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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1629/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA ET, Presidente DE AMICIS RA, Relatore ROSI ET, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 415/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431639 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431639 TEFA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431638 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431638 TEFA
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il 15/01/2026
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato gli avvisi di accertamento nn. 112401431639 e 112401431638, aventi ad oggetto la TARI degli anni 2018-2023, relativi, rispettivamente, agli immobili di Indirizzo_1 e Indirizzo_2 il primo dell'importo di €. 4.837,00 e il secondo di €. 21.799,00.
A fondamento del ricorso ha articolato i motivi di seguito sinteticamente riportati.
1. Per l'immobile di Indirizzo_1 insussistenza dell'obbligo tributario in quanto la società aveva trasferito la sede operativa al Indirizzo_2 fin dal 1° luglio 2016, come provato dalla denuncia di variazione INAIL, pur mantenendo il contratto di locazione fino al 1° dicembre 2018, data a partire dalla quale l'immobile non è stato più utilizzato neppure come sede operativa.
2. Per l'immobile di Indirizzo_1 l'importo è stato erroneamente determinato in relazione all'intera superficie mentre una parte di esso, come risulta da una perizia allegata al ricorso, era destinata a privata abitazione del legale rappresentante Nominativo_1. Premesso che per i motivi esposti aveva presentato istanza di annullamento degli atti in via di autotutela, ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati;
con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma capitale, in primo luogo ripercorrendo i termini dell'accertamento ed evidenziando di aver proceduto all'annullamento parziale di entrambi gli atti, nei termini che seguono: l'atto n. 112401431638 è stato annullato prendendo atto, a seguito di presentazione di perizia asseverata, che parte dell'immobile era destinato a privata abitazione, sicché quella di tipo non domestico misura soltanto 88 metri quadrati;
l'atto n. 112401431639 è stato annullato in quanto la violazione è risultata limitata ai periodi dal 1.1.2019 al 30.6.2019 e dal 1.11.2021 al 1.5.2023; contestualmente, Roma capitale ha emesso l'avviso di accertamento rettificato portante il ricalcolo delle somme effettivamente dovute a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, per il minore importo di 3.817,00 (2.339,00 se aderente alla definizione agevolata delle sanzioni).
Motivi della decisione
Il collegio prende atto dell'intervenuto accoglimento delle ragioni di parte ricorrente, sulla base della perizia asseverata, e benché dal contratto di locazione dell'immobile sito al Indirizzo_2 risulti che viene locato da Nominativo_1 l'intero immobile, senza indicazione della riserva di una parte di esso come abitazione personale. Relativamente alle pretese annullate deve essere pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Residua, dunque, l'analisi del motivo sopra riportato sub 1), che deve essere respinto in quanto la mera variazione INAIL non rappresenta prova certa dell'avvenuta cessazione dell'utilizzo
2 dell'immobile, tanto più che la stessa parte ricorrente ha dedotto di aver continuato a detenere l'immobile per un certo periodo di tempo.
In ragione del tenore della decisione, tenuto conto dell'annullamento parziale degli atti e del rigetto del restante motivo, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione;
rigetta nel resto;
spese compensate.
Roma, 12 gennaio 2026
L'estensore Il Presidente
TA De MI EL LA
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Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA ET, Presidente DE AMICIS RA, Relatore ROSI ET, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 415/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431639 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431639 TEFA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431638 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431638 TEFA
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il 15/01/2026
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato gli avvisi di accertamento nn. 112401431639 e 112401431638, aventi ad oggetto la TARI degli anni 2018-2023, relativi, rispettivamente, agli immobili di Indirizzo_1 e Indirizzo_2 il primo dell'importo di €. 4.837,00 e il secondo di €. 21.799,00.
A fondamento del ricorso ha articolato i motivi di seguito sinteticamente riportati.
1. Per l'immobile di Indirizzo_1 insussistenza dell'obbligo tributario in quanto la società aveva trasferito la sede operativa al Indirizzo_2 fin dal 1° luglio 2016, come provato dalla denuncia di variazione INAIL, pur mantenendo il contratto di locazione fino al 1° dicembre 2018, data a partire dalla quale l'immobile non è stato più utilizzato neppure come sede operativa.
2. Per l'immobile di Indirizzo_1 l'importo è stato erroneamente determinato in relazione all'intera superficie mentre una parte di esso, come risulta da una perizia allegata al ricorso, era destinata a privata abitazione del legale rappresentante Nominativo_1. Premesso che per i motivi esposti aveva presentato istanza di annullamento degli atti in via di autotutela, ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati;
con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma capitale, in primo luogo ripercorrendo i termini dell'accertamento ed evidenziando di aver proceduto all'annullamento parziale di entrambi gli atti, nei termini che seguono: l'atto n. 112401431638 è stato annullato prendendo atto, a seguito di presentazione di perizia asseverata, che parte dell'immobile era destinato a privata abitazione, sicché quella di tipo non domestico misura soltanto 88 metri quadrati;
l'atto n. 112401431639 è stato annullato in quanto la violazione è risultata limitata ai periodi dal 1.1.2019 al 30.6.2019 e dal 1.11.2021 al 1.5.2023; contestualmente, Roma capitale ha emesso l'avviso di accertamento rettificato portante il ricalcolo delle somme effettivamente dovute a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, per il minore importo di 3.817,00 (2.339,00 se aderente alla definizione agevolata delle sanzioni).
Motivi della decisione
Il collegio prende atto dell'intervenuto accoglimento delle ragioni di parte ricorrente, sulla base della perizia asseverata, e benché dal contratto di locazione dell'immobile sito al Indirizzo_2 risulti che viene locato da Nominativo_1 l'intero immobile, senza indicazione della riserva di una parte di esso come abitazione personale. Relativamente alle pretese annullate deve essere pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Residua, dunque, l'analisi del motivo sopra riportato sub 1), che deve essere respinto in quanto la mera variazione INAIL non rappresenta prova certa dell'avvenuta cessazione dell'utilizzo
2 dell'immobile, tanto più che la stessa parte ricorrente ha dedotto di aver continuato a detenere l'immobile per un certo periodo di tempo.
In ragione del tenore della decisione, tenuto conto dell'annullamento parziale degli atti e del rigetto del restante motivo, si ritiene equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere nei limiti di cui in motivazione;
rigetta nel resto;
spese compensate.
Roma, 12 gennaio 2026
L'estensore Il Presidente
TA De MI EL LA
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