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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/05/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei signori:
Barbara Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca Riccardi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2359/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. MORALES SOSA VALERIA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Collegio, letto il ricorso introduttivo,
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1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Dichiarare la separazione dei coniugi. 3) Affidare il figlio congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre. 4) Per la conseguenza assegnare la casa familiare sita in
Morbegno (SO), Via Bona Lombarda n. 65 alla moglie, unitamente all'arredo, autorizzando il marito ad asportare i propri beni personali. 5) La potestà sul figlio sarà esercitata da Per_1
entrambi i genitori con riferimento alle decisioni attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute del figlio in modo congiunto ed esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza presso ciascun genitore. 6) Le frequentazione padre/figlio saranno improntate alla massima libertà di gestione, e comunque non meno di due pomeriggi/sere infrasettimanali (cena compresa) e un fine settimana alternato con facoltà di pernotto, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del figlio e di lavoro del padre. Il figlio potrà trascorrere con ciascuno dei genitori almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo e metà delle vacanze scolastiche con alternanza delle festività. 7)
Disporre l'obbligo in capo al padre di versare alla moglie il mantenimento ordinario per il figlio che viene stabilito in euro 500,00/mensili, importo soggetto a rivalutazione ISTAT. 8) Le spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Sondrio, saranno sostenute nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre. 9) L'Assegno Unico verrà percepito al
50% da ciascun genitore, come per legge. 10) Detrazioni fiscali per le spese sostenute per il figlio come per legge. 11) Il mutuo per la casa familiare e le relative spese condominiali Per_1
continueranno ad essere sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. 12) I coniugi stabiliscono che l'utilizzo prevalente della due vetture, entrambe intestate al marito, sarà così suddiviso: Fiat Punto tg.ta CF342BY al marito e tg.ta FW840DN alla moglie, salva la Per_2
possibilità di scambiarle in caso di necessità. 13) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e che nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro, avendo già definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale ed economica derivante dal matrimonio. 14) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti con validità per l'espatrio, anche per il figlio. Le condizioni di cui sopra, per espressa volontà dei ricorrenti, avranno decorrenza ed effetti obbligatori immediati tra i coniugi dal momento del deposito del ricorso.
pagina 2 di 3 Sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso. Le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e , che si Parte_1 Parte_2
erano uniti in matrimonio concordatario a Morbegno (SO) il giorno 21.06.2008, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune all'atto n. 8, anno 2013, parte II, serie A, in regime di comunione dei beni,
omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 16 4 25
Il Presidente estensore
Barbara Licitra
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