Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 18/04/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00226/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2025, proposto da
System Innova S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Iole Di Bonifacio, Jacopo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza,
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 195/2024, pubblicata in data 18 aprile 2024 e notificata in data 23 aprile 2024, passata in giudicato, resa nel giudizio n. RG 2183/2023 incardinato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Teramo, con cui è stato confermato il decreto ingiuntivo n. 1006/2023 del Giudice di Pace di Teramo che ha ingiunto al Comune di Isola del Gran Sasso il pagamento della somma complessiva di € 4.748,99 oltre a spese di giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. MO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione n. 521 del 13 dicembre 2018, il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia affidava, mediante procedura di affidamento diretto, alla società System Innova S.r.l. in liquidazione, odierna ricorrente, il servizio di supporto alla riscossione delle entrate relative al CIMP/ICP (Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari e Imposta Comunale sulla Pubblicità).
In data 6 febbraio 2019 la società emetteva la fattura n. 24 per un importo complessivo di € 5.490,00, a fronte del servizio svolto.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia provvedeva al pagamento parziale di € 607,38 in data 15 novembre 2019, lasciando insoluto il saldo residuo.
A fronte del perdurante mancato pagamento, la ricorrente promuoveva ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Teramo il quale emetteva il decreto ingiuntivo n. 1006/2023 del 26 giugno 2023, immediatamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto al Comune di corrispondere la somma di € 4.748,99, oltre interessi e spese.
Avverso tale decreto il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2023, contestando l’effettiva esecuzione delle prestazioni affidate e chiedendone la revoca, sul presupposto dell’inesistenza del credito vantato dalla società, ed il relativo giudizio veniva definito con la sentenza n. 195/2024, di cui in epigrafe, pubblicata il 18 aprile 2024, con cui il Giudice Onorario di Pace di Teramo rigettava l’opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 1006/2023 con condanna del Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio.
La sentenza veniva ritualmente notificata al Comune presso il suo domicilio reale via pec in data 23 aprile 2024 ma il predetto Comune non adempieva a quanto prescritto dalla stessa che, come da attestazione del Cancelliere del Giudice di Pace del 29 ottobre 2024 agli atti, risulta passata in giudicato.
Preso atto di tale inadempimento la società System Innova Srl in liquidazione ha proposto il ricorso per ottemperanza introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3 novembre 2025 e depositato in pari data, con cui ha domandato l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Teramo di cui in epigrafe, con la condanna del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia al pagamento della somma complessiva di € 4.748,99, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02, maturati dal dovuto fino all’effettivo soddisfo nonché oltre agli accessori di legge entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza; inoltre, l’odierna ricorrente ha chiesto la nomina, in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato al Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, di un Commissario ad acta per dare concreta attuazione al provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza nonché la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), di apposita somma di denaro dovuta dal Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia e la condanna del predetto Comune al pagamento delle spese di lite.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia.
All’udienza in camera di consiglio dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e nei termini di seguito enunciati.
2. - Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, fra cui rientra chiaramente la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 195/2024 di cui in epigrafe.
3. - Per quanto attiene, poi, alle condizioni processuali del ricorso di ottemperanza, il Tribunale rileva innanzitutto che, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., atteso che la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 195/2024 di cui in premessa ha comprovata valenza di cosa giudicata, come si evince dalla annotazione del Cancelliere del 29 ottobre 2024 a margine della copia della stessa.
Inoltre la predetta sentenza è stata notificata in data 23 aprile 2024 al Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, convertito in L. 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della IC RA (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
4. - Precisato quanto sopra, il Collegio osserva come la sentenza n. 195/2024 del Giudice di Pace di Teramo (passata in giudicato) di cui si chiede l’esecuzione risulta, pianamente, non adempiuta da parte del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia e, pertanto, la domanda di esecuzione della stessa è fondata.
Va, invece, disattesa la richiesta di penalità di mora formulata dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lettera e), c.p.a., in quanto il Collegio ritiene che le modalità esecutive del giudicato previste nella presente sentenza, quale la fissazione di un ragionevole termine per l’adempimento, escludono che possa maturare un significativo ritardo imputabile all’RA e, di conseguenza, che la penalità di mora possa spiegare l’auspicato effetto deterrente.
5. - Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, dunque, il ricorso di ottemperanza va accolto parzialmente, limitatamente all’obbligo di esecuzione, nei sensi innanzi precisati, del giudicato formatosi sulla sentenza n. 195/2024 del Giudice di Pace di Teramo di cui in epigrafe da parte del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, con esclusione della domanda di penalità di mora formulata ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lettera e).
Si deve, inoltre, procedere sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta , individuato nel Prefetto di Teramo con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, che procederà allo scadere del termine assegnato al Comune di Giulianova adottando ogni provvedimento ritenuto necessario.
6. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.pc., e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia di dare esecuzione alla sentenza n. 195/2024 del Giudice di Pace di Teramo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore, di questa sentenza;
- nomina, quale Commissario ad acta , il Prefetto della Provincia di Teramo o suo delegato, il quale, decorso inutilmente il termine per ottemperare assegnato al Comune, provvederà agli adempimenti sostitutivi indicati in motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento a cura della parte ricorrente;
- respinge la domanda di condanna formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;
- condanna il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA IE RP, Presidente FF
Maria Colagrande, Consigliere
MO RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO RA | MA IE RP |
IL SEGRETARIO