Articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 101
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18 febbraio 1992
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1991 e in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali" e, quanto a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1992