Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00825/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2023, proposto da
NA D'DO, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Angiolini, Giulio Tommaso Gomitoni e Stefano Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – n. 61032.U datato 28 settembre 2023, con il quale la ricorrente è stata nominata Dirigente penitenziario di esecuzione penale esterna, per la durata di tre anni e con decorrenza dal 2 ottobre 2023, con incarico di Direttore aggiunto presso l’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna di Bologna;
nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, esecutivo, attuativo o comunque connesso rispetto agli atti impugnati, con riserva di motivi aggiunti, anche per quanto non conosciuto;
nonché per il risarcimento e/o l'indennizzo di ogni danno materiale ed immateriale derivante alla ricorrente dall'esecuzione degli atti impugnati, subito e subendo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RA BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui è stata nominata dirigente, in quanto tale atto non le riconosce la corresponsione, oltre allo stipendio, all’indennità integrativa speciale, all’indennità pensionabile e all’indennità dirigenziale, anche dell’ulteriore indennità di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, prevista al fine specifico « di compensare il personale dirigenziale penitenziario in ordine alla diversa tipologia degli incarichi svolti che non trova corrispondenza con il diverso livello di responsabilità assunto ».
Parte ricorrente ha dedotto, quindi, la violazione o falsa applicazione degli artt. 15, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 e dell’art. 14, comma 1 del decreto legge del 22 giugno 2023, n. 75.
Il danno cui la ricorrente ha lamentato l’esposizione sarebbe quello derivante “non solo per i diritti economici della ricorrente, la quale al di là del lucro cessante si troverebbe a gestire un rapporto contrattuale ormai mutilato dagli atti impugnati e svuotato da remunerazioni per esso essenziali, in relazione alle rispettive responsabilità, ma anche per i diritti legati all'immagine ed alla reputazione professionale della ricorrente”.
Ciò, però, è stato ritenuto insufficiente a giustificare la concessione della richiesta misura cautelare e la relativa istanza è stata, dunque, rigettata.
In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione della controversia nel merito, la difesa erariale ha rappresentato come, con l’art. 14 del D.L. n. 75 del 2023, il legislatore, benché consapevole della precedente introduzione della figura del dirigente aggiunto, abbia inteso escluderla dalla cerchia dei beneficiari dell’indennità in parola proprio in ragione dell'assegnazione di funzioni di mero supporto ai dirigenti titolari di incarico.
In ogni caso la ricorrente non avrebbe dimostrato di aver assunto posizioni richiedenti una particolare responsabilità.
Parte ricorrente ha confutato tali tesi e sostenuto la fondatezza di quanto dedotto in ricorso.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita positivo apprezzamento.
Come già affermato dal TAR Lombardia, nella sentenza n. 2025/2024, il «[d]irettore aggiunto appartiene alla qualifica dirigenziale di esecuzione penale esterna, avendo superato il medesimo concorso pubblico per l’accesso alla carriera dirigenziale cui hanno partecipato i dirigenti non aggiunti, non potendo pertanto essere escluso dalla percezione dell’indennità̀ di cui all’art. 14 D.L. n. 75/23». Poiché l’indennità è attribuita dalla legge al personale della carriera dirigenziale penitenziaria «senza ulteriori distinzioni e senza alcun riferimento alle mansioni svolte», la diversa tipologia di incarico non può giustificare l’esclusione dall’ an del diritto e, dunque, la diversa entità delle responsabilità può incidere esclusivamente sul quantum dell’indennità, ma non consente l’esclusione in radice. Ciò in linea con il D.M. 20 settembre 2023, che qualifica l’incarico di Direttore aggiunto presso gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna come incarico di terzo livello.
Tale pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 8349/2025 ha affermato: «Non può essere condiviso, inoltre, l’assunto del Ministero secondo il quale il legislatore avrebbe avuto contezza della figura dei dirigenti aggiunti (istituita prima dell’entrata in vigore del decreto-legge) e avrebbe deliberatamente scelto di escluderli dal novero degli aventi diritto all’emolumento. Questa tesi contrasta, invero, con il dato normativo che, piuttosto, depone nel senso che il legislatore abbia inteso – come esposto – riconoscere un’indennità aggiuntiva finalizzata a “compensare il personale dirigenziale penitenziario in ordine alla diversa tipologia degli incarichi svolti, che non trova corrispondenza con il diverso livello di responsabilità assunto” (f. 18 della relazione illustrativa del decreto legge del 22 giugno 2023 n. 75), ricomprendendo tutti i soggetti che assumono responsabilità nell’ambito del lavoro dirigenziale penitenziario e modulando solo l’entità dell’indennità a seconda, proprio, del livello di responsabilità. 6.8. Neppure può condividersi la tesi del Ministero secondo la quale l’indennità in esame andrebbe negata all’odierna parte appellata per non aver provato di aver assunto responsabilità e posizioni peculiari tali da giustificarne l’attribuzione. Deve, infatti, osservarsi come il legislatore abbia direttamente modulato l’entità dell’indennità in ragione delle funzioni conferite, suddivise per livelli. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’indennità, la disposizione non ha previsto la necessità di alcuna prova concreta dell’assunzione di responsabilità, fatta coincidere con il livello della funzione direttiva esercitata. Pertanto, considerato che, in base alla classificazione operata dal D.M. 20 settembre 2023, art. 4, comma 2, l’incarico di direttore aggiunto “costituisce incarico di terzo livello” e, dunque, “l’indennità da riconoscere è quella prevista per le funzioni di terzo livello senza che occorra uno specifico accertamento sul quantum in relazione alle mansioni svolte, come affermato – pur in termini dubitativi - dalla sentenza appellata.”».
Nemmeno è stata ritenuta rilevante, al fine di escludere la spettanza dell’indennità, il fatto che la copertura finanziaria della disposizione sarebbe stata tarata sulle necessità di attribuzione dell’indennità ai soli dirigenti titolari di incarichi.
Secondo il Consiglio di Stato, dalla cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, infatti, “risulta dirimente osservare come non siano stati forniti elementi tali da poter verificare che le somme stanziate siano tali da poter assicurare il riconoscimento dell’indennità ai soli dirigenti titolari, prescindendo, così, dalla questione relativa alla possibilità della norma di copertura finanziaria di incidere sull’interpretazione della disposizione che importi nuovi oneri, che pare, invero, sovvertire il rapporto delineato dall’art. 81, comma terzo, Cost., atteso che è la prima a dover essere adeguata alla seconda e non viceversa.”.
La difesa dell’Amministrazione non può, dunque, per tutte le ragioni sin qui esposte, condurre al rigetto delle censure dedotte nel ricorso in esame, che, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 14 c. 1 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75 e il riconoscimento delle conseguenti spettanze stipendiali.
Quanto al risarcimento del danno, parte ricorrente si è riservata di specificare in corso di causa i danni subiti e subendi , ma nulla è stato successivamente prodotto a tal fine. Ne deriva la genericità della richiesta che, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura prettamente interpretativa della questione dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO AR, Presidente
RA BE, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA BE | AO AR |
IL SEGRETARIO