Sentenza 16 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03599/2026REG.PROV.COLL.
N. 09874/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9874 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Galloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. 22710 del 16 dicembre 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026, il Cons. RT ON e udito l’avvocato dello Stato Paola De Nuntis;
Rilevato che il Tar per il Lazio, Sezione Seconda Quater, con la sentenza n. 22710 del 16 dicembre 2025, ha accolto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- per l’annullamento del diniego all’accesso espresso dall’ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione mediante comunicazione del 15 settembre 2025 e, per l’effetto, ha annullato tale nota ed ha ordinato all’ADER di consentire l’accesso del ricorrente ai documenti individuati, con compensazione tra le parti delle spese processuali;
Rilevato che l’interessato ha appellato la statuizione sulle spese contenute nella detta sentenza, evidenziando che, ai sensi dell’art. 26 c.p.a., il Tar avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa;
Rilevato che l’appellante ha altresì rappresentato che nessuna disposizione di legge consentirebbe di non liquidare le spese in favore della parte vittoriosa adducendo la motivazione formulata dal giudice di primo grado;
Rilevato che, alla camera di consiglio del 7 maggio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che le doglianze con cui la parte appellante si duole della intervenuta compensazione delle spese del giudizio statuita in primo grado siano fondate e vadano accolte;
Considerato, infatti, che, con la sentenza appellata in relazione alla statuizione sulle spese, il Tar ha accolto il ricorso in materia di accesso, disponendo la compensazione delle spese “avuto riguardo al tenore del riscontro tempestivamente fornito dall’Agenzia delle entrate e alle peculiarità della vicenda concreta”, senza però fornire una effettiva motivazione sulle circostanze che avrebbero giustificato la compensazione, in deroga al principio generale secondo cui le spese del giudizio gravano sulla parte soccombente;
Ritenuto di liquidare le spese del primo grado di giudizio in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, e di porre le stesse a carico dell’ADER ed a favore del ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che l’appello debba essere parzialmente accolto e che, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, debbano essere poste a carico dell’ADER ed a favore del sig. -OMISSIS-;
Liquidate le spese del presente giudizio di appello in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge, e poste le stesse a carico dell’Ader ed a favore dell’appellante;
Visto l’art. 93, comma secondo, c.p.c. e disposto che la presente sentenza venga comunicata, a cura della segreteria della Sezione, anche alla parte appellante personalmente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 9874 del 2025) e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese del giudizio di primo grado in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, e pone le stesse a carico dell’ADER ed a favore del sig. -OMISSIS-.
Liquida le spese del presente giudizio di appello in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge, e pone le stesse a carico dell’Ader ed a favore dell’appellante.
Dispone che la presente sentenza venga comunicata, a cura della segreteria della Sezione, anche alla parte appellante personalmente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
GI De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
RT ON, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RT ON | GI De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.