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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5510 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2840/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANI PIER Parte_1 C.F._1 LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA LANICO 4, MALEGNO (BS) presso il difensore avv. MILANI PIER LUIGI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FABIO FILZI 22, MILANO presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“NEL MERITO: adversis reiectis, ravvisata in capo al convenuto la responsabilità nella causazione del sinistro de quo, per omessa custodia del cane di sua proprietà o comunque per negligenza o ancora ex artt. 2043, 2052 e 2054 c.c., condannarlo al risarcimento in favore dell'attore del danno alla salute cagionatogli, nella misura complessiva di € 97.683,82, quale importo risultante dal punteggio di invalidità e inabilità riconosciuto dalla C.T.U. Dr.ssa nella relazione peritale del Persona_1
20.6.2024 (ossia: danno alla salute del 19%, pari a € 66.194,10, incrementato del 38% della
“personalizzazione” per sofferenza soggettiva, pari ad € 25.153,72; più € 891,00 per giorni 9 di pagina 1 di 13 inabilità totale;
+ € 2.970,00 per 40 giorni di inabilità parziale al 75%; + € 1.485,00 per 30 giorni di parziale al 50% ed € 990,00 per 40 giorni di parziale al 25%), con rivalutazione monetaria e interessi al saldo, ovvero, in subordine, nella misura di € 72.530,00 (nel non creduto caso in cui il Tribunale non ritenesse di riconoscere la
“personalizzazione”), con rivalutazione monetaria e interessi al saldo;
o ancora, in ulteriore gradato subordine, nella misura “base” ricavabile dai parametri forniti dal Dr. incrementata come da Persona_2
Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per l'anno 2023, come dedotto dalla sottoscritta difesa già ai paragrafi 18 e 19 della premessa dell'atto di citazione, nonché nella Memoria n. 1 ex art. 183 cpc, sempre con aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali al saldo.
IN ESTREMO SUBORDINE: adversis reiectis, dato atto di quanto richiesto in via principale e salva
l'applicabilità delle Tabelle risarcitorie milanesi aggiornate al 2023 (o ai successivi anni di durata della causa), e salva una eventuale diversa valutazione delle responsabilità, condannarsi il convenuto
a corrispondere all'attore a titolo risarcitorio l'importo (maggiore o minore di quelli indicati in via principale e/o gradatamente subordinata) ritenuto equo e dovuto dal Tribunale adito, con aggiunta di rivalutazione monetaria e interessi al saldo.
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese giudiziali e degli onorari difensivi, come da Nota spese redatta in ossequio ai parametri ministeriali in vigore, con rimborso spese a forfait 15%, IVA e CPA di legge, oltre alla rifusione delle spese di C.T.U..
CONDANNARSI ALTRESÌ il convenuto, ex artt. 96 e 642, 1° comma, c.p.c. per aver rifiutato la negoziazione assistita e aver attestato circostanze inesistenti o artefatte, come la asserita corresponsione di € 20.000,00 e la falsa rappresentazione dei luoghi e della dinamica.”
Per AN LI:
“- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 2054 co. 1 cod. civ. e/o dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa
pagina 2 di 13 nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, da liquidarsi in favore dell'avv. Andrea
Girardi che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: si chiede essere ammessi a prova per testi con le signore:
- Vicolo Francesco Pertusati 4 – Pavia (che si trovava presso l'abitazione del Testimone_1 convenuto in occasione del sinistro di cui si discute);
- Via G. Amendola 10 – DA RI ME (BS) – (moglie dell'attore); Testimone_2 sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione “vero che”:
1) la via Giorgio Amendola in DA RI ME è una strada a fondo cieco che conduce ad un parcheggio come da immagine che si rammostra (cfr. ns doc. 3)?
2) la via Giorgio Amendola in DA RI ME è una strada che forma un'area interclusa dalle abitazioni circostanti come da immagine che si rammostra (cfr. ns doc. 3)?
5) Dica il teste se il giorno 12.06.2021, alle ore 14.30 circa, in via Giorgio Amendola n. 10 a DA
RI ME, rinveniva sul luogo testimoni che avevano assistito alla caduta del signor Parte_1
dal proprio ciclomotore Yamaha Whi?
[...]
6) Dica il teste se il giorno 12.06.2021, alle ore 14.30 circa, in via Giorgio Amendola n. 10 a DA
RI ME, a seguito del sinistro occorso al signor con il proprio ciclomotore Parte_1
Yamaha Whi, il cane di proprietà del signor presentava lesioni?” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento dei Parte_1 CP_1 danni patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 12.06.2021, alle ore 14.30 circa.
L'attore ha esposto che mentre percorreva Via Giorgio Amendola nel Comune di DA B.T. (BS) a bordo del proprio ciclomotore, all'altezza del civico 10, il cane di proprietà di usciva CP_1 improvvisamente dal cancello dell'abitazione, urtava la ruota anteriore del ciclomotore e causava la perdita di controllo dello stesso e la caduta a terra del conducente.
pagina 3 di 13 A seguito del sinistro veniva trasportato dai mezzi di soccorso del 118 al Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale di Esine ove, sottoposto agli accertamenti clinici e radiografici del caso, veniva diagnosticata “frattura collo del femore dx”, con prescrizione di ricovero per trattamento chirurgico.
L'attore ha richiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del sinistro e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, pari ad euro
97.683,82 ovvero, in subordine, pari ad euro 72.530,00 nel caso non fosse riconosciuta la
“personalizzazione”, ovvero, in ulteriore subordine, nella misura ritenuta equa.
Si è costituito non contestando la verificazione del sinistro, tuttavia eccependo il concorso CP_1 di colpa del danneggiato nella causazione dello stesso ai sensi dell'art. 2054 c.c., contestando altresì
l'ammontare delle pretese attoree.
Previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del convenuto, escussione dei testi ed espletamento di c.t.u. medico- legale sulla persona dell'attore.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa PA alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.07.2025, alla quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Le domande risarcitorie formulate da possono trovare accoglimento nei limiti di Parte_1 seguito indicati.
Giova preliminarmente rammentare che nell'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato.
pagina 4 di 13 Nello specifico il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato dall'animale e dimostrare il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito. Qualora il danneggiato sia anche conducente del veicolo dovrà altresì allegare e dimostrare di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'evento, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
Come è noto, la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale.
Ne consegue come al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non sia sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, essendo gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria dell'art. 2052 c.c., ovvero la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale), ossia l'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (cfr., ex multis, Cass. n. 200/2002; Cass., n. 4373 del
7/3/2016; Cass. n. 16550/2022; Cass. 17253/2024).
La Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, co. 1, c.c., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente, in quanto l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione.
Con riferimento all'art. 2054 primo comma c.c., invero, deve evidenziarsi come la disposizione in esame non presupponga necessariamente, ai fini della sua applicazione, la proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti del conducente del veicolo (domanda nel caso di specie assente); al contrario, infatti, la norma è una disposizione generale di disciplina dei criteri di imputabilità dei danni conseguenti alla circolazione di veicoli, norma quindi destinata a operare anche in assenza di una pretesa risarcitoria nei confronti del conducente per il danno che sia stato cagionato per effetto della circolazione del mezzo.
pagina 5 di 13 Ne discende che, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno – non essendo sufficiente, per il superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, l'accertamento in concreto del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento - il risarcimento spettante a quest'ultimo deve essere corrispondentemente diminuito.
La giurisprudenza ha altresì precisato che, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e
2054 c.c. (Cass. n. 4373 del 2016; Cass. n. 13577 del 2003).
Si possono, dunque, verificare i seguenti scenari: qualora sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità, nulla quaestio; se non è possibile accertarla con precisione, e solo uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro; se tutti possono fornire la prova liberatoria, ciascuno andrà esente da responsabilità; se nessuno la fornisce, la responsabilità graverà su entrambi (cfr. Cass. n. 4202/2017).
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie deve osservarsi che il fatto storico della caduta di mentre percorreva, a bordo del proprio motociclo, Via Amendola nel comune di DA Parte_1
RI ME in prossimità del civico n. 10, e precisamente nel luogo di cui alle fotografie prodotte
(cfr. doc. 10 fasc. parte attrice), è circostanza pacifica in giudizio, in assenza di contestazioni, e comunque confermata sia dal convenuto nell'interrogatorio formale, sia dai testi e Tes_2
Testimone_1
Deve altresì ritenersi provato il nesso causale tra il comportamento del cane - di proprietà e in uso al momento dell'evento a - e il sinistro, risultando confermato in atti e dall'istruttoria orale CP_1 svolta che il cane fosse uscito improvvisamente dal cancello dell'abitazione di che dà CP_1
l'accesso alla Via Amendola, dirigendosi verso la pubblica via - per poi rientrare qualche istante dopo - allorché transitava sulla via, a bordo del proprio ciclomotore. Parte_1
Tale ricostruzione, invero, è stata fornita dallo stesso convenuto nei propri scritti difensivi (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione) e confermata anche in sede di interrogatorio formale, durante il quale pagina 6 di 13 ha dichiarato di aver visto “il cane uscire dal mio cancello e poi rientrare”. CP_1
Immediatamente dopo tale circostanza, il convenuto, avendo sentito un rumore, si è precipitato sulla via e ha soccorso il che, come dal medesimo dichiarato, “era caduto al suolo mentre si Pt_1 trovava a bordo del suo ciclomotore”.
Le circostanze trovano conferma anche dalla testimonianza resa da la quale ha Testimone_1 dichiarato che si trovava e casa di e “di aver sentito un rumore e di essermi poi recata CP_1 all'interno del cancello che dà sulla strada. Ho visto il cane ormai all'interno del cancello, ma dalla posizione ho intuito che fosse appena rientrato e la moto a terra”.
Può dunque ritenersi provato che l'uscita repentina e imprevista del cane dal cancello sia avvenuta proprio in concomitanza con il passaggio sulla via del Savaglio a bordo del proprio motociclo e che in tale frangente si sia verificata la caduta dell'attore.
Tuttavia, deve considerarsi che, se non ha vinto la presunzione di responsabilità nella CP_1 causazione del danno per cui è causa, ai sensi dell'art. 2052 c.c., essendo provata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta sopra descritta del cane e l'evento dannoso, al contempo deve accertarsi se abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, vincendo così la Parte_1 presunzione di responsabilità a suo carico sancita dall'art. 2054 c.c.
Come osservato, invero, nell'ipotesi di concorso delle presunzioni di cui agli articoli 2052 c.c. e 2054,
c. 1 c.c., in virtù di tale ultima norma la prova liberatoria dalla presunzione di colpa del conducente non
è costituita solo dall'essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle sulla comune prudenza, ma anche di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, il che significa, generalmente, che abbia anche effettuato (o tentato di effettuare) una manovra di emergenza (Cass.
2.2.1995 n. 1240;
Cass. 21.7.1989 n. 3439; Cass. 11.7.1979 n. 4002), a meno che questa, attese le circostanze del caso concreto, risulti impossibile (Cass.
2.2.1995 n. 1240).
Nel caso di specie alcun teste ha assistito alla dinamica del sinistro e le circostanze in atti, in mancanza di ulteriori elementi, non sono tali da consentire di ritenere provato che il cane abbia urtato il motociclo attoreo (non essendovi, peraltro, prova del ferimento dello stesso), né che il conducente del motoveicolo procedesse a una velocità adeguata alle condizioni di luogo e di tempo, e quindi che l'odierno attore abbia fatto tutto il possibile per evitare l'evento. Infatti, non è possibile escludere che procedesse a una velocità tale da non consentirgli di frenare in tempo per evitare la Parte_1
pagina 7 di 13 collisione con l'animale. Né possono rilevare, in senso contrario, le dichiarazioni testimoniali relative alle dichiarazioni rese dal convenuto a soggetti terzi ante causam (cfr. dichiarazioni rese dai testi e ), in particolare ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa, Tes_3 Tes_4 Tes_5
CP_ essendo pacifico che nemmeno lo stesso ha assistito al fatto.
Deve pertanto affermarsi la concorrente responsabilità, in pari misura e in applicazione delle due presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2504 c.c., sia di , quale proprietario del cane, sia di CP_1
, conducente del motociclo Yamaha Whi, nella causazione dell'evento dannoso per cui Parte_1
è causa.
Il concorso delle due presunzioni di responsabilità sopra richiamate, quindi, porta a ritenere che la pretesa risarcitoria azionata dal possa trovare accoglimento solo in misura corrispondente e Pt_1 che, pertanto, il danno dallo stesso patito vada imputato al convenuto solo nella misura del 50%.
2.1 I danni alla persona riportati dall'attore sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale affidata alla dott.ssa , le cui conclusioni risultano condivisibili dal Tribunale, in quanto conseguenti ad Persona_1 un esauriente esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico svoltosi, nonché in ragione della completezza, chiarezza e coerenza della stessa con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche. Nessuna osservazione è stata svolta dai consulenti delle parti.
In particolare, il c.t.u. ha accertato che l'attore ha riportato: “FRATTURA DEL COLLO FEMORALE
DX che ha richiesto l'intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca”, da ricondursi causalmente al sinistro, e che dopo un periodo di inabilità temporanea totale per 9 gg., parziale al 75% per 40 giorni, al 50% per 30 giorni, al 25% per 40 giorni, abbia riportato un danno biologico permanente pari al 19%.
Ciò premesso, ai fini della liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
L'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano, come è noto, ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle “tabelle” espresse in moneta pagina 8 di 13 attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (cfr. Cass. 7 giugno
2011 n. 12408; Cass. 30 giugno 2011 n. 14402).
La liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, deve comunque consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (cfr., ex multis, Cass. 18 giugno 2015, n. 12594), che consente al giudice di valorizzare le modificazioni peggiorative della qualità della vita che non ritenga ricomprese nella valutazione tabellare, ove puntualmente allegate e provate. Pur spettando al giudice il compito di accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato,
a prescindere dal nome attribuitogli dalle parti, ciò deve avvenire in considerazione di quanto allegato e provato dalle stesse.
Deve altresì rammentarsi che la Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale
(quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
Giova a tale proposito rammentarsi che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprende – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr.
Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci, invero, devono essere distintamente allegate e provate, potendosi ricorrere, in relazione al solo danno morale, anche alle presunzioni ed al principio del quoad plerumque accidit.
pagina 9 di 13 Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che abbia compiutamente allegato e Parte_1 provato tanto il danno biologico che il danno morale patito a seguito del sinistro avvenuto nel giugno del 2021. Quanto al danno biologico, infatti, lo stesso risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della c.t.u. medico-legale, che ha confermato l'esistenza delle lesioni psicofisiche, sia temporanee che permanenti, in capo all'attore, nonché la riconducibilità delle stesse al sinistro per cui è causa. Per ciò che concerne il danno morale, deve ritenersi che nel caso di specie la prova del danno da sofferenza sia stata fornita, in via presuntiva, sulla base della tipologia di lesioni subite dall'attore e degli elementi allegati dalla difesa attorea.
2.2 Sulla scorta di tali principi si ritiene equo riconoscere all'attore, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 7.360,00 in moneta attuale, adottando un importo medio giornaliero nella misura di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale e procedendo ad una diminuzione proporzionale per i giorni di inabilità parziale riconosciuti.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, lo stesso deve ritenersi, per quanto già osservato, pari al 19% e può essere liquidato, in considerazione dell'età dell'attore (53 anni) al momento del consolidamento dei postumi permanenti (cfr., ex multis, Cass. 7.02.2017, n.
3121), nella somma di euro 70.048,00 (importo già comprensivo della componente di danno morale).
Deve altresì osservarsi che l'attore ha richiesto il riconoscimento della personalizzazione, fondando tale richiesta sulla sofferenza soggettiva e genericamente sulle ricadute del sinistro.
Sulla base dei principi richiamati in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, trattasi, ad avviso di questo giudice, di cifra congrua a riparare integralmente il danno subito da , Parte_1 dovendosi escludere il riconoscimento di alcuna personalizzazione, posto che le limitazioni genericamente denunciate come conseguenti alla lesione permanente non eccedono in alcun modo quelle tipiche.
Deve rammentarsi, invero, che la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 23778/2014 e
Cass. n. 24471/2014; più recentemente tali principi sono stati ribaditi da Cass. n. 28988/2019 “in
pagina 10 di 13 presenza di un danno permanente alla salute (….) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
“personalizzazione”)”; cfr., in senso conforme, Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 4032/2018 e Cass. n.
7513/2018).
Ne consegue che la personalizzazione genericamente richiesta dall'attore non può essere riconosciuta, essendosi lo stesso limitato ad allegare conseguenze dei postumi permanenti accertati che già devono ritenersi compresi nel “bareme” medico legale in quanto ordinariamente derivati da lesioni del tipo di quelle riportate.
Ne consegue che il danno non patrimoniale patito dall'attore può essere quantificato nella misura complessiva di euro 77.408,00, da ridursi del 50% in ragione del ritenuto concorso di colpa attoreo, e così di euro 38.704,00.
Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze pagina 11 di 13 accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di euro
38.704,00 devalutata all'epoca del fatto (12.06.2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 12.06.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.3 Quanto al danno patrimoniale, la c.t.u. ha osservato che “Agli atti non sono allegate fatture di spese mediche sostenute dal periziando. La raggiunta stabilizzazione dei postumi permette di escludere che il periziando debba sostenere spese mediche future.” (cfr. pag. 4 relazione c.t.u.).
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto, non sussistendo i presupposti per disporsi una compensazione anche solo parziale delle spese di lite, dovendosi richiamare sul punto quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (cfr. Cass. S.U. 31.10.2022 n. 32061).
Le spese di lite sono dunque liquidate, a favore dell'attore e a carico del convenuto, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva espletata e della media complessità delle questioni trattate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte attrice, redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - in euro 840,33 per pagina 12 di 13 spese e in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono anch'esse poste in via definitiva a carico del convenuto.
Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, formulata dall'attore, difettando gli elementi costitutivi di cui all'art. 96 c.p.c.,
e segnatamente la malafede o la colpa grave nella resistenza in giudizio, né potendo tale responsabilità discendere dalla mancata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita, considerato, peraltro,
l'accoglimento in misura solo parziale delle domande attoree all'esito del presente giudizio. Né psi ritiene elemento idoneo a fondare siffatta responsabilità l'iniziale erronea indicazione dell'avvenuto pagamento di euro 20.000,00 a favore dell'attore, trattandosi di errore prontamente riconosciuto e rettificato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- condanna al risarcimento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
38.704,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna a rifondere l'attore delle spese di lite, che si liquidano in euro 840,33 CP_1 per spese e in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Brescia il 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILANI PIER Parte_1 C.F._1 LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA LANICO 4, MALEGNO (BS) presso il difensore avv. MILANI PIER LUIGI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI ANDREA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA FABIO FILZI 22, MILANO presso il difensore avv. GIRARDI ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“NEL MERITO: adversis reiectis, ravvisata in capo al convenuto la responsabilità nella causazione del sinistro de quo, per omessa custodia del cane di sua proprietà o comunque per negligenza o ancora ex artt. 2043, 2052 e 2054 c.c., condannarlo al risarcimento in favore dell'attore del danno alla salute cagionatogli, nella misura complessiva di € 97.683,82, quale importo risultante dal punteggio di invalidità e inabilità riconosciuto dalla C.T.U. Dr.ssa nella relazione peritale del Persona_1
20.6.2024 (ossia: danno alla salute del 19%, pari a € 66.194,10, incrementato del 38% della
“personalizzazione” per sofferenza soggettiva, pari ad € 25.153,72; più € 891,00 per giorni 9 di pagina 1 di 13 inabilità totale;
+ € 2.970,00 per 40 giorni di inabilità parziale al 75%; + € 1.485,00 per 30 giorni di parziale al 50% ed € 990,00 per 40 giorni di parziale al 25%), con rivalutazione monetaria e interessi al saldo, ovvero, in subordine, nella misura di € 72.530,00 (nel non creduto caso in cui il Tribunale non ritenesse di riconoscere la
“personalizzazione”), con rivalutazione monetaria e interessi al saldo;
o ancora, in ulteriore gradato subordine, nella misura “base” ricavabile dai parametri forniti dal Dr. incrementata come da Persona_2
Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano per l'anno 2023, come dedotto dalla sottoscritta difesa già ai paragrafi 18 e 19 della premessa dell'atto di citazione, nonché nella Memoria n. 1 ex art. 183 cpc, sempre con aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali al saldo.
IN ESTREMO SUBORDINE: adversis reiectis, dato atto di quanto richiesto in via principale e salva
l'applicabilità delle Tabelle risarcitorie milanesi aggiornate al 2023 (o ai successivi anni di durata della causa), e salva una eventuale diversa valutazione delle responsabilità, condannarsi il convenuto
a corrispondere all'attore a titolo risarcitorio l'importo (maggiore o minore di quelli indicati in via principale e/o gradatamente subordinata) ritenuto equo e dovuto dal Tribunale adito, con aggiunta di rivalutazione monetaria e interessi al saldo.
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese giudiziali e degli onorari difensivi, come da Nota spese redatta in ossequio ai parametri ministeriali in vigore, con rimborso spese a forfait 15%, IVA e CPA di legge, oltre alla rifusione delle spese di C.T.U..
CONDANNARSI ALTRESÌ il convenuto, ex artt. 96 e 642, 1° comma, c.p.c. per aver rifiutato la negoziazione assistita e aver attestato circostanze inesistenti o artefatte, come la asserita corresponsione di € 20.000,00 e la falsa rappresentazione dei luoghi e della dinamica.”
Per AN LI:
“- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: circoscrivere il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 2054 co. 1 cod. civ. e/o dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa
pagina 2 di 13 nella causazione del sinistro, nonché contenere l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, da liquidarsi in favore dell'avv. Andrea
Girardi che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: si chiede essere ammessi a prova per testi con le signore:
- Vicolo Francesco Pertusati 4 – Pavia (che si trovava presso l'abitazione del Testimone_1 convenuto in occasione del sinistro di cui si discute);
- Via G. Amendola 10 – DA RI ME (BS) – (moglie dell'attore); Testimone_2 sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione “vero che”:
1) la via Giorgio Amendola in DA RI ME è una strada a fondo cieco che conduce ad un parcheggio come da immagine che si rammostra (cfr. ns doc. 3)?
2) la via Giorgio Amendola in DA RI ME è una strada che forma un'area interclusa dalle abitazioni circostanti come da immagine che si rammostra (cfr. ns doc. 3)?
5) Dica il teste se il giorno 12.06.2021, alle ore 14.30 circa, in via Giorgio Amendola n. 10 a DA
RI ME, rinveniva sul luogo testimoni che avevano assistito alla caduta del signor Parte_1
dal proprio ciclomotore Yamaha Whi?
[...]
6) Dica il teste se il giorno 12.06.2021, alle ore 14.30 circa, in via Giorgio Amendola n. 10 a DA
RI ME, a seguito del sinistro occorso al signor con il proprio ciclomotore Parte_1
Yamaha Whi, il cane di proprietà del signor presentava lesioni?” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento dei Parte_1 CP_1 danni patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 12.06.2021, alle ore 14.30 circa.
L'attore ha esposto che mentre percorreva Via Giorgio Amendola nel Comune di DA B.T. (BS) a bordo del proprio ciclomotore, all'altezza del civico 10, il cane di proprietà di usciva CP_1 improvvisamente dal cancello dell'abitazione, urtava la ruota anteriore del ciclomotore e causava la perdita di controllo dello stesso e la caduta a terra del conducente.
pagina 3 di 13 A seguito del sinistro veniva trasportato dai mezzi di soccorso del 118 al Pronto Parte_1
Soccorso dell'Ospedale di Esine ove, sottoposto agli accertamenti clinici e radiografici del caso, veniva diagnosticata “frattura collo del femore dx”, con prescrizione di ricovero per trattamento chirurgico.
L'attore ha richiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del sinistro e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, pari ad euro
97.683,82 ovvero, in subordine, pari ad euro 72.530,00 nel caso non fosse riconosciuta la
“personalizzazione”, ovvero, in ulteriore subordine, nella misura ritenuta equa.
Si è costituito non contestando la verificazione del sinistro, tuttavia eccependo il concorso CP_1 di colpa del danneggiato nella causazione dello stesso ai sensi dell'art. 2054 c.c., contestando altresì
l'ammontare delle pretese attoree.
Previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale del convenuto, escussione dei testi ed espletamento di c.t.u. medico- legale sulla persona dell'attore.
Con provvedimento del giud. Coordinatore dott. Sabbadini in data 4.11.24 – rilevato il trasferimento della dott.ssa PA alla II sezione del Tribunale con decorrenza 4.11.2024 – la presente causa è stata riassegnata a questo Giudice.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.07.2025, alla quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. Le domande risarcitorie formulate da possono trovare accoglimento nei limiti di Parte_1 seguito indicati.
Giova preliminarmente rammentare che nell'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato.
pagina 4 di 13 Nello specifico il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato dall'animale e dimostrare il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito. Qualora il danneggiato sia anche conducente del veicolo dovrà altresì allegare e dimostrare di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'evento, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
Come è noto, la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale.
Ne consegue come al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non sia sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, essendo gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria dell'art. 2052 c.c., ovvero la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale), ossia l'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (cfr., ex multis, Cass. n. 200/2002; Cass., n. 4373 del
7/3/2016; Cass. n. 16550/2022; Cass. 17253/2024).
La Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che, in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo e un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, co. 1, c.c., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente, in quanto l'art. 2054 c.c. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione.
Con riferimento all'art. 2054 primo comma c.c., invero, deve evidenziarsi come la disposizione in esame non presupponga necessariamente, ai fini della sua applicazione, la proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti del conducente del veicolo (domanda nel caso di specie assente); al contrario, infatti, la norma è una disposizione generale di disciplina dei criteri di imputabilità dei danni conseguenti alla circolazione di veicoli, norma quindi destinata a operare anche in assenza di una pretesa risarcitoria nei confronti del conducente per il danno che sia stato cagionato per effetto della circolazione del mezzo.
pagina 5 di 13 Ne discende che, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno – non essendo sufficiente, per il superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, l'accertamento in concreto del nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento - il risarcimento spettante a quest'ultimo deve essere corrispondentemente diminuito.
La giurisprudenza ha altresì precisato che, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e
2054 c.c. (Cass. n. 4373 del 2016; Cass. n. 13577 del 2003).
Si possono, dunque, verificare i seguenti scenari: qualora sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità, nulla quaestio; se non è possibile accertarla con precisione, e solo uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro; se tutti possono fornire la prova liberatoria, ciascuno andrà esente da responsabilità; se nessuno la fornisce, la responsabilità graverà su entrambi (cfr. Cass. n. 4202/2017).
Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie deve osservarsi che il fatto storico della caduta di mentre percorreva, a bordo del proprio motociclo, Via Amendola nel comune di DA Parte_1
RI ME in prossimità del civico n. 10, e precisamente nel luogo di cui alle fotografie prodotte
(cfr. doc. 10 fasc. parte attrice), è circostanza pacifica in giudizio, in assenza di contestazioni, e comunque confermata sia dal convenuto nell'interrogatorio formale, sia dai testi e Tes_2
Testimone_1
Deve altresì ritenersi provato il nesso causale tra il comportamento del cane - di proprietà e in uso al momento dell'evento a - e il sinistro, risultando confermato in atti e dall'istruttoria orale CP_1 svolta che il cane fosse uscito improvvisamente dal cancello dell'abitazione di che dà CP_1
l'accesso alla Via Amendola, dirigendosi verso la pubblica via - per poi rientrare qualche istante dopo - allorché transitava sulla via, a bordo del proprio ciclomotore. Parte_1
Tale ricostruzione, invero, è stata fornita dallo stesso convenuto nei propri scritti difensivi (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione) e confermata anche in sede di interrogatorio formale, durante il quale pagina 6 di 13 ha dichiarato di aver visto “il cane uscire dal mio cancello e poi rientrare”. CP_1
Immediatamente dopo tale circostanza, il convenuto, avendo sentito un rumore, si è precipitato sulla via e ha soccorso il che, come dal medesimo dichiarato, “era caduto al suolo mentre si Pt_1 trovava a bordo del suo ciclomotore”.
Le circostanze trovano conferma anche dalla testimonianza resa da la quale ha Testimone_1 dichiarato che si trovava e casa di e “di aver sentito un rumore e di essermi poi recata CP_1 all'interno del cancello che dà sulla strada. Ho visto il cane ormai all'interno del cancello, ma dalla posizione ho intuito che fosse appena rientrato e la moto a terra”.
Può dunque ritenersi provato che l'uscita repentina e imprevista del cane dal cancello sia avvenuta proprio in concomitanza con il passaggio sulla via del Savaglio a bordo del proprio motociclo e che in tale frangente si sia verificata la caduta dell'attore.
Tuttavia, deve considerarsi che, se non ha vinto la presunzione di responsabilità nella CP_1 causazione del danno per cui è causa, ai sensi dell'art. 2052 c.c., essendo provata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta sopra descritta del cane e l'evento dannoso, al contempo deve accertarsi se abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, vincendo così la Parte_1 presunzione di responsabilità a suo carico sancita dall'art. 2054 c.c.
Come osservato, invero, nell'ipotesi di concorso delle presunzioni di cui agli articoli 2052 c.c. e 2054,
c. 1 c.c., in virtù di tale ultima norma la prova liberatoria dalla presunzione di colpa del conducente non
è costituita solo dall'essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle sulla comune prudenza, ma anche di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, il che significa, generalmente, che abbia anche effettuato (o tentato di effettuare) una manovra di emergenza (Cass.
2.2.1995 n. 1240;
Cass. 21.7.1989 n. 3439; Cass. 11.7.1979 n. 4002), a meno che questa, attese le circostanze del caso concreto, risulti impossibile (Cass.
2.2.1995 n. 1240).
Nel caso di specie alcun teste ha assistito alla dinamica del sinistro e le circostanze in atti, in mancanza di ulteriori elementi, non sono tali da consentire di ritenere provato che il cane abbia urtato il motociclo attoreo (non essendovi, peraltro, prova del ferimento dello stesso), né che il conducente del motoveicolo procedesse a una velocità adeguata alle condizioni di luogo e di tempo, e quindi che l'odierno attore abbia fatto tutto il possibile per evitare l'evento. Infatti, non è possibile escludere che procedesse a una velocità tale da non consentirgli di frenare in tempo per evitare la Parte_1
pagina 7 di 13 collisione con l'animale. Né possono rilevare, in senso contrario, le dichiarazioni testimoniali relative alle dichiarazioni rese dal convenuto a soggetti terzi ante causam (cfr. dichiarazioni rese dai testi e ), in particolare ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa, Tes_3 Tes_4 Tes_5
CP_ essendo pacifico che nemmeno lo stesso ha assistito al fatto.
Deve pertanto affermarsi la concorrente responsabilità, in pari misura e in applicazione delle due presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2504 c.c., sia di , quale proprietario del cane, sia di CP_1
, conducente del motociclo Yamaha Whi, nella causazione dell'evento dannoso per cui Parte_1
è causa.
Il concorso delle due presunzioni di responsabilità sopra richiamate, quindi, porta a ritenere che la pretesa risarcitoria azionata dal possa trovare accoglimento solo in misura corrispondente e Pt_1 che, pertanto, il danno dallo stesso patito vada imputato al convenuto solo nella misura del 50%.
2.1 I danni alla persona riportati dall'attore sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale affidata alla dott.ssa , le cui conclusioni risultano condivisibili dal Tribunale, in quanto conseguenti ad Persona_1 un esauriente esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico svoltosi, nonché in ragione della completezza, chiarezza e coerenza della stessa con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche. Nessuna osservazione è stata svolta dai consulenti delle parti.
In particolare, il c.t.u. ha accertato che l'attore ha riportato: “FRATTURA DEL COLLO FEMORALE
DX che ha richiesto l'intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca”, da ricondursi causalmente al sinistro, e che dopo un periodo di inabilità temporanea totale per 9 gg., parziale al 75% per 40 giorni, al 50% per 30 giorni, al 25% per 40 giorni, abbia riportato un danno biologico permanente pari al 19%.
Ciò premesso, ai fini della liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno (patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
L'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano, come è noto, ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle “tabelle” espresse in moneta pagina 8 di 13 attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (cfr. Cass. 7 giugno
2011 n. 12408; Cass. 30 giugno 2011 n. 14402).
La liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, deve comunque consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (cfr., ex multis, Cass. 18 giugno 2015, n. 12594), che consente al giudice di valorizzare le modificazioni peggiorative della qualità della vita che non ritenga ricomprese nella valutazione tabellare, ove puntualmente allegate e provate. Pur spettando al giudice il compito di accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato,
a prescindere dal nome attribuitogli dalle parti, ciò deve avvenire in considerazione di quanto allegato e provato dalle stesse.
Deve altresì rammentarsi che la Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale
(quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
Giova a tale proposito rammentarsi che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass. 7513/2018), comprende – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo Collegio (cfr.
Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due (fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore.
Entrambe tali voci, invero, devono essere distintamente allegate e provate, potendosi ricorrere, in relazione al solo danno morale, anche alle presunzioni ed al principio del quoad plerumque accidit.
pagina 9 di 13 Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che abbia compiutamente allegato e Parte_1 provato tanto il danno biologico che il danno morale patito a seguito del sinistro avvenuto nel giugno del 2021. Quanto al danno biologico, infatti, lo stesso risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della c.t.u. medico-legale, che ha confermato l'esistenza delle lesioni psicofisiche, sia temporanee che permanenti, in capo all'attore, nonché la riconducibilità delle stesse al sinistro per cui è causa. Per ciò che concerne il danno morale, deve ritenersi che nel caso di specie la prova del danno da sofferenza sia stata fornita, in via presuntiva, sulla base della tipologia di lesioni subite dall'attore e degli elementi allegati dalla difesa attorea.
2.2 Sulla scorta di tali principi si ritiene equo riconoscere all'attore, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 7.360,00 in moneta attuale, adottando un importo medio giornaliero nella misura di euro 115,00 per ogni giorno di inabilità totale e procedendo ad una diminuzione proporzionale per i giorni di inabilità parziale riconosciuti.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, lo stesso deve ritenersi, per quanto già osservato, pari al 19% e può essere liquidato, in considerazione dell'età dell'attore (53 anni) al momento del consolidamento dei postumi permanenti (cfr., ex multis, Cass. 7.02.2017, n.
3121), nella somma di euro 70.048,00 (importo già comprensivo della componente di danno morale).
Deve altresì osservarsi che l'attore ha richiesto il riconoscimento della personalizzazione, fondando tale richiesta sulla sofferenza soggettiva e genericamente sulle ricadute del sinistro.
Sulla base dei principi richiamati in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, trattasi, ad avviso di questo giudice, di cifra congrua a riparare integralmente il danno subito da , Parte_1 dovendosi escludere il riconoscimento di alcuna personalizzazione, posto che le limitazioni genericamente denunciate come conseguenti alla lesione permanente non eccedono in alcun modo quelle tipiche.
Deve rammentarsi, invero, che la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 23778/2014 e
Cass. n. 24471/2014; più recentemente tali principi sono stati ribaditi da Cass. n. 28988/2019 “in
pagina 10 di 13 presenza di un danno permanente alla salute (….) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d.
“personalizzazione”)”; cfr., in senso conforme, Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 4032/2018 e Cass. n.
7513/2018).
Ne consegue che la personalizzazione genericamente richiesta dall'attore non può essere riconosciuta, essendosi lo stesso limitato ad allegare conseguenze dei postumi permanenti accertati che già devono ritenersi compresi nel “bareme” medico legale in quanto ordinariamente derivati da lesioni del tipo di quelle riportate.
Ne consegue che il danno non patrimoniale patito dall'attore può essere quantificato nella misura complessiva di euro 77.408,00, da ridursi del 50% in ragione del ritenuto concorso di colpa attoreo, e così di euro 38.704,00.
Sulla predetta somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze pagina 11 di 13 accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di euro
38.704,00 devalutata all'epoca del fatto (12.06.2021) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 12.06.2021 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.3 Quanto al danno patrimoniale, la c.t.u. ha osservato che “Agli atti non sono allegate fatture di spese mediche sostenute dal periziando. La raggiunta stabilizzazione dei postumi permette di escludere che il periziando debba sostenere spese mediche future.” (cfr. pag. 4 relazione c.t.u.).
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto, non sussistendo i presupposti per disporsi una compensazione anche solo parziale delle spese di lite, dovendosi richiamare sul punto quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (cfr. Cass. S.U. 31.10.2022 n. 32061).
Le spese di lite sono dunque liquidate, a favore dell'attore e a carico del convenuto, secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum, dell'attività difensiva espletata e della media complessità delle questioni trattate - con riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella nota spese di parte attrice, redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in ragione dei criteri poc'anzi indicati - in euro 840,33 per pagina 12 di 13 spese e in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono anch'esse poste in via definitiva a carico del convenuto.
Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, formulata dall'attore, difettando gli elementi costitutivi di cui all'art. 96 c.p.c.,
e segnatamente la malafede o la colpa grave nella resistenza in giudizio, né potendo tale responsabilità discendere dalla mancata partecipazione alla procedura di negoziazione assistita, considerato, peraltro,
l'accoglimento in misura solo parziale delle domande attoree all'esito del presente giudizio. Né psi ritiene elemento idoneo a fondare siffatta responsabilità l'iniziale erronea indicazione dell'avvenuto pagamento di euro 20.000,00 a favore dell'attore, trattandosi di errore prontamente riconosciuto e rettificato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- condanna al risarcimento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
38.704,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- condanna a rifondere l'attore delle spese di lite, che si liquidano in euro 840,33 CP_1 per spese e in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Brescia il 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Laura Frata
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