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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5200/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5200 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Battista Reali
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DIVORZIO – scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: A- dichiarare lo scioglimento del matrimonio redatto con atto n. 18 della
Repubblica Moldava contratto in data 26/08/2006 in Telenesti (Moldavia) tra ed Parte_1
con atto registrato in data 28/09/2021 al Comune di Latina parte II serie C n. 269 ; B- CP_1 pagina 1 di 6 ordinare all'ambasciata Moldava di ordinare al Governatorato di Telenesti di procedere alle
annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanata sentenza;
C- confermare l'affido del figlio
minore nato a Latina in data [...] in [...] esclusiva alla madre, con la Persona_1
riconosciuta possibilità a favore della medesima di prendere in autonomia anche le decisioni di
maggior interesse per il figlio;
G- confermare la disposizione ai danni di affinché debba CP_1
provvedere al mantenimento del figlio versando alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese la
somma di € 500,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno
successivo a quello di pubblicazione della sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie come
indicato in parte motiva;
I- ordinare alla Cancelleria di comunicare all'Ambasciata della Repubblica
di Moldova in Roma, Via Francesco Cherubini n. 27, quanto previsto dagli artt. 2 comma 7 del
D.Lgs. 286 del 1998 e dall'art. 4 del regolamento di attuazione (D.p.r. n. 394 del 1999), trattandosi
di sentenza inerente allo status di cittadino moldavo, con vittoria di spese, competenze ed onorari
del presente procedimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 1.12.2023, chiedeva al Tribunale Parte_1
Ordinario di Latina di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
, il 26.8.2006, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione CP_1
del Tribunale n.2187/2022.
Con ordinanza del 1.10.2024, il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente e considerata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni di cui alla separazione.
Quindi, all'udienza del 4.12.2024 sostituita da note, parte ricorrente rassegnava le conclusioni e la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
il merito della lite
La domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al pagina 2 di 6 Presidente nel giudizio di separazione, conclusosi con sentenza n. 2187/2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Sull'affidamento del minore
L'art. 337 ter, comma 2, c.c. stabilisce che “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta
prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori […],
determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.
Come la Suprema Corte insegna, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore",
con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà
essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla alta conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (V. tra le tante Cass. n°16593 del 2008; Cass. Sez. I, 3 gennaio 2017 n. 27).
Il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo, infatti 'integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità
conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di pagina 3 di 6 mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso' (sul punto Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nella specie, parte ricorrente ha allegato che il resistente non vede il figlio dal 2016.
Pertanto, atteso il disinteresse del padre, il quale non si è nemmeno costituito in giudizio,
ritiene questo Tribunale di confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Va specificato che le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno adottate dalla sola madre. Infatti, nel caso di specie, il modello del comune accordo dei genitori è
contrario all'interesse del minore.
Sul mantenimento per il figlio Per_1
La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività
professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Da tale punto di vista deve ritenersi che debba comunque porsi a carico del padre, di cui attualmente non si conosce il reddito, un assegno per il mantenimento del figlio che costituisca il minimo essenziale per le sue esigenze di vita, tenuto conto che i compiti di cura ed il mantenimento ordinario del minore sono esclusivamente a carico della madre.
In sede di separazione è stato disposto a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio di € 300,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
In assenza di circostanze sopravvenute, attesa la totale assenza di frequentazione del padre con il figlio, considerate le esigenze di vita di , il Collegio reputa congruo Per_1
confermare a carico del resistente l'assegno di mantenimento per il figlio nella misura già
prevista in sede di separazione e confermata con i provvedimenti temporanei ed urgenti,
ovvero € 300,00 mensili oltre rivalutazione automatica ISTAT indice F.O.I., oltre al 50%
pagina 4 di 6 delle spese straordinarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo di questo
Tribunale.
L'assegno unico per il figlio (la cui domanda va presentata nelle competenti sedi amministrative) sarà percepito in via esclusiva dalla madre.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili per la metà, la restante parte va posta a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Telenesti (Moldavia), in data 26.8.2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Latina con atto di matrimonio n. 269, parte II, serie C, dell'anno 2006;
AFFIDA il minore in esclusiva alla madre, alla quale spettano le decisioni di maggiore interesse per il minore;
PONE a carico del resistente, a titolo di mantenimento per il figlio , l'obbligo di Per_1
corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 300,00 euro,
oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I., a far data dalla domanda;
PONE le spese straordinarie per , determinate come da Protocollo di questo Per_1
Tribunale di Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA irripetibili le spese di lite per la metà;
CONDANNA il resistente al pagamento del restante 50% delle spese di lite che liquida in euro 2400,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%;
ORDINA l'annotazione come per legge.
MANDA alla Cancelleria di comunicare all'Ambasciata della Repubblica di Moldavia in
Roma, a norma degli artt. 2 comma 7 del D.Lgs. 286 del 1998 e dall'art. 4 del regolamento pagina 5 di 6 di attuazione (D.p.r. n. 394 del 1999), trattandosi di sentenza inerente allo status di cittadino moldavo (Neaga Ion).
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 7.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 6 di 6
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5200 del Registro Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Battista Reali
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DIVORZIO – scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: A- dichiarare lo scioglimento del matrimonio redatto con atto n. 18 della
Repubblica Moldava contratto in data 26/08/2006 in Telenesti (Moldavia) tra ed Parte_1
con atto registrato in data 28/09/2021 al Comune di Latina parte II serie C n. 269 ; B- CP_1 pagina 1 di 6 ordinare all'ambasciata Moldava di ordinare al Governatorato di Telenesti di procedere alle
annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanata sentenza;
C- confermare l'affido del figlio
minore nato a Latina in data [...] in [...] esclusiva alla madre, con la Persona_1
riconosciuta possibilità a favore della medesima di prendere in autonomia anche le decisioni di
maggior interesse per il figlio;
G- confermare la disposizione ai danni di affinché debba CP_1
provvedere al mantenimento del figlio versando alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese la
somma di € 500,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno
successivo a quello di pubblicazione della sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie come
indicato in parte motiva;
I- ordinare alla Cancelleria di comunicare all'Ambasciata della Repubblica
di Moldova in Roma, Via Francesco Cherubini n. 27, quanto previsto dagli artt. 2 comma 7 del
D.Lgs. 286 del 1998 e dall'art. 4 del regolamento di attuazione (D.p.r. n. 394 del 1999), trattandosi
di sentenza inerente allo status di cittadino moldavo, con vittoria di spese, competenze ed onorari
del presente procedimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 1.12.2023, chiedeva al Tribunale Parte_1
Ordinario di Latina di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
, il 26.8.2006, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione CP_1
del Tribunale n.2187/2022.
Con ordinanza del 1.10.2024, il Giudice delegato, dichiarata la contumacia di parte resistente e considerata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni di cui alla separazione.
Quindi, all'udienza del 4.12.2024 sostituita da note, parte ricorrente rassegnava le conclusioni e la causa veniva rimessa alla decisione collegiale.
il merito della lite
La domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di mesi dodici dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al pagina 2 di 6 Presidente nel giudizio di separazione, conclusosi con sentenza n. 2187/2022; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Sull'affidamento del minore
L'art. 337 ter, comma 2, c.c. stabilisce che “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta
prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori […],
determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”.
Come la Suprema Corte insegna, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore",
con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà
essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla alta conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (V. tra le tante Cass. n°16593 del 2008; Cass. Sez. I, 3 gennaio 2017 n. 27).
Il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo, infatti 'integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità
conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di pagina 3 di 6 mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso' (sul punto Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nella specie, parte ricorrente ha allegato che il resistente non vede il figlio dal 2016.
Pertanto, atteso il disinteresse del padre, il quale non si è nemmeno costituito in giudizio,
ritiene questo Tribunale di confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Va specificato che le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno adottate dalla sola madre. Infatti, nel caso di specie, il modello del comune accordo dei genitori è
contrario all'interesse del minore.
Sul mantenimento per il figlio Per_1
La determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività
professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi, considerata la collocazione sociale dei medesimi (v. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 11025 del 08/11/1997).
Da tale punto di vista deve ritenersi che debba comunque porsi a carico del padre, di cui attualmente non si conosce il reddito, un assegno per il mantenimento del figlio che costituisca il minimo essenziale per le sue esigenze di vita, tenuto conto che i compiti di cura ed il mantenimento ordinario del minore sono esclusivamente a carico della madre.
In sede di separazione è stato disposto a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio di € 300,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
In assenza di circostanze sopravvenute, attesa la totale assenza di frequentazione del padre con il figlio, considerate le esigenze di vita di , il Collegio reputa congruo Per_1
confermare a carico del resistente l'assegno di mantenimento per il figlio nella misura già
prevista in sede di separazione e confermata con i provvedimenti temporanei ed urgenti,
ovvero € 300,00 mensili oltre rivalutazione automatica ISTAT indice F.O.I., oltre al 50%
pagina 4 di 6 delle spese straordinarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo di questo
Tribunale.
L'assegno unico per il figlio (la cui domanda va presentata nelle competenti sedi amministrative) sarà percepito in via esclusiva dalla madre.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili per la metà, la restante parte va posta a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Telenesti (Moldavia), in data 26.8.2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Latina con atto di matrimonio n. 269, parte II, serie C, dell'anno 2006;
AFFIDA il minore in esclusiva alla madre, alla quale spettano le decisioni di maggiore interesse per il minore;
PONE a carico del resistente, a titolo di mantenimento per il figlio , l'obbligo di Per_1
corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di 300,00 euro,
oltre adeguamento ISTAT, indice F.O.I., a far data dalla domanda;
PONE le spese straordinarie per , determinate come da Protocollo di questo Per_1
Tribunale di Latina, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
DICHIARA irripetibili le spese di lite per la metà;
CONDANNA il resistente al pagamento del restante 50% delle spese di lite che liquida in euro 2400,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%;
ORDINA l'annotazione come per legge.
MANDA alla Cancelleria di comunicare all'Ambasciata della Repubblica di Moldavia in
Roma, a norma degli artt. 2 comma 7 del D.Lgs. 286 del 1998 e dall'art. 4 del regolamento pagina 5 di 6 di attuazione (D.p.r. n. 394 del 1999), trattandosi di sentenza inerente allo status di cittadino moldavo (Neaga Ion).
Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 7.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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