TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1214
TAR
Decreto cautelare 2 dicembre 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 15 dicembre 2023
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 della L. 241/90 per mancata valutazione delle memorie del ricorrente

    L'amministrazione ha valutato le osservazioni del ricorrente, ritenendole non accoglibili, e ha fornito una motivazione complessivamente esaustiva e logicamente coerente, giustificando l'annullamento in autotutela sulla base della coesistenza di due titoli autorizzativi sulla stessa area.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti giustificativi dell'annullamento d'ufficio

    L'interesse pubblico all'annullamento e la comparazione con l'affidamento della ricorrente sono insiti nella scelta dell'amministrazione di applicare il criterio cronologico e ritirare il titolo rilasciato per secondo, dato che non possono coesistere due provvedimenti autorizzativi sulla stessa area. Il principio 'prior in tempore potior in iure' è stato correttamente applicato.

  • Rigettato
    Annullamento in autotutela per totale assenza dei presupposti giustificativi ex artt. 21 octies e 21 nonies della L. 241/90

    Il presupposto fattuale dell'annullamento non è la mancata acquisizione di un parere tecnico, bensì l'illegittimità sostanziale del titolo successivamente rilasciato, derivante dalla coesistenza di due titoli concessori sulla stessa area.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1214
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1214
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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