TAR Genova, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 565
TAR
Ordinanza cautelare 21 luglio 2025
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Sentenza 7 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione norme TUEL, L. 241/1990, LR Liguria, D.lgs 152/2006, incompetenza, eccesso di potere, violazione proporzionalità, difetto presupposto temporaneità

    Le ordinanze di necessità ed urgenza richiedono un pericolo imminente e irreparabile, l'impossibilità di differire l'intervento, un limite temporale di efficacia e la proporzionalità. L'imposizione di interventi di messa in sicurezza definitiva di un intero versante collinare ai privati è sproporzionata e non rientra nei poteri extra ordinem, dovendo essere affrontata con poteri ordinari o d'urgenza dalla PA. Le misure della prima fase sono invece legittime.

  • Accolto
    Vizio di indeterminatezza dell'ordinanza

    L'ordinanza non specifica chiaramente i soggetti obbligati e le aree di intervento per la seconda fase, generando incertezza e potenziali conflitti.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 241/90 (mancanza avviso avvio procedimento)

    La censura è infondata poiché il pericolo imminente e attuale per la prima fase delle misure (inagibilità immediata delle aree) ha consentito di prescindere dall'avviso di avvio del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 565
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 565
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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