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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2024, n. 29170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29170 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ON CA nato a [...]( ROMANIA) il 31/03/1992 avverso l'ordinanza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 29170 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO;
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'istanza proposta, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere a MA NA CA un indennizzo pari ad euro 24.000, a tale importo giungendo previo aumento della somma derivante dal calcolo aritmetico, per riconoscere allo stesso istante un equo indennizzo conseguente alle sofferenze patite in conseguenza dell'errore di persona che lo aveva coinvolto. 2. Il ricorso si affida ad unico motivo con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al disposto aumento equitativo della somma risultante dal calcolo aritmetico sino alla soglia sopra indicata, senza in alcun modo indicare quale parametro sia stato utilizzato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. In data 11/03/2024, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico. In esso, invero, non si precisa sulla base di quali elementi l'indennizzo avrebbe dovuto essere superiore a quello che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato condannato a corrispondere. E, del resto, già nell'ordinanza impugnata si rileva che la certificazione sanitaria prodotta dall'istante per provare le conseguenze psicofisiche permanenti, patite da lui, dalla moglie e dai figli e conseguenti alla ingiusta detenzione, è «sostanzialmente generica e in alcun caso non pertinente». 2. Deve, peraltro, ricordarsi che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il proprio convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o 2 immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cannmarano, Rv. 246424; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi Rv. 263721). Va altresì precisato che la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale, trovando l'istituto fondamento nelle sole norme processuali penali, cui sono estranei i criteri dettati dalle norme civilistiche che regolamentano il risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., improntate ad un criterio rigorosamente risarcitorio correlato al pregiudizio patito in termini di lucro cessante o danno emergente (in questo senso, Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Mangiò, Rv. 190148; cfr., altresì, Sez. Un, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa). Conseguentemente, il criterio aritmetico agganciato al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuto dalla normativa penal-processualistica è suscettibile, in un'ottica esclusivamente equitativa, di aggiustamenti in relazione alla valutazione di circostanze accessorie sia di carattere oggettivo che soggettivo, purché inerenti a valori socialmente apprezzabili, riferite alle caratteristiche proprie del singolo caso. Pur in assenza di rigidi parametri valutativi, stante l'ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice della riparazione, è tuttavia necessario, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, che vengano individuati in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche, e perciò ordinarie, conseguenti alla privazione della libertà personale, già considerate nei parametri aritmetici giornalieri. Nel caso di specie, il riconoscimento di una maggior somma, parametrata sulle sofferenze conseguenti alla causa dell'ingiusta detenzione (ossia un errore di persona non imputabile al ricorrente), trova riscontro nella motivazione ove, da un lato, si indica che una maggior somma debba essere riconosciuta per la particolarità del caso e l'assenza di profili colposi in capo al MA, dall'altro si stabilisce che il criterio scelto (quello aritmetico) sia già comprensivo della valutazione dei profili di sofferenza relativi all'istante e ai suoi familiari. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 3 Il Presidente in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. Così deciso il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 29170 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO;
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'istanza proposta, ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere a MA NA CA un indennizzo pari ad euro 24.000, a tale importo giungendo previo aumento della somma derivante dal calcolo aritmetico, per riconoscere allo stesso istante un equo indennizzo conseguente alle sofferenze patite in conseguenza dell'errore di persona che lo aveva coinvolto. 2. Il ricorso si affida ad unico motivo con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al disposto aumento equitativo della somma risultante dal calcolo aritmetico sino alla soglia sopra indicata, senza in alcun modo indicare quale parametro sia stato utilizzato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. 4. In data 11/03/2024, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico. In esso, invero, non si precisa sulla base di quali elementi l'indennizzo avrebbe dovuto essere superiore a quello che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato condannato a corrispondere. E, del resto, già nell'ordinanza impugnata si rileva che la certificazione sanitaria prodotta dall'istante per provare le conseguenze psicofisiche permanenti, patite da lui, dalla moglie e dai figli e conseguenti alla ingiusta detenzione, è «sostanzialmente generica e in alcun caso non pertinente». 2. Deve, peraltro, ricordarsi che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il proprio convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o 2 immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, Cannmarano, Rv. 246424; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi Rv. 263721). Va altresì precisato che la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale, trovando l'istituto fondamento nelle sole norme processuali penali, cui sono estranei i criteri dettati dalle norme civilistiche che regolamentano il risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., improntate ad un criterio rigorosamente risarcitorio correlato al pregiudizio patito in termini di lucro cessante o danno emergente (in questo senso, Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Mangiò, Rv. 190148; cfr., altresì, Sez. Un, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa). Conseguentemente, il criterio aritmetico agganciato al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuto dalla normativa penal-processualistica è suscettibile, in un'ottica esclusivamente equitativa, di aggiustamenti in relazione alla valutazione di circostanze accessorie sia di carattere oggettivo che soggettivo, purché inerenti a valori socialmente apprezzabili, riferite alle caratteristiche proprie del singolo caso. Pur in assenza di rigidi parametri valutativi, stante l'ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice della riparazione, è tuttavia necessario, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, che vengano individuati in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo derivato dall'applicazione della misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche, e perciò ordinarie, conseguenti alla privazione della libertà personale, già considerate nei parametri aritmetici giornalieri. Nel caso di specie, il riconoscimento di una maggior somma, parametrata sulle sofferenze conseguenti alla causa dell'ingiusta detenzione (ossia un errore di persona non imputabile al ricorrente), trova riscontro nella motivazione ove, da un lato, si indica che una maggior somma debba essere riconosciuta per la particolarità del caso e l'assenza di profili colposi in capo al MA, dall'altro si stabilisce che il criterio scelto (quello aritmetico) sia già comprensivo della valutazione dei profili di sofferenza relativi all'istante e ai suoi familiari. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 3 Il Presidente in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. Così deciso il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore