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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Gop Dr.ssa Anna Ruotolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 8408 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione, tramite lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del
11.12.2025 e vertente
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Piana di Parte_1 CodiceFiscale_1
M. ER (Ce), alla via S. Martino n. 1, presso lo studio dell'avv.to Luca Parillo (C.F.
[...]
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
-Attore-
E
(già in persona del Presidente del CdA , con sede CP_1 CP_2 Controparte_3 in Caserta alla Via Lamberti F. A/4, (C.F. , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocato Antonio Russano (C.F. ) del foro di Santa Maria C.V., C.F._3 in sostituzione del precedente difensore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Santa Maria La Fossa (CE), alla via Giardino, 16;
-Convenuta-
NONCHE'
in persona del presidente del c.d.A. Sig. (C.F. Controparte_4 CP_5
, con sede legale in Roma alla Piazza Capranica n.95, rappresentata C.F._4
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gennaro Melchiorre, (C.F.
), FA Di ES, (C.F. ) e NI C.F._5 C.F._6 AD (C.F. ), ed elettivamente domiciliata con loro presso la C.F._7 sede operativa della sita in Caserta al Corso P. Giannone n. 50; Controparte_4
-Convenuta-
Conclusioni: Come in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, gli enti Parte_1 indicati in epigrafe per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito: annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato n. 5599/2019/2137, emesso da il 04.07.19 e notificato il 02.08.19; - in via subordinata: limitare l'obbligazione CP_4 dell'attore, in merito al credito richiesto nell'ambito del predetto giudizio, in proporzione alla quota di eredità attribuitagli;
- condannare, in ogni caso, gli enti convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
A fondamento delle proprie ragioni l'attore premetteva di essere stato comproprietario - in uno ai sig.ri e - dell'immobile per civile abitazione Controparte_6 Controparte_7 sito in Caiazzo (Ce), alla via Scafa n. 21, distinto in catasto al foglio n. 32, p.lla 5063, sub.3, piano T.1, servito, relativamente alla fornitura di acqua potabile, da contratto n. 4306700, in essere con il , intestato al de cuius Controparte_8 Persona_1 di aver ceduto, con atto per Notar del 23.09.10 - Rep. 697 i diritti vantati Persona_2 sull'immobile al sig. il quale ne diveniva unico proprietario, nonché Parte_2 possessore;
che, nonostante l'avvenuto trasferimento dei diritti vantati sull'immobile de quo, l'attore rimaneva destinatario di richieste di pagamento provenienti dal
[...]
, sebbene del cespite in parola beneficiava, a far data dal 23.09.10, Controparte_8 solo ed esclusivamente di aver più volte comunicato al Parte_2 Controparte_8
, nonché alla la propria carenza di legittimazione passiva a
[...] Controparte_4 fronte delle richieste di pagamento, indicando, nella persona di l'unico Parte_2 soggetto obbligato;
- che, con ingiunzione fiscale di entrate non tributarie n.
5599/2019/2137, emessa il 04.07.19 e notificata, a mezzo del servizio postale, in data
02.08.19, il , per il tramite di richiedeva Controparte_8 Controparte_4 all'attore, nella qualità di erede del genitore il versamento della somma Persona_1 complessiva di € 6.008,76, a fronte del mancato pagamento di pregressi canoni idrici relativi ai seguenti avvisi di riscossione: n. 8005/2015/4500 del 09.07.15, notificato il
30.07.15; n. 8005/2016/5939 del 20.06.16, notificato il 12.07.16; n. 8005/2017/27148 del 07.11.17, notificato il 30.11.17; n. 8005/2018/9019 del 24.04.18, notificato il
22.05.18.
In conseguenza di tanto instava per l'annullamento e/o inefficacia dell'atto di ingiunzione impugnato n. 5599/2019/2137, emesso da il 04.07.19 e notificato il 02.08.19. CP_4
Si costituiva, con rituale comparsa di costituzione e risposta il Controparte_8
concludendo per il rigetto della domanda, vinte le spese di causa.
[...]
In dettaglio parte convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva deducendo che l'unico soggetto legittimato a rispondere in merito all'impugnato atto era la in virtù del contratto di appalto di servizi intercorso;
che il pagamento Controparte_4 relativo agli avvisi di riscossione era stato correttamente notificato nei termini di prescrizione previsti dalla legge;
che in ordine alla quantificazione dei consumi, le fatture venivano calcolate sulla base del metodo “pro-die, determinato dalle letture e dai rilievi fotografici, effettuati dalla ai contatori delle relative utenze idriche;
che Controparte_4 da parte dell'attore non vi era contestazione dei consumi né segnalazione di abnormità degli stessi e, pertanto, in difetto di specifica rilievo sul punto, alcun onere restava in capo al CITL in termini di prova del funzionamento del misuratore.
Si costituiva altresì la instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_4
“1) rigettare l'istanza di sospensiva ex adverso proposta;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi esposti nel presente atto che qui si abbiano per ripetuti e trascritti in quanto l'ingiunzione è impugnabile solo per vizi propri e non di merito;
3) in subordine, nel merito rigettare l'opposizione formulata dall'attore perché infondata in fatto e in diritto e nel contempo, confermare la legittimità dell'ingiunzione fiscale n. opposta 4) Condannare l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”.
Parte convenuta eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione in quanto l'opposto provvedimento veniva ritualmente preceduto da notifica di avvisi di riscossione n. 8005/2015/4500; 8005/2016/5939; 8005/2017/27148; 8005/2018/9019 aventi ad oggetto il mancato pagamento dei canoni idrici/conguaglio per le annualità
2011/2012/2013/2014 e parte del 2016.
Sotto il profilo della motivazione poi l'ingiunzione fiscale, contrariamente a quanto assunto dall'attore, risultava legittima sotto il profilo formale, in quanto oltre a contenere gli elementi prescritti dall'art 7 della L. 212/2000, ovvero “a) l'ufficio presso il quale era possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del provvedimento;
b)l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali era possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c)le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui era possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, conteneva, quale atto preparatorio dell'esecuzione forzata speciale, tutti gli elementi dell'atto di precetto, così come previsto dall'articolo 480 del codice di procedura civile.
Ferma ed impregiudicata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per le motivazioni suesposte parte convenuta rilevava nel merito l'infondatezza delle eccezioni cosi come formulate e sul punto deduceva che: “ l'immobile non era di per se condizione idonea e sufficiente alla cessazione del contratto essendo lo stesso subordinato ad una specifica richiesta da formularsi all'ente erogatore cosi come previsto dagli articoli 6 e 7 del CP_2 regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile approvato con delibera del CDA n. 294 del 07/12/2010; nel caso in esame il contratto cessava in data 15/11/2016 solo a seguito della richiesta effettuata dall'erede, odierno attore, non essendo stata presentata precedentemente a tale data alcuna richiesta di cessazione del contratto”.
Così radicatosi il contraddittorio la causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita per il tramite delle prove orali.
Esauritasi l'istruttoria, la causa veniva rinviata alla udienza dell'11/12/2025 per la discussione orale e la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale si osserva quanto segue.
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 8 ottobre 2025, come da decreto.
Sempre in via preliminare, con riferimento all'eccezione di tardività si evidenzia che la
Suprema Corte ha chiarito che: “Il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione avverso
l'ingiunzione fiscale, stabilito dall'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione, e, pertanto, il suo decorso, se preclude la facoltà di conseguire la sospensione dell'esecuzione in forza dell'ingiunzione medesima, non osta a che il contribuente possa insorgere giudizialmente per contestare la legittimità della pretesa tributaria” (Cass. Sez. 1, Sent. n. 1571 del 28/02/1996). Del pari infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al , sollevata CP_2 dalla parte sin in dai primissimi atti difensivi, pur essendo versato in atti il contratto di appalto di servizi intercorso con la CP_4
È indubbio che l'avviso di accertamento che ha dato origine al contenzioso tra le parti sia stato emesso dalla quale ente preposto all'accertamento e alla Controparte_4 riscossione delle entrate, tuttavia, il credito contenuto nell'avviso di riscossione, oggetto del contendere, si ricollega ad un'utenza idrica erogata all'attrice da parte di
[...]
. Controparte_8
Secondo la giurisprudenza, l'agente che è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni avanzate del debitore, quando esse attengano atti dall'esso stesso emanati, sottoscritti e notificati all'utente. Dall'altra parte, tuttavia, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, tale ente riscossore avrebbe comunque la facoltà di chiamare in giudizio l'ente creditore interessato.
È quanto si ricava dall'articolo 39 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, secondo cui "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". (ex multis - Cass., S.U., n.
16412/2007; Cass. sen- 6 tenza n. sentenza n. 20954/2019; Cass. ordinanza n.
16760/2021).
Nel caso di specie, l'attore ha impugnato l'avviso per la legittimità della pretesa impositiva ivi contenuta, pertanto, può ritenersi sussistente la legittimazione passiva tanto dell'ente somministratore del canone idrico quanto dell'ente Controparte_8 riscossore Controparte_4
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con l'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Inoltre, le parti convenute, sulla scorta delle allegazioni introduttive sono state poste nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ.,
Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Passando al merito della controversia, l'opposizione non appare fondata per quanto si osserva.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “l'ingiunzione, qualora non sia conseguenzialmente correlata a una previa attività formale di accertamento, cumula in se stessa la duplice natura e funzione di titolo esecutivo e di atto ( equipollente al precetto ) prodromico al procedimento di riscossione coattiva, mentre, ove sia preceduta dalla emissione e notificazione di un atto di accertamento o di liquidazione, nei quali - se ed in quanto divenuti definitivi e incontestabili - va identificato il titolo esecutivo, conserva
l'efficacia di mero atto riproduttivo destinato a esplicare incidenza soltanto sul piano dell'esigibilità della pretesa tributaria, e, come tale, resta suscettibile di impugnazione solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti a fatti e momenti della vicenda tributaria anteriori alla formazione del titolo esecutivo, deducibili ma non dedotti in sede di impugnazione dell'atto presupposto”. (Cass. Sez. 1, Sent. n. 8764 del 07/10/1996).
Pertanto, considerato che nel caso in esame l'ingiunzione de qua risulta emessa a seguito di atti ritualmente notificati (avvisi di riscossione n. 8005/2015/4500, 8005/2016/5939,
8005/2017/27148, 8005/2018/9019) divenuti definitivi per la mancata opposizione, la stessa può essere impugnata solo per vizi propri e non nel merito, per cui il credito posto alla sua base deve ritenersi certo liquido ed esigibile.
Ciò posto, passando in rassegna i profili di doglianza, dapprima non appare condivisibile l'eccezione di parte attrice (difetto di legittimazione) secondo cui sarebbe rimasta destinataria di richieste di pagamento da parte , sebbene Controparte_8 del cespite in parola beneficiasse, a far data dal 23.09.10, solo ed esclusivamente Parte_2
in quanto la vendita dell'immobile non è di per se condizione idonea e sufficiente
[...] alla cessazione del contratto.
Il venditore è titolare del contratto idrico fino al momento della disdetta e su di lui incombe l'obbligo di comunicare al gestore la disdetta o richiedere la voltura. Se il venditore non richiede la disdetta continua ad essere intestatario e responsabile dei consumi fino alla data in cui il gestore registra la cessazione.
Come emerge dagli atti di causa, la disdetta, da parte dell'attore, è avvenuta solo in data
15.11.2016, laddove i canoni idrici impagati fanno riferimento ad annualità precedenti
(2011/2012/2013/2014 e parte del 2016).
Sotto il profilo della motivazione poi l'ingiunzione fiscale, contrariamente a quanto assunto dall'attore, risulta legittima sotto il profilo formale, in quanto, oltre a contenere gli elementi prescritti dall'art 7 della L. 212/2000, contiene, quale atto preparatorio dell'esecuzione forzata speciale, tutti gli elementi dell'atto di precetto, così come previsto dall'articolo 480 del codice di procedura civile e confermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. Cass. n.
19669 del 13/09/2006).
Pertanto, avendo rigettato le eccezioni formali costituenti vizi propri dell'ingiunzione,
l'opposizione non può che essere rigettata.
Restano assorbite le ulteriori doglianze.
Tenuto conto delle ragioni della decisione si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 8408/2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 11.12.2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Gop Dr.ssa Anna Ruotolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 8408 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione, tramite lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del
11.12.2025 e vertente
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Piana di Parte_1 CodiceFiscale_1
M. ER (Ce), alla via S. Martino n. 1, presso lo studio dell'avv.to Luca Parillo (C.F.
[...]
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
-Attore-
E
(già in persona del Presidente del CdA , con sede CP_1 CP_2 Controparte_3 in Caserta alla Via Lamberti F. A/4, (C.F. , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocato Antonio Russano (C.F. ) del foro di Santa Maria C.V., C.F._3 in sostituzione del precedente difensore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Santa Maria La Fossa (CE), alla via Giardino, 16;
-Convenuta-
NONCHE'
in persona del presidente del c.d.A. Sig. (C.F. Controparte_4 CP_5
, con sede legale in Roma alla Piazza Capranica n.95, rappresentata C.F._4
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gennaro Melchiorre, (C.F.
), FA Di ES, (C.F. ) e NI C.F._5 C.F._6 AD (C.F. ), ed elettivamente domiciliata con loro presso la C.F._7 sede operativa della sita in Caserta al Corso P. Giannone n. 50; Controparte_4
-Convenuta-
Conclusioni: Come in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, gli enti Parte_1 indicati in epigrafe per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito: annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato n. 5599/2019/2137, emesso da il 04.07.19 e notificato il 02.08.19; - in via subordinata: limitare l'obbligazione CP_4 dell'attore, in merito al credito richiesto nell'ambito del predetto giudizio, in proporzione alla quota di eredità attribuitagli;
- condannare, in ogni caso, gli enti convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
A fondamento delle proprie ragioni l'attore premetteva di essere stato comproprietario - in uno ai sig.ri e - dell'immobile per civile abitazione Controparte_6 Controparte_7 sito in Caiazzo (Ce), alla via Scafa n. 21, distinto in catasto al foglio n. 32, p.lla 5063, sub.3, piano T.1, servito, relativamente alla fornitura di acqua potabile, da contratto n. 4306700, in essere con il , intestato al de cuius Controparte_8 Persona_1 di aver ceduto, con atto per Notar del 23.09.10 - Rep. 697 i diritti vantati Persona_2 sull'immobile al sig. il quale ne diveniva unico proprietario, nonché Parte_2 possessore;
che, nonostante l'avvenuto trasferimento dei diritti vantati sull'immobile de quo, l'attore rimaneva destinatario di richieste di pagamento provenienti dal
[...]
, sebbene del cespite in parola beneficiava, a far data dal 23.09.10, Controparte_8 solo ed esclusivamente di aver più volte comunicato al Parte_2 Controparte_8
, nonché alla la propria carenza di legittimazione passiva a
[...] Controparte_4 fronte delle richieste di pagamento, indicando, nella persona di l'unico Parte_2 soggetto obbligato;
- che, con ingiunzione fiscale di entrate non tributarie n.
5599/2019/2137, emessa il 04.07.19 e notificata, a mezzo del servizio postale, in data
02.08.19, il , per il tramite di richiedeva Controparte_8 Controparte_4 all'attore, nella qualità di erede del genitore il versamento della somma Persona_1 complessiva di € 6.008,76, a fronte del mancato pagamento di pregressi canoni idrici relativi ai seguenti avvisi di riscossione: n. 8005/2015/4500 del 09.07.15, notificato il
30.07.15; n. 8005/2016/5939 del 20.06.16, notificato il 12.07.16; n. 8005/2017/27148 del 07.11.17, notificato il 30.11.17; n. 8005/2018/9019 del 24.04.18, notificato il
22.05.18.
In conseguenza di tanto instava per l'annullamento e/o inefficacia dell'atto di ingiunzione impugnato n. 5599/2019/2137, emesso da il 04.07.19 e notificato il 02.08.19. CP_4
Si costituiva, con rituale comparsa di costituzione e risposta il Controparte_8
concludendo per il rigetto della domanda, vinte le spese di causa.
[...]
In dettaglio parte convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva deducendo che l'unico soggetto legittimato a rispondere in merito all'impugnato atto era la in virtù del contratto di appalto di servizi intercorso;
che il pagamento Controparte_4 relativo agli avvisi di riscossione era stato correttamente notificato nei termini di prescrizione previsti dalla legge;
che in ordine alla quantificazione dei consumi, le fatture venivano calcolate sulla base del metodo “pro-die, determinato dalle letture e dai rilievi fotografici, effettuati dalla ai contatori delle relative utenze idriche;
che Controparte_4 da parte dell'attore non vi era contestazione dei consumi né segnalazione di abnormità degli stessi e, pertanto, in difetto di specifica rilievo sul punto, alcun onere restava in capo al CITL in termini di prova del funzionamento del misuratore.
Si costituiva altresì la instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_4
“1) rigettare l'istanza di sospensiva ex adverso proposta;
2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi esposti nel presente atto che qui si abbiano per ripetuti e trascritti in quanto l'ingiunzione è impugnabile solo per vizi propri e non di merito;
3) in subordine, nel merito rigettare l'opposizione formulata dall'attore perché infondata in fatto e in diritto e nel contempo, confermare la legittimità dell'ingiunzione fiscale n. opposta 4) Condannare l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”.
Parte convenuta eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e la tardività dell'opposizione in quanto l'opposto provvedimento veniva ritualmente preceduto da notifica di avvisi di riscossione n. 8005/2015/4500; 8005/2016/5939; 8005/2017/27148; 8005/2018/9019 aventi ad oggetto il mancato pagamento dei canoni idrici/conguaglio per le annualità
2011/2012/2013/2014 e parte del 2016.
Sotto il profilo della motivazione poi l'ingiunzione fiscale, contrariamente a quanto assunto dall'attore, risultava legittima sotto il profilo formale, in quanto oltre a contenere gli elementi prescritti dall'art 7 della L. 212/2000, ovvero “a) l'ufficio presso il quale era possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del provvedimento;
b)l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali era possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c)le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui era possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, conteneva, quale atto preparatorio dell'esecuzione forzata speciale, tutti gli elementi dell'atto di precetto, così come previsto dall'articolo 480 del codice di procedura civile.
Ferma ed impregiudicata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per le motivazioni suesposte parte convenuta rilevava nel merito l'infondatezza delle eccezioni cosi come formulate e sul punto deduceva che: “ l'immobile non era di per se condizione idonea e sufficiente alla cessazione del contratto essendo lo stesso subordinato ad una specifica richiesta da formularsi all'ente erogatore cosi come previsto dagli articoli 6 e 7 del CP_2 regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile approvato con delibera del CDA n. 294 del 07/12/2010; nel caso in esame il contratto cessava in data 15/11/2016 solo a seguito della richiesta effettuata dall'erede, odierno attore, non essendo stata presentata precedentemente a tale data alcuna richiesta di cessazione del contratto”.
Così radicatosi il contraddittorio la causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita per il tramite delle prove orali.
Esauritasi l'istruttoria, la causa veniva rinviata alla udienza dell'11/12/2025 per la discussione orale e la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale si osserva quanto segue.
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 8 ottobre 2025, come da decreto.
Sempre in via preliminare, con riferimento all'eccezione di tardività si evidenzia che la
Suprema Corte ha chiarito che: “Il termine di trenta giorni per proporre l'opposizione avverso
l'ingiunzione fiscale, stabilito dall'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, non ha carattere perentorio, in difetto di espressa previsione, e, pertanto, il suo decorso, se preclude la facoltà di conseguire la sospensione dell'esecuzione in forza dell'ingiunzione medesima, non osta a che il contribuente possa insorgere giudizialmente per contestare la legittimità della pretesa tributaria” (Cass. Sez. 1, Sent. n. 1571 del 28/02/1996). Del pari infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al , sollevata CP_2 dalla parte sin in dai primissimi atti difensivi, pur essendo versato in atti il contratto di appalto di servizi intercorso con la CP_4
È indubbio che l'avviso di accertamento che ha dato origine al contenzioso tra le parti sia stato emesso dalla quale ente preposto all'accertamento e alla Controparte_4 riscossione delle entrate, tuttavia, il credito contenuto nell'avviso di riscossione, oggetto del contendere, si ricollega ad un'utenza idrica erogata all'attrice da parte di
[...]
. Controparte_8
Secondo la giurisprudenza, l'agente che è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni avanzate del debitore, quando esse attengano atti dall'esso stesso emanati, sottoscritti e notificati all'utente. Dall'altra parte, tuttavia, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, tale ente riscossore avrebbe comunque la facoltà di chiamare in giudizio l'ente creditore interessato.
È quanto si ricava dall'articolo 39 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, secondo cui "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". (ex multis - Cass., S.U., n.
16412/2007; Cass. sen- 6 tenza n. sentenza n. 20954/2019; Cass. ordinanza n.
16760/2021).
Nel caso di specie, l'attore ha impugnato l'avviso per la legittimità della pretesa impositiva ivi contenuta, pertanto, può ritenersi sussistente la legittimazione passiva tanto dell'ente somministratore del canone idrico quanto dell'ente Controparte_8 riscossore Controparte_4
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con l'atto introduttivo, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Inoltre, le parti convenute, sulla scorta delle allegazioni introduttive sono state poste nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ.,
Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Passando al merito della controversia, l'opposizione non appare fondata per quanto si osserva.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “l'ingiunzione, qualora non sia conseguenzialmente correlata a una previa attività formale di accertamento, cumula in se stessa la duplice natura e funzione di titolo esecutivo e di atto ( equipollente al precetto ) prodromico al procedimento di riscossione coattiva, mentre, ove sia preceduta dalla emissione e notificazione di un atto di accertamento o di liquidazione, nei quali - se ed in quanto divenuti definitivi e incontestabili - va identificato il titolo esecutivo, conserva
l'efficacia di mero atto riproduttivo destinato a esplicare incidenza soltanto sul piano dell'esigibilità della pretesa tributaria, e, come tale, resta suscettibile di impugnazione solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti a fatti e momenti della vicenda tributaria anteriori alla formazione del titolo esecutivo, deducibili ma non dedotti in sede di impugnazione dell'atto presupposto”. (Cass. Sez. 1, Sent. n. 8764 del 07/10/1996).
Pertanto, considerato che nel caso in esame l'ingiunzione de qua risulta emessa a seguito di atti ritualmente notificati (avvisi di riscossione n. 8005/2015/4500, 8005/2016/5939,
8005/2017/27148, 8005/2018/9019) divenuti definitivi per la mancata opposizione, la stessa può essere impugnata solo per vizi propri e non nel merito, per cui il credito posto alla sua base deve ritenersi certo liquido ed esigibile.
Ciò posto, passando in rassegna i profili di doglianza, dapprima non appare condivisibile l'eccezione di parte attrice (difetto di legittimazione) secondo cui sarebbe rimasta destinataria di richieste di pagamento da parte , sebbene Controparte_8 del cespite in parola beneficiasse, a far data dal 23.09.10, solo ed esclusivamente Parte_2
in quanto la vendita dell'immobile non è di per se condizione idonea e sufficiente
[...] alla cessazione del contratto.
Il venditore è titolare del contratto idrico fino al momento della disdetta e su di lui incombe l'obbligo di comunicare al gestore la disdetta o richiedere la voltura. Se il venditore non richiede la disdetta continua ad essere intestatario e responsabile dei consumi fino alla data in cui il gestore registra la cessazione.
Come emerge dagli atti di causa, la disdetta, da parte dell'attore, è avvenuta solo in data
15.11.2016, laddove i canoni idrici impagati fanno riferimento ad annualità precedenti
(2011/2012/2013/2014 e parte del 2016).
Sotto il profilo della motivazione poi l'ingiunzione fiscale, contrariamente a quanto assunto dall'attore, risulta legittima sotto il profilo formale, in quanto, oltre a contenere gli elementi prescritti dall'art 7 della L. 212/2000, contiene, quale atto preparatorio dell'esecuzione forzata speciale, tutti gli elementi dell'atto di precetto, così come previsto dall'articolo 480 del codice di procedura civile e confermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. Cass. n.
19669 del 13/09/2006).
Pertanto, avendo rigettato le eccezioni formali costituenti vizi propri dell'ingiunzione,
l'opposizione non può che essere rigettata.
Restano assorbite le ulteriori doglianze.
Tenuto conto delle ragioni della decisione si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 8408/2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 11.12.2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO