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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AN ER, AT
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 952 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 903/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la fondazione di religione e culto Ricorrente_1
, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento TASI 2018 sollevando eccezioni processuali e di merito.
Il Comune di S. Giovanni Rotondo, costituito, contestava le avverse doglianze concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con istanza congiunta del 26.9.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto una conciliazione e chiedevano dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta conciliazione tra le parti e difettando perciò qualsivoglia interesse ad una pronuncia di merito.
Non resta perciò che provvedere di conseguenza con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AN ER, AT
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 910/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 952 TASI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 903/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la fondazione di religione e culto Ricorrente_1
, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento TASI 2018 sollevando eccezioni processuali e di merito.
Il Comune di S. Giovanni Rotondo, costituito, contestava le avverse doglianze concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con istanza congiunta del 26.9.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto una conciliazione e chiedevano dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
All'odierna udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta conciliazione tra le parti e difettando perciò qualsivoglia interesse ad una pronuncia di merito.
Non resta perciò che provvedere di conseguenza con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, spese compensate