Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 17/12/2025, n. 22841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22841 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22841/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03639/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3639 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Youri Hallemans, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale per il personale Militare, 7° Reggimento Difesa CBRN "Cremona" - Comando, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento, privo di numero protocollo, notificato in data 7 gennaio 2022 (all.1), con il quale ricorrente veniva sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa;
- della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 0228670 10-12-2021 (all.2), così intitolata: “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.”;
- della Direttiva del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2021 0537805 DEL 13.12.2021 (all. 3), così intitolata: “ulteriori disposizioni sulla applicazione al personale militare straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”;
- della Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa M_D M_DE0012000 REG2021 02679908 29-12-2021 (all.4)
- “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria.” Aggiornamento della Direttiva.
- nonché affinché Codesto Onorevole Collegio Voglia sollevare la questione di illegittimità costituzionale avanti alla Corte Costituzionale, dell'art. 4 ter, del D.L. n.44, del 1.4.2021, convertito in legge n.76, del 28.5.2021 e successive modificazioni, integrazioni (D.L. 26.11.2021, n. 172), recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, convertito in legge, e nuovamente modificato, con legge n. 3, del 21.1.2022, il quale ha esteso l'obbligo vaccinale anche al comparto difesa, rispetto al quale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. DI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente in epigrafe (Caporale Maggiore in servizio presso il 7 ^ Reggimento Comando Difesa CBRN “Cremona” di Civitavecchia, con lettera prot. n. M_D E22505 REG2021 -OMISSIS-datata 15 dic. 2021 e in pari data notificata) veniva invitato a produrre, entro cinque giorni dalla notifica, la documentazione di cui all’art. 4-ter co. 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, comprovante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2.
Successivamente, a seguito della comunicazione della prenotazione del graduato alla vaccinazione in data 3 gennaio 2022, gli veniva chiesto con lettera prot. n. M_D E22505 REG2021 -OMISSIS-datata 20 dic. 2021 (notificata il 21 dicembre 2021 tramite email istituzionale) di trasmettere immediatamente e, comunque, non oltre tre giorni dalla somministrazione del vaccino, la certificazione attestante l’adempimento del citato obbligo.
Considerato che fino alla data del 7 gennaio 2022 il ricorrente non trasmetteva la documentazione richiesta, il Comando accertava l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte del sig. -OMISSIS-e, con la nota in epigrafe impugnata, disponeva:
(i) con decorrenza dal 4 gennaio 2022 la sospensione del graduato dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ovvero di natura penale per tale solo fatto e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;
(ii) che, per il periodo di sospensione, non erano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento;
(iii) che la sospensione sarebbe restata efficace fino alla comunicazione da parte del militare dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Il provvedimento di sospensione dal servizio del dipendente in epigrafe si basa, dunque, sul non avere egli adempiuto all’obbligo di vaccinazione previsto dalla normativa emergenziale, emanata a suo tempo per fronteggiare e limitare la diffusione della epidemia da virus Sars-CoV-2.
2. I motivi del gravame possono riassumersi come segue.
1) Nullità del provvedimento di sospensione in quanto privo di numero di protocollo, del termine e dell’autorità giurisdizionale dinnanzi alla quale impugnare la sospensione (come prescritto dall’art 3, comma 4, Legge n., 241 del 1990).
2) Incompetenza del Comando che ha disposto la sospensione. Violazione o falsa applicazione dell’art. 1041 d.P.R. n. 90 del 2010 e 910 d.lgs. n. 66/2010 (c.o.m.).
Le citate disposizioni e, in particolare l’art. 1041 cit., attribuiscono espressamente alla Direzione Generale per il personale militare (PERSOMIL) – e non ai singoli Comandi di Reggimento - la competenza al collocamento in aspettativa del personale militare per motivi sanitari.
3) Violazione delle direttive impugnate con il ricorso – eccesso di potere – violazione dell’art. 206 e 206-bis c.o.m.
Le norme speciali citate affidano all’Amministrazione militare la gestione della profilassi vaccinale dei militari i quali hanno la possibilità di rivolgersi alla C.M.O. competente per territorio affinché siano valutate eventuali ragioni che sconsiglino la somministrazione dei vaccini. In materia di vaccinazione anti COVID-19, viceversa, tali competenze e tali procedure a garanzia del personale sono state del tutto “azzerate”.
3-bis) Violazione di legge ed eccesso di potere per disapplicazione dell’art. 4-ter lett. b) D.L. n. 44 del 2021 e ss.mm.ii. (convertito con legge n. 3 del 2022).
L’estensione dell’obbligo vaccinale è stata applicata dalle direttive ministeriali impugnate solo nei confronti del personale militare, “…discriminando quindi illegittimamente questi ultimi dai pubblici dipendenti civili del Ministero della difesa, esentati da tale obbligo contra legem, posto che tali lavoratori civili sono sicuramente da includere nel comparto difesa”.
4) Illegittimità costituzionale dell’art. 4-ter D.L. n. 44 del 201 convertito in Legge n. 76/2021 così come modificato dal D.L. n. 172 del 2021 convertito in Legge n. 3 del 2022 – art. 2, 9 e 32 Cost.
Parte ricorrente muove dai dati emergenti dal Rapporto annuale AIFA 2020 – 2021 dal quale, a dire del ricorrente, si evince chiaramente che sono morte delle persone per aver ricevuto questi sieri ed altre persone hanno patito conseguenze gravi e permanenti e ciò è di per sé palesemente incostituzionale, in rapporto alla obbligatorietà di queste “vaccinazioni”.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale richiamata in ricorso avrebbe già sentenziato in proposito, nel senso che nessuno può essere costretto a rischiare la vita per gli altri. In tal caso basterebbe anche un solo morto causato dal siero o vaccino sperimentale che dir si voglia, per rendere assolutamente indispensabile il consenso di chi lo riceve.
Per tali ragioni, richiamando la giurisprudenza costituzionale in tema di vaccinazioni obbligatorie previste da leggi anteriori, parte ricorrente insiste affinché questo Tribunale amministrativo sollevi la questione di costituzionalità della legge che prevede di fatto un obbligo vaccinale a carico del ricorrente (che, in caso contrario, si vede privato del diritto al lavoro e al sostentamento), oltre che di tutti i cittadini italiani tenuti per legge all’inoculazione del siero, secondo il meccanismo previsto dall’art. 32 della Costituzione, che prevede limiti invalicabili abbondantemente superati dalla legge, che si ritiene quindi viziata ed incostituzionale. La questione è da ritenere, dunque “molto rilevante e manifestamente fondata”.
5) Illegittimità costituzionale dell’art. 4-ter D.L. n. 44 del 2021 in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost.
La sospensione dalla possibilità di lavorare ed esercitare la propria professione, confligge con la tutela del principio lavoristico, sul quale è fondata la Repubblica (art. 1 Cost.), sopprimendo di fatto l’esercizio del diritto al lavoro e la percezione di un compenso che fornisca al lavoratore ed alla sua famiglia le risorse necessarie ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.). Non sarebbe quindi possibile correlare un obbligo contrario alla libertà di scelta della cura all’impossibilità di esercitare la propria professione, se non violando gli artt. 1, 2, 4 e 36 della Costituzione.
Vi sarebbe, pertanto, violazione dell’art. 3 Cost. sotto i profili della ragionevolezza, della proporzionalità e dell’uguaglianza, in quanto:
- il vaccino non costituirebbe misura idonea allo scopo, poiché non vi è certezza che il soggetto vaccinato non sia in grado di trasmettere il virus Sars CoV-2 e, dunque, non si può ritenere che la sua somministrazione soddisfi il fine pubblico al quale è preordinata (violazione del parametro della ragionevolezza);
- nel perseguimento dell’interesse generale il legislatore avrebbe dovuto prediligere gli strumenti che comportavano il minor sacrificio e la maggior sicurezza possibile, come ad esempio la sottoposizione della maggior parte della popolazione ai tamponi molecolari o salivari gratuiti o a prezzi irrisori (come accade in molti altri paesi, anche in Europa), mezzo in grado di svelare, con elevata probabilità, lo stato di infettività di chi vi si sottopone, che è da questo punto di vista sicuramente più efficace delle vaccinazioni, che invece non impediscono il contagio, né la malattia (violazione del canone di proporzionalità da parte del Legislatore);
- la natura discriminatoria della vaccinazione nell’ambito del personale militare, tra chi si è sottoposto all’inoculazione rispetto a chi si era regolarmente sottoposto al tampone: trattasi di una “discriminazione ingiustificabile”, giacché il vaccinato è in realtà più pericoloso di colui che si è sottoposto al tampone e la discriminazione in favore del primo non ha quindi alcun senso logico (violazione del principio di uguaglianza).
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in resistenza depositando memoria difensiva corredata da documenti.
4. Con successivo atto depositato in data 5.4.2022 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che, con il decreto-legge. n. 24/2022, intitolato “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, è stata restituita “la dignità ai lavoratori del comparto difesa che hanno rifiutato il c.d. vaccino anti covid, reintegrandoli in servizio”.
Di qui la rinuncia alla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo stante il venir meno dell’elemento del “periculum in mora”.
5. In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha prodotto ulteriori documenti di varia natura e, quindi, depositato memoria conclusionale ex art. 73 c.p.a. nella quale precisa meglio anche la propria domanda a vedere accertato il proprio diritto alla ricostruzione integrale della carriera e al pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio.
6. All’udienza del 29 ottobre 2025, vista anche la richiesta di passaggio in decisione depositata dall’Avvocatura dello Stato e viste le conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Prima di esaminare le specifiche censure articolate nel ricorso, giova procedere ad una sintetica esposizione delle disposizioni che hanno disciplinato l’obbligo vaccinale anti COVID-19 con specifico riferimento alla categoria del personale militare.
L’obbligo vaccinale, già introdotto nell’ordinamento per i soli operatori sanitari dall’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, è stato esteso ad ulteriori, specifiche categorie di lavoratori pubblici, tra cui gli appartenenti al comparto della Difesa (solo militari) e della Sicurezza, con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
La nuova normativa ha ridefinito l’obbligo vaccinale, includendo anche la somministrazione della dose di richiamo nel ciclo obbligatorio (art. 1) e introducendo l’art. 4-ter nel citato D.L. n. 44/2021 (art. 2) che, nel prevedere che anche i militari dell’Amministrazione della Difesa debbono adempiere all’obbligo in parola, ha individuato nei “responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale” coloro che “assicurano il rispetto dell’obbligo”.
La stessa norma dettaglia la procedura che i suddetti responsabili delle strutture devono seguire nell’effettuare i controlli (co. 3) a decorrere dal 15 dicembre 2021, prevedendo fasi successive con termini temporali perentori, esattamente indicati dal legislatore:
- accertamento dello stato vaccinale;
- nei casi di omessa vaccinazione, invito al dipendente a presentare la documentazione (certificato di esenzione/differimento o ricevuta di prenotazione -entro 20 gg dall’invito- della vaccinazione) da presentare entro i 5 gg. successivi a quello di invito; presentazione del documento che attesti l’avvenuta vaccinazione immediatamente e comunque non oltre 3 gg. dalla data di avvenuta vaccinazione;
- l’omessa presentazione della documentazione menzionata alla scadenza dei 5 ovvero dei 3 giorni predetti viene immediatamente comunicata all’interessato e “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa...”.
Anche in questo caso, in analogia con quanto era già previsto dalla procedura per la contestazione del mancato possesso del green pass (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52), la sospensione ha conseguenze economiche determinate dalla legge: “per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati...” fino alla data di presentazione della documentazione che attesta l’avvenuto adempimento e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
L’Amministrazione della Difesa ha quindi emanato le istruzioni destinate agli Uffici dipendenti ai fini della corretta applicazione delle norme primarie:
- lo Stato Maggiore della Difesa con direttiva del 10 dicembre 2021 e successivi aggiornamenti ha disciplinato le modalità operative di applicazione delle disposizioni contenute nella norma. Sono stati specificati, oltre agli effetti economici, espressamente previsti dalla norma, le correlate conseguenze di stato che, in analogia a quanto già disposto dalla Funzione pubblica in riferimento all’obbligo di possesso del green pass, contemplano che “i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio” (para. 7, lett. b.);
- la Direzione generale del personale militare: con circolare in data 13 dicembre 2021 ha diramato le direttive sulle procedure che i datori di lavoro dovevano seguire per formalizzare l’assenza ingiustificata dettagliando anche per il personale sospeso conseguenze economiche analoghe a quelle già precedentemente indicate per gli assenti ingiustificati.
8. Si esamina, secondo l’ordine proposto da parte ricorrente, il primo motivo di impugnazione, il quale - attenendo a profili meramente formali (quali la mancata indicazione dell’Autorità giurisdizionale alla quale rivolgersi per l’impugnazione dell’atto o il termine entro il quale impugnare, secondo la prescrizione dell’art. 3, comma 4, legge n. 241/90) - rivela “ictu oculi” la propria infondatezza: l’avvenuta e tempestiva impugnazione del provvedimento di sospensione (e degli atti generali a monte) dimostra evidentemente che le lacune formali censurate non hanno determinato, in concreto, alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente.
Trova applicazione, altresì, l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, Legge n. 241 del 1990, a mente del quale “2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”.
9. Sul secondo motivo (incompetenza dell’Autorità che ha concretamente provveduto all’adozione del provvedimento di sospensione dal servizio), il Collegio osserva che l’articolo 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla legge n. 76 del 2021, nella formulazione introdotta dall’articolo 2 del decreto legge n. 172 del 2021, prevede, al comma 2 (con riferimento all’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 102 e degli istituti penitenziari), che “ La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1”.
Il successivo comma 3, dopo aver specificato gli adempimenti di verifica e controllo gravanti su di essi, precisa che “I soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Dalla normativa speciale richiamata emerge chiaramente che la sospensione del diritto di svolgere attività lavorativa consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, senza alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione di appartenenza; la sospensione è dunque conseguenza immediata e diretta dell’atto di accertamento del suddetto inadempimento. Orbene, come chiarito dalla giurisprudenza (recentemente cfr. TAR Lazio, Sez. IV, 31 marzo 2025, n. 6469) “la competenza dei responsabili della struttura ad adottare l’atto di accertamento dell’inadempimento, derivante dalla attribuzione agli stessi delle attività dirette ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale (come prescritto dal comma 2), comprende in sé anche quella di disporne la sospensione dal diritto di svolgerne l’attività lavorativa. La sospensione, infatti, costituisce automatica ed ineluttabile conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento per espressa previsione di legge, consustanziale ad esso, e, in ragione della portata meramente dichiarativa di un effetto che discende direttamente dalla norma in conseguenza di tale accertamento, l’adozione del relativo provvedimento può ritenersi rientrare nelle attribuzioni dei responsabili delle strutture in cui l’interessato svolge la propria attività lavorativa, trattandosi di atto privo di discrezionalità valutativa, sostanzialmente riproduttivo di un effetto giuridico previsto dalla norma primaria e direttamente collegato all’accertamento della mancata vaccinazione”.
In virtù di quanto esposto, non sussiste il censurato vizio di incompetenza.
10. Relativamente alla censura con cui è stata dedotta la violazione degli articoli 206 e 206-bis cod. ord. mil. perché l’Amministrazione non avrebbe dichiarato l’indispensabilità del vaccino e non avrebbe offerto la possibilità ai militari di evitare la profilassi presentando apposita richiesta alla Commissione Medica Ospedaliera, il Collegio rileva che le norme emergenziali in esame hanno introdotto una ipotesi del tutto autonoma di sospensione per ragioni sanitarie e di profilassi contro la diffusione del virus, di talché non può essere sostenuta la violazione delle disposizioni citate le quali non trovano applicazione, in virtù del principio per il quale la legge speciale deve prevalere su quella generale.
Per completezza, deve altresì essere rilevato che l’introduzione di una nuova ipotesi di sospensione per ragioni sanitarie rientrava certamente nella potestà governativa di adottare, in casi di necessità ed urgenza, provvedimenti aventi forza di legge ex art. 77 Cost. e, nella specie, tale potere è stato esercitato dal Governo mediante l’emanazione del D.L. n. 172/2021 (convertito con legge 21/01/2022, n. 3) il quale, costituendo atto avente forza di legge, non può trovare alcun limite aprioristico in disposizioni promananti da altra fonte di pari livello quale il d.lgs. n. 66 del 2010.
11. Relativamente alla presunta violazione dell’art. 4-ter, lett. b), d.l. n. 44/2021 (così come modificato dalla legge n. 3/2022), è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, è la stessa norma di legge primaria a prevedere che l’obbligo vaccinale debba valere per tutti i lavoratori del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, dovendone invece restare esclusi i lavoratori del Ministero della Difesa delle aree civili.
Tale scelta legislativa, tuttavia, così come chiarito dalla granitica giurisprudenza in materia, non è foriera di alcun effetto discriminatorio nei confronti dei lavoratori sottoposti all’obbligo vaccinale.
E, invero, a tal proposito è sufficiente richiamare i principi espressi dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023 secondo i quali, alla luce del ragionevole e non sproporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti quale operato dal legislatore e come tale ritenuto dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, in quanto, in nome di esso e, dunque della solidarietà verso gli altri, ciascuno può essere obbligato a un dato trattamento sanitario, anche comportante un rischio specifico, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione.
E tali principi, pur se espressi con riferimento al personale sanitario, devono trovare applicazione anche per le altre categorie (tra cui il personale militare) per le quali è stato normativamente imposto l’obbligo vaccinale, considerati i precipui compiti ad esse affidate in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico, comprensivi di attività a contatto con terzi con rischio di diffusione del virus, nonché dell’esercizio di funzioni necessarie e indifferibili, a tutela della collettività, che non sono passibili di interruzione o rallentamenti e richiedono, pertanto, l’adozione di ogni accorgimento e trattamento sanitario utile.
12. Da ultimo, con riguardo alle censure (di cui ai motivi nn. 4 e 5) con cui sono stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali che hanno introdotto l’obbligo vaccinale, può innanzitutto essere nuovamente richiamata la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale con cui quest’ultima ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato - la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024). Invero “nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini TAR Sardegna, sentenza n. 720/2024). In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva , “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
Può essere altresì citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 26.5.2022 - pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 – nella quale è stato osservato che la misura della quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di circolazione e non la libertà personale; in particolare, la Corte in detta pronuncia ha osservato che " Il destinatario del provvedimento è infatti senza dubbio obbligato ad osservare l'isolamento, a pena di incorrere nella sanzione penale, ma non vi è costretto ricorrendo ad una coercizione fisica, al punto che la normativa non prevede neppure alcuna forma di sorveglianza in grado di prevenire la violazione. In definitiva, chiunque sia sottoposto alla "quarantena" e si allontani dalla propria dimora incorrerà nella sanzione prevista dalla disposizione censurata, ma non gli si potrà impedire fisicamente di lasciare la dimora stessa, né potrà essere arrestato in conseguenza di tale violazione". In definitiva, la misura adottata non è in alcun modo equiparabile al trattamento sanitario obbligatorio, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 32 della Costituzione laddove è previsto che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”
13. In definitiva, il ricorso introduttivo deve essere respinto perché infondato, ad eccezione di quanto di seguito rilevato in merito alla perdita dell’anzianità di servizio.
14. Infatti, a quest’ultimo riguardo (cioè con riferimento alla domanda finalizzata a ristabilire l’anzianità di servizio originariamente posseduta, non tenendo conto del periodo di sospensione, come meglio precisato dal ricorrente con memoria ex art. 73 c.p.a.), il Collegio ritiene la stessa fondata, intendendo confermare l’orientamento recentemente espresso da questa Sezione (cfr. ex multis sentenza n. 14701 del 24/07/2025) secondo cui “il Collegio ritiene fondata la domanda con cui il ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha operato nei suoi confronti la detrazione dell’anzianità nel grado per il periodo corrispondente alla durata della sospensione dal servizio. A tal proposito, giova innanzitutto rammentare che l’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 ha previsto che “L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Con riguardo alla questione concernente l’inclusione, tra le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, della detrazione dell’anzianità, il Collegio condivide la posizione espressa dalla recente e consolidata giurisprudenza secondo cui la norma di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 è una disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono permesse (in termini, TAR-Veneto, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 1917; TAR-Sicilia, Catania, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 1700; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2023, n. 1877); deve, infatti, essere ribadito, in conformità con T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2023, n. 16, che “la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso. La norma contempla una disposizione di carattere speciale – all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a quanto espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria. Del resto, l'art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (rubricato “Detrazioni di anzianità”) prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche ben individuate e, a parte la causa per aspettativa privata di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da individuarsi quali cause di rilievo disciplinare ”.
Da quanto detto discende la parziale fondatezza del gravame con esclusivo riferimento alla censura riguardante la detrazione d’anzianità.
15. Conclusivamente, in virtù di quanto esposto, il ricorso va accolto solo in parte, nei sensi di cui sopra in motivazione (punto 14).
Il ricorso, viceversa, è da respingere in tutti i restanti profili dedotti.
I provvedimenti impugnati sono quindi confermati per il resto, per quanto attiene alla legittimità della sospensione ed ai correlati effetti strettamente retributivi.
Le spese, considerato il parziale accoglimento, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie in parte come da punto 14 della motivazione e, per l’effetto, conferma i provvedimenti impugnati per quanto attiene alla legittimità della sospensione ed ai suoi correlati effetti strettamente retributivi, annullandoli invece, nei limiti di interesse del ricorrente, nella parte in cui hanno disposto ulteriori effetti del periodo di sospensione negativamente incidenti su altri diritti previsti dal contratto di lavoro, salvi comunque gli effetti previsti da speciali disposizioni o principi inderogabili di legge.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO NN, Presidente
DI LL, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI LL | IO NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.