Art. 2.
Le domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria ai sensi del precedente articolo dovranno essere presentate non oltre sei mesi prima della scadenza del termine indicato dall'ultimo comma dell' art. 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 . Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le domande da parte di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378 .
Le domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria ai sensi del precedente articolo dovranno essere presentate non oltre sei mesi prima della scadenza del termine indicato dall'ultimo comma dell' art. 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 . Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le domande da parte di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378 .