CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AN NO - Presidente - RI IE LI IC SI - Relatore - ON EL IE RD Sent. n. sez. 1994/2025 CC - 13/11/2025 R.G.N. 26087/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere IC SI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FU BALDI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 20 gennaio 2025 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 25 febbraio 2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata ON NA in relazione al reato di cui al capo C) dell’imputazione perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di ricettazione di un assegno bancario sottratto al legittimo beneficiario, di cui al capo A), in anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un Penale Sent. Sez. 2 Num. 221 Anno 2026 Presidente: NO AN Relatore: SI IC Data Udienza: 13/11/2025 2 unico motivo di doglianza con il quale deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle specifiche doglienze dedotte con l’atto di appello nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, e ancora inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. Assumeva che non poteva dirsi provata la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, considerato che la ricorrente aveva ricevuto in buona fede il titolo e lo aveva posto all’incasso. Deduceva, sotto altro profilo, che la Corte d’Appello aveva utilizzato formule di mero stile per argomentare in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo trascurato il fatto che l’imputata era incensurata e che erano decorsi quasi dieci anni dalla data del commesso reato. Lamentava inoltre il fatto che la Corte d’Appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato satellite, aveva ridotto la pena di soli due mesi di reclusione laddove il primo giudice aveva applicato un aumento per la continuazione pari a sei mesi di reclusione. 3. In data 5 novembre 2025 la difesa depositava note di replica alle conclusioni del Procuratore generale con le quali ribadiva le argomentazioni già rassegnate con il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. In relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del contestato reato di ricettazione, la Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi, facendo congruo riferimento al fatto che l’imputata non aveva fornito alcuna spiegazione plausibile in ordine al possesso del titolo di provenienza illecita, circostanza che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce sintomo della sussistenza del dolo del reato di ricettazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile 3 indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente: in motivazione, la S.C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa). 1.2. In relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., la Corte di merito ha reso del pari una motivazione immune da vizi, richiamando in maniera adeguata la gravità della condotta posta in essere e la negativa personalità della ON, desunta dal precedente penale risultante dal casellario giudiziale, ancorché depenalizzato (cfr. in tema, Sez. 3 , n. 12448 del 17/02/2021, Poziello, Rv. 281202 – 01, secondo cui, ai fini della determinazione della pena, i precedenti penali relativi a reati depenalizzati costituiscono fattispecie rilevanti ex art. art. 133 cod. pen., in quanto significativi di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale), ed effettuando congruamente, in relazione a tali elementi, una prognosi negativa in relazione al comportamento futuro dell’imputata 1.3. Si deve infine osservare, in relazione al calcolo della pena detentiva, che, ad onta di un refuso contenuto nella motivazione della sentenza di appello, l’aumento effettuato dal primo giudice per la continuazione risulta pari a mesi due di reclusione, e non a mesi sei, come erroneamente dedotto dalla difesa, sicché appare corretto il calcolo effettuato dalla Corte territoriale che, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato satellite, ha ridotto la pena detentiva di mesi due mesi di reclusione rispetto a quella finale applicata dal giudice di primo grado. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI AL DR PE
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FU BALDI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 20 gennaio 2025 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 25 febbraio 2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputata ON NA in relazione al reato di cui al capo C) dell’imputazione perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di ricettazione di un assegno bancario sottratto al legittimo beneficiario, di cui al capo A), in anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un Penale Sent. Sez. 2 Num. 221 Anno 2026 Presidente: NO AN Relatore: SI IC Data Udienza: 13/11/2025 2 unico motivo di doglianza con il quale deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle specifiche doglienze dedotte con l’atto di appello nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, e ancora inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. Assumeva che non poteva dirsi provata la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, considerato che la ricorrente aveva ricevuto in buona fede il titolo e lo aveva posto all’incasso. Deduceva, sotto altro profilo, che la Corte d’Appello aveva utilizzato formule di mero stile per argomentare in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo trascurato il fatto che l’imputata era incensurata e che erano decorsi quasi dieci anni dalla data del commesso reato. Lamentava inoltre il fatto che la Corte d’Appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato satellite, aveva ridotto la pena di soli due mesi di reclusione laddove il primo giudice aveva applicato un aumento per la continuazione pari a sei mesi di reclusione. 3. In data 5 novembre 2025 la difesa depositava note di replica alle conclusioni del Procuratore generale con le quali ribadiva le argomentazioni già rassegnate con il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. In relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del contestato reato di ricettazione, la Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi, facendo congruo riferimento al fatto che l’imputata non aveva fornito alcuna spiegazione plausibile in ordine al possesso del titolo di provenienza illecita, circostanza che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce sintomo della sussistenza del dolo del reato di ricettazione (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile 3 indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente: in motivazione, la S.C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa). 1.2. In relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., la Corte di merito ha reso del pari una motivazione immune da vizi, richiamando in maniera adeguata la gravità della condotta posta in essere e la negativa personalità della ON, desunta dal precedente penale risultante dal casellario giudiziale, ancorché depenalizzato (cfr. in tema, Sez. 3 , n. 12448 del 17/02/2021, Poziello, Rv. 281202 – 01, secondo cui, ai fini della determinazione della pena, i precedenti penali relativi a reati depenalizzati costituiscono fattispecie rilevanti ex art. art. 133 cod. pen., in quanto significativi di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale), ed effettuando congruamente, in relazione a tali elementi, una prognosi negativa in relazione al comportamento futuro dell’imputata 1.3. Si deve infine osservare, in relazione al calcolo della pena detentiva, che, ad onta di un refuso contenuto nella motivazione della sentenza di appello, l’aumento effettuato dal primo giudice per la continuazione risulta pari a mesi due di reclusione, e non a mesi sei, come erroneamente dedotto dalla difesa, sicché appare corretto il calcolo effettuato dalla Corte territoriale che, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato satellite, ha ridotto la pena detentiva di mesi due mesi di reclusione rispetto a quella finale applicata dal giudice di primo grado. 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile;
la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI AL DR PE