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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1330/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CI AN, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 436/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/012/SC/000001099/0002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, atteso che il Comune ha effettuato il versamento dell'imposta di registro oggetto del ricorso.
ADE non si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Ricorrente_4, Ricorrente_1, Nominativo_1 e Ricorrente_5 hanno proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2023/012/SC/000001099/0/002, relativo all'imposta di registro dovuta per la sentenza TAR Catania n. 1099/2023, con un importo complessivo richiesto pari a € 17.915,00.
La difesa di parte ricorrente, dopo avere premesso che i ricorrenti avevano proposto precedente ricorso al
T.A.R. chiedendo dichiararsi la illegittimità della occupazione di proprio immobile ed il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Catania e dopo avere ancora premesso che il giudizio si era concluso con condanna della resistente alla restituzione del terreno ed al pagamento del risarcimento del danno o, in alternativa, alla acquisizione del terreno, con un primo motivo, ha eccepito la insussistenza del presupposto impositivo di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa Parte I, DPR 131/1986.
Secondo la difesa di parte attrice, invero, la condanna di cui alla sentenza del TAR era solo in via alternativa alla restituzione del bene, subordinata alla scelta del Comune di Catania, che non aveva ancora adottato alcun provvedimento. La condanna al risarcimento, pertanto, non era divenuta attuale né coercitiva, sicché
l'imposta non poteva essere liquidata come atto recante condanna al pagamento di somme.
Con un secondo motivo, in via subordinata, i ricorrenti hanno dedotto che, anche qualora fosse applicabile l'art. 8, lett. b) o lett. c) (atti “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”), l'Ufficio avrebbe erroneamente determinato la base imponibile, assumendo un importo di € 597.161,00 del tutto inconferente. La base imponibile corretta, secondo i ricorrenti, sarebbe stata pari a € 8.125,00, calcolata applicando il tasso del
5% sul valore del terreno determinato dal CTU (€ 65/mq per 2.500 mq). L'imposta dovuta sarebbe stata quindi pari a € 243,75 (aliquota 3%) o € 81,25 (aliquota 1%), importi radicalmente diversi da quelli richiesti.
Indi, sollecitata sospensione della esecutività dell'atto impugnato, i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'avviso di liquidazione.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, dopo avere sollecitato la verifica circa la ritualità del ricorso, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la sentenza TAR è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 37 DPR 131/1986, il quale impone la tassazione degli atti giudiziari anche se impugnati o non ancora produttivi di effetti, salvo conguaglio o rimborso. Ha richiamato il principio dell'autonomia dell'atto giudiziario, come da interpretazione della Suprema Corte, secondo cui l'imposta di registro colpisce l'atto in sé e la sua potenzialità economica, indipendentemente dalla successiva attuazione.
Con riguardo al secondo motivo, l'Ufficio ha sostenuto che la liquidazione era stata correttamente effettuata applicando l'aliquota del 3% sulla base imponibile di € 1.842.000,00, comprendente valore venale del terreno, danno patrimoniale e non patrimoniale, trattandosi di sentenza recante condanna al pagamento di somme.
Ha ribadito che la tassazione è obbligatoria e provvisoria, in attesa dell'eventuale giudicato ed ha sostenuto che, contrariamente alle contestazioni di parte ricorrente, secondo cui non sarebbe chiarito il percorso seguito dall'Ufficio per determinare l'imposta, la motivazione dell'atto doveva considerarsi sufficiente ed esaustiva.
Indi, contestata la fondatezza della istanza di sospensione, veniva chiesto il rigetto del ricorso.
§§§§§
Con ordinanza del 12.04.2024 veniva rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso.
Indi, all'udienza del 13 febbraio 2026 parte ricorrente rappresentava che l'imposta era stata corrisposta dal
Comune di Catania, controparte dei ricorrenti nel giudizio avanti al T.A.R., e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese;
la Agenzia delle Entrate aderiva alla richiesta di definizione nei predetti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Parte ricorrente ha rappresentato che il debito tributario è stato estinto per pagamento della parte soccombente nel giudizio avanti al T.A.R. e, conseguentemente, ha rappresentato intervenuta cessazione della materia del contendere.
In considerazione di quanto sopra deve dichiararsi la estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
La resistente costituita ha aderito alla richiesta di definizione con compensazione delle spese.
§§§§§
Va, quindi, dichiarata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
NN AR SC LU
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CI AN, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 436/2024 depositato il 24/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/012/SC/000001099/0002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, atteso che il Comune ha effettuato il versamento dell'imposta di registro oggetto del ricorso.
ADE non si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Ricorrente_4, Ricorrente_1, Nominativo_1 e Ricorrente_5 hanno proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2023/012/SC/000001099/0/002, relativo all'imposta di registro dovuta per la sentenza TAR Catania n. 1099/2023, con un importo complessivo richiesto pari a € 17.915,00.
La difesa di parte ricorrente, dopo avere premesso che i ricorrenti avevano proposto precedente ricorso al
T.A.R. chiedendo dichiararsi la illegittimità della occupazione di proprio immobile ed il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Catania e dopo avere ancora premesso che il giudizio si era concluso con condanna della resistente alla restituzione del terreno ed al pagamento del risarcimento del danno o, in alternativa, alla acquisizione del terreno, con un primo motivo, ha eccepito la insussistenza del presupposto impositivo di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa Parte I, DPR 131/1986.
Secondo la difesa di parte attrice, invero, la condanna di cui alla sentenza del TAR era solo in via alternativa alla restituzione del bene, subordinata alla scelta del Comune di Catania, che non aveva ancora adottato alcun provvedimento. La condanna al risarcimento, pertanto, non era divenuta attuale né coercitiva, sicché
l'imposta non poteva essere liquidata come atto recante condanna al pagamento di somme.
Con un secondo motivo, in via subordinata, i ricorrenti hanno dedotto che, anche qualora fosse applicabile l'art. 8, lett. b) o lett. c) (atti “di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”), l'Ufficio avrebbe erroneamente determinato la base imponibile, assumendo un importo di € 597.161,00 del tutto inconferente. La base imponibile corretta, secondo i ricorrenti, sarebbe stata pari a € 8.125,00, calcolata applicando il tasso del
5% sul valore del terreno determinato dal CTU (€ 65/mq per 2.500 mq). L'imposta dovuta sarebbe stata quindi pari a € 243,75 (aliquota 3%) o € 81,25 (aliquota 1%), importi radicalmente diversi da quelli richiesti.
Indi, sollecitata sospensione della esecutività dell'atto impugnato, i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'avviso di liquidazione.
§§§§§
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, dopo avere sollecitato la verifica circa la ritualità del ricorso, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la sentenza TAR è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 37 DPR 131/1986, il quale impone la tassazione degli atti giudiziari anche se impugnati o non ancora produttivi di effetti, salvo conguaglio o rimborso. Ha richiamato il principio dell'autonomia dell'atto giudiziario, come da interpretazione della Suprema Corte, secondo cui l'imposta di registro colpisce l'atto in sé e la sua potenzialità economica, indipendentemente dalla successiva attuazione.
Con riguardo al secondo motivo, l'Ufficio ha sostenuto che la liquidazione era stata correttamente effettuata applicando l'aliquota del 3% sulla base imponibile di € 1.842.000,00, comprendente valore venale del terreno, danno patrimoniale e non patrimoniale, trattandosi di sentenza recante condanna al pagamento di somme.
Ha ribadito che la tassazione è obbligatoria e provvisoria, in attesa dell'eventuale giudicato ed ha sostenuto che, contrariamente alle contestazioni di parte ricorrente, secondo cui non sarebbe chiarito il percorso seguito dall'Ufficio per determinare l'imposta, la motivazione dell'atto doveva considerarsi sufficiente ed esaustiva.
Indi, contestata la fondatezza della istanza di sospensione, veniva chiesto il rigetto del ricorso.
§§§§§
Con ordinanza del 12.04.2024 veniva rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva dell'avviso.
Indi, all'udienza del 13 febbraio 2026 parte ricorrente rappresentava che l'imposta era stata corrisposta dal
Comune di Catania, controparte dei ricorrenti nel giudizio avanti al T.A.R., e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese;
la Agenzia delle Entrate aderiva alla richiesta di definizione nei predetti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Parte ricorrente ha rappresentato che il debito tributario è stato estinto per pagamento della parte soccombente nel giudizio avanti al T.A.R. e, conseguentemente, ha rappresentato intervenuta cessazione della materia del contendere.
In considerazione di quanto sopra deve dichiararsi la estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere.
La resistente costituita ha aderito alla richiesta di definizione con compensazione delle spese.
§§§§§
Va, quindi, dichiarata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Catania, 13 febbraio 2026.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
NN AR SC LU