa ed oltre successive ed occorrende.
A sostegno della propria domanda hanno dedotto quanto segue.
è una società agricola avente ad oggetto l'allevamento di mucche da latte (doc. 2). Pt_3
1 In data 11.12.2019 e 26.3.2020, ricevevano da parte dell'opposta la richiesta di pagamento dell'importo di 19.678,20 euro di cui alle fatture n. 192/2018 del 15.12.2018 e n.17/2019 del
09.7.2019.
Deducevano che l'ingiunzione non sarebbe fondata su idonea prova scritta in quanto l'opposta non avrebbe svolto le prestazioni oggetto delle fatture e che le stesse sarebbero prive di valore probatorio in merito al rapporto contrattuale esistente tra le parti ed inoltre, non presenterebbero alcuna indicazione spaziale e temporale in riferimento ai luoghi ed alle date di esecuzione delle prestazioni.
Esponevano altresì, che anche laddove dovesse essere provata l'esecuzione da parte dell'opposta di un'attività di smaltimento di reflui zootecnici, quest'ultima avrebbe diritto ad una riduzione del corrispettivo richiesto monitoriamente, così come risulterebbe dall'elaborato peritale (doc. 4) e dal tariffario di mercato applicabile in assenza di patto.
Chiedevano in via preliminare di non concedere la provvisoria esecutività del D.I. opposto.
In via principale, revocare e/o dichiarare inefficace e/o nullo e/o comunque invalido il D.I. n.
3500/2020 emesso dal Tribunale di Brescia il 07.08.20, dichiarando che gli opponenti nulla devono all'opposta.
In via subordinata: nell' ipotesi in cui l'opposta provasse di aver eseguito delle opere in favore degli opponenti, rideterminare e/o ridurre il relativo corrispettivo ex artt. 1667 e/o 2225 c.c.
ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva di aver Controparte_1 adeguatamente provato l'esecuzione delle lavorazioni sui terreni in concessione di terzi alla società pertanto, il credito vantato nei confronti della stessa sarebbe certo, liquido ed Pt_3 eIGibile.
Deduceva che l'elaborato peritale dall'attrice non avrebbe alcuna valenza probatoria in quanto si tratterebbe di una perizia di parte e ne contestava il contenuto in quanto, nei preventivi allegati alla stessa non era stata indicata la capienza del carro botte e per l'interramento il costo era calcolato in ettari e/o in metri cubi non a ore.
Esponeva altresì, che per il computo del costo dei lavori sarebbe stato prodotto il prezzario di
Mantova e che lo stesso non potrebbe trovare applicazione in quanto l'opponente avrebbe dovuto allegare il tariffario di Brescia.
Chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n.3500/2020
D.I., n. 8287/2020 R.G. dell '8.8.2020 emesso dal Tribunale di Brescia.
In via principale e nel merito, rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n.
3500/2020, e per l'effetto condannare la società opponente ed in solido tra loro i IG.ri Parte_1
e la IG.ra al pagamento della somma complessiva di 19.678,20 euro
[...] Parte_1 oltre agli interessi come da domanda sino al saldo effettivo e le spese liquidate in sede monitoria
2 liquidate in 850,00 euro per compenso professionale, in 145,50 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa oltre alle successive occorrende.
In via subordinata e sempre nel merito: nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la società opponente ed in solido tra loro i IG.ri e la IG.ra Parte_1
al pagamento della somma complessiva di 19.678,20 euro oltre agli interessi Parte_1 come da domanda sino al saldo effettivo e le spese liquidate in sede monitoria liquidate in 850,00 euro per compenso professionale, in 145,50 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa oltre alle successive occorrende.
Accolta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con prova testimoniale. All'esito della prova orale la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Risulta documentalmente provata l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni di cui alle fatture n.
192/2018 e n. 17/2019 da parte dell'opposta in favore della società Pt_3
In particolare, parte opposta afferma che in data 7.1.2019, il IG. concordava Controparte_1 con il IG. padre del IG. la chiusura dei lavori relativi CP_2 Parte_1 all'anno 2018 per i quali consegnava copia del buono di consegna per un importo di 14.000,00 euro (docc. 9 e 9a).
Parimenti per il 2019, il IG. provvedeva a consegnare al IG. il buono Controparte_1 Pt_1 di consegna per un importo pari a 5.678,20 euro (docc. 10 e 10a).
Dai succitati documenti si evince altresì l'apposizione in calce ai medesimi dei contatti dell'agronomo e dello studio i quali sarebbero stati necessari ai fini Persona_1 Per_2 della trasmissione dei dati per l'emissione della fattura.
Sul punto, particolarmente rilevante è lo scambio di e-mail intercorso tra la IG.ra , Parte_4 impiegata amministrativa e addetta alla fatturazione della società e l'agronomo, CP_1 [...]
mediante le quali quest'ultima ha richiesto la documentazione necessaria per emettere Per_1 le fatture relative alle lavorazioni effettuate (doc. 11), documento peraltro riconosciuto in sede testimoniale dalla IG.ra . CP_1
Risulta documentalmente che in data 27.12.2018, la IG.ra ha provveduto ad Parte_4 inviare al IG. la foto relativa al conteggio delle lavorazioni effettuate per conto Per_1 dell'opponente (doc. 12).
Il suddetto documento non è stato contestato dall'opponente, a riprova dell'effettiva esecuzione delle lavorazioni da parte dell'opposta.
3 Neppure la ricezione della copia dei buoni di consegna è stata contestata da parte dell'opponente, al contrario è stata confermata in sede di interrogatorio formale da parte del IG. Parte_1
il quale ha dichiarato: “riconosco i docc. 9 e 9a rammostrati, sembrerebbero i buoni
[...] di consegna” inoltre, ha confermato i documenti 10 e 10 a relativi ai buoni di consegna dei lavori effettuati nell'anno 2019 di cui alla fattura n. 17/2019.
Si rileva che il IG. ha contestato solo le modalità di esecuzione delle Parte_1 lavorazioni in quanto le stesse sarebbero state effettuate non con un procedimento c.d.
“ancoraggio” bensì con una diversa procedura, ossia mediante “spandiliquame a ventaglio”.
Anche dalla testimonianza resa dal IG. si evince l'avvenuta consegna della CP_2 suddetta documentazione, nello specifico quest'ultimo ha dichiarato “i docc. 9,9a mi sono stati mostrati da mio figlio” e ancora “mio figlio mi ha mostrato i docc. 10 e 10a”.
Il teste ha confermato la corrispondenza intercorsa tra quest'ultimo e la IG.ra Persona_1
in merito alla richiesta dei documenti necessari per l'emissione delle fatture ed Parte_4 inoltre ha dichiarato “ho risposto ad una mail della IG.ra inviandole il numero ID e la CP_1 bolla di accompagnamento, estrapolate dal Cisco della Regione Lombardia. Le bolle contengono
i dati dell'azienda ma sono compilate per tutto il resto. Preciso che i dati relativi al giorno, alla quantità e tipo di trattore sono indicati al momento da parte cedente o dell'acquirente”.
Particolarmente rilevante risulta essere la testimonianza resa dalla IG.ra , la quale Parte_4 ha confermato che per i lavori effettuati da parte dell'opposta per conto della società Pt_3 venivano indicate le ore di lavoro effettuate e la tipologia delle lavorazioni peraltro, ha dichiarato di aver sottoscritto il buono di consegna relativo all'anno 2019, di aver inviato al IG. il Per_1 messaggio con la foto relativa al computo delle opere realizzate per conto dell'opponente, di aver provveduto a compilare le bolle di trasporto emesse in bianco da parte del IG. e ad Per_1 emettere le fatture n. 192/2018 e n. 17/2019 inserendo i codici PUA, ID., comunicazione C.F./p. iva aziende sulla scorta della documentazione ricevuta da parte del IG. e dello studio Per_1
Per_2
Parte opposta afferma che le lavorazioni sono state richieste da parte del IG. il CP_2 quale era a conoscenza del costo delle stesse pattuito nell'anno 2017, difatti nei predetti buoni e preventivi, sono stati indicati gli stessi importi di cui alle fatture emesse, così come concordato tra il IG. e il IG. . CP_2 Controparte_1
Inoltre, ha affermato di aver contattato insistentemente il IG. per richiedere i CP_2 pagamenti con la solita promessa da parte di quest'ultimo che avrebbero pagato (circostanza non contestata) pertanto, ciò conferma il legittimo affidamento della società opposta rispetto all'impegno assunto della società Pt_3
La società nella prima memoria difensiva ha disconosciuto i due preventivi ma non ha Pt_3 negato l'incontro avvenuto tra il IG. e il IG. né tanto meno ha CP_2 Controparte_1 smentito che il IG. si fosse occupato della chiusura dei conteggi. CP_2
4 Ciò sta a riprova del fatto che il IG. svolgeva attività per la società attrice CP_2 sebbene non risultasse all'interno della compagine societaria e dunque, tale assunto avvalora il legittimo affidamento che la società opposta ha avuto nei confronti di costui e non coglie nel segno la tesi sostenuta dall'opponente la quale si è limitata ad affermare che il IG.
[...] era estraneo alla compagine sociale. CP_2
Posto che le lavorazioni sono state effettuate dall'opposta nel corso del 2018 e del 2019 e che non
è stata sollevata alcuna eccezione da parte dell'opponente in merito agli importi e alle lavorazioni eseguite, né successivamente alla ricezione delle fatture né tanto meno a seguito della ricezione delle missive di intimazione e diffida al pagamento inviate dall'opposta nelle rispettive date del
11.12.2019 e del 26.3.2020 (docc. 6 e 7), è evidente, pertanto, la tardività delle eccezioni ex artt.
1667 e 2225 c.c., sollevate da parte della società per la prima volta in sede di opposizione Pt_3 al d.i., ossia a distanza di due anni dall'esecuzione di tali lavorazioni da parte dell'opposta.
La ricostruzione effettuata da parte opposta circa i fatti e i rapporti esistenti tra le parti è confermata e risulta coerente con la documentazione posta alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo, peraltro, corroborata dalle risultanze testimoniali.
Da quanto detto ne consegue che l'opponente non ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.861,05 di cui euro 4.227,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e minima per decisionale) ed euro 634,05 per spese generali oltre iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il d.i. n. 3500/2020 emesso dal Tribunale di
Brescia, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
5 Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13157/2020 promossa da:
LE MUR. (C.F. , con il patrocinio Parte_5 P.IVA_1 dell'avv. MINA ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MINA ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MINA ANDREA GIULIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINA CP_2 C.F._2 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MINA ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. POZZANI RO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA LATTANZIO GAMBARA 3 25122 BRESCIA presso il difensore avv. POZZANI
RO
CONVENUTO
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Conclusioni
6 Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, quindi trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e successivamente fissata a precisazione delle conclusioni, dopo alcuni rinvii dovuti all'avvicendarsi del giudice assegnatario del fascicolo ed alle conseguenti eIGenze riorganizzative del ruolo, è stata trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro di cui euro per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) ed euro per spese generali oltre iva, cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte a rifondere le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 14 febbraio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
7