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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/07/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti) nella causa iscritta al n. 3126 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: Somministrazione vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BIANCO FELICE, elettivamente domiciliato in
Sant'Antimo alla via G. Carducci n. 12 presso il difensore avv. BIANCO
FELICE come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione,
PARTE OPPONENTE
e
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv.
CAMILLERI VITTORIO presso il cui studio elettivamente domicilia in
Catania alla Via Giacomo Leopardi n. 63 giusta procura in atti,
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Proc. n. 3126 /2921 R.G – Sentenza Pagina 1 di 13 All'udienza del 28/04/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07.03.2021 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4386/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 16.12.2020, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.167,17 oltre interessi ex
D.lgs. n. 231/02 e spese del procedimento monitorio, dovuta a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica, come risultante dalla fattura nr. 063399769062405A (id. 3103124073) del 22/11/2019 rimasta insoluta.
Al riguardo, l'opponente contestava, sia pur genericamente, il rapporto di fornitura in essere tra le parti, eccepiva la mancanza di documentazione idonea a fondare la pretesa creditoria, eccepiva la prescrizione biennale del presunto credito azionato, contestava l'ammontare del credito ed eccepiva la violazione della del. ARERA n.
200/1999.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1
che, contestando gli avversi assunti, concludeva per
[...]
il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
Denegata la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28/04/2025, con la concessione
Proc. n. 3126 /2921 R.G – Sentenza Pagina 2 di 13 dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. Ciò premesso, l'opposizione pur tempestivamente proposta è infondata.
Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione.
E' noto che l'art. 1, comma 4, L. 205/2017, che ha ridotto la prescrizione del diritto ai corrispettivi in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas da cinque a due anni, prevede al comma 10 l'applicabilità, per il settore elettrico, delle nuove disposizioni unicamente alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018.
Tuttavia, il comma 5 dell'art. cit. esclude in ogni caso l'applicabilità del termine breve nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente, come nella fattispecie in esame, ove di discorre di prelievo abusivo di energia per accertata manomissione del contatore, onde troverà applicazione l'ordinario termine di prescrizione quinquennale.
Termine che non può ritenersi decorso, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra la data di emissione della fattura e la notifica del decreto ingiuntivo in questa sede opposto, tenuto anche conto dell'atto interruttivo di messa in mora del 19.11.2020, in atti.
Alla luce di tanto, l'eccezione di prescrizione deve essere respinta in quanto infondata.
2. Ciò posto, in diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che sul piano della
Proc. n. 3126 /2921 R.G – Sentenza Pagina 3 di 13 situazione sostanziale, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda.
Dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio di vicinanza della prova si desume quindi che incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n.
4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Nella specifica materia dei contratti di somministrazione, quale è quello sulla scorta del quale sono state emesse le fatture azionate in via monitoria, è consolidato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del
Proc. n. 3126 /2921 R.G – Sentenza Pagina 4 di 13 misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. n.
6562/2019, n. 23699/2016).
3. Venendo quindi al caso in esame, va detto che parte opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, esibendo in giudizio già in sede monitoria l'estratto conto, il libro giornale con autentica notarile e, in questa sede, la fattura azionata oltre al verbale di verifica.
L'opposta ha quindi basato la pretesa monitoria mediante la produzione della fattura nr. 063399769062405A (id. 3103124073) del 22/11/2019
(periodo di fatturazione: Gen. 2017 – Ott. 2019) rimasta insoluta unitamente all'estratto conto e l'Estratto Notarile autentico del
“Giornale dei crediti in contenzioso” della società, a conferma della regolare tenuta a norma di legge, la diffida trasmessa dall'opposta all'opponente in data 05.11.2020, la denuncia sporta a seguito della verifica effettuata in data 03.03.2020 per prelievi irregolari di energia elettrica, oltre al verbale di verifica n. 571734246 del 29.10.2019
Dal suddetto verbale è emerso, a seguito di verifica presso la fornitura con nr. cliente 3103124073 (POD nr. IT001E83633377) intestata a
, pur presente alle operazioni ispettive, una sotto Parte_1
misurazione dell'energia e della potenza prelevata;
più nello specifico, dal suddetto verbale, alla presenza dell'intestatario della fornitura, veniva accertato accertata una manomissione del misuratore, consistente nella installazione, sul contatore 04E145252 – 05345664, di “un potente magnete che per le sue proprietà interferiva con la registrazione dei consumi, difatti, sottoposto a verifica tecnica, lo stesso presentava un
Proc. n. 3126 /2921 R.G – Sentenza Pagina 5 di 13 errore di registrazione negativo del -66% (SESSANTASEI)” che ha permesso un prelievo di energia e potenza in maniera fraudolenta e sottomisurata;
che, in particolare, per effetto di tale calamita veniva alterata la registrazione dei consumi per una percentuale, in negativo, del 66%; che, quindi, in quella sede è stato accertato un prelievo irregolare di energia con decorrenza dal 01.01.2017 al 28.10.2019; che conseguentemente si provvedeva alla rimozione del contatore manomesso ed alla ricostruzione dei consumi realmente sostenuti dal cliente, sulla base della tabella in atti;
che sulla base della ricostruzione dei consumi avvenuta in base allo storico consumi del cliente è stata emessa la citata fattura, in questa sede contestata.
4. Ora, alla luce dell'analitico accertamento eseguito in presenza dell'utilizzatore della fornitura e della puntuale ricostruzione del consumo reale con riferimento al periodo dal 01.01.2017 al 28.10.2019 sulla base del “coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”, parte opponente si è limitata a contestazioni del tutto generiche, inidonee come tali ad inficiare la pretesa creditoria di Controparte_1
non avvalendosi sul punto nemmeno di una
[...]
perizia di parte, con la conseguenza che la chiesta nomina di Ctu si appalesa inammissibile poiché meramente esplorativa.
Quanto poi alla contestazione mosse da parte opponente all'esistenza del rapporto contrattuale in questione, benché parte opposta non abbia in effetti prodotto il relativo contratto ma solo le condizioni generali allegate, va ribadito l'orientamento secondo cui il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad
Proc. n. 3126 /2921 R.G – Sentenza Pagina 6 di 13 probationem né ad substantiam; la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici (Cass. civ., sez. III, 14/07/2023, n.
20267 nonché Cass., Sez. 1, ord. n. 31315 del 24.10.2022; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. Un., 22/05/1996, n. 4715 in Giust. civ. 1996, I,
2925).
A questo proposito, risulta dagli atti di causa che all'intestatario della fornitura . IT001E845671699), odierno Parte_2
opponente, risulta associato il cod. cliente 845671699, onde può presumersi la stipula del contratto di somministrazione contestato, in difetto di prova contraria, in questa sede, come detto, non fornita.
5. Ora, la giurisprudenza richiede che la contestazione da parte del somministrato sia “specifica e congrua” ed attenga sia ai dati relativi ai consumi, sia al funzionamento della relativa rilevazione del misuratore funzionante allo scopo, ciò in quanto “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., sez.
VI, 21/03/2018, n. 7045).
Proc. n. 3126 /2921 R.G – Sentenza Pagina 7 di 13 Invero, va detto che nella materia in esame il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è
l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; tuttavia, “l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità”. In definitiva, quindi, ne deriva un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della “vicinanza della prova”, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (Cass. Civ., sez. III,
14/03/2024, n. 6959).
Tale regola sul riparto dell'onere della prova presuppone, quindi, che l'utente contesti il funzionamento del contatore.
Ora, non v'è dubbio che sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte opposta e dal fascicolo monitorio possa dirsi provato un allaccio abusivo con prelievo furtivo di energia elettrica.
Proc. n. 3126 /2921 R.G – Sentenza Pagina 8 di 13 Tale convincimento si fonda sulla sussistenza e valore del verbale di accertamento eseguito il 29.10.2019 dai verificatori che hanno accertato, con documento avente fede privilegiata, come è noto, l'abusivo prelievo ed effettuato la rimozione a seguito dell'intervento descritto nel suddetto verbale.
Sul punto, va detto che il verbale di verifica redatto da personale dell' nell'esercizio di suo specifico compito, ha rilevanza Pt_3
probatoria propria dell'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla documentazione.
A fronte della particolarmente pregnante valenza probatoria del detto verbale di accertamento di manomissione del contatore dell'utenza di parte opponente (prodotto in atti dalla opposta), alcun elemento contrario risulta aver dedotto o provato l'opponente che abbia potuto mettere in discussione le risultanze dello stesso, il quale anzi pur presente al momento dell'accertamento non ha sollevato alcuna delle questioni evidenziate, poi, nella odierna opposizione.
6. Accertata e comprovata, dunque, la pacifica e illegittima manomissione del misuratore servente l'utenza di energia elettrica riconducibile a parte opponente (che ha consentito un prelievo irregolare di energia di quasi la metà di quella effettivamente consumata), non può dubitarsi che, quantomeno dal punto di vista civilistico, della detta manomissione debba essere chiamato a rispondere proprio l'opponente, quale titolare dell'utenza in questione, al cui servizio era installato il misuratore manomesso (indipendentemente dall'autore materiale di quest'ultima); non vi sono dubbi, infatti, che la detta parte debba essere
Proc. n. 3126 /2921 R.G – Sentenza Pagina 9 di 13 chiamata a rispondere degli omessi versamenti dei relativi consumi non computati, per effetto della verificata manomissione, e di cui la stessa utenza risulta aver illegittimamente e direttamente beneficiato (anche se, per ipotesi, la manomissione fosse stata compiuta da un terzo estraneo).
Ne consegue che è del tutto irrilevante, quindi, indagare chi sia il reale autore dell'atto illecito così come appare parimenti irrilevante la circostanza, pure evidenziata da parte opponente, di chi se ne sia realmente avvantaggiato, considerato che è pacifica, per quanto detto,
l'identità soggettiva dell'intestatario della fornitura, in persona dell'odierno opponente, il quale, pur presente all'accertamento ispettivo, nulla rilevava.
Sul punto la giurisprudenza (Cass. Civ., sez. III, 21/05/2019, n. 13605;
Cass. Civ., sez. VI, 09/01/2020, n. 297) è costante nell'affermare che nel caso di manomissione dell'apparecchio-contatore ad opera di terzi,
l'utente, pur incolpevole, in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia, deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare l'attività illecita del terzo (dimostrando di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore): in difetto di tale prova,
l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore da parte di soggetti determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza.
Proc. n. 3126 /2921 R.G – Sentenza Pagina 10 di 13 In definitiva, quand'anche la manomissione del misuratore fosse imputabile ad un terzo, spetterebbe pur sempre all'utente la dimostrazione che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito, ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non avessero potuto alterare il normale funzionamento del contatore: in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 13605/2019 cit.).
Ciò risulta d'altra parte confermato dalle condizioni generali di contratto, in atti, che all'art. 15 così statuiscono: “Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del
Distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore”.
Facendo applicazione di tale consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte della generica contestazione, da parte dell'utente, che nemmeno ha fatto pervenire alcuna denuncia alle
Autorità una volta scoperto il prelievo abusivo di energia da parte di terzi, parte opposta ha, come detto, dimostrato la fonte del rapporto, rimasto provato anche mediante presunzioni, ed analiticamente indicato
Proc. n. 3126 /2921 R.G – Sentenza Pagina 11 di 13 la metodologia utilizzata per la ricostruzione delle misure sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica a fronte del prelievo irregolare di energia.
7. I quantitativi di energia così ricostruiti per il periodo sopra indicato, sono stati correttamente riportati nel prospetto riepilogativo dettagliato in atti, ove sono evidenziati i quantitativi di energia che in ragione dell'irregolare funzionamento del gruppo di misura non erano stati regolarmente registrati
Ebbene, la genericità della contestazione avanzate dall'opponente è, in quanto tale, inidonea a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere dalla società opposta.
8. In conclusione, parte opposta ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio credito;
di contro i fatti estintivi impeditivi e modificati dedotti dall'opponente sono del tutto generici sotto il profilo della necessaria allegazione prima ancora che sotto quello probatorio.
Pertanto, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 cod. proc. civ..
9. Le spese seguono la soccombenza della parte opponente e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri medi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria
Proc. n. 3126 /2921 R.G – Sentenza Pagina 12 di 13 istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro il così
[...] Controparte_1
provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4386/2020 del 16.12.2020 che, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore della parte opposta che qui si liquidano in euro 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CAP ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 21/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 3126 /2921 R.G – Sentenza Pagina 13 di 13