Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 01/04/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
IC ZZ Presidente LO IO AR NG I° Referendario GU AN I° Referendario relatore
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 23386 del registro di Segreteria, promosso nei confronti dell’agente contabile per la riscossione dei “tickets sanitari Poliambulatorio di C.so Messina”
presso l’ASP di Crotone per l’esercizio finanziario 2016, UI IN, ([...]) nato a [...] il 29.10.1967 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Valsinni (MT) alla via Calabria n. 24, presso lo studio legale dell’avv. CE De Simone (DSM FNC 69R06 D122X) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti, PEC desimone0547@cert.avvmatera.it;
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 12 novembre 2025, letta la relazione, uditi per l’agente contabile l’avvocato Caterina Dario, per delega del difensore costituito e per l’ufficio di procura il pubblico ministero dott.ssa Federica Pallone; nessuno è comparso per Sentenza n. 92/2026 l’Amministrazione.
FATTO
1. Con relazione n. 313/2022, il magistrato istruttore ha rappresentato che nell’esame di merito delle riscossioni è stata eseguita la somma di tutte le ricevute rilasciate agli assistiti (19.199
+ 121), riscontrando una discordanza rispetto ai dati indicati nel conto giudiziale e nel registro di cassa; nello specifico, dal giornale di cassa e dal conto giudiziale, risultano riscossioni per
€ 85.936,73 (€ 7.591,23 per “libera professione” più € 78.345,50 per “compartecipazioni”), mentre, eseguita la somma delle ricevute rilasciate agli assistiti, risultano riscossi € 89.988,21 (€
7.929,40 per “libera professione” e € 82.058,81 per “compartecipazioni”), con una differenza di riscossioni non iscritte sul conto giudiziale di € 4.051,48 a cui, verosimilmente, corrisponde anche un ammanco nei versamenti.
Quanto all’esame di merito dei versamenti in tesoreria delle somme riscosse, come indicato, sono state prodotte le note di accreditamento sul conto corrente bancario n. 00218500 a favore dell’azienda sanitaria provinciale di Crotone, ciascuna di esse riportante l’importo accreditato, la causale, data e firma di quietanza del cassiere Banca Nazionale del Lavoro.
Nella lettera di deposito della documentazione, nota prot. n.
31749 del 18.7.2022, viene precisato che “…i versamenti sono cumulativi con un altro operatore della Saub Corso Messina…” e quindi è stata trasmessa una seconda nota istruttoria e interlocutoria per acquisire una dettagliata ed esaustiva relazione, a firma dell’agente contabile e del dirigente responsabile del servizio finanziario.
L’agente contabile ha fornito riscontro, come pure l’azienda sanitaria con una relazione a firma del direttore dell’ufficio finanziario e controfirmata dal responsabile del procedimento, in cui afferma che “…i versamenti cumulativi afferiscono alle gestioni dei dipendenti Pullì CE e UI IN …l’Ufficio ragioneria non è nella possibilità si specificare, per ogni singolo versamento, quanta quota parte fosse da attribuire alla gestione dell’uno o dell’altro operatore…” e veniva allegata la dichiarazione dell’agente contabile in cui si affermava che “…non è nella possibilità del IN…effettuare report separati…atteso che il IN non ha in alcun modo accesso al sistema informatizzato…”.
Pertanto, la relazione ha evidenziato che dall’esame svolto sulla base della documentazione disponibile risulta:
1. relativamente alla fase delle riscossioni, vi è una chiara omissione di somme, riscosse e non rendicontate, che costituiscono un primo ammanco di € 4.051,48;
2. relativamente alla fase dei versamenti, si rileva l’impossibilità ad individuare, accertare e verificare gli effettivi versamenti eseguiti singolarmente dall’agente contabile, per cui il conto non può definirsi “regolare” in quanto l’effettivo accreditamento delle somme nelle casse dell’azienda sanitaria appare sfornito di prova e pertanto, la carenza di prova degli accrediti astrattamente comporta un ammanco pari all’intero valore del conto.
Sulla base di tali elementi il magistrato ha ritenuto non potersi proporre il discarico ed ha sottoposto il giudizio all’esame del Collegio per l’adozione dei conseguenziali provvedimenti al riguardo.
2. L’agente contabile depositava una nota difensiva con la quale ha indicato di non essere agente contabile, ma coadiutore amministrativo e di non avere la possibilità di effettuare report separati circa la contabilizzazione prima del luglio 2022, non avendo lo stesso accesso al sistema informatizzato contabile, specificando che tale possibilità è solo dell’ufficio ragioneria e della Kronos.
Inoltre, ha richiamato la delibera del commissario straordinario n. 221 del 05.4.2023 sugli agenti contabili, tra i quali non figurava il suo nominativo, nonché la deliberazione commissariale n. 103 del 3.3.2021 con l’approvazione dei conti giudiziali 2015, 2016 e 2017, con visto di regolarità contabile del servizio di ragioneria, rappresentando che la richiesta della Corte dei conti non poteva essere evasa.
3. Con ordinanza n. 65/2023, il Collegio “…considerato che, per come riferito in atti dall’Amministrazione e anche dall’agente contabile in sede di udienza, la gestione pur separatamente condotta con riguardo alle riscossioni, risulta essere stata invece amministrata in forma cumulativa e indistinta con riguardo ai versamenti in tesoreria dagli agenti contabili IN e Pullì…” ha ritenuto necessario “…restituire gli atti al Giudice designato per l’istruzione del conto, affinché provveda ad effettuare un’analisi congiunta della documentazione dei conti dei due agenti contabili della riscossione relativi al medesimo esercizio, al fine di individuare/quantificare eventuali ammanchi conseguenti alle operazioni di riversamento da essi indistintamente effettuate…”.
4. Ad esito dell’analisi congiunta delle due gestioni (che risultano essere state amministrate separatamente con riguardo alle riscossioni e in forma cumulativa e indistinta con riguardo ai versamenti in tesoreria, dagli agenti contabili IN e Pullì)
con relazione integrativa il magistrato istruttore ha precisato, quanto ai versamenti, che la documentazione probatoria prodotta dal IN consisteva nelle ricevute dei versamenti in tesoreria rilasciate dalla banca, mentre la documentazione probatoria dal Pullì consiste nelle ricevute della consegna all’Istituto di vigilanza dei plichi contenenti le somme riscosse (di per sé sola, quest’ultima, non idonea a provare il riversamento); e che si era proceduto all’esame congiunto di detta documentazione (ancorché disomogenea), associando ciascuna distinta dell’istituto di vigilanza con ciascuna quietanza rilasciata dal tesoriere (BNL) e prendendo come unico punto di riferimento possibile la cifra dell’importo in euro, non sussistendo altri elementi identificativi comuni ai due insiemi di documentazione.
Il magistrato ha prospettato il seguente esempio:
a) nell’ambito della documentazione prodotta dal Pullì, la ricevuta della consegna al trasporto valori del 12/1/2016 ore 10:15 riporta il numero del plico sigillato (n. 6440279) per un valore dichiarato di € 763,81, oltre alla matricola del vigile, alla sua sottoscrizione e alla firma e timbro del committente;
b) nell’ambito della documentazione prodotta dal IN, si rinviene una ricevuta del 12/1/2016 di accredito presso il tesoriere per € 763,81 con causale “ticket” sul conto corrente n. 218500 dell’ASP di Crotone.
Sicché, si è ritenuto verosimile che i due documenti si riferissero al medesimo versamento e in tal modo si è proceduto per tutta la documentazione, associando le ricevute prodotte dal Pullì con quelle prodotte dalla banca, sempre facendo rifermento alla cifra in euro riversata.
La relazione riferiva che sulla base della documentazione probatoria prodotta dal IN (ricevute dei versamenti in tesoreria rilasciate dalla banca), i versamenti cumulativi ammontano ad € 165.680,18, mentre sulla base della documentazione probatoria prodotta dal Pullì (ricevute della consegna all’Istituto di vigilanza dei plichi contenenti le somme riscosse), i versamenti cumulativi ammontano ad € 165.683,29. La differenza, pari ad € 3,11, verosimilmente, è da imputare a lievi arrotondamenti riscontrati tra le due diverse tipologie di ricevute prodotte dai due agenti contabili durante la fase interlocutoria dell’esame dei rispettivi conti giudiziali.
Per quanto attiene, invece, alle gestioni separatamente condotte con riguardo alle riscossioni, rispetto alla gestione del Montalcini, che costituisce il vero oggetto dell’esame, la relazione ha confermato quanto evidenziato nella originaria relazione di irregolarità circa la discordanza sul totale delle somme riscosse, indicate nel conto giudiziale, ed il totale delle riscossioni risultante dalla somma delle ricevute fiscali rilasciate agli assistiti.
Pertanto, il magistrato ha formulato diverse ipotesi di individuazione e quantificazione di un eventuale ammanco.
5. Con memoria del 12.2.2024, a mezzo del proprio difensore costituito, l’agente contabile ha eccepito la carenza di legittimazione passiva asserendo di non rivestire la qualifica di agente contabile.
Nel merito ha eccepito la mancanza di ogni addebito.
1) Anzitutto, ha affermato la impossibilità di ricostruire la parte della gestione di competenza del singolo agente contabile, in quanto, come emerso dalla documentazione acquisita agli atti nella stessa gestione contabile confluivano sia le operazioni del IN che quelle del Pullì e tale aspetto riguardava i versamenti, per come confermato anche nella nota ASP prot. n.
52457 del 02.12.2022, considerato che solo a partire dal mese di luglio 2022 è stata data la possibilità di effettuare report separati di contabilizzazione. Ha in tal senso precisato che lo stesso ufficio ragioneria, cui venivano trasmesse le ricevute giornaliere, ha dichiarato di non essere nella “possibilità di specificare per ogni singolo versamento quanta quota parte fosse da attribuire alla gestione dell’uno o dell’altro operatore”.
2) Quanto agli ammanchi contestati l’agente ha affermato:
- che le somme non versate afferiscono lo storno di fatture per rimborsi di prestazioni prenotate ma non eseguite;
- che in base alla documentazione depositata i conti sono sostanzialmente regolari e, a tale scopo, l’ASP ha certificato l’inesistenza di qualsivoglia ammanco;
- che rispetto all’analisi congiunta si dovrebbe tener conto della impossibilità del IN di accedere al sistema informatizzato.
3) In ordine agli omessi versamenti cumulativi in tesoreria la relazione conclusiva ha valutato che la lievissima differenza (€
3,11) tra i versamenti desumibili dalla documentazione probatoria prodotta dal IN e quella del Pullì “verosimilmente è da imputare a lievi arrotondamenti riscontrati tra le due diverse tipologie di ricevute prodotte dai due agenti contabili durante la fase interlocutoria dell’esame dei rispettivi conti giudiziali”.
4) Per quanto riguarda le calcolate eccedenze le stesse atterrebbero a rimborsi effettuati in relazione ad attività prenotate e non effettuate e sul punto veniva richiesta C.T.U.
5) Ancora ha rilevato, sempre in ordine all’ammanco, che con sentenza n. 41/2023 la Corte riscontrato l’ammanco quale differenza tra quanto riscosso collettivamente dal Pullì e dal Montalcini € 165.756,26) e l’importo effettivamente versato €
165.683,30) ha condannato alla refusione il Pullì in favore dell’ASP di Crotone e nulla sarebbe esigibile dal IN.
6) Infine, ha rappresentato che le conclusioni effettuate nella relazione conclusiva n. 313/2022/2 derivano da ipotesi di individuazione e quantificazione dei calcoli afferenti la gestione cumulativa Pullì – IN mentre dallo stesso ST è stato ritenuto che il vero oggetto del “presente esame” è la gestione del IN.
6. Con ordinanza n. 56/2025 la gestione veniva rimessa al magistrato istruttore per il compimento dell’esame.
7. Con relazione conclusiva il magistrato istruttore, rappresentando una eccedenza nei versamenti rispetto alla somma riscossa, concludeva che, sono emerse le seguenti anomalie e discordanze:
1. per le riscossioni vi è discordanza tra il dato esposto nel conto giudiziale rispetto a quello ricavato dalla sommatoria delle ricevute fiscali per € 4.051,48;
2. relativamente alla fase dei versamenti, sulla base della documentazione depositata e sulla base delle dichiarazioni fornite sia dall’azienda sanitaria che dallo stesso agente contabile, permane l’incapacità dell’agente contabile a dover dichiarare e dimostrate gli effettivi riversamenti eseguiti singolarmente.
8. All’udienza del 12 novembre 2025 l’avvocato Caterina si riportava alla memoria depositata ed insisteva nelle richieste rassegnate.
Il pubblico ministero concludeva per irregolarità senza ammanco.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Il conto è improcedibile.
Dalla copiosa attività istruttoria svolta anche in corso di giudizio con due ordinanze di rimessione al magistrato istruttore emerge come l’intera gestione di tale conto si frutto di una completa sovrapposizione dell’attività gestionale di due agenti contabili, i quali tramite confusione operativa – in particolare nella fase di versamento – hanno di fatto reso non intellegibile l’imputazione delle singole condotte. Circostanza questa che già era stata rilevata dallo stesso ufficio ragioneria, cui venivano trasmesse le ricevute giornaliere, che ha dichiarato di non essere nella “possibilità di specificare per ogni singolo versamento quanta quota parte fosse da attribuire alla gestione dell’uno o dell’altro operatore”.
Alla luce di tali elementi il rilievo contenuto nella relazione circa l’impossibilità di definire il conto “regolare” in quanto l’effettivo accreditamento delle somme nelle casse dell’azienda sanitaria appare sfornito di prova, con conseguente ammanco tecnicamente pari all’intero valore del conto, non può d’altro canto porsi a base della responsabilità contabile dell’agente e del conseguente debito per ammanco a suo carico, stante appunto l’assenza di puntuali elementi di prova circa la riconducibilità del fatto alla persona dell’agente medesimo.
In altri termini la gestione confusionale non consente di esaminare il conto nella sua corretta dimensione e valutare la sua correttezza o irregolarità, con l’effetto di doverlo dichiarare, allo stato, improcedibile.
10. Nulla per le spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. 23386 del Registro di Segreteria:
- dichiara improcedibile il conto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
GU AN IC ZZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 31/03/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente