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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/10/2025, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14068/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice IN D'IL,
all'udienza del 2/07/2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14068/2017 r.g. proposta da
rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente dagli Avv.ti SS IR e CA CI,
domiciliatari, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- attore-
contro
(p.iva – c.f. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' Avv.ti Carlo Natale e Carlo Capone,
quest'ultimo domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-convenuta-
Oggetto: azione di accertamento negativo – contratto di mutuo –
ripetizione di indebito oggettivo.
pagina 1 di 17 Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 02/07/2025,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 27/7/2017,
premettendo di avere stipulato, in data Parte_1
17/07/2012, con la Ibl Banca s.p.a., un contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote della pensione, per un importo netto di € 20.039,00 a fronte di un capitale lordo mutuato di € 39.840,00,
con previsione di un piano di ammortamento suddiviso in n. 120 rate mensili nella misura di €332,00 cadauna, ha convenuto in giudizio l'istituto di credito, lamentando l'applicazione di un ISC difforme e superiore (21,90%) rispetto a quello contrattualmente pattuito
(16,90%), cui conseguirebbe la nullità della clausola di determinazione del costo complessivo del finanziamento ai sensi degli art. 117, co. 6 e 7, e 125 bis, co. 6 e 7, TUB e la sostituzione del tasso convenuto relativamente agli interessi convenzionali con gli interessi al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. L'attore ha contestato, in particolare, che, nel pagina 2 di 17 TAEG indicato nel contratto di mutuo non sarebbero state conteggiate la penale per estinzione anticipata del mutuo, pari all'1% del capitale residuo, e gli interessi di mora.
Ha dedotto, altresì, il superamento del tasso soglia usura,
stabilito nella misura del 18,32% dal decreto ministeriale riferito all'ultimo trimestre del 2012, ad opera del TEG contrattuale, tenendo conto che, per effetto della previsione di un tasso di mora pari al
9,70%, in aggiunta agli ulteriori costi del finanziamento, inclusa la polizza assicurativa obbligatoria, lo stesso ammonterebbe al valore del 21,78%.
Pertanto, ha eccepito la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 1815, II comma,
c.c. e la conseguente necessità di rideterminare il piano di ammortamento privo di ogni riferimento a interessi a qualunque titolo pattuito, a penali, commissioni ed altri oneri, dolendosi anche della mancata consegna del piano di ammortamento medesimo.
Ha lamentato, infine, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione disposto normativo di cui all'art. 1283
c.c., atteso che gli interessi moratori addebitatigli sarebbero stati sommati ai corrispettivi nel corso del rapporto secondo i conteggi sviluppati nell'allegata consulenza di parte attrice.
Pertanto, ha concluso per la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi del mutuo nei termini sopra richiamati e per la restituzione di quanto versato indebitamente;
il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore degli Avv. ti
SS IR e CA CI, dichiaratasi anticipatari.
pagina 3 di 17 I.2.- Con comparsa di risposta depositata in data 07/12/2017, si
è costituita in giudizio la Controparte_1
, deducendo l'infondatezza dell'avversa doglianza relativa
[...]
all'usurarietà degli interessi moratori e corrispettivi, risultando,
di contro, i tassi pattuiti intra soglia.
Ha, altresì, contestato, l'erroneità della metodologia di calcolo del Taeg utilizzata dall'attore, in quanto inclusiva degli interessi di mora che, assolvendo una funzione di differente natura rispetto agli interessi corrispettivi, non potrebbero essere sommati a ulteriori voci di costo e/o spesa e dunque concorrere alla determinazione del taeg;
sicché alcuna difformità oggettiva si
Part riscontrerebbe tra determinato in contratto e taeg concretamente applicato.
Ha, infine, rilevato l'infondatezza della tesi avversa in ordine all'illegittimità del fenomeno anatocistico, atteso che, nella fattispecie, in forza della previsione pattizia dell'articolo 12,
troverebbe applicazione quanto stabilito dall'art. 3 della Delibera
CICR del 9 Febbraio 2000, per cui sarebbe possibile calcolare gli interessi di mora non già sulla sola sorte capitale della rata già
scaduta, bensì sull'intero importo di quest'ultima, comprensiva anche degli interessi corrispettivi.
In conclusione, l'istituto di credito convenuto ha insistito per l'integrale rigetto delle domande attoree, con condanna dell'attore a titolo di lite temeraria ex art. 96, III comma c.p.c., nonché al pagamento delle spese di giudizio.
I.3.- Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento di indagine tecnico –
contabile (cfr. elaborato a firma del dott. Persona_1
pagina 4 di 17 depositato in data 18/02/2020), la causa è pervenuta, da ultimo,
all'udienza del 02/07/2025 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., con riserva nei trenta giorni del deposito della sentenza comprensiva del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II. – Deve premettersi, anzitutto, che la controversa fattispecie contrattuale trae origine dalle contestazioni sollevate da in ordine tanto all'esistenza di vizi genetici Parte_1
quanto in relazione ad anomalie nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio costituito tra le odierne parti in causa in forza del contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote della pensione stipulato in data 17/07/2012 (doc. 1 fasc. attoreo).
In primo luogo, non è meritevole di accoglimento la doglianza attorea concernente l'asserita nullità parziale del contratto in
Part esame per effetto dell'erronea indicazione dell' risultato nella concreta applicazione di importo maggiore rispetto a quanto dichiarato nel regolamento negoziale.
Giova, in proposito, richiamare quanto, di recente, precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4597/2023, la quale, dopo avere preliminarmente osservato che l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla
Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi
per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e
degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo
dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla
pagina 5 di 17 Banca d'Italia“, ha chiarito come “tale indice rappresenta un valore
medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione
informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di
conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di
accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità
dell'operazione”.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e
Part trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”.
Neppure può ricondursi alla vicenda concreta la specifica sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' prevista, in tema di credito al consumo, dall'art. 125 Pt_3
bis comma 6 TUB nella parte in cui prevede che “sono nulle le
clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che,
contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1,
lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta
secondo quanto previsto dall'articolo 124”, atteso che, alla stregua
Part di quanto sopra evidenziato, l' non è riconducibile alla nozione di costo del finanziamento.
Oltretutto, nel caso di specie, le risultanze dell'accertamento tecnico compiuto in corso di giudizio e sintetizzate nell'elaborato del dott. del 18/02/2020 hanno consentito di accertare un taeg Per_1
applicato pari al 16,31%, dunque inferiore a quello indicato nel documento contrattuale (16,90%). In applicazione della direttiva europea UE 2008/48/CE, infatti, le nuove disposizioni regolatorie pagina 6 di 17 della Banca d'Italia sulla trasparenza, a partire dal 1°/6/2011,
hanno stabilito che il calcolo del T.A.E.G comprende anche gli oneri fiscali (ad. es. l'imposta di bollo si contratti), risultando, per tale ragione, divergente rispetto al teg che, invece, sintetizza i costi del finanziamento rilevanti al fine del giudizio di usurarietà.
Il CTU ha precisato che il ricalcolo del Taeg effettuato dal consulente tecnico non include il costo della polizza obbligatoria contro il rischio di vita del cedente disciplinata dall'art. 6 del contratto in esame (doc. 1 fascicolo attoreo), costo del quale, come correttamente rilevato dal Ctu, non è stato possibile determinare l'ammontare, non essendo prodotta in atti l'originale della polizza assicurativa da cui desumere l'esatta quantificazione del costo assicurativo applicato.
Invero, giova rilevare che in tema di contratti bancari, nei giudizi promossi dal cliente correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o,
comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Difatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi
ovvero del successivo venir meno di questa.
Tanto premesso, si osserva che parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine all'esatta quantificazione del costo correlato pagina 7 di 17 alla predetta polizza assicurativa e all'incidenza di quest'ultimo sul costo complessivo del finanziamento espresso dal Taeg. A nulla rileva, peraltro, l'asserita mancata consegna dell'originale della polizza assicurativa da parte dell'istituto bancario a fronte della richiesta formulata in tal senso dall'attore prima del presente giudizio, con comunicazione pec del 4/5/2017, non avendo parte attrice reiterato tale richiesta nel corso del presente giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Pertanto, non potendosi ritenere non correttamente quantificato il costo del mutuo espresso nel taeg contrattuale, non può invocarsi,
come avvenuto nella prospettiva attorea, l'applicazione in sostituzione della clausola pattizia dell'art. 125-bis, comma VI TUB,
il quale dispone - per il settore del credito al consumo e per i contratti conclusi successivamente al 19/9/2010 - che nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nel TAEG) sono da considerarsi nulle, con conseguente rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dagli artt. 117
e 125-bis del TUB.
Risulta, altresì, infondata l'eccezione di nullità del contratto in esame per mancata consegna, da parte dell'istituto di credito convenuto, del piano di ammortamento. Come acclarato dalle risultanze della CTU, nonché dalla documentazione versata in atti, il predetto piano di ammortamento risulta regolarmente consegnato al mutuatario,
oltretutto vi è prova della suddetta circostanza attesa la sottoscrizione apposta dall'attore in calce a pagina 4 del contratto
(doc. 1 fascicolo attoreo), giudizialmente non disconosciuto, ove pagina 8 di 17 vengono individuati analiticamente i documenti consegnati al cliente.
Peraltro, il piano di ammortamento risulta presente nella documentazione contrattuale depositata dallo stesso attore al momento della sua costituzione nel presente giudizio.
Anche l'ulteriore motivo di doglianza fondato sull'asserita usurarietà del contratto in esame non può apprezzarsi nella sua fondatezza.
Come noto, l'art. 644 c.p.c. disciplina il reato di usura;
la legge 108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Orbene, giova precisare come ai fini della rilevazione del TEG,
che rappresenta il costo complessivo del mutuo sostenuto dal debitore, rilevino tutti gli oneri strettamente connessi al finanziamento. Le esclusioni più significative riguardano imposte e tasse (l'indicazione è fornita, al riguardo, dall'art. 644, 4 comma,
c.p.), spese notarili, costi di gestione del conto (comprensivi di quelli relativi all'utilizzazione degli strumenti che permettano di effettuare pagamenti e prelievi). Sono, invece, incluse le spese di istruttoria (quelle inerenti all'analisi del reddito del soggetto che richiede il finanziamento e alla consistenza economica del bene offerto in garanzia, e così principalmente le spese di perizia),
spese che normalmente vengono determinate in modo forfettario in una misura percentuale fissa rispetto al finanziamento erogato.
pagina 9 di 17 In relazione agli interessi di mora, occorre evidenziare come la giurisprudenza di legittimità sia ormai granitica nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti (cfr., ex multis, Cass. Sez. Unite n. 19597/2020 che ha affermato come “la disciplina antiusura si applica agli interessi
moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi
eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale
corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di
qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto
concluso”).
La decisione della Corte in sede nomofilattica ha precisato, al riguardo, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità
degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a questi ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.
In particolare, si è ribadito che “nei rapporti bancari, gli
interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti
vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici,
giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i
secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una
determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento.
Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia,
pagina 10 di 17 qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori
sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi
previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al
valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti
percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di
individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente
applicati” (Cass. n. 26286/2019).
Sul punto, l'elaborato peritale espletato in corso di causa –
della cui correttezza non v'è ragione di dubitare e che viene qui richiamato – ha accertato l'omesso superamento del tasso soglia,
rilevando un T.E.G. pari a 16,65% (determinato avendo riguardo ai soli interessi corrispettivi), inferiore al tasso soglia pari al
18,6125% (rilevato per la categoria dei “prestiti contro cessione del quinto e della pensione”, classe di importo “oltre 5.000,00 euro”,
vigente nel trimestre in cui è stato stipulato il predetto contratto).
Passando, invece, all'ulteriore accertamento dell'usurarietà del finanziamento avendo anche riguardo alla valutazione degli interessi moratori, l'elaborato peritale ha verificato che il tasso di mora dichiarato nel contratto di prestito (9,70%), solo ove singolarmente considerato, è da considerarsi inferiore al tasso soglia ex l. 108/96
(18,6125%).
Tuttavia, il giudizio di usurarietà, com'è noto, va compiuto avendo riguardo a tutti i costi del finanziamento da includersi secondo la disciplina civilista in materia, alla stregua delle disposizioni sopra ricordate.
Giova anche rammentare l'approdo interpretativo di legittimità
che deve ispirare il procedimento di accertamento e di valutazione pagina 11 di 17 della legittimità della pattuizione dei tassi di interesse convenzionali, corrispettivi e moratori, all'interno del regolamento pattizio di mutuo, puntualmente definito dalla citata decisione della
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni n. 19597 del 18/09/2020, in base alla quale “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare
la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al
contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di
cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi
contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli
operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il
tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione
media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in
aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale
ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra
citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione
andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo
rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così
come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà
discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che
gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria)
pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in
applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi
con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli
artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005
pagina 12 di 17 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di
far valere l'uno o l'altro rimedio”.
In proposito, l'elaborato tecnico del dott. ha anzitutto Per_1
determinato nel 18,61% il tasso soglia per la specifica operazione avendo riguardo, tuttavia, al solo TEGM aumentato di un quarto, cui è
stato aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali, ai sensi dell'art. 2 della l. 108/1996. Invero, detta soglia, in relazione al periodo di stipulazione del contratto di mutuo in esame, deve essere ulteriormente incrementata della percentuale del 2.1%, secondo i dettami della pronuncia delle Sezioni Unite del 2020.
Il teg contrattuale, che correttamente, secondo i calcoli effettuati dal CTU, ha assunto una base di calcolo comprensiva delle sole spese necessarie all'erogazione del mutuo di cui era noto l'ammontare, nonché la penale di risoluzione contrattuale pari all'1%
del capitale iniziale, inglobando altresì il solo spread di mora in misura del 5%, ammonta alla percentuale del 21,65% superiore, dunque,
al tasso soglia, così come determinato anche computando la richiamata maggiorazione del 2.1% (pari al 20,71%).
La fattispecie de qua, tuttavia, come pacificamente asserito dall'attore nella memoria conclusiva del 13.12.2024, si connota per la circostanza che la banca convenuta non abbia mai applicato e incassato interessi di mora, essendo il rapporto sviluppato interamente in bonis e, dunque, non essendovi alcuna mora addebitabile al soggetto finanziato, il quale correttamente e tempestivamente ottempera agli obblighi di restituzione delle rate del finanziamento.
All'uopo, la Suprema Corte di Cassazione, nel contesto del medesimo approdo interpretativo nomofilattico sopra ricordato (Cass.
pagina 13 di 17 S.U. n. 19567/2020) ha ritenuto sussistere l'interesse ad agire del mutuatario, in corso di regolare rapporto, al fine di accertare l'usurarietà della clausola di pattuizione degli interessi moratori.
Ha rammentato, al riguardo che “l'interesse ad agire in relazione ad
una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla
pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di
certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate
come valide ed efficaci, oppure no. Ciò perché (cfr., fra le altre,
Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di
mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della
lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza
oggettiva. Tuttavia — ed in ciò sta la risposta al secondo quesito, nel senso che il tasso rilevante è quello in concreto applicato dopo
l'inadempimento - la conseguenza è che la sentenza sarà di mero
accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza
relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che
ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non
avrà preteso alcunché a tale titolo. Onde se, da un lato, non può
essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per la
presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi
usurari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di
accertamento, non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla
futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad
escludere che l'interesse pattuito sia dovuto. In altri termini, se
il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto,
ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non vuol dire che,
da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che
pagina 14 di 17 nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse
corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.
Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di
fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade
l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità
del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento
dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione
del contratto che comprende la clausola censurata. In conclusione,
ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso
moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo
di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla
soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza
ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità,
laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore”.
Nella specie, quindi, come rilevato dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non può apprezzarsi l'interesse ad agire in capo all'attore poiché 2non è stato possibile appurare se siano stati effettivamente addebitati interessi di mora nel corso del rapporto, perché in atti non vi è alcuna documentazione che ne attesti il relativo pagamento (quietanze di versamento delle rate,
rendiconti annuali del finanziamento, ecc.).
Sulla scorta di quest'ultimo profilo, si rivela nella sua infondatezza anche l'ulteriore contestazione di applicazione di interessi anatocistici per effetto del computo degli interessi da ritardato pagamento sull'intera rata scaduta e non onorata, anziché
sulla sola sorte capitale;
attesa la non applicazione di interessi di mora per l'intera durata del rapporto.
pagina 15 di 17 In definitiva, per le ragioni suesposte, la domanda attorea va rigettata, non potendosi neppure apprezzare un residuo interesse ad agire per il mero accertamento dell'illegittimità del taeg inclusivo dello spread di mora a fronte della mancata applicazione degli interessi di mora stessi e dell'esaurimento del rapporto, a fronte della naturale scadenza prevista nel piano di ammortamento prodotto in atti fissata al 31/8/2022.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, individuati con riguardo al valore della controversia, ossia allo scaglione compreso tra €26.000,01 ed €52.000,00, con riduzione in misura del
30% delle spese relative alla fase istruttoria, attesa la natura prevalentemente documentale e tecnica della stessa: Scaglione: da €26.000,01 ad €52.000,00
Parte_4
[...] 1.701,00 // 1.701,00
[...] Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00 Istruttoria 1.806,00 -30% 1.264,00
pagina 16 di 17 Decisoria 2.905,00 // 2.905,00 TOTALE 7.074,00
A fronte del riscontrato superamento del tasso soglia da parte del teg inclusivo dello spread di mora, difettano i profili del dolo e della colpa grave che connotano qualsivoglia ipotesi di responsabilità ex art. 96 c.p.c., la cui domanda di condanna da parte della banca convenuta va disattesa. In ragione di tale profilo di soccombenza parziale le spese di lite così come sopra determinate possono essere compensate per la misura di un quarto, con conseguente quantificazione finale nel minor importo di €5.300,00.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 27/07/2017 da Parte_1
nei confronti di IBL BANCA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA alla rifusione in favore di Ibl Banca Parte_1
s.p.a. delle spese del presente giudizio, per la parte dovuta,
liquidandole nel complessivo importo di €5.300,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate tra le parti in misura di un quarto;
c) Pone definitivamente a carico della parte attrice soccombente le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con decreto del 16.12.2020.
Bari, 30/10/2025
Il Giudice
IN D'IL
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice IN D'IL,
all'udienza del 2/07/2025, a seguito della discussione orale,
disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14068/2017 r.g. proposta da
rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente dagli Avv.ti SS IR e CA CI,
domiciliatari, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- attore-
contro
(p.iva – c.f. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' Avv.ti Carlo Natale e Carlo Capone,
quest'ultimo domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-convenuta-
Oggetto: azione di accertamento negativo – contratto di mutuo –
ripetizione di indebito oggettivo.
pagina 1 di 17 Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 02/07/2025,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 27/7/2017,
premettendo di avere stipulato, in data Parte_1
17/07/2012, con la Ibl Banca s.p.a., un contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote della pensione, per un importo netto di € 20.039,00 a fronte di un capitale lordo mutuato di € 39.840,00,
con previsione di un piano di ammortamento suddiviso in n. 120 rate mensili nella misura di €332,00 cadauna, ha convenuto in giudizio l'istituto di credito, lamentando l'applicazione di un ISC difforme e superiore (21,90%) rispetto a quello contrattualmente pattuito
(16,90%), cui conseguirebbe la nullità della clausola di determinazione del costo complessivo del finanziamento ai sensi degli art. 117, co. 6 e 7, e 125 bis, co. 6 e 7, TUB e la sostituzione del tasso convenuto relativamente agli interessi convenzionali con gli interessi al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. L'attore ha contestato, in particolare, che, nel pagina 2 di 17 TAEG indicato nel contratto di mutuo non sarebbero state conteggiate la penale per estinzione anticipata del mutuo, pari all'1% del capitale residuo, e gli interessi di mora.
Ha dedotto, altresì, il superamento del tasso soglia usura,
stabilito nella misura del 18,32% dal decreto ministeriale riferito all'ultimo trimestre del 2012, ad opera del TEG contrattuale, tenendo conto che, per effetto della previsione di un tasso di mora pari al
9,70%, in aggiunta agli ulteriori costi del finanziamento, inclusa la polizza assicurativa obbligatoria, lo stesso ammonterebbe al valore del 21,78%.
Pertanto, ha eccepito la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi ai sensi dell'art. 1815, II comma,
c.c. e la conseguente necessità di rideterminare il piano di ammortamento privo di ogni riferimento a interessi a qualunque titolo pattuito, a penali, commissioni ed altri oneri, dolendosi anche della mancata consegna del piano di ammortamento medesimo.
Ha lamentato, infine, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione disposto normativo di cui all'art. 1283
c.c., atteso che gli interessi moratori addebitatigli sarebbero stati sommati ai corrispettivi nel corso del rapporto secondo i conteggi sviluppati nell'allegata consulenza di parte attrice.
Pertanto, ha concluso per la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi del mutuo nei termini sopra richiamati e per la restituzione di quanto versato indebitamente;
il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore degli Avv. ti
SS IR e CA CI, dichiaratasi anticipatari.
pagina 3 di 17 I.2.- Con comparsa di risposta depositata in data 07/12/2017, si
è costituita in giudizio la Controparte_1
, deducendo l'infondatezza dell'avversa doglianza relativa
[...]
all'usurarietà degli interessi moratori e corrispettivi, risultando,
di contro, i tassi pattuiti intra soglia.
Ha, altresì, contestato, l'erroneità della metodologia di calcolo del Taeg utilizzata dall'attore, in quanto inclusiva degli interessi di mora che, assolvendo una funzione di differente natura rispetto agli interessi corrispettivi, non potrebbero essere sommati a ulteriori voci di costo e/o spesa e dunque concorrere alla determinazione del taeg;
sicché alcuna difformità oggettiva si
Part riscontrerebbe tra determinato in contratto e taeg concretamente applicato.
Ha, infine, rilevato l'infondatezza della tesi avversa in ordine all'illegittimità del fenomeno anatocistico, atteso che, nella fattispecie, in forza della previsione pattizia dell'articolo 12,
troverebbe applicazione quanto stabilito dall'art. 3 della Delibera
CICR del 9 Febbraio 2000, per cui sarebbe possibile calcolare gli interessi di mora non già sulla sola sorte capitale della rata già
scaduta, bensì sull'intero importo di quest'ultima, comprensiva anche degli interessi corrispettivi.
In conclusione, l'istituto di credito convenuto ha insistito per l'integrale rigetto delle domande attoree, con condanna dell'attore a titolo di lite temeraria ex art. 96, III comma c.p.c., nonché al pagamento delle spese di giudizio.
I.3.- Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento di indagine tecnico –
contabile (cfr. elaborato a firma del dott. Persona_1
pagina 4 di 17 depositato in data 18/02/2020), la causa è pervenuta, da ultimo,
all'udienza del 02/07/2025 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., con riserva nei trenta giorni del deposito della sentenza comprensiva del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II. – Deve premettersi, anzitutto, che la controversa fattispecie contrattuale trae origine dalle contestazioni sollevate da in ordine tanto all'esistenza di vizi genetici Parte_1
quanto in relazione ad anomalie nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio costituito tra le odierne parti in causa in forza del contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote della pensione stipulato in data 17/07/2012 (doc. 1 fasc. attoreo).
In primo luogo, non è meritevole di accoglimento la doglianza attorea concernente l'asserita nullità parziale del contratto in
Part esame per effetto dell'erronea indicazione dell' risultato nella concreta applicazione di importo maggiore rispetto a quanto dichiarato nel regolamento negoziale.
Giova, in proposito, richiamare quanto, di recente, precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4597/2023, la quale, dopo avere preliminarmente osservato che l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla
Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi
per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e
degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo
dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla
pagina 5 di 17 Banca d'Italia“, ha chiarito come “tale indice rappresenta un valore
medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione
informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di
conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di
accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità
dell'operazione”.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e
Part trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”.
Neppure può ricondursi alla vicenda concreta la specifica sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' prevista, in tema di credito al consumo, dall'art. 125 Pt_3
bis comma 6 TUB nella parte in cui prevede che “sono nulle le
clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che,
contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1,
lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non
corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta
secondo quanto previsto dall'articolo 124”, atteso che, alla stregua
Part di quanto sopra evidenziato, l' non è riconducibile alla nozione di costo del finanziamento.
Oltretutto, nel caso di specie, le risultanze dell'accertamento tecnico compiuto in corso di giudizio e sintetizzate nell'elaborato del dott. del 18/02/2020 hanno consentito di accertare un taeg Per_1
applicato pari al 16,31%, dunque inferiore a quello indicato nel documento contrattuale (16,90%). In applicazione della direttiva europea UE 2008/48/CE, infatti, le nuove disposizioni regolatorie pagina 6 di 17 della Banca d'Italia sulla trasparenza, a partire dal 1°/6/2011,
hanno stabilito che il calcolo del T.A.E.G comprende anche gli oneri fiscali (ad. es. l'imposta di bollo si contratti), risultando, per tale ragione, divergente rispetto al teg che, invece, sintetizza i costi del finanziamento rilevanti al fine del giudizio di usurarietà.
Il CTU ha precisato che il ricalcolo del Taeg effettuato dal consulente tecnico non include il costo della polizza obbligatoria contro il rischio di vita del cedente disciplinata dall'art. 6 del contratto in esame (doc. 1 fascicolo attoreo), costo del quale, come correttamente rilevato dal Ctu, non è stato possibile determinare l'ammontare, non essendo prodotta in atti l'originale della polizza assicurativa da cui desumere l'esatta quantificazione del costo assicurativo applicato.
Invero, giova rilevare che in tema di contratti bancari, nei giudizi promossi dal cliente correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o,
comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Difatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi
ovvero del successivo venir meno di questa.
Tanto premesso, si osserva che parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine all'esatta quantificazione del costo correlato pagina 7 di 17 alla predetta polizza assicurativa e all'incidenza di quest'ultimo sul costo complessivo del finanziamento espresso dal Taeg. A nulla rileva, peraltro, l'asserita mancata consegna dell'originale della polizza assicurativa da parte dell'istituto bancario a fronte della richiesta formulata in tal senso dall'attore prima del presente giudizio, con comunicazione pec del 4/5/2017, non avendo parte attrice reiterato tale richiesta nel corso del presente giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Pertanto, non potendosi ritenere non correttamente quantificato il costo del mutuo espresso nel taeg contrattuale, non può invocarsi,
come avvenuto nella prospettiva attorea, l'applicazione in sostituzione della clausola pattizia dell'art. 125-bis, comma VI TUB,
il quale dispone - per il settore del credito al consumo e per i contratti conclusi successivamente al 19/9/2010 - che nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nel TAEG) sono da considerarsi nulle, con conseguente rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dagli artt. 117
e 125-bis del TUB.
Risulta, altresì, infondata l'eccezione di nullità del contratto in esame per mancata consegna, da parte dell'istituto di credito convenuto, del piano di ammortamento. Come acclarato dalle risultanze della CTU, nonché dalla documentazione versata in atti, il predetto piano di ammortamento risulta regolarmente consegnato al mutuatario,
oltretutto vi è prova della suddetta circostanza attesa la sottoscrizione apposta dall'attore in calce a pagina 4 del contratto
(doc. 1 fascicolo attoreo), giudizialmente non disconosciuto, ove pagina 8 di 17 vengono individuati analiticamente i documenti consegnati al cliente.
Peraltro, il piano di ammortamento risulta presente nella documentazione contrattuale depositata dallo stesso attore al momento della sua costituzione nel presente giudizio.
Anche l'ulteriore motivo di doglianza fondato sull'asserita usurarietà del contratto in esame non può apprezzarsi nella sua fondatezza.
Come noto, l'art. 644 c.p.c. disciplina il reato di usura;
la legge 108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.
Orbene, giova precisare come ai fini della rilevazione del TEG,
che rappresenta il costo complessivo del mutuo sostenuto dal debitore, rilevino tutti gli oneri strettamente connessi al finanziamento. Le esclusioni più significative riguardano imposte e tasse (l'indicazione è fornita, al riguardo, dall'art. 644, 4 comma,
c.p.), spese notarili, costi di gestione del conto (comprensivi di quelli relativi all'utilizzazione degli strumenti che permettano di effettuare pagamenti e prelievi). Sono, invece, incluse le spese di istruttoria (quelle inerenti all'analisi del reddito del soggetto che richiede il finanziamento e alla consistenza economica del bene offerto in garanzia, e così principalmente le spese di perizia),
spese che normalmente vengono determinate in modo forfettario in una misura percentuale fissa rispetto al finanziamento erogato.
pagina 9 di 17 In relazione agli interessi di mora, occorre evidenziare come la giurisprudenza di legittimità sia ormai granitica nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti (cfr., ex multis, Cass. Sez. Unite n. 19597/2020 che ha affermato come “la disciplina antiusura si applica agli interessi
moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi
eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale
corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di
qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto
concluso”).
La decisione della Corte in sede nomofilattica ha precisato, al riguardo, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità
degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a questi ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.
In particolare, si è ribadito che “nei rapporti bancari, gli
interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti
vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici,
giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i
secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una
determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento.
Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia,
pagina 10 di 17 qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori
sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi
previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al
valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti
percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di
individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente
applicati” (Cass. n. 26286/2019).
Sul punto, l'elaborato peritale espletato in corso di causa –
della cui correttezza non v'è ragione di dubitare e che viene qui richiamato – ha accertato l'omesso superamento del tasso soglia,
rilevando un T.E.G. pari a 16,65% (determinato avendo riguardo ai soli interessi corrispettivi), inferiore al tasso soglia pari al
18,6125% (rilevato per la categoria dei “prestiti contro cessione del quinto e della pensione”, classe di importo “oltre 5.000,00 euro”,
vigente nel trimestre in cui è stato stipulato il predetto contratto).
Passando, invece, all'ulteriore accertamento dell'usurarietà del finanziamento avendo anche riguardo alla valutazione degli interessi moratori, l'elaborato peritale ha verificato che il tasso di mora dichiarato nel contratto di prestito (9,70%), solo ove singolarmente considerato, è da considerarsi inferiore al tasso soglia ex l. 108/96
(18,6125%).
Tuttavia, il giudizio di usurarietà, com'è noto, va compiuto avendo riguardo a tutti i costi del finanziamento da includersi secondo la disciplina civilista in materia, alla stregua delle disposizioni sopra ricordate.
Giova anche rammentare l'approdo interpretativo di legittimità
che deve ispirare il procedimento di accertamento e di valutazione pagina 11 di 17 della legittimità della pattuizione dei tassi di interesse convenzionali, corrispettivi e moratori, all'interno del regolamento pattizio di mutuo, puntualmente definito dalla citata decisione della
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni n. 19597 del 18/09/2020, in base alla quale “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare
la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al
contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata
ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di
cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi
contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli
operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il
tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione
media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in
aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale
ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra
citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione
andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo
rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così
come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà
discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che
gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria)
pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in
applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi
con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli
artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005
pagina 12 di 17 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di
far valere l'uno o l'altro rimedio”.
In proposito, l'elaborato tecnico del dott. ha anzitutto Per_1
determinato nel 18,61% il tasso soglia per la specifica operazione avendo riguardo, tuttavia, al solo TEGM aumentato di un quarto, cui è
stato aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali, ai sensi dell'art. 2 della l. 108/1996. Invero, detta soglia, in relazione al periodo di stipulazione del contratto di mutuo in esame, deve essere ulteriormente incrementata della percentuale del 2.1%, secondo i dettami della pronuncia delle Sezioni Unite del 2020.
Il teg contrattuale, che correttamente, secondo i calcoli effettuati dal CTU, ha assunto una base di calcolo comprensiva delle sole spese necessarie all'erogazione del mutuo di cui era noto l'ammontare, nonché la penale di risoluzione contrattuale pari all'1%
del capitale iniziale, inglobando altresì il solo spread di mora in misura del 5%, ammonta alla percentuale del 21,65% superiore, dunque,
al tasso soglia, così come determinato anche computando la richiamata maggiorazione del 2.1% (pari al 20,71%).
La fattispecie de qua, tuttavia, come pacificamente asserito dall'attore nella memoria conclusiva del 13.12.2024, si connota per la circostanza che la banca convenuta non abbia mai applicato e incassato interessi di mora, essendo il rapporto sviluppato interamente in bonis e, dunque, non essendovi alcuna mora addebitabile al soggetto finanziato, il quale correttamente e tempestivamente ottempera agli obblighi di restituzione delle rate del finanziamento.
All'uopo, la Suprema Corte di Cassazione, nel contesto del medesimo approdo interpretativo nomofilattico sopra ricordato (Cass.
pagina 13 di 17 S.U. n. 19567/2020) ha ritenuto sussistere l'interesse ad agire del mutuatario, in corso di regolare rapporto, al fine di accertare l'usurarietà della clausola di pattuizione degli interessi moratori.
Ha rammentato, al riguardo che “l'interesse ad agire in relazione ad
una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla
pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di
certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate
come valide ed efficaci, oppure no. Ciò perché (cfr., fra le altre,
Cass. 31 luglio 2015, n. 16262) l'interesse ad agire in un'azione di
mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della
lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza
oggettiva. Tuttavia — ed in ciò sta la risposta al secondo quesito, nel senso che il tasso rilevante è quello in concreto applicato dopo
l'inadempimento - la conseguenza è che la sentenza sarà di mero
accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza
relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che
ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non
avrà preteso alcunché a tale titolo. Onde se, da un lato, non può
essere disconosciuto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per la
presenza attuale in contratto di una clausola degli interessi
usurari, dall'altro lato sarà limitato l'effetto del giudicato di
accertamento, non idoneo automaticamente a valere con riguardo alla
futura applicazione di un interesse moratorio in concreto, ma solo ad
escludere che l'interesse pattuito sia dovuto. In altri termini, se
il finanziato agisca in accertamento in corso di regolare rapporto,
ed ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non vuol dire che,
da quel momento in poi, egli potrà non adempiere e pretendere che
pagina 14 di 17 nessun interesse gli sia applicato, oltre all'interesse
corrispettivo, incluso nelle rate già dovute.
Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di
fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade
l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità
del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento
dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione
del contratto che comprende la clausola censurata. In conclusione,
ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso
moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo
di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla
soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza
ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità,
laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore”.
Nella specie, quindi, come rilevato dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non può apprezzarsi l'interesse ad agire in capo all'attore poiché 2non è stato possibile appurare se siano stati effettivamente addebitati interessi di mora nel corso del rapporto, perché in atti non vi è alcuna documentazione che ne attesti il relativo pagamento (quietanze di versamento delle rate,
rendiconti annuali del finanziamento, ecc.).
Sulla scorta di quest'ultimo profilo, si rivela nella sua infondatezza anche l'ulteriore contestazione di applicazione di interessi anatocistici per effetto del computo degli interessi da ritardato pagamento sull'intera rata scaduta e non onorata, anziché
sulla sola sorte capitale;
attesa la non applicazione di interessi di mora per l'intera durata del rapporto.
pagina 15 di 17 In definitiva, per le ragioni suesposte, la domanda attorea va rigettata, non potendosi neppure apprezzare un residuo interesse ad agire per il mero accertamento dell'illegittimità del taeg inclusivo dello spread di mora a fronte della mancata applicazione degli interessi di mora stessi e dell'esaurimento del rapporto, a fronte della naturale scadenza prevista nel piano di ammortamento prodotto in atti fissata al 31/8/2022.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab.
allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite
successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, individuati con riguardo al valore della controversia, ossia allo scaglione compreso tra €26.000,01 ed €52.000,00, con riduzione in misura del
30% delle spese relative alla fase istruttoria, attesa la natura prevalentemente documentale e tecnica della stessa: Scaglione: da €26.000,01 ad €52.000,00
Parte_4
[...] 1.701,00 // 1.701,00
[...] Introduttiva 1.204,00 // 1.204,00 Istruttoria 1.806,00 -30% 1.264,00
pagina 16 di 17 Decisoria 2.905,00 // 2.905,00 TOTALE 7.074,00
A fronte del riscontrato superamento del tasso soglia da parte del teg inclusivo dello spread di mora, difettano i profili del dolo e della colpa grave che connotano qualsivoglia ipotesi di responsabilità ex art. 96 c.p.c., la cui domanda di condanna da parte della banca convenuta va disattesa. In ragione di tale profilo di soccombenza parziale le spese di lite così come sopra determinate possono essere compensate per la misura di un quarto, con conseguente quantificazione finale nel minor importo di €5.300,00.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 27/07/2017 da Parte_1
nei confronti di IBL BANCA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA alla rifusione in favore di Ibl Banca Parte_1
s.p.a. delle spese del presente giudizio, per la parte dovuta,
liquidandole nel complessivo importo di €5.300,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
spese compensate tra le parti in misura di un quarto;
c) Pone definitivamente a carico della parte attrice soccombente le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con decreto del 16.12.2020.
Bari, 30/10/2025
Il Giudice
IN D'IL
pagina 17 di 17