Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CA ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Pennetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mercogliano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ND AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia De Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AN D'GE, AR AP, EL Di ET, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Manganelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CE BU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’avviso del 9 aprile 2024, recante l’elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per il reclutamento, alle dipendenze del Comune di Mercogliano, di n. 4 unità lavorative nel profilo professionale di Funzionario tecnico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, della determina dirigenziale n. 189 del 14 marzo 2024, recante la nomina della Commissione esaminatrice, e dei verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 18 marzo 2024, n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mercogliano, di ND AS, di AN D'GE, di AR AP e di EL Di ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ND Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe e successivi motivi aggiunti, ON CA (in appresso, D. C.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - l’avviso del 9 aprile 2024, recante l’elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico indetto giusta determine del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Mercogliano n. 114 del 28 dicembre 2023 e n. 2 del 15 gennaio 2024 per il reclutamento, alle dipendenze del Comune di Mercogliano, di n. 4 unità lavorative nel profilo professionale di Funzionario tecnico (area Funzionari – EQ) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, uno dei quali riservato agli aventi titolo ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010; - la determina del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Mercogliano n. 189 del 14 marzo 2024, recante la nomina della Commissione esaminatrice relativa al concorso anzidetto; - i verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 18 marzo 2024, n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2024.
2. A sostegno dell’esperito gravame, la ricorrente, risultata non idonea a sostenere la prova orale per aver conseguito nella prima prova scritta un punteggio (15,00) inferiore alla soglia minima (21,00) prevista dall’art. 11, comma 1, del bando di concorso per l’ammissione alla prova successiva, lamentava, in estrema sintesi, che: a) la Commissione esaminatrice sarebbe stata costituita irritualmente, in quanto tra i suoi componenti sarebbe stato nominato un funzionario (Iandolo dott. Giuseppe, in appresso, I. G.) in quiescenza dal 31 luglio 2018, ossia da un periodo più ampio rispetto a quello massimo individuato dall’art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 487/1994 nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di concorso; b) in violazione dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento del personale (in appresso, Regolamento comunale per il reclutamento del personale), approvato con delibera della Giunta comunale (DGC) di Mercogliano n. 253 del 14 dicembre 2023, il Responsabile unico del procedimento (RUP), nonostante rivestisse anche la carica di Presidente della Commissione esaminatrice, avrebbe individuato anche gli altri componenti di quest’ultima, interpellandoli con note del 20 febbraio 2024, prot. n. 3947, 3948 e 3949, affinché il Responsabile del Settore Finanziario procedesse, poi, alla relativa nomina formale; c) i criteri di valutazione delle prove scritte enucleati dalla Commissione esaminatrice nel verbale n. 1 del 18 marzo 2024 sarebbero stati tanto generici da non consentire la ricostruzione dell’iter logico e motivazionale sotteso all’apprezzamento dei singoli elaborati dei concorrenti; d) nella prima prova scritta, la D. avrebbe riportato punteggi ingiustificatamente inferiori rispetto a quelli conseguiti da altri candidati, nonostante la sostanziale similarità delle risposte fornite dall’una e dagli altri ai quesiti n. 1, 2, 4 e 5.
3. Costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Mercogliano eccepiva l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso.
Si costituivano, altresì, in giudizio i controinteressati D’GE AN (in appresso, D. A.), Di PE EL (in appresso D. P. P.) e AP AR (in appresso, N. M.), i quali, oltre all’infondatezza del ricorso e dei relativi motivi aggiunti, eccepivano l’inammissibilità della censura rubricata retro, sub n. 2.a, e rivolta alla composizione della Commissione esaminatrice, per omessa impugnazione dell’art. 8 del bando di concorso e dell’art. 24 del Regolamento comunale per il reclutamento del personale.
4. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Ragioni di ordine logico-espositivo suggeriscono di anteporre lo scrutinio delle censure rubricate retro, in narrativa, sub n. 2.c e 2.d, proposte in sede di motivi aggiunti.
Dal loro eventuale accoglimento la D. potrebbe, infatti, ritrarre direttamente il bene della vita ambito, ossia l’ammissione alla prova orale o, comunque, il riesame dei propri elaborati, laddove, invece, dall’accoglimento delle altre censure, rassegnate in sede di ricorso introduttivo, otterrebbe soltanto la caducazione dell’espletata procedura concorsuale e, quindi, soltanto l’utilità strumentale della rinnovazione di quest’ultima e la connessa chance di conseguire un risultato favorevole.
2. Innanzitutto, il motivo di impugnazione rubricato retro, in narrativa, sub n. 2.c, volto a contestare la genericità dei criteri valutativi enucleati dalla Commissione esaminatrice non è accreditabile.
I criteri in parola, articolati attraverso una griglia di punteggi numerici corrispondenti ai livelli qualitativi e contenutistici degli elaborati («10 = prova ottimale nell'esposizione ed ampiamente esaustiva e puntuale nei contenuti; 9 = prova ottimale nell'esposizione ed esaustiva nei contenuti; 8 = prova esaustiva nei contenuti con sufficiente capacità espositiva; 7 = prova sufficiente nei contenuti con buona capacità espositiva; 6 = prova insufficiente nei contenuti o incompleta; 5 = prova complessivamente mediocre; 4 = prova di scarso contenuto; 3 = prova sostanzialmente errata; 2 = prova inconferente alla domanda; 1 = inconferente alla domanda; 0 = nessuna risposta»), contemperati dalla considerazione della proprietà di linguaggio «con incidenza fino ad un punto in meno, ove carente», sono, infatti, espressione dell’ampia discrezionalità spettante al preposto organo tecnico e si rivelano sufficienti a verificare la congruenza del giudizio da quest’ultimo espresso.
3. Nemmeno accreditabile è il motivo di impugnazione rubricato retro, in narrativa, sub n. 2.d, volto a contestare il giudizio conseguito dalla D.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, per ius receptum, il sindacato giurisdizionale sugli atti di correzione delle prove concorsuali, che costituiscono l'espressione di un’ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale e/o attitudinale dei candidati, è circoscritto al riscontro di palesi errori o travisamenti fattuali ovvero di profili di manifesta illogicità o contraddittorietà rilevabili “ab extrinseco et ictu oculi”; e che non possono, quindi, riscuotere favorevole apprezzamento quelle doglianze – quale, appunto, quella rassegnata dalla D. – che mirino sostanzialmente a contrapporre una valutazione dell'elaborato diversa ed alternativa rispetto a quella operata dalla Commissione esaminatrice e, per tal via, la sostituzione dell’adito giudice amministrativo nel merito dell’attività tecnico-discrezionale a quest’ultima riservata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2014, n. 1596; 25 febbraio 2018, n. 705; 26 ottobre 2018, n. 1603; 19 giugno 2020, n. 3918; 4 marzo 2021, n. 1846; sez. III, 28 settembre 2023, n. 8572; 14 settembre 2023, n. 8319; sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3070; sez. III, 8 maggio 2024, n. 4142; 26 luglio 2024, n. 6748; 25 luglio 2025, n. 6663; TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 gennaio 2023, n. 795; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 7 dicembre 2023, n. 6776; sez. VIII, 13 novembre 2024, n. 6201; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 5 marzo 2024, n. 853; 9 agosto 2024, n. 2424; Catania, sez. II, 3 luglio 2024, n. 2410).
In tale prospettiva, si è affermato che «la correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è, dunque, consentito entrare nel merito della valutazione. Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l'apprezzamento tecnico dell'organo collegiale - si ribadisce - essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà» (Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2017 n. 558; sez. III, 25 luglio 2025, n. 6663).
Tanto ricordato, proprio la rassegna comparativa elargita dalla ricorrente tra le risposte fornite dalla medesima e le risposte fornite dagli altri candidati in relazione ai quesiti somministrati in sede concorsuale non restituisce un quadro di illogicità o travisamento macroscopici, giustificativi dell’invocata riprovazione giurisdizionale. Emergendo, anzi, nell’elaborato della D.: - quanto al quesito n. 1, circoscritto alle fonti primarie di produzione governativa, l’ultroneità della disamina di tutte le fonti normative dell’ordinamento, non controbilanciata da un adeguato approfondimento dell’argomento di prova; - quanto al quesito n. 2, concernente le fonti di disciplina del rapporto di pubblico impiego e la relazione di gerarchia tra le stesse, il contenuto ellittico e inconferente della ricognizione all’uopo rassegnata, avuto precipuo riguardo al secondo punto, del tutto obliterato; - quanto al quesito n. 4, avente per oggetto gli obblighi datoriali in materia di sicurezza e salute sul lavoro, il mancato richiamo al d.lgs. n. 81/2008 e la confusione tra DV (documento di valutazione dei rischi) e DU (documento di valutazione dei rischi interferenti); - quanto al quesito n. 5, circa la differenza tra piano urbanistico attuativo (PUA) e permesso di costruire convenzionato, l’erronea definizione del PUA in termini di «variante al PUC [piano urbanistico comunale]».
4. Merita, invece, favorevole apprezzamento l’ordine di doglianze rubricato retro, in narrativa, sub n. 2.a.
Sostiene, in particolare, la ricorrente che la Commissione esaminatrice sarebbe stata costituita irritualmente, in quanto tra i suoi componenti sarebbe stato nominato un funzionario in quiescenza da un periodo più ampio rispetto a quello massimo individuato dall’art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 487/1994 nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di concorso.
A suffragio della tesi attorea, milita il tenore del citato art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi): «Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso».
E’, infatti, innegabile che il funzionario I. G., nominato componente della Commissione esaminatrice (giusta determina del Responsabile del Settore Finanziario n. 189 del 14 marzo 2024) fosse in quiescenza dal 31 luglio 2018, ossia da un periodo superiore al triennio antecedente alla data (9 aprile 2024) di pubblicazione del bando di concorso.
Non vale ad elidere tale rilievo la circostanza che l’art. 24, comma 6, del Regolamento comunale per il reclutamento del personale non contempli espressamente la soglia temporale fissata dall’art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 487/1994.
La richiamata norma regolamentare comunale si limita, infatti, a prevedere che: «I membri esterni, quale che ne sia il ruolo, sono scelti tra docenti universitari, dirigenti o funzionari di altre pubbliche amministrazioni, ancorché in quiescenza, esperti nelle materie di concorso e con precedenti esperienze in ambito di procedure concorsuali, che rivestano o abbiano rivestito posizioni di lavoro il cui requisito di accesso sia di livello non inferiore a quello del posto a concorso». Nulla stabilisce, dunque, circa la soglia massima di quiescenza maturata in capo ai soggetti designabili quali membri di commissioni esaminatrici concorsuali, la quale risponde alla logica e plausibile necessità che l’età anagrafica e il tempo trascorso dalla cessazione dal servizio non vadano a discapito dell’efficienza operativa e dell’aggiornamento tecnico-professionale dei soggetti anzidetti. Non introduce, cioè, sul punto, alcuna deroga espressa alla norma regolamentare statale, così come consentitole dalla primarietà conferitale dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. E allora, “ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit”; “ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”.
Conseguentemente, essa avrebbe dovuto intendersi eterointegrata dal citato art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 487/1994, così come espressamente previsto dall’art. 89, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 («In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487»).
Le superiori considerazioni inducono anche a ripudiare l’eccezione di inammissibilità della doglianza in esame, ricollegata dai controinteressati all’omessa impugnazione dell’art. 24 del Regolamento comunale per il reclutamento del personale e dell’art. 8 del bando di concorso, richiamante il primo, essendo evidente che la citata disposizione regolamentare comunale, per il suo tenore ellittico, era, di per sé, insuscettibile di condizionare la nomina della Commissione esaminatrice nel senso censurato dalla ricorrente.
5. Non è, infine, predicabile la denunciata violazione dell’art. 10 del Regolamento comunale per il reclutamento del personale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.b).
In particolare, la disposizione regolamentare richiamata stabilisce che «il responsabile del procedimento … nomina l’intera commissione giudicatrice dei concorsi e delle selezioni delle quali non assuma la presidenza …».
Ebbene, nella specie, il RUP-Presidente, in persona del Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica, non ha designato gli altri componenti della Commissione giudicatrice, ma si è limitato a proporne, in via meramente interlocutoria, prima ancora di essere investito dell’incarico, la nomina, che è stata disposta dal Responsabile del Settore Finanziario con determina n. 189 del 14 marzo 2024.
6. In conclusione: - stante la ravvisata fondatezza dell’ordine di doglianze scrutinato retro, sub n. 4, il ricorso introduttivo va accolto, con conseguente annullamento della determina n. 189 del 14 marzo 2024 e degli atti ad essa successivamente adottati; - essendosi acclarata l’infondatezza delle censure con essi proposte, i motivi aggiunti vanno respinti.
7. Quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso introduttivo, per l’effetto annullando gli atti con essi impugnati;
- respinge i motivi aggiunti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI US, Presidente
ND Di OP, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND Di OP | GI US |
IL SEGRETARIO