Art. 6.
L'aumento disposto con l' art. 5, comma primo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 , si applica anche ai comuni di Carbonia e di Soverato, non compresi nella tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392 , ed e' calcolato come per i Comuni elencati nell'art. 1, sull'ammontare dei contributi base fissati nella presente legge.
La disposizione del comma precedente si applica anche per i Comuni indicati nell'art. 1 nei quali sono stati istituiti uffici giudiziari posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 .
L'aumento disposto con l' art. 5, comma primo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 , si applica anche ai comuni di Carbonia e di Soverato, non compresi nella tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392 , ed e' calcolato come per i Comuni elencati nell'art. 1, sull'ammontare dei contributi base fissati nella presente legge.
La disposizione del comma precedente si applica anche per i Comuni indicati nell'art. 1 nei quali sono stati istituiti uffici giudiziari posteriormente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 1941, n. 392 .