Ordinanza cautelare 13 febbraio 2026
Accoglimento
Sentenza 15 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. Il Consiglio di Stato precisa contenuti e confini del conflitto di interessi di cui all’art. 16 del Codice dei contratti pubblici (dalla Redazione)Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02982/2026REG.PROV.COLL.
N. 00701/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 701 del 2026, proposto da
NA soc. coop. soc., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4897338F8, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Laura TU, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Baldassarre in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 4;
Associazione TÀ NU E.T.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ambito Territoriale Sociale Lecce, Fondazione NU, Cooperativa Sociale Consorzio NU, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
quanto a entrambi gli appelli, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01624/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comune di Lecce e dell’Associazione TÀ NU E.T.S., nonché l’appello incidentale proposto da quest’ultima;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. TO SO e uditi per le parti gli avvocati Romano, De Giorgi in sostituzione di Sticchi Damiani e Pecorilla in sostituzione di TU per delega scritta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, l’Associazione TÀ NU Ets impugnava il provvedimento di propria esclusione dalla gara per l’affidamento dei servizi a favore della realizzazione di un “centro servizi per il contrasto alla povertà e fermo posta” indetta dal Comune di Lecce (in forza di finanziamenti Pnrr-Ngeu), quale capofila dell’Ambito territoriale sociale di Lecce, con bando del 29 novembre 2024, motivata in ragione della ritenuta incongruità dell’offerta formulata; con ulteriori motivi aggiunti la ricorrente impugnava anche l’aggiudicazione frattanto disposta in favore dell’operatore NA soc. coop. soc., intervenuta a seguito di ammissione con riserva della stessa ricorrente per effetto di decreto e ordinanza cautelare adottati dal Tar.
Per quanto di rilievo, la ricorrente si doleva, in sintesi: della violazione del contraddittorio procedimentale nell’ambito della verifica di anomalia, essendo stata l’esclusione stata disposta “a sorpresa”, a seguito di chiarimenti richiesti in sede di soccorso istruttorio; del conflitto di interessi del RU, che aveva diffidato la ricorrente dal perseverare in condotte denigratorie a proprio danno.
Col secondo ricorso per motivi aggiunti, avverso l’aggiudicazione, l’Associazione TÀ NU, oltre a ribadire censure già formulate col ricorso e primi motivi aggiunti, deduceva il deficit d’istruttoria e motivazione nell’attribuzione dei punteggi con riguardo ad alcuni criteri valutativi, nonché la difformità dell’offerta tecnica della controinteressata, la quale non indicava le specifiche figure professionali coinvolte, come richiesto dalla lex specialis .
La NA soc. coop. soc., costituita in resistenza, proponeva a sua volta ricorso incidentale escludente (cui la TÀ NU resisteva) dolendosi, fra l’altro, della mancata esclusione della ricorrente principale per omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale e del costo della manodopera, rimediata (inammissibilmente) dalla stessa ricorrente solo in sede di soccorso istruttorio.
Resistevano all’impugnativa principale anche il Comune di Lecce e il Ministero del Lavoro.
2. Il Tribunale amministrativo adito accoglieva sia il ricorso principale e motivi aggiunti, sia il ricorso incidentale, nei termini di seguito precisati.
Quanto al ricorso principale e motivi aggiunti, il giudice di primo grado riteneva l’infondatezza delle censure relative alla posizione di conflitto d’interessi del RU (difettando una “grave inimicizia” rilevante ai sensi di legge) e, al contempo, la fondatezza della doglianza inerente alla violazione del contraddittorio nell’ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia, all’esito del quale il provvedimento d’esclusione veniva adottato “a sorpresa” dall’amministrazione, a seguito di chiarimenti richiesti in sede di soccorso istruttorio al di fuori di un effettivo contraddittorio in ordine al tema dell’incongruità dell’offerta.
Il Tar accoglieva anche i secondi motivi aggiunti al ricorso principale, proposti avverso il provvedimento d’aggiudicazione, in relazione alla mancata indicazione (ritenuta necessaria, a tenore della lex specialis ) dei professionisti coinvolti da parte della NA; nonché accoglieva il ricorso incidentale escludente proposto da quest’ultima, stante l’omessa indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera nell’offerta della TÀ NU, illegittimamente sanata mediante soccorso istruttorio pur in assenza di una situazione di oggettiva impossibilità del rispetto del relativo obbligo in sede d’offerta.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la NA soc. coop. soc. deducendo:
I) error in iudicando ; error in procedendo ; erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti propri, nonostante l’evidente non congruità dell’offerta; erronea valutazione dei fatti; erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto eluso il contraddittorio sulla congruità dell’offerta; violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 110 d.lgs. n. 36 del 2023; violazione del principio di concorrenza e di par condicio tra concorrenti alla gara; violazione del principio di unicità dell’offerta;
II) error in iudicand o; error in procedendo ; erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto i secondi motivi aggiunti interpretando erroneamente l’art. 6.3 del disciplinare; violazione e falsa applicazione dell’art. 6.3 del disciplinare e dell’art. 11 del capitolato speciale; violazione dell’art. 15 del capitolato speciale; violazione del principio della massima partecipazione; violazione del principio dell’interpretazione delle norme di gara secondo le regole del favor partecipationis ; violazione del principio della tassatività della causa di esclusione; violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 36 del 2023;
III) error in iudicando ; erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto i motivi aggiunti e disposto l’esclusione di NA; violazione della sentenza nella parte in cui ha escluso NA senza disporre il soccorso istruttorio; violazione dell’art. 101 d.lgs. n. 36 del 2023;
IV) error in iudicando ; erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto i secondi motivi aggiunti e ha ritenuto di escludere l’aggiudicataria senza considerare l’equivocità delle disposizioni; violazione del principio del favor partecipationis ; violazione dell’art. 15 del capitolato speciale; violazione del legittimo affidamento;
V) error in iudicando ; erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto il primo motivo di ricorso incidentale; violazione dell’art. 15 del capitolato; violazione dell’art. 6.1.3 del disciplinare; violazione del principio del favor partecipationis ; violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione; violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 36 del 2023; violazione dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023;
A seguire l’appellante ha riproposto anche i motivi di ricorso incidentale in primo grado rimasti assorbiti.
4. Resiste al gravame la Associazione TÀ NU, la quale propone a sua volta appello incidentale deducendo:
I) errore di giudizio; violazione e falsa interpretazione degli artt. 101, 108 e 110 d.lgs. n. 36 del 2023 e della disciplina di gara; vizio istruttorio e di motivazione; irragionevolezza manifesta;
II) errore di giudizio; erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo insussistente il conflitto d’interessi lamentato; erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art. 6- bis l. n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013.
A seguire l’appellante incidentale ha riproposto i motivi d’impugnativa rimasti assorbiti in primo grado.
5. S’è costituito in resistenza all’appello principale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mentre vi aderisce il Comune di Lecce, che chiede anche il rigetto dell’appello incidentale.
6. All’udienza pubblica del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può muoversi dall’esame dei motivi con i quali, rispettivamente, l’appellante principale si duole dell’accoglimento dei motivi aggiunti in primo grado avverso l’aggiudicazione in proprio favore (secondo motivo dell’appello principale) e l’appellante incidentale ripropone le censure di primo grado formulate sempre avverso l’aggiudicazione (motivi sub n. 3 e 4 dell’appello incidentale), atteso il carattere potenzialmente assorbente di tali motivi in quanto vertenti appunto sul provvedimento aggiudicativo finale, e anche quali ragioni più liquide alla definizione della controversia.
Va in ogni caso esaminato, comunque, il secondo motivo dell’appello incidentale, relativo alla dedotta situazione di conflitto d’interessi in capo al RU - che, si anticipa sin d’ora, non è condivisibile - in quanto potenzialmente idoneo, nella prospettazione dell’appellante, a viziare l’intera procedura.
2. Col secondo motivo dell’appello principale, NA si duole dell’errore che avrebbe commesso il Tar nel ritenere che la mancata indicazione nominale del gruppo di lavoro con i relativi titoli al momento della presentazione dell’offerta costituisse carenza di un requisito di partecipazione, e come tale implicasse l’esclusione dalla procedura.
Al riguardo, la lex specialis non prevedeva in realtà una valutazione del profilo professionale delle risorse, e d’altra parte l’appellante aveva ben specificato in offerta la composizione del proprio gruppo di lavoro, garantendo le figure professionali richieste dalla lex specialis .
Del resto, la ricorrente in primo grado non aveva mai contestato la carenza in capo a NA delle figure professionali richieste dalla lex specialis , essendosi limitata a invocare la mancata indicazione dei nominativi dello staff in fase d’offerta.
D’altra parte, a norma dell’art. 3 del disciplinare, il requisito in esame atterrebbe al momento esecutivo, non già partecipativo alla procedura, mentre l’art. 11 del Capitolato si limiterebbe a richiedere l’indicazione della composizione della equipe , non già la enunciazione nominativa dei singoli professionisti coinvolti, né sanzionerebbe con l’esclusione l’assenza della detta indicazione nominativa.
A voler diversamente ritenere, vi sarebbe un contrasto tra il contenuto del disciplinare e quello del Capitolato, da risolvere in favore del primo, che non richiede alcuna indicazione nominativa delle figure professionali.
2.1. Il motivo è condivisibile, nei termini e per le ragioni che seguono.
2.1.1. Occorre premettere che l’art. 6.3 del disciplinare di gara indicava fra i “ requisiti di capacità tecnico-professionale ” (subito dopo indicati, peraltro, quali requisiti di “ capacità economica e finanziaria ”), sub lett. b) , la “ presenza delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio come dettagliatamente specificate all’art. 11 del CSA ”.
Tale ultima disposizione, relativa al “ Personale ”, prevedeva a sua volta: “ In sede di esecuzione del contratto, così come stabilito dall’art. 113 del D. Lgs 36/2023, l’aggiudicatario deve realizzare le prestazioni oggetto del presente affidamento attraverso un’équipe multidisciplinare composta da ” le figure professionali successivamente elencate e descritte, le quali pure dovevano “ essere in possesso dei […] titoli ed esperienze ” specificati.
Al contempo il medesimo art. 11, successivamente all’elencazione e descrizione delle figure professionali prescritte, prevedeva che “ In sede di presentazione dell’offerta tecnica l’operatore economico dovrà indicare i professionisti individuati e specificare la composizione dell’équipe ”.
Ritiene il Collegio che la interpretazione letterale e sistematica complessiva delle disposizioni ex artt. 1362 e 1363 Cod. civ. (pacificamente applicabili nell’interpretare la lex specialis di gara: inter multis , Cons. Stato, V, 11 marzo 2024, n. 2334; 23 maggio 2023, n. 5114 e richiami ivi ), in una agli altri elementi utili all’interpretazione ricavabili dalla disciplina della lex specialis nel suo complesso, conduca a concludere nel senso che non occorresse fornire in sede di gara, sotto pena di esclusione, i nominativi, curricula od altri elementi diversi da quelli esposti da NA in ordine alle figure professionali destinate alle attività da svolgere.
Da un lato, infatti, l’art. 11 del Capitolato evocava le figure professionali dell’ equipe in relazione alla “ sede di esecuzione del contratto ”, richiamando espressamente l’art. 113 d.lgs. n. 36 del 2023 che riguarda appunto i « Requisiti per l’esecuzione dell’appalto », e che prevede al secondo comma, semplicemente, che « In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari » (cfr. in generale, per la collocazione di tali requisiti di esecuzione nell’ambito della normativa europea, segnatamente in riferimento all’art. 70 dir. 2014/24/UE, Cgue, 8 luglio 2021, causa C-295/20).
Dall’altro lo stesso art. 6.3 del disciplinare prescrive la “ presenza ” delle “ figure professionali richieste per l’espletamento del servizio come dettagliatamente specificate all’art. 11 del CSA ”, con ciò esigendo appunto la dotazione delle stesse da parte dell’operatore (in termini di figure professionali ascrivibili alle categorie e titoli indicati dall’art. 11 del Capitolato, appunto, già previste peraltro dall’art. 3 del disciplinare), ma non anche la loro indicazione nominativa o specifica descrizione curriculare.
Del che emerge peraltro conferma anche dal tenore del modello di domanda predisposto dalla stazione appaltante, in cui era richiesto al concorrente, in relazione a tale elemento, di dichiarare quanto segue: “ di impegnarsi sin d’ora a garantire, come garantisce, la presenza delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio, come specificate all’art. 11 del Capitolato Speciale ”, in termini sostanzialmente coerenti con il dettato dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, sopra richiamato.
Analogamente, l’art. 15, lett. f) , del Capitolato prevedeva che l’operatore dovesse comunicare “ all’avvio del Servizio […] l’elenco del personale da impiegare, ivi incluso il nominativo del Coordinatore, professionalmente qualificato, in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato e rispondente alle specifiche richieste di profilo professionale (ruolo e inquadramento contrattuale) ”.
Alla luce di ciò, dunque, ancorché formalmente assimilate dalla lex specialis ai “ requisiti di capacità tecnico-professionale ”, le figure professionali previste formavano oggetto di un impegno del concorrente (che doveva, appunto, garantirne la presenza, come richiesta dal suddetto art. 6.3) ai fini del loro impiego in fase esecutiva (in linea, si ripete, col disposto dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023): di qui l’assenza di previsioni (e della necessità) di una loro indicazione nominativa e descrizione curriculare in fase di gara.
In tale prospettiva, anche la previsione dell’art. 11 del Capitolato che richiede “ In sede di presentazione dell’offerta tecnica ” di “ indicare i professionisti individuati e specificare la composizione dell’équipe ”, letta in termini coerenti col resto dell’impianto regolatorio risultante dalla lex specialis , relativi richiami ed allegati, va intesa come riferita appunto alle figure (cioè tipologie ) professionali designate dal concorrente e componenti l’ equipe , non già ai nominativi e curricula dei singoli professionisti prescelti.
Il che è peraltro coerente anche con la disciplina sui criteri valutativi di cui all’art. 18.1 del disciplinare, che non contempla l’attribuzione di specifici punteggi in funzione dell’ equipe in sé, di cui al citato art. 6.3, lett. b) , qui in rilievo ( i.e. , l’ equipe composta dalle figure professionali “ richieste per l’espletamento del servizio ”, dunque figure necessarie , come “ dettagliatamente specificate dall’art. 11 del CSA ”), rispetto ai suoi singoli (nominativi) componenti o corrispondenti curricula .
Il tutto si completava, sul piano probatorio, con la richiesta al concorrente aggiudicatario, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6.3 del disciplinare, di “ produrre [la] documentazione sui requisiti speciali ” “ Al momento della comprova dei requisiti al proposto aggiudicatario ”, come nella specie effettivamente avvenuto, con esito favorevole nei riguardi di NA.
Ciò in un contesto in cui, del resto, NA nella specie dichiarava espressamente, in sede di domanda, “ di impegnarsi sin d’ora a garantire, come garanti [va] , la presenza delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio, come specificate all’art. 11 del Capitolato Speciale ”, figure che poi elencava esplicitamente, in offerta, nelle loro categorie o qualifiche professionali e numero di ore (cfr. la relazione tecnica, in particolare sub par. B.4).
Di qui l’accoglimento del motivo di censura, con conseguente riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto i secondi motivi aggiunti della NU, e assorbimento degli altri motivi (terzo, quarto e quinto dell’appello principale) pure relativi all’accoglimento dei suddetti motivi aggiunti, e dunque inerenti al provvedimento di aggiudicazione in favore di NA.
3. Come anticipato, a fronte della riforma della statuizione della sentenza che ha annullato l’aggiudicazione, è possibile passare subito all’esame - anche quale ragione più liquida - dei motivi di ricorso principale e aggiunti in primo grado (qui riproposti da NU) volti anch’essi all’annullamento dell’aggiudicazione.
3.1. Col primo di tali motivi riproposti, NU deduce l’omessa documentazione in sede di gara, da parte della NA, della proprietà o disponibilità per tutta la durata delle attività progettuali di un immobile in possesso delle caratteristiche di agibilità e dei requisiti di legge e del Capitolato speciale.
Di qui la necessaria esclusione della controinteressata, a norma dell’art. 6.3, lett. c) , del disciplinare.
3.2. Il motivo non è condivisibile.
3.2.1. Occorre premettere al riguardo che l’art. 6.3, lett. c) , del disciplinare prevedeva fra i requisiti di capacità tecnico-economica la “ Proprietà o disponibilità (preliminare di locazione, locazione, possesso e/o comodato d’uso), per tutta la durata delle attività progettuali, di immobile in possesso delle caratteristiche di agibilità nonché dei requisiti di alla legge e al Capitolato Speciale ”, precisando che “ Tale requisito dovrà essere attestato mediante apposita dichiarazione a firma del titolare o del legale rappresentante d’impresa, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n.445, relativa a: - Sede di ubicazione dell’immobile (specificando la via, il numero civico ed il Comune); - Titolo giuridico di disponibilità (proprietà, preliminare di locazione, locazione, ecc.) ”.
Al riguardo, in sede di domanda di partecipazione RI dichiarava esplicitamente (con dichiarazione anche “ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ”) “ di avere la proprietà o disponibilità ” (con espresso riferimento, al riguardo, a “ preliminare di locazione ”) “ per tutta la durata del contratto, del seguente immobile, dotato di tutte le certificazioni e di agibilità sito in [segue l’indicazione del Comune e indirizzo] conformi alle previsioni di cui all’art. 12 del CSA ” (è peraltro presente in atti anche analoga dichiarazione del 19 dicembre 2024).
Sempre a tenore della lex specialis , stava alla successiva fase, “ Al momento della comprova dei requisiti al proposto aggiudicatario ”, di produrre “ unitamente alla documentazione sui requisiti speciali, tutta la documentazione relativa all’immobile di cui detiene la disponibilità, funzionale al servizio oggetto di gara ”, ciò che peraltro è stato nella specie verificato dall’amministrazione, senza che l’appellante abbia formulato specifiche e mirate censure al riguardo.
Il che è sufficiente al rigetto della doglianza.
4. Col secondo motivo riproposto, NU si duole dell’erronea valutazione del progetto tecnico presentato dall’aggiudicataria, con contestuale assenza di un’effettiva istruttoria e motivazione in proposito.
Quanto al criterio valutativo sub A.1, relativo alla “Qualità della struttura organizzativa”, l’offerta tecnica della controinteressata non fornirebbe alcun elemento concreto in ordine alla struttura organizzativa dedicata al servizio oggetto della proposta progettuale.
Il che imporrebbe di concludere per la non valutabilità od esclusione dell’offerta di NA, cui irragionevolmente veniva invece attribuito un punteggio superiore a quello della NU.
Allo stesso modo, in relazione al criterio sub A.2 (inerente agli “Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro applicati al servizio oggetto dell’appalto”), la proposta della controinteressata sarebbe analoga ad altra presentata da NU in altra gara, risultando perciò decentrata rispetto all’oggetto della commessa: anche in questo caso, la conseguenza necessitata sarebbe quella della non valutabilità od esclusione dell’offerta.
Ancora, quanto al sub-criterio sub A.4 (sulle “Esperienze e attività documentabili svolte presso/in favore di enti privati nei servizi oggetto dell’appalto e analoghi”), l’appellante avrebbe irragionevolmente e illegittimamente ottenuto un punteggio nullo, e ciò nonostante avesse dichiarato servizi analoghi coincidenti con due progetti svolti, rispettivamente, nel 2021-2022 e nel 2022-2023.
In relazione al criterio sub B.1 (inerente alla “Qualità del progetto”), l’offerta della controinteressata sarebbe stata irragionevolmente valutata in termini poziori rispetto a quella della NU benché solo quest’ultima avesse in realtà descritto il modello e la metodica d’impostazione e gestione del servizio.
Al riguardo l’amministrazione sarebbe incorsa in errore anche nell’affermare che la proposta della NU non contemplava la figura dell’educatore, invero ben esistente e indicata nei paragrafi sub A.1 e A.2 dell’offerta, oltreché in quello sub B.2.
Al contrario, l’offerta NA non avrebbe indicato quali soggetti, e con quali professionalità, sarebbero stati impiegati nella prestazione del servizio.
Analogamente, in relazione al criterio sub B.2 (sulla “Capacità di progettazione”), l’offerta avrebbe dovuto descrivere il servizio nel suo complesso, mentre l’offerta di NA, ancorché gravemente carente (e, nuovamente, replicante offerta relativa ad altra gara per un diverso servizio), riceveva un punteggio superiore a quello ottenuto dalla (completa ed esaustiva) offerta della NU.
Del pari, sul criterio sub B.3 (concernente “Compartecipazione da parte del gestore in termini di strumenti, strutture e attrezzature idonee e innovative da impiegare nella realizzazione delle attività progettuali”), la commissione avrebbe espresso valutazioni irragionevoli, trascurando tra l’altro il progetto relativo al centro di prossimità cd. “Casa comune” gestito da NU, offerto quale luogo ai fini dell’affidamento, idoneo ad assicurare un apporto rafforzativo in termini di servizi e attività, a fronte di un’offerta della controinteressata del tutto decentrata dal perimetro dell’affidamento.
In tale contesto, NA non avrebbe neppure dimostrato in gara l’effettiva disponibilità della struttura ponte come prescritto dall’art. 6.3 del disciplinare di gara.
Ancora, quanto al criterio sub B.4 (su “Compartecipazione da parte del gestore in termini di offerta di ulteriori figure professionali o prestazioni”), la commissione sarebbe incorsa in macroscopico vizio nel non avvedersi che l’offerta di NA non soddisfaceva quanto prescritto dall’art. 11 del Capitolato in ordine alla dotazione minima indispensabile per il servizio, omettendo di specificare il possesso dei requisiti culturali e professionali indispensabili all’esecuzione; mentre, al contrario, l’offerta NU prevedrebbe un rilevante incremento del monte ore in relazione a ogni singola figura professionale coinvolta, oltre a specializzate figure professionali aggiuntive (quali, ad es., un avvocato facente parte della Camera degli avvocati immigrazionisti) e prestazioni aggiuntive (quali, ad es., l’orientamento al lavoro attraverso laboratori ad hoc ).
Di qui l’irragionevole identica valutazione delle due offerte in relazione a tale criterio.
Quanto al criterio sub B.5 (sulla “Qualità degli istrumenti anche documentativi di gestione”), difetterebbe nell’offerta di NA la previsione di strumenti di monitoraggio e verifica specifici per le attività della proposta progettuale, e vi sarebbero al contrario, nella stessa, indicazioni operative irragionevoli e incomprensibili (quali, ad es., i riferimenti a questionari sottoposti “ ai genitori ”), all’opposto della dettagliata e precisa offerta di NU.
Ciò in un contesto in cui, di nuovo, l’offerta della controinteressata neppure forniva descrizione dei servizi minimi indispensabili richiesti dalla lex specialis .
Parimenti, sul criterio sub B.6 (inerente alla “Creazione di coalizioni locali”), mentre la proposta NA includerebbe solo cinque lettere d’intenti con altri enti (proposte peraltro in forma olografa e senza allegazione di documento d’identità del sottoscrittore, nonché relative a soggetti con finalità sconosciute e non meglio precisate, uno dei quali coinvolto anche in illecito di frode sportiva e false dichiarazioni sui tesserati, e tre dei quali con sede legale coincidente con quella di NA), NU presentava numerose lettere d’intenti per collaborazioni già attive e da avviare con associazioni ed enti riconosciuti.
Ciò nondimeno, le due offerte venivano irragionevolmente valutate con il medesimo punteggio.
4.1. Il motivo non è condivisibile.
4.1.1. Secondo consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ l’apprezzamento delle offerte e l’attribuzione alle stesse del punteggio rientra nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ” ( inter multis , Cons. Stato, V, 27 giugno 2025, n. 5600; 1 ottobre 2024, n. 7877; 14 febbraio 2024, n. 1501; 20 ottobre 2023, n. 9126; 10 luglio 2024, n. 6191; analogamente cfr., fra le tante, Id., 14 febbraio 2024, n. 1501; 24 maggio 2022, n. 4112; 12 novembre 2020, n. 6969; 20 ottobre 2020, n. 6335; IV, 22 giugno 2020, n. 3970; 18 novembre 2021, n. 7715; III, 9 giugno 2020, n. 3694; 21 novembre 2018, n. 6572; V, 25 marzo 2021, n. 2524; 20 febbraio 2020, n. 1292; 3 ottobre 2019, n. 6625; 8 gennaio 2019, n. 173; 22 ottobre 2018, n. 6026; 15 marzo 2016, n. 1027; 11 dicembre 2015, n. 5655).
Nella specie, i rilievi svolti dalla ricorrente non sono tali da manifestare profili di macroscopica erroneità o illogicità nelle valutazioni espresse dall’amministrazione.
Occorre premettere, al riguardo, che l’art. 18.1 del disciplinare di gara prevedeva ai fini della valutazione tecnica due differenti categorie di criteri: da un lato quelli ( sub “ A ”) inerenti alla “ Qualità organizzativa ”, dall’altro quelli (sub “ B ”) relativi alla “ Qualità del servizio ”.
4.1.1.1. Tanto premesso, quanto al criterio sub A.1, lo stesso atteneva a ben vedere alla “ Qualità della struttura organizzativa (Ruoli, funzioni, rapporti) ”, nell’ambito appunto della “ Qualità organizzativa ” espressa dal singolo concorrente.
Si tratta di un criterio che - anche per necessaria coerente lettura sistematica col successivo criterio sub B.1 (“ Qualità del progetto ”, per cui l’art. 16 richiedeva “ Relazione Tecnico - descrittiva, debitamente firmata digitalmente, pena la mancata valutazione, dal concorrente, inerente la struttura, il modello di gestione proposto e la metodica di impostazione delle attività ”) - va riferito alla struttura organizzativa generale dell’impresa, e cioè l’apparato strutturale di cui la stessa possa complessivamente disporre in funzione della commessa.
Alla luce di ciò, non si appalesa manifestamente irragionevole la valutazione espressa al riguardo dall’amministrazione (in termini di valutazione di “ quasi buono ”, corrispondente a un coefficiente medio, da riparametrare, pari a 0,73 su 1, a fronte del giudizio per cui la “ proposta fornisce una rappresentazione abbastanza accurata ”) sulla relazione tecnica di NA, che, coerentemente con il tenore e la ratio del criterio valutativo, fornisce una illustrazione generale della struttura organizzativa, indicando, fra l’altro, le caratteristiche del gruppo direttivo, dello staff amministrativo, della composizione del team multidisciplinare complessivo, delle categorie di servizi svolti e territori di loro prestazione, delle collaborazioni intraprese con enti pubblici e privati.
Di qui l’assenza di ragioni per poter ritenere fondate le censure volte all’esclusione dell’offerta o alla sua (manifestamente irragionevole) valutazione in misura superiore a quella di NU, rispetto alla quale la commissione riteneva che “ La Ditta nella proposta non [avesse] approfondito in modo chiaro la struttura organizzativa interna con ruoli e funzioni soffermandosi su aspetti specifici del servizio ”, e assegnava un coefficiente di 0,50 (“ sufficiente ”), a fronte di una relazione effettivamente incentrata prevalentemente sul servizio in sé; ciò che, negli ampi spazi di discrezionalità tecnica rimessi all’amministrazione costituisce un giudizio (come di regola, opinabile, ma) non macroscopicamente abnorme od irragionevole.
4.1.1.2. Analoghe considerazioni valgono in relazione al criterio sub A.2, inerente sempre alla “ Qualità organizzativa ”, in termini di “ Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro applicati al servizio oggetto dell’appalto ”.
Anche in questo caso, a fronte di un criterio inerente non già al “progetto” in sé, bensì ai (generali) “ Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro applicati al servizio oggetto dell’appalto ”, e cioè applicati - ai fini dell’apprezzamento della “ Qualità organizzativa ”, appunto - alla tipologia di servizio interessata, non può ritenersi manifestamente irragionevole la valutazione “ più che buona ” (coefficiente pari a 0,82 su 1) espressa dalla commissione nei confronti di NA a fronte di una relazione che dava conto, ad es., delle modalità organizzative generali del lavoro, in termini di programmazione e pianificazione, verifica del lavoro, condivisione delle difficoltà e dei risultati, previsione di piani di verifiche periodiche sull’attuazione del programma di esecuzione del servizio, formazione del personale.
Né rileva, di suo, che analoga relazione sia stata predisposta dall’operatore ai fini di altra gara, appunto perché il criterio afferiva agli strumenti di qualificazione organizzativa generale del lavoro “ applicati ” al servizio messo a gara (ma eventualmente applicabili anche ad altri similari servizi).
Di qui, nuovamente, l’assenza di ragioni per escludere l’offerta o ritenere manifestamente erronea e illogica la (discrezionale) valutazione dell’amministrazione.
4.1.1.3. Quanto al criterio sub A.4, relativo a “ Esperienze e attività documentabili svolte presso/in favore di Enti Privati nei servizi oggetto dell’appalto e analoghi ”, la valutazione di attribuzione di un punteggio nullo a NU è motivata dalla commissione evidenziando che “ La ditta […] produce delle esperienze espletate non riconducibili a servizi espletati ”, bensì a “ strumentazioni specifiche o rese in favore di Enti Pubblici ”.
Il che non si appalesa di suo manifestamente irragionevole ed erroneo, nell’ambito degli (ampi) spazi di discrezionalità tecnica assegnati all’amministrazione, a fronte di pregresse esperienze rappresentate da NU in termini di “ creazione di un software ” per “ Mettere in rete i servizi offerti dai singoli Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce per evitare frammentazioni e duplicazioni ” e favorire l’interlocuzione e il coordinamento, ovvero di “ lavori di ampliamento del magazzino, posa in opera e realizzazione di una cella frigo, realizzazione di un impianto elettrico, montaggio di scaffalature metalliche, posa in opera di condizionatori e acquisto di un carrello elevatore ” e “ supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico Prevenzione delle dipendenze patologiche e promozione nelle popolazione giovanile di stili di vita orientati al benessere e alla salute psico-fisica ” avente quale committente il “ Dipartimento Politiche Antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ”.
4.1.1.4. Impingono nell’apprezzamento discrezionale, non irragionevolmente espresso dall’amministrazione, anche le censure relative al criterio sub B.1, relativo alla “ Qualità del progetto ” (con indicazione che sarebbero stati valutati in particolare “ la struttura, il modello di gestione proposto e la metodica di impostazione delle attività ”).
Al riguardo l’amministrazione reputava il progetto NA “ specifico, adeguato, dettagliato ed abbastanza esauriente nella descrizione dell’attività e dei servizi forniti ”, aggiungendo che “ Descrive le attività coinvolgendo tutti i servizi locali attraverso [una] attività di interpretariato ampio (oltre 24 lingue locali) e un parco auto ben strutturato ”, e assegnando un coefficiente di 0,83 su 1, mentre quello di NU quale “ affrontato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale ”, precisando che “ non compare all’interno dell’equipe la figura professionale dell’educatore e comunque vi è poca attenzione ai servizi territoriali ”, con attribuzione così di un coefficiente di 0,67 su 1.
Il che non si appalesa di suo manifestamente irragionevole od erroneo a fronte del contenuto delle relazioni, considerato appunto che effettivamente quella di NA include gli elementi apprezzati dall’amministrazione (quali, ad es., “ un team di oltre dieci interpreti e mediatori che parlano correttamente oltre 24 lingue ”, “ una flotta auto composta da ben 10 mezzi ” o “ L’orientamento e l’accompagnamento ai servizi del territorio e alla comunità locale ”), quella di NU non valorizza né dà conto, nell’ambito della relazione in parte qua sul criterio B.1, del coinvolgimento dell’educatore, e in ogni caso la ricorrente deduce censure espressive di una propria (anch’essa opinabile, ancorché eventualmente plausibile) valutazione, non idonea a dimostrare una manifesta erroneità o macroscopica illogicità del giudizio reso dalla commissione nei termini suesposti.
4.1.1.5. Anche sul criterio B.2, relativo a “ Capacità di progettazione (validità, completezza e chiarezza espositiva) del servizio nel suo complesso: in termini di rispondenza della proposta alle prescrizioni del Capitolato; metodologia e modalità operative di intervento; contenuti progettuali e fasi di realizzazione; risultati attesi) ”, la valutazione dell’amministrazione risulta di suo sufficientemente motivata (per NA: “ La ditta propone un progetto ritenuto, sia da un punto di vista tecnico che funzionale, più che sufficiente, in quanto collegato ad altri progetti (housing temporaneo e first) al fine di diffondere maggiore conoscenza della risorsa ‘casa’ ”, con attribuzione di coefficiente di 0,67 su 1; per NU: “ La ditta propone una progettazione poco chiara in particolare per la rispondenza della proposta alle prescrizioni richieste dal capitolato con riferimento al crono programma e alla durata del progetto. Illustrazione molto teorica e poco contestualizzata ”, con attribuzione di coefficiente pari a 0,50).
Né le censure della ricorrente valgono a dimostrarne, nel merito, la macroscopica erroneità e irragionevolezza nel quadro della discrezionalità all’uopo riconosciuta all’amministrazione; e neppure rilevano, in senso opposto, i riferimenti nell’offerta NA ad elementi quali “ l’inserimento abitativo ” presenti anche in offerte formulate in altre procedure di gara.
4.1.1.6. Analogamente, sul criterio B.3 (“ Compartecipazione da parte del soggetto gestore in termini di strumenti, strutture e attrezzature idonee e innovative da impiegare nella realizzazione delle attività progettuali ”), oltre alla già esposta infondatezza delle censure relative alla dedotta mancata dimostrazione da parte di NA della disponibilità dell’immobile (cfr. retro , sub § 3 ss.), le valutazioni, sinteticamente motivate, espresse dall’amministrazione (per NA: “ La ditta propone un elenco di strutture ed attrezzature idonee e innovative ”, con attribuzione di coefficiente pari a 0,88; per NU: “ La ditta propone delle strutture e delle attrezzature basiche (lavanderia, deposito bagagli e app multifunzione) ”, con coefficiente assegnato di 0,60) non sono inficiate in termini di macroscopica irragionevolezza od erroneità dai rilievi dell’appellante, espressivi di una propria (pur sempre opinabile, e non tale da dimostrare la macroscopica illogicità di quella dell’amministrazione) valutazione, anche in relazione all’evocato valore del centro di prossimità “Casa comune”, a fronte del (complessivo e motivato nei sensi suesposti) apprezzamento espresso della commissione.
4.1.1.7. Anche sul criterio sub B.4 (“ Compartecipazione da parte del soggetto gestore in termini di offerta di ulteriori prestazioni, differenti dai beni strumentali, e/o figure professionali aggiuntive professionalmente qualificate e idonee, rispetto a quelle previste dal capitolato speciale d’appalto, con espressa e chiara indicazione di quantità, qualità e tipologia della prestazione migliorativa e/o figure professionali richieste per l’espletamento della stessa ”) gli elementi di valutazione espressi dall’amministrazione (per entrambi i concorrenti: “ La ditta propone figure professionali aggiuntive coerenti con il progetto ”, con attribuzione di coefficiente di 0,83) non si appalesa di suo manifestamente illogica a mente delle doglianze formulate dalla ricorrente, né, di nuovo, è condivisibile l’assunto per cui NA non avrebbe adeguatamente indicato le figure rientranti nella dotazione minima indispensabile prescritta dalla lex specialis (su cui cfr. retro , sub § 2 ss.).
Al riguardo, peraltro, NA effettivamente offre un monte ore aggiuntivo per ciascuna delle figure professionali già richieste dal Capitolato, oltre a tre specificate figure professionali aggiuntive: in tale contesto, l’apprezzamento espresso dall’amministrazione rappresenta un (opinabile, ma non implausibile) giudizio, del quale le censure di parte ricorrente non forniscono mirata dimostrazione della sussistenza di ragioni di macroscopica illogicità ed erroneità, risolvendosi nel prospettare una propria diversa opinione valutativa in favore di NU.
4.1.1.8. Parimenti, in relazione al criterio sub B.5 (“ Qualità degli strumenti anche documentativi di gestione e organizzazione del servizio, nonché di verifica, monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dei beneficiari del servizio stesso ”), le valutazioni esplicitate dall’amministrazione (per entrambi i concorrenti: “ La ditta propone uno strumento ritenuto soddisfacente ed efficace ai fini della realizzazione e delle attività afferenti ”, con attribuzione di coefficiente pari a 0,70 su 1) non sono inficiate dai rilievi di parte ricorrente.
Al riguardo, l’offerta di NA effettivamente prevede strumenti documentativi di gestione (in specie, ad es., “ questionario di gradimento da far compilare agli utenti ed agli operatori coinvolti ”, sistema di “ Reclami e segnalazioni ”, controlli di qualità attraverso protocollo interno accreditato con certificazione ISO), né rileva in diverso senso il solo fatto che la relazione richiami anche questionari “ sottoposti ai genitori, ai ragazzi e agli operatori coinvolti ”.
In tale contesto, le deduzioni della ricorrente non valgono a dimostrare l’effettiva sussistenza di ragioni di inadeguatezza e difformità dell’offerta di NA, né a rendere manifeste ragioni di macroscopica illogicità od erroneità della valutazione espressa dall’amministrazione.
4.1.1.9. Allo stesso modo, quanto al criterio sub B.6 (“ Creazione di colazioni locali per la realizzazione del servizio oggetto dell’appalto con realtà istituzionali e con il terzo settore del territorio ”, con specificazione che “ l’assegnazione del punteggio avverrà sulla base di criteri quantitativi e qualitativi. Saranno valutate positivamente le proposte di specifici protocolli per l’erogazione di servizi di supporto e di sollievo atti ad affrontare particolari situazioni e da attivare con la rete del volontariato ”), l’amministrazione ha reputato che tanto NA, quanto NU “ propon [gono] delle lettere di intenti con realtà del territorio rispondenti agli obiettivi e al target del progetto ”, e ha attribuito il coefficiente di 0,80 alla prima e 0,90 alla seconda.
In tale contesto, le censure formulate dalla ricorrente non sono tali da manifestare una macroscopica erroneità od illogicità nelle valutazioni (a favore della stessa NU) discrezionalmente espresse dall’amministrazione; né in ogni caso, alla luce del peso specifico del criterio (valido all’attribuzione di un totale di cinque punti), del complessivo divario fra le due concorrenti (pari a quasi 12 punti) e di quanto suesposto in ordine alle precedenti doglianze, dette censure consentono di per sé di immutare l’esito della procedura, e quindi di inficiare l’aggiudicazione disposta in favore di NA.
Di qui il rigetto del motivo.
5. Come anticipato, va comunque esaminato il secondo motivo di gravame incidentale, con cui l’appellante censura il rigetto della doglianza con cui aveva dedotto in primo grado la sussistenza di una situazione di conflitto d’interessi in capo al RU.
Quest’ultimo sarebbe infatti portatore di un interesse personale contrario alla NU, oltreché parte di una controversia con la stessa, circostanze che varrebbero a pregiudicarne l’imparzialità e indipendenza.
In particolare, a mezzo di proprio legale, il RU aveva inviato alla NU una comunicazione con cui contestava condotte diffamatorie e denigratorie della propria professionalità legate alle funzioni esercitate nell’Ambito territoriale sociale, assumendo al riguardo anche riserva d’intraprendere azione giudiziale.
Il che darebbe luogo di per sé a un (quantomeno potenziale) conflitto d’interessi.
5.1. Il motivo non è condivisibile.
5.1.1. Occorre premettere che, a norma dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023 « Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione ».
In tale contesto, « In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro » (art. 16, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023); in tali casi « Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione » (comma 3).
Come chiarito nella Relazione illustrativa al Codice, la disposizione “ recepisce la nozione eurounitaria di conflitto di interessi ” (su cfr. l’art. 24 dir. 2014/24/UE), con “ l’obiettivo di perimetrare e rendere tassativa [tale] nozione comunitaria ”, non potendosi “ accettare una definizione generica e indeterminata che non renda possibile inquadrare precisamente l’oggetto ” (del conflitto, e dunque) della inerente dichiarazione da rendere da parte del pubblico funzionario, così come, in negativo, della relativa “ omissione ”.
In tale prospettiva “ il comma 2 precisa che un conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare (de iure vel de facto) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell’interesse funzionalizzato ” (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 5 marzo 2019, n. 667).
Coerentemente, la minaccia all’imparzialità e all’indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto “ sulla base di presupposti specifici e documentati ” e deve riferirsi “ ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro ” (Cons. Stato, n. 667 del 2019, cit.).
5.1.2. Nel caso di specie, la ragione del conflitto d’interessi sarebbe riconducibile alla comunicazione del 25 marzo 2025 con cui il legale del RU contestava alla NU di aver reso affermazioni che apparivano “ chiaramente denigratorie ” della professionalità e del curriculum dello stesso RU, con conseguente “ diffida ” dal proseguire in tale condotta, seguita da indicazione che, in caso contrario, si sarebbero potute avviare corrispondenti iniziative giudiziali e invito a “ rimanere nell’alveo degli aspetti istituzionali con l’Ente ”.
Alla luce di ciò, senz’altro non sussisteva in capo al RU alcun interesse « finanziario » od « economico » rilevante ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023; ma a ben vedere neppure era ravvisabile un « altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione », in base alla medesima disposizione.
La nozione di « interesse personale », anche alla luce delle disposizioni generali in materia di conflitto d’interessi di cui all’art. 6- bis l. n. 241 del 1990 e art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013 (su cui cfr. Cons. Stato, n. 667 del 2019, cit., per l’applicabilità anche al settore dei contratti pubblici), dovrebbe declinarsi nel caso di specie in ipotesi assimilabile alla « grave inimicizia » (di cui all’art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013, e, in ambito processuale, all’art. 51, comma 1, n. 3, Cod. proc. civ.).
Tuttavia, tale situazione di grave inimicizia “ per essere rilevante ai fini che qui interessano deve essere reciproca, trovare fondamento esclusivamente in rapporti personali, derivare da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni ed estrinsecarsi in dati di fatto concreti, precisi e documentati ” (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7170; I, 12 febbraio 2026, n. 283; II, 19 novembre 2024, n. 9319; IV, 18 novembre 2024, n. 9237); inoltre la stessa “ deve configurarsi come autonomamente insorta da rapporti interpersonali legati a vicende della vita estranee alle funzioni pubbliche esercitate da taluna delle parti in causa (Consiglio di Stato, Sez. VI, Consiglio di Stato sez. VI, 6 aprile 2022, n.2552; Consiglio di Stato sez. VI, 10 gennaio 2022, n.163) ” (Cons. Stato, VII, 16 novembre 2022, n. 10098 ; Id., n. 283 del 2026, cit.).
Nel caso di specie, da un lato, si è in presenza di una mera comunicazione del RU che si limitava alla diffida dal proseguire in condotte (ritenute) denigratorie, pure limitandosi a indicare l’intenzione, in caso di perseveranza, di avviare azioni giudiziali e invitare l’interessata a rimanere nell’alveo dei rapporti istituzionali con l’ente; dall’altro la vicenda si correla a circostanze afferenti pur sempre all’esercizio delle funzioni del RU, sicché difettano, nel complesso, quegli elementi di « grave inimicizia », che avrebbero potuto dare luogo a una situazione di conflitto d’interessi rilevante a fronte della effettiva ravvisabilità di un interesse confliggente in capo al pubblico funzionario nei termini suindicati.
Di qui l’infondatezza del motivo di censura.
6. Per le suesposte ragioni, va dunque accolto il secondo motivo dell’appello principale, respinto il secondo motivo dell’appello incidentale, nonché tutti i riproposti motivi di ricorso e aggiunti della NU diretti all’annullamento dell’aggiudicazione in favore del Rti capeggiato da NA.
Alla luce di ciò, coincidendo il bene della vita perseguito dalla ricorrente in primo grado NU proprio con l’aggiudicazione della gara (cfr., su tutte, Cons. Stato, V, 7 novembre 2018, n. 6290), divengono improcedibili per difetto d’interesse - una volta consolidata l’aggiudicazione a beneficio del Rti NA, all’esito delle statuizioni sulle superiori doglianze - i motivi d’impugnazione incidentale proposti dalla stessa NU avverso l’accoglimento del ricorso incidentale escludente in primo grado (Cons. Stato, V, 15 febbraio 2021, n. 1335).
Allo stesso modo, divengono improcedibili per carenza d’interesse gli altri motivi di ricorso incidentale escludente riproposti da NA, così come il primo motivo dell’appello incidentale, relativo all’anomalia (e relativo pertinente contraddittorio procedimentale) dell’offerta della NU.
7. In conclusione, per le suesposte ragioni, va accolto l’appello principale, respinto l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso principale di primo grado e motivi aggiunti, come in motivazione, con dichiarazione d’improcedibilità delle residue censure, pure come in motivazione.
7.1. La particolarità della vicenda e la complessità di alcune delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello principale, respinge l’appello incidentale, nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso principale e motivi aggiunti in primo grado, dichiarando improcedibili tutti i residui motivi, come in motivazione;
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE IN, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
TO SO, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO SO | IE IN |
IL SEGRETARIO