Ordinanza cautelare 21 luglio 2025
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00565/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Andreas Michael, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marialuisa Zanobini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Sindaco del Comune di -OMISSIS- in qualità di Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 23.4.2025 avente per oggetto “ ordinanza di inagibilità di immobile e messa in sicurezza di versante interessata da una frana tra via -OMISSIS- ai sensi dell’art. 54 c. 4 del D.lgs 267/2000 ”;
- i rapporti di sopralluogo del -OMISSIS- con le note Geologiche e Tecniche (allegate a doc. D);
- nonché ogni altro atto presupposto e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. LL ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
TT e IT
1) I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS- del 23.4.2025 adottata dal Sindaco di -OMISSIS- relativa all’inagibilità dell’abitazione di proprietà nonché all’ordine di adottare misure di mitigazione dei luoghi e di messa in sicurezza del versante collinare situato tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS-.
2) In seguito alla frana avvenuta tra il 17 e il 18.4.2025 nel versante collinare suddetto il Comune ha adottato l’ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS-/2025 con cui, oltra ad avere dichiarato inagibile l’immobile abitativo ha ordinato ai ricorrenti di porre in essere le seguenti misure:
a) nella PRIMA FASE:
- interdire all’accesso delle persone i terreni di proprietà interessati dal corpo di frana e le aree limitrofe mediante opportuna segnaletica;
- effettuare entro 30 giorni le opere di mitigazione del rischio idrogeologico e del rischio di frana mediante “ adeguata regimentazione delle acque di pioggia e la protezione dello stesso mediante teli o altro materiale idoneo ad impedire un ulteriore erosione superficiale e rimuovere il terreno instabile lungo il pendio -OMISSIS-nell'area di proprietà ”;
b) nella SECONDA FASE procedere alla “ messa in sicurezza definitiva ” mediante “ Presentazione entro 60 giorni … di progetto di messa in sicurezza definitiva delle aree ”.
3) I ricorrenti, come confermato dal Comune all’udienza camerale del 18.7.2025, hanno regolarmente posto in essere le misure relative alla prima fase.
4) I medesimi ricorrenti, tuttavia, ritenendo illegittima l’ordinanza extra ordinem, quantomeno nella parte in cui ha ingiunto l’esecuzione di opere di messa in sicurezza dell’intero versante, l’hanno impugnata con il ricorso di cui in epigrafe.
Si è costituito il Comune resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
5) Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata parzialmente accolta l’istanza cautelare relativa alle misure da adottare per la seconda fase, in quanto nel “ caso in esame l’impugnata ordinanza, con gli interventi di cui alla “seconda fase – messa in sicurezza definitiva” ha ordinato l’esecuzione di attività che non sono finalizzate ad eliminare un pericolo attuale non altrimenti fronteggiabile, ma a risolvere in via permanente i problemi di instabilità del versante mediante misure a regime ”.
All’udienza del 10.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6) Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
7) Con il PRIMO, il SECONDO e il TERZO MOTIVO è stata dedotta la violazione degli artt. 13, 19 e 54 del TUEL, dell’art. 21-octies della L. 241/1990, dell’art. 93 della LR n. 18/1999, dell’art. 2 della LR n. 9/1993, artt. 5 e 12 della LR n. 15/2015 del D.lgs n. 152/2006, l’incompetenza, l’eccesso di potere per inesigibilità dei comportamenti imposti, la violazione del principio di proporzionalità e il difetto del presupposto della temporaneità delle misure richieste.
Secondo parte ricorrente sebbene le ordinanze extra ordinem possano essere emanate anche a prescindere dall’accertamento delle responsabilità del soggetto inciso, le stesse non possono essere utilizzate per porre rimedio a situazioni di pericolo riconducibili all'operato dell’Amministrazione o, comunque, non possono esonerare la PA dal dovere di agire utilizzando i poteri tipici né comportare sacrifici sproporzionati per il privato, quali sono certamente quelli connessi alla regimazione e sistemazione definitiva del versante collinare.
Le censure sono fondate.
7.1) Preliminarmente il Collegio precisa che il presente giudizio non riguarda l’accertamento delle responsabilità relative all’eziologia della frana e delle eventuali responsabilità del Comune (profili in ordine ai quali pende un parallelo giudizio civile), ma attiene al vaglio di legittimità delle misure imposte ai ricorrenti in relazione alla natura contingibile e urgente dell’ordinanza impugnata.
7.2) Ebbene, sotto tale profilo, si rileva che per ius receptum l’ordinanza contingibile non può essere adottata per fronteggiare situazioni che devono costituire oggetto di provvedimenti ordinari e tipici.
E’ stato precisato in particolare che “ Le ordinanze di necessità ed urgenza sono atti a contenuto atipico, espressione di un potere extra ordinem e con capacità di derogare temporaneamente a norme dispositive di legge. Secondo la consolidata elaborazione pretoria, la possibilità di incisione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge impone il rigoroso rispetto di precisi presupposti, vale a dire: i) un pericolo imminente ed irreparabile per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (contingibilità); ii) l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); iii) l’indicazione del limite temporale di efficacia; iv) la proporzionalità del provvedimento ” (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 28.7.2023 n. 751 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Inoltre contrasta con il principio di proporzionalità e con il carattere di contingibilità ed urgenza l’ordinanza che imponga al privato l’adozione di interventi finalizzati a risolvere problemi di instabilità di un intero versante collinare in assenza di condizioni che impediscano all’Amministrazione di affrontare le criticità mediante l’impiego degli ordinari provvedimenti tipici, se del caso anche adottati in via d’urgenza, ma non con modalità extra ordinem .
Nel caso in esame l’impugnata ordinanza ha imposto ai ricorrenti di adottare, nella prima fase, alcune misure strettamente urgenti (inibizione dell’ingresso nei fondi, segnaletica, ecc.) che risultano ragionevoli e pienamente rientranti nel perimetro del legittimo esercizio del potere extra ordinem in questione, mentre per la seconda, ha imposto ai ricorrenti l’effettuazione di interventi di consolidamento del fronte della collina franato che sono sproporzionati sotto il profilo della rilevanza e dei costi degli adempimenti, non hanno una durata temporalmente circoscritta e non sono giustificati dalla ragionevole impossibilità di esercizio dei poteri ordinari, anche in via d’urgenza.
Invero le opere di sistemazione definitiva di un intero versante collinare franoso (salve accertate responsabilità specifiche del privato, non dimostrate nel caso in esame) restano in capo alla parte pubblica e non possono essere imposte al privato neppure con un’ordinanza extra ordinem (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. V, n. 5648/2024; T.A.R. Liguria n. 751/23, cit.).
Ne consegue che le misure relative alla “seconda fase” imposte ai ricorrenti dall’impugnata ordinanza sono illegittime.
8) E’ fondato anche il QUARTO MOTIVO atteso che dall’ordinanza impugnata non si comprende se le misure relative alla seconda fase debbano essere effettuate dai soli ricorrenti o anche altri dai proprietari degli altri terreni limitrofi i cui mappali catastali sono indicati nell’ordinanza impugnata, sebbene non sia precisato se i relativi proprietari debbano concorrere alla realizzazione degli interventi prescritti, né si comprende se gli interventi debbano essere realizzati dai ricorrente anche nelle aree di proprietà altrui, con conseguenti problemi interferenziali non risolti dall’atto gravato.
9) Con il QUINTO MOTIVO è stato dedotta la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90 in quanto l’adozione dell’ordinanza non è stata preceduta dall’avviso di avvio procedimentale, ma tale censura è infondata atteso che, nel caso in esame, il impugnato è stato emanato in occasione di un pericolo obiettivamente caratterizzato incombente e attuale sotto il profilo delle esigenze della prima fase di rendere immediatamente inagibili le aree, tale da consentire di prescindere da tale incombente procedimentale.
10) Conclusivamente l’ordinanza impugnata è legittima relativamente alle misure prescritte per la prima fase degli interventi, mentre è illegittima nella parte in cui ha prescritto l’effettuazione delle misure di cui alla seconda fase talché deve essere annullata limitatamente a tale parte.
Resta salva l’adozione di ulteriori atti tipici, se del caso adottati anche in via d’urgenza, finalizzati a fronteggiare le criticità connesse alla frana oggetto dell’impugnata ordinanza.
20) La particolarità della vicenda e l’accoglimento solo in parte del ricorso giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nella parte di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC OR, Presidente
LL ES, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| LL ES | UC OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.