Art. 7.
Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica e' delegate a raccogliere in testo unico; con le modificazioni ed integrazioni richieste dal loro coordinamento, tutte le norme riguardanti le assicurazioni per conto dello Stato contro rischi speciali ed il finanziamento dei crediti derivanti da esportazioni.
Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica e' delegate a raccogliere in testo unico; con le modificazioni ed integrazioni richieste dal loro coordinamento, tutte le norme riguardanti le assicurazioni per conto dello Stato contro rischi speciali ed il finanziamento dei crediti derivanti da esportazioni.