Art. 2.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.623.000, in cifra tonda, alla data del 1 luglio 1959, sara' fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.623.000, in cifra tonda, alla data del 1 luglio 1959, sara' fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.