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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7488 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente, est.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr. MARIA TANFERNA Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7127/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 15 ottobre 2019, con ad oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Roma del 15 ottobre 2019, emessa al termine del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. di cui al N.R.G. 57608/2018 e vertente tra
P.Iva e C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Panebianco e Parte_1 P.IVA_1
ON US OS
- Appellante –
E
e C., P.Iva e C.F.: , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
Avv.ti Marco Garzone e Luca Gino di Clemente
- Appellato –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la chiese al Tribunale di accertare la validità ed CP_1 efficacia degli accordi collettivi stipulati ai sensi del D.Lgs. 32/98 e dell'Accordo del 16 luglio 2014, in particolare riguardo alla voce “Ulteriore sconto variabile”, di dichiararne l'obbligatorietà, di imporre ad di non vincolare i gestori degli impianti acquisiti ad accordi difformi e di riconoscere il Pt_1 diritto della ricorrente al pagamento di tale sconto. La vicenda trae origine dai contratti di cessione gratuita dell'impianto e di fornitura esclusiva stipulati tra la ed '11 febbraio 2008, CP_1 CP_3 conformi all'Accordo Interprofessionale del 1997 e al D.Lgs. 32/1998. A seguito del summenzionato accordo aziendale del 2014, cedette il ramo d'azienda ad che subentrò nei contratti CP_3 Pt_1 e negli obblighi derivanti dagli Accordi collettivi, imponendo il vincolo di acquisto esclusivo e l'uso dei marchi;
CP_3
- Il Tribunale adito, con la sentenza di cui in epigrafe, accolse la domanda attorea. Respinse preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che era subentrata Parte_1 nel contratto già in essere tra la ricorrente e la con conseguente vincolatività della Controparte_4 clausola sul foro convenzionale. Limitò la legittimazione attiva della ricorrente alle domande proposte nel proprio esclusivo interesse e accertò che la stessa gestiva un impianto di distribuzione in Roma, già di proprietà e ceduto ad con collegato contratto di fornitura in esclusiva. Ritenne CP_3 Pt_1 che, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 32/1998, i rapporti economici dovessero essere regolati dagli accordi interprofessionali vigenti, non essendo intervenuto nel frattempo un nuovo accordo, e accertò che subentrata nei contratti, dovesse applicare le condizioni ivi previste;
Pt_1
- propose appello la lamentando violazione ed errata interpretazione degli articoli 2558 Parte_1 cc e 19 e 28 cpc, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente affermato che, essendo l'appellante subentrata nel contratto con la clausola sul foro convenzionale restasse CP_1 vincolante, mentre avrebbe dovuto riferirsi alla sede della parte subentrata. Con secondo motivo, nel merito, deduceva violazione ed errata interpretazione del D.Lgs 32/98 e dell'articolo 2558 cc, avendo il Tribunale ritenuto che fosse subentrata non solo nei contratti di comodato ma Pt_1 anche nell'Accordo aziendale del 2014, erroneamente qualificato come accordo CP_3 interprofessionale;
- si costituì in giudizio la chiedendo la conferma dell'ordinanza appellata, eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito, con vittoria di spese competenze ed onorari;
- all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2019, sostituita (ex art. 127 ter c.p.c.) da note scritte, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.; Ritenuto che:
- Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata atteso che la specificità dei motivi di impugnazione, CP_1 richiesta dall'art. 342 c.p.c. non necessita di particolare rigore di forme, essendo sufficiente la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata insieme alle relative ragioni di diritto e di fatto che ne giustificano il riesame (cfr. ex plurimis Cass. civ. ottobre 2025 n. 26758), requisiti soddisfatti nel caso di specie;
- l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti;
- carattere preliminare ed assorbente riveste la riproposta eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma;
- giova, in proposito, ribadire che “il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti;
esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati alle regole determinative della competenza fissate dalla legge” (cfr. Cass. civ. n. 33309/2019; in termini n. 24415/2013);
- in particolare, “in caso di cessione del contratto di concessione per effetto di alienazione di ramo d'azienda, la clausola derogatoria della competenza territoriale - che individua il foro esclusivamente competente nel luogo dove ha sede il concedente al momento dell'introduzione del giudizio - deve intendersi riferita alla diversa sede legale del contraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato alla conservazione dell'originario equilibrio negoziale” (cfr. Cass. civ. n. 12396/2020; in termini n. 20996/2020; nonché n. 20754/2021);
- nel caso di specie, la clausola prevista all'art. 13 dell'Accordo Aziendale sulla Viabilità ordinaria della Rete di Distribuzione di del 16 luglio 2014, nel derogare alla competenza Controparte_5 territoriale, stabiliva che il "Foro esclusivamente competente a giudicare delle vertenze derivanti dal presente contratto è quello ove la Esso avrà sede legale al momento dell'introduzione del giudizio, con facoltà della sola di adire, in alternativa, il Foro del convenuto". A seguito del subentro CP_3 della nel contratto già in essere tra la e la tale pattuizione, come Pt_1 CP_1 Controparte_4 del resto affermato anche dal Tribunale “deve ritenersi vincolante ed efficace”, ma a favore della cessionaria;
- invero, la suddetta clausola attribuisce un evidente vantaggio al concedente, consentendogli di radicare eventuali controversie direttamente presso la propria sede, evitando così dislocazioni e complicazioni logistiche. Ebbene, dalla lettura complessiva del contratto, condotta secondo i principi di buona fede e di conservazione delle clausole, emerge che il riferimento a “Esso” va inteso come sinonimo di “fornitore” o “cedente”. A conferma questa interpretazione, va evidenziato che la menzione di “Esso” ricorre in ogni clausola come identificazione della parte concedente, mentre la controparte è sempre indicata come “Gestore”;
- ne discende che il riferimento alla sede di Roma non è un elemento rigido, ma un rinvio mobile funzionale a garantire l'equilibrio negoziale, adattandosi al mutamento della parte contrattuale. In altri termini, la clausola sul foro competente deve essere letta come uno strumento dinamico, capace di preservare la parità tra le parti anche in caso di cessione, assicurando che il vantaggio originariamente previsto per il concedente continui a valere per il nuovo titolare della posizione contrattuale. Diversamente, se le parti avessero voluto fissare in modo permanente il foro presso la sede di , ciò avrebbe dovuto trovare una più chiara esplicitazione nel regolamento CP_4 contrattuale;
- non convincono le argomentazioni spese da parte appellata: non può dirsi consistente l'argomento per cui, applicando il rinvio mobile, la cessione della posizione contrattuale conduce ad una moltiplicazione dei fori, posto che comunque il subentrante è soggetto ontologicamente e ineludibilmente diverso, né il regolamento contrattuale inibisce in alcun modo tale cessione;
- alla luce di quanto sopra esposto, pur riconoscendo la deroga contrattuale, questa Corte individua il foro convenzionale in quello della cessionaria e conseguentemente dichiara la Pt_1 competenza del Tribunale di Napoli;
- la peculiarità della vicenda esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M
accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma sulla originaria domanda proposta dalla , sussistendo quella CP_1 del Tribunale di Napoli. Fissa per la riassunzione innanzi al giudice competente il termine di tre mesi. Spese di entrambi i gradi compensate. Roma, data del deposito
Il Presidente rel. (Dott. Geremia Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente, est.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr. MARIA TANFERNA Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7127/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c del 15 ottobre 2019, con ad oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Roma del 15 ottobre 2019, emessa al termine del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. di cui al N.R.G. 57608/2018 e vertente tra
P.Iva e C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Panebianco e Parte_1 P.IVA_1
ON US OS
- Appellante –
E
e C., P.Iva e C.F.: , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
Avv.ti Marco Garzone e Luca Gino di Clemente
- Appellato –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la chiese al Tribunale di accertare la validità ed CP_1 efficacia degli accordi collettivi stipulati ai sensi del D.Lgs. 32/98 e dell'Accordo del 16 luglio 2014, in particolare riguardo alla voce “Ulteriore sconto variabile”, di dichiararne l'obbligatorietà, di imporre ad di non vincolare i gestori degli impianti acquisiti ad accordi difformi e di riconoscere il Pt_1 diritto della ricorrente al pagamento di tale sconto. La vicenda trae origine dai contratti di cessione gratuita dell'impianto e di fornitura esclusiva stipulati tra la ed '11 febbraio 2008, CP_1 CP_3 conformi all'Accordo Interprofessionale del 1997 e al D.Lgs. 32/1998. A seguito del summenzionato accordo aziendale del 2014, cedette il ramo d'azienda ad che subentrò nei contratti CP_3 Pt_1 e negli obblighi derivanti dagli Accordi collettivi, imponendo il vincolo di acquisto esclusivo e l'uso dei marchi;
CP_3
- Il Tribunale adito, con la sentenza di cui in epigrafe, accolse la domanda attorea. Respinse preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che era subentrata Parte_1 nel contratto già in essere tra la ricorrente e la con conseguente vincolatività della Controparte_4 clausola sul foro convenzionale. Limitò la legittimazione attiva della ricorrente alle domande proposte nel proprio esclusivo interesse e accertò che la stessa gestiva un impianto di distribuzione in Roma, già di proprietà e ceduto ad con collegato contratto di fornitura in esclusiva. Ritenne CP_3 Pt_1 che, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 32/1998, i rapporti economici dovessero essere regolati dagli accordi interprofessionali vigenti, non essendo intervenuto nel frattempo un nuovo accordo, e accertò che subentrata nei contratti, dovesse applicare le condizioni ivi previste;
Pt_1
- propose appello la lamentando violazione ed errata interpretazione degli articoli 2558 Parte_1 cc e 19 e 28 cpc, in quanto il primo giudice avrebbe erroneamente affermato che, essendo l'appellante subentrata nel contratto con la clausola sul foro convenzionale restasse CP_1 vincolante, mentre avrebbe dovuto riferirsi alla sede della parte subentrata. Con secondo motivo, nel merito, deduceva violazione ed errata interpretazione del D.Lgs 32/98 e dell'articolo 2558 cc, avendo il Tribunale ritenuto che fosse subentrata non solo nei contratti di comodato ma Pt_1 anche nell'Accordo aziendale del 2014, erroneamente qualificato come accordo CP_3 interprofessionale;
- si costituì in giudizio la chiedendo la conferma dell'ordinanza appellata, eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito, con vittoria di spese competenze ed onorari;
- all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2019, sostituita (ex art. 127 ter c.p.c.) da note scritte, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.; Ritenuto che:
- Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata atteso che la specificità dei motivi di impugnazione, CP_1 richiesta dall'art. 342 c.p.c. non necessita di particolare rigore di forme, essendo sufficiente la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata insieme alle relative ragioni di diritto e di fatto che ne giustificano il riesame (cfr. ex plurimis Cass. civ. ottobre 2025 n. 26758), requisiti soddisfatti nel caso di specie;
- l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti;
- carattere preliminare ed assorbente riveste la riproposta eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Roma;
- giova, in proposito, ribadire che “il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti;
esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati alle regole determinative della competenza fissate dalla legge” (cfr. Cass. civ. n. 33309/2019; in termini n. 24415/2013);
- in particolare, “in caso di cessione del contratto di concessione per effetto di alienazione di ramo d'azienda, la clausola derogatoria della competenza territoriale - che individua il foro esclusivamente competente nel luogo dove ha sede il concedente al momento dell'introduzione del giudizio - deve intendersi riferita alla diversa sede legale del contraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato alla conservazione dell'originario equilibrio negoziale” (cfr. Cass. civ. n. 12396/2020; in termini n. 20996/2020; nonché n. 20754/2021);
- nel caso di specie, la clausola prevista all'art. 13 dell'Accordo Aziendale sulla Viabilità ordinaria della Rete di Distribuzione di del 16 luglio 2014, nel derogare alla competenza Controparte_5 territoriale, stabiliva che il "Foro esclusivamente competente a giudicare delle vertenze derivanti dal presente contratto è quello ove la Esso avrà sede legale al momento dell'introduzione del giudizio, con facoltà della sola di adire, in alternativa, il Foro del convenuto". A seguito del subentro CP_3 della nel contratto già in essere tra la e la tale pattuizione, come Pt_1 CP_1 Controparte_4 del resto affermato anche dal Tribunale “deve ritenersi vincolante ed efficace”, ma a favore della cessionaria;
- invero, la suddetta clausola attribuisce un evidente vantaggio al concedente, consentendogli di radicare eventuali controversie direttamente presso la propria sede, evitando così dislocazioni e complicazioni logistiche. Ebbene, dalla lettura complessiva del contratto, condotta secondo i principi di buona fede e di conservazione delle clausole, emerge che il riferimento a “Esso” va inteso come sinonimo di “fornitore” o “cedente”. A conferma questa interpretazione, va evidenziato che la menzione di “Esso” ricorre in ogni clausola come identificazione della parte concedente, mentre la controparte è sempre indicata come “Gestore”;
- ne discende che il riferimento alla sede di Roma non è un elemento rigido, ma un rinvio mobile funzionale a garantire l'equilibrio negoziale, adattandosi al mutamento della parte contrattuale. In altri termini, la clausola sul foro competente deve essere letta come uno strumento dinamico, capace di preservare la parità tra le parti anche in caso di cessione, assicurando che il vantaggio originariamente previsto per il concedente continui a valere per il nuovo titolare della posizione contrattuale. Diversamente, se le parti avessero voluto fissare in modo permanente il foro presso la sede di , ciò avrebbe dovuto trovare una più chiara esplicitazione nel regolamento CP_4 contrattuale;
- non convincono le argomentazioni spese da parte appellata: non può dirsi consistente l'argomento per cui, applicando il rinvio mobile, la cessione della posizione contrattuale conduce ad una moltiplicazione dei fori, posto che comunque il subentrante è soggetto ontologicamente e ineludibilmente diverso, né il regolamento contrattuale inibisce in alcun modo tale cessione;
- alla luce di quanto sopra esposto, pur riconoscendo la deroga contrattuale, questa Corte individua il foro convenzionale in quello della cessionaria e conseguentemente dichiara la Pt_1 competenza del Tribunale di Napoli;
- la peculiarità della vicenda esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M
accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma sulla originaria domanda proposta dalla , sussistendo quella CP_1 del Tribunale di Napoli. Fissa per la riassunzione innanzi al giudice competente il termine di tre mesi. Spese di entrambi i gradi compensate. Roma, data del deposito
Il Presidente rel. (Dott. Geremia Casaburi)