CASS
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI IA OR R.G.N. 34779/2025 NC SB SENTENZA Sul ricorso proposto da PR RI nata in [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 18/02/2025 dal Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.; udita la relazione del Consigliere RIpaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto che l’avv. Michele Busetti, difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trento all’udienza predibattimentale celebrata in data 18/02/2025 - a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio di RI PR e di OM Di IN per il delitto di truffa in concorso, aggravata dall’avere ingenerato nella vittima un pericolo immaginario e, per il solo Di IN, del reato di cui all’art. 367 cod. pen. – dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine ad entrambi i reati che individuava in capo al Tribunale di Bolzano e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero del luogo.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RI PR, tramite il difensore di fiducia.
3.1. Con un primo motivo si denunzia l’abnormità della declaratoria di incompetenza e, comunque, la irritualità di tale pronuncia, per violazione degli artt. 21, comma 2, 129, 491, comma 1, 554 ter, comma 1, cod. proc. pen., in quanto intervenuta oltre i termini di legge. Rileva la ricorrente che, a seguito di citazione diretta a giudizio, era stata fissata l’udienza predibattimentale per il giorno 04/02/2025 in vista della quale il difensore aveva eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Trento con riferimento al contestato delitto di truffa;
che tale prima udienza, accertata la costituzione delle parti, era stata differita al 18/02/2025 essendo emersa una concreta ipotesi definitoria del procedimento in ragione della manifestata disponibilità della persona offesa a rinunciare alla Penale Sent. Sez. 2 Num. 4607 Anno 2026 Presidente: BE IO Relatore: OR IA Data Udienza: 16/01/2026 pretesa punitiva, previo risarcimento del danno;
che, nelle more, era effettivamente intervenuta la remissione della querela e che, pertanto, all’udienza del 18/02/2025 il difensore non aveva insistito nella eccezione di incompetenza territoriale e si era associato alla richiesta avanzata dal pubblico ministero di declaratoria di estinzione del delitto di truffa, previa esclusione della contestata aggravante e di proscioglimento dell’imputato Di IN per il reato di cui all’art. 367 cod. pen. perché non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.; che il Tribunale, invece, in quella stessa udienza aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Bolzano pervenendo con una statuizione ampiamente tardiva che avrebbe dovuto intervenire alla prima udienza del 04/02/2025 in quanto, ai sensi degli artt. 491, comma 1 e 554 bis, comma 3, cod. proc. pen., le questioni preliminari, tra le quali rientra anche quella relativa alla competenza per territorio, sono precluse se non proposte, a pena di decadenza, subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti e “sono decise immediatamente”. Secondo la difesa ricorrente, pertanto, la sentenza impugnata è in primo luogo abnorme (perché ha comportato una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini) e, in ogni caso, è nulla perché pronunciata oltre i termini decadenziali di legge, con lesione del diritto dell’imputata alla definizione celere del procedimento il quale avrebbe potuto chiudersi con una pronuncia di non luogo a procedere per intervenuta remissione della querela, previa esclusione della contestata aggravante.
3.2. Con un secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 21, comma 2, 129, 491, comma 1, 554 ter, comma 1, cod. proc. pen. avendo il Tribunale omesso di dare prevalenza ad una causa di estinzione del reato rispetto al difetto di competenza territoriale. Sia l’art. 129 cod. proc. pen. che l’art. 554 ter del codice di rito dispongono, anche con riferimento all’udienza predibattimentale, che, in presenza di una causa estintiva, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, del resto anche numerose pronunce di legittimità hanno affermato il principio di prevalenza della stessa sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto, sulle nullità processuali assolute ed insanabili ed anche su eventuali cause di inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. La deduzione in punto di abnormità della declaratoria di incompetenza territoriale è manifestamente infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 02) hanno fornito rilevanti indicazioni in ordine all’individuazione del c.d. provvedimento abnorme, distinguendo tra abnormità strutturale e abnormità c.d. funzionale, sottolineando che ricorre la prima ipotesi in caso di esercizio di un potere da parte del giudice non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto al modello legale stabilito dalla norma (carenza di potere in concreto); mentre si configura abnormità funzionale laddove la decisione determini una stasi nel processo con impossibilità di proseguirlo. Tanto premesso, va escluso il carattere abnorme della impugnata pronuncia di declinazione di competenza. Non si rinviene, in primo luogo, l’abnormità strutturale, in quanto il provvedimento è stato adottato dal giudice nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’ordinamento - tra i quali rientra (come previsto dagli artt. 23 e 491 cod. proc. pen.) anche la pronuncia di incompetenza 2 territoriale su eccezione di parte - e senza alcuna deviazione dal modello processuale previsto dalla legge. La ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata avrebbe comunque provocato una regressione del procedimento e un suo rallentamento. Al riguardo, va osservato che la regressione e/o il rallentamento non rientrano nella nozione di stasi processuale, espressione da intendersi nel senso di una vera e propria paralisi del procedimento con alterazione della sua ordinata sequenza logico-cronologica, che non potrebbe proseguire se non in forza dell’intervento della Corte di cassazione, richiesta di rimuovere l’atto paralizzante con il suo annullamento. Se, invece, la statuizione adottata è espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche laddove, per ipotesi, i presupposti sui quali esso si fonda fossero stati erroneamente ritenuti sussistenti. In ogni caso, nessun insuperabile ed irreversibile stallo procedimentale si è verificato nel caso di specie atteso che, a fronte di una declaratoria di incompetenza, il pubblico ministero ad quem conserva intatto il suo potere di determinarsi secondo le prerogative che l'ordinamento gli attribuisce e di esercitare gli originari poteri di iniziativa e di impulso processuale, senza alcuna alterazione, pertanto, dell’ordinata sequenza logico-cronologica della procedura.
3. Una volta escluso il carattere abnorme della pronuncia di incompetenza territoriale, il primo motivo di ricorso presenta un ulteriore profilo di inammissibilità che assorbe anche le ulteriori doglianze (comprese quelle dedotte con il secondo motivo) essendo stato interposto per contestare una decisione non impugnabile in questa sede. Va ricordato che, in base al principio della tassatività dei mezzi di gravame, la sentenza con la quale il giudice declina la propria competenza non può essere oggetto di ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 47705 del 30.12.2024, Chis Vasile, Rv. 287377, in motivazione;
Sez. 1, ordinanza n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803). Tale pronuncia può dare luogo solo ad un eventuale proposizione di conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 ss. cod. proc. pen. rimesso alla Corte di cassazione, unico rimedio approntato dall’ordinamento processuale a fronte della declaratoria di incompetenza per territorio atteso che è inammissibile il rinvio pregiudiziale introdotto dal nuovo art. 24-bis cod. proc. pen., disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, Gip Trib Siena, Rv. 286438).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA OR IO BE 3
dato atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.; udita la relazione del Consigliere RIpaola Borio;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
preso atto che l’avv. Michele Busetti, difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trento all’udienza predibattimentale celebrata in data 18/02/2025 - a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio di RI PR e di OM Di IN per il delitto di truffa in concorso, aggravata dall’avere ingenerato nella vittima un pericolo immaginario e, per il solo Di IN, del reato di cui all’art. 367 cod. pen. – dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine ad entrambi i reati che individuava in capo al Tribunale di Bolzano e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero del luogo.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RI PR, tramite il difensore di fiducia.
3.1. Con un primo motivo si denunzia l’abnormità della declaratoria di incompetenza e, comunque, la irritualità di tale pronuncia, per violazione degli artt. 21, comma 2, 129, 491, comma 1, 554 ter, comma 1, cod. proc. pen., in quanto intervenuta oltre i termini di legge. Rileva la ricorrente che, a seguito di citazione diretta a giudizio, era stata fissata l’udienza predibattimentale per il giorno 04/02/2025 in vista della quale il difensore aveva eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Trento con riferimento al contestato delitto di truffa;
che tale prima udienza, accertata la costituzione delle parti, era stata differita al 18/02/2025 essendo emersa una concreta ipotesi definitoria del procedimento in ragione della manifestata disponibilità della persona offesa a rinunciare alla Penale Sent. Sez. 2 Num. 4607 Anno 2026 Presidente: BE IO Relatore: OR IA Data Udienza: 16/01/2026 pretesa punitiva, previo risarcimento del danno;
che, nelle more, era effettivamente intervenuta la remissione della querela e che, pertanto, all’udienza del 18/02/2025 il difensore non aveva insistito nella eccezione di incompetenza territoriale e si era associato alla richiesta avanzata dal pubblico ministero di declaratoria di estinzione del delitto di truffa, previa esclusione della contestata aggravante e di proscioglimento dell’imputato Di IN per il reato di cui all’art. 367 cod. pen. perché non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.; che il Tribunale, invece, in quella stessa udienza aveva declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Bolzano pervenendo con una statuizione ampiamente tardiva che avrebbe dovuto intervenire alla prima udienza del 04/02/2025 in quanto, ai sensi degli artt. 491, comma 1 e 554 bis, comma 3, cod. proc. pen., le questioni preliminari, tra le quali rientra anche quella relativa alla competenza per territorio, sono precluse se non proposte, a pena di decadenza, subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti e “sono decise immediatamente”. Secondo la difesa ricorrente, pertanto, la sentenza impugnata è in primo luogo abnorme (perché ha comportato una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini) e, in ogni caso, è nulla perché pronunciata oltre i termini decadenziali di legge, con lesione del diritto dell’imputata alla definizione celere del procedimento il quale avrebbe potuto chiudersi con una pronuncia di non luogo a procedere per intervenuta remissione della querela, previa esclusione della contestata aggravante.
3.2. Con un secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 21, comma 2, 129, 491, comma 1, 554 ter, comma 1, cod. proc. pen. avendo il Tribunale omesso di dare prevalenza ad una causa di estinzione del reato rispetto al difetto di competenza territoriale. Sia l’art. 129 cod. proc. pen. che l’art. 554 ter del codice di rito dispongono, anche con riferimento all’udienza predibattimentale, che, in presenza di una causa estintiva, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, del resto anche numerose pronunce di legittimità hanno affermato il principio di prevalenza della stessa sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto, sulle nullità processuali assolute ed insanabili ed anche su eventuali cause di inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. La deduzione in punto di abnormità della declaratoria di incompetenza territoriale è manifestamente infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 02) hanno fornito rilevanti indicazioni in ordine all’individuazione del c.d. provvedimento abnorme, distinguendo tra abnormità strutturale e abnormità c.d. funzionale, sottolineando che ricorre la prima ipotesi in caso di esercizio di un potere da parte del giudice non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto al modello legale stabilito dalla norma (carenza di potere in concreto); mentre si configura abnormità funzionale laddove la decisione determini una stasi nel processo con impossibilità di proseguirlo. Tanto premesso, va escluso il carattere abnorme della impugnata pronuncia di declinazione di competenza. Non si rinviene, in primo luogo, l’abnormità strutturale, in quanto il provvedimento è stato adottato dal giudice nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’ordinamento - tra i quali rientra (come previsto dagli artt. 23 e 491 cod. proc. pen.) anche la pronuncia di incompetenza 2 territoriale su eccezione di parte - e senza alcuna deviazione dal modello processuale previsto dalla legge. La ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata avrebbe comunque provocato una regressione del procedimento e un suo rallentamento. Al riguardo, va osservato che la regressione e/o il rallentamento non rientrano nella nozione di stasi processuale, espressione da intendersi nel senso di una vera e propria paralisi del procedimento con alterazione della sua ordinata sequenza logico-cronologica, che non potrebbe proseguire se non in forza dell’intervento della Corte di cassazione, richiesta di rimuovere l’atto paralizzante con il suo annullamento. Se, invece, la statuizione adottata è espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito", anche laddove, per ipotesi, i presupposti sui quali esso si fonda fossero stati erroneamente ritenuti sussistenti. In ogni caso, nessun insuperabile ed irreversibile stallo procedimentale si è verificato nel caso di specie atteso che, a fronte di una declaratoria di incompetenza, il pubblico ministero ad quem conserva intatto il suo potere di determinarsi secondo le prerogative che l'ordinamento gli attribuisce e di esercitare gli originari poteri di iniziativa e di impulso processuale, senza alcuna alterazione, pertanto, dell’ordinata sequenza logico-cronologica della procedura.
3. Una volta escluso il carattere abnorme della pronuncia di incompetenza territoriale, il primo motivo di ricorso presenta un ulteriore profilo di inammissibilità che assorbe anche le ulteriori doglianze (comprese quelle dedotte con il secondo motivo) essendo stato interposto per contestare una decisione non impugnabile in questa sede. Va ricordato che, in base al principio della tassatività dei mezzi di gravame, la sentenza con la quale il giudice declina la propria competenza non può essere oggetto di ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 47705 del 30.12.2024, Chis Vasile, Rv. 287377, in motivazione;
Sez. 1, ordinanza n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803). Tale pronuncia può dare luogo solo ad un eventuale proposizione di conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 ss. cod. proc. pen. rimesso alla Corte di cassazione, unico rimedio approntato dall’ordinamento processuale a fronte della declaratoria di incompetenza per territorio atteso che è inammissibile il rinvio pregiudiziale introdotto dal nuovo art. 24-bis cod. proc. pen., disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, Gip Trib Siena, Rv. 286438).
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA OR IO BE 3