Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 2982
CS
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2026
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CS
Accoglimento
Sentenza 15 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione del contraddittorio procedimentale nella verifica di anomalia

    Il Tar ha ritenuto fondata la doglianza inerente alla violazione del contraddittorio nell'ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia, all'esito del quale il provvedimento d'esclusione veniva adottato 'a sorpresa' dall'amministrazione, a seguito di chiarimenti richiesti in sede di soccorso istruttorio al di fuori di un effettivo contraddittorio in ordine al tema dell'incongruità dell'offerta.

  • Rigettato
    Conflitto di interessi del RU

    Il Collegio ha ritenuto non condivisibile la doglianza, ritenendo che non sussistesse in capo al RU alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che potesse essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza. La comunicazione del RU si limitava a una diffida dal proseguire condotte ritenute denigratorie, e la vicenda si correlava a circostanze afferenti all'esercizio delle funzioni del RU, mancando gli elementi di 'grave inimicizia' rilevanti.

  • Rigettato
    Deficit d'istruttoria e motivazione nell'attribuzione dei punteggi

    Il Collegio ha ritenuto che i rilievi svolti dalla ricorrente non fossero tali da manifestare profili di macroscopica erroneità o illogicità nelle valutazioni espresse dall'amministrazione, rientrando le stesse nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un palese travisamento dei fatti.

  • Rigettato
    Difformità dell'offerta tecnica della controinteressata

    Il Collegio ha ritenuto che la lex specialis non prevedesse una valutazione del profilo professionale delle risorse, e che l'appellante avesse ben specificato in offerta la composizione del proprio gruppo di lavoro, garantendo le figure professionali richieste. Ha inoltre affermato che l'art. 11 del Capitolato si limitasse a richiedere l'indicazione della composizione dell'équipe, non già la enunciazione nominativa dei singoli professionisti coinvolti, né sanzionasse con l'esclusione l'assenza della detta indicazione nominativa.

  • Accolto
    Omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale e del costo della manodopera

    Il Tar ha accolto il ricorso incidentale escludente proposto da NA, stante l'omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera nell'offerta della TÀ NU, illegittimamente sanata mediante soccorso istruttorio pur in assenza di una situazione di oggettiva impossibilità del rispetto del relativo obbligo in sede d'offerta.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto i secondi motivi aggiunti

    Il Collegio ha ritenuto condivisibile il motivo, affermando che la lex specialis non prevedeva una valutazione del profilo professionale delle risorse, e che l'appellante aveva ben specificato in offerta la composizione del proprio gruppo di lavoro, garantendo le figure professionali richieste. Ha inoltre affermato che l'art. 11 del Capitolato si limitasse a richiedere l'indicazione della composizione dell'équipe, non già la enunciazione nominativa dei singoli professionisti coinvolti, né sanzionasse con l'esclusione l'assenza della detta indicazione nominativa.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso NA senza disporre il soccorso istruttorio

    Il Collegio ha accolto il secondo motivo dell'appello principale, riformando la sentenza nella parte in cui ha accolto i secondi motivi aggiunti della NU, e assorbendo gli altri motivi inerenti al provvedimento di aggiudicazione in favore di NA.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto i secondi motivi aggiunti e ha ritenuto di escludere l'aggiudicataria senza considerare l'equivocità delle disposizioni

    Il Collegio ha ritenuto condivisibile il motivo, affermando che la lex specialis non prevedeva una valutazione del profilo professionale delle risorse, e che l'appellante aveva ben specificato in offerta la composizione del proprio gruppo di lavoro, garantendo le figure professionali richieste. Ha inoltre affermato che l'art. 11 del Capitolato si limitasse a richiedere l'indicazione della composizione dell'équipe, non già la enunciazione nominativa dei singoli professionisti coinvolti, né sanzionasse con l'esclusione l'assenza della detta indicazione nominativa.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto il primo motivo di ricorso incidentale

    Il Tar ha accolto il ricorso incidentale escludente proposto da NA, stante l'omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera nell'offerta della TÀ NU, illegittimamente sanata mediante soccorso istruttorio pur in assenza di una situazione di oggettiva impossibilità del rispetto del relativo obbligo in sede d'offerta.

  • Accolto
    Mancata indicazione nominale del gruppo di lavoro

    Il Collegio ha ritenuto condivisibile il motivo, affermando che la lex specialis non prevedeva una valutazione del profilo professionale delle risorse, e che l'appellante aveva ben specificato in offerta la composizione del proprio gruppo di lavoro, garantendo le figure professionali richieste. Ha inoltre affermato che l'art. 11 del Capitolato si limitasse a richiedere l'indicazione della composizione dell'équipe, non già la enunciazione nominativa dei singoli professionisti coinvolti, né sanzionasse con l'esclusione l'assenza della detta indicazione nominativa.

  • Accolto
    Mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale e del costo della manodopera

    Il Tar ha accolto il ricorso incidentale escludente proposto da NA, stante l'omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera nell'offerta della TÀ NU, illegittimamente sanata mediante soccorso istruttorio pur in assenza di una situazione di oggettiva impossibilità del rispetto del relativo obbligo in sede d'offerta.

  • Rigettato
    Mancata dimostrazione della disponibilità dell'immobile

    Il Collegio ha ritenuto che la NA avesse dichiarato la disponibilità dell'immobile con le caratteristiche richieste e che tale requisito fosse stato verificato dall'amministrazione, senza che l'appellante avesse formulato specifiche censure al riguardo. Pertanto, il motivo è stato rigettato.

  • Rigettato
    Erronea valutazione del progetto tecnico

    Il Collegio ha ritenuto che i rilievi svolti dalla ricorrente non fossero tali da manifestare profili di macroscopica erroneità o illogicità nelle valutazioni espresse dall'amministrazione, rientrando le stesse nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un palese travisamento dei fatti.

  • Improcedibile
    Anomalia dell'offerta e violazione del contraddittorio procedimentale

    Il Collegio ha dichiarato improcedibili per carenza d'interesse i motivi di ricorso incidentale escludente riproposti da NA, così come il primo motivo dell'appello incidentale, relativo all'anomalia (e relativo pertinente contraddittorio procedimentale) dell'offerta della NU.

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Commentario1

  • 1Il Consiglio di Stato precisa contenuti e confini del conflitto di interessi di cui all’art. 16 del Codice dei contratti pubblici (dalla Redazione)
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 2982
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 2982
Data del deposito : 15 aprile 2026
Fonte ufficiale :

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