Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 23314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23314 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23314/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08734/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8734 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Semeraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per ottenere
l'accertamento e la declaratoria
- dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza a fronte dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006, presentata dalla società -OMISSIS-in data -OMISSIS- relativamente al Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di -OMISSIS- MW, da realizzarsi nel comune di Laterza (TA), in località "Viglione e Masseria Rodogna", e delle relative opere di connessione alla RTN, ubicate anche nei comuni di Santeramo in Colle (BA) e Matera (MT).
l'accertamento
- dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- della natura soprassessoria della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. -OMISSIS-del 6.12.2024 e del perdurante obbligo di provvedere dell'Amministrazione;
nonché per l'accertamento
- della formazione del silenzio assenso quanto all'atto di assenso di competenza del Ministero della Cultura ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, co. 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, e dell'art. 17-bis della l. n. 241/1990;
e per la condanna
- del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 entro il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 117, co. 2, c.p.a.
E con motivi aggiunti, per l’annullamento
- del parere -OMISSIS- del 7.3.2025 del Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - pubblicato sul portale in data 10.3.2025 e tramesso alla ricorrente con nota Protocollo nr: -OMISSIS-del 21.03.2025 - con il quale il Ministero della Cultura ha espresso il parere negativo “per il “Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza pari a -OMISSIS- MW e relative opere di connessione, localizzato tra la Regione Basilicata e la Regione Puglia, nei territori di Matera (MT), Laterza (BA) e Santeramo in Colle (BA)”, presentato dalla ricorrente;
- di tutti i pareri endoprocedimentali richiamati nel parere del MiC, ed in particolare dei pareri del 21/06/2023 e del 08/11/2024 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, dei pareri del 21/09/2023 e del 15/12/2022 della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e dei pareri del 19/02/2024 e del 22/11/2024 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata;
- ove occorrer possa, della nota prot. -OMISSIS-del 21.03.2025 con la quale il MASE ha “ ritenuto che sulla questione dovesse essere attivata la procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge 400/1988 e ha proposto la rimessione degli atti relativi al procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente;
- nei limiti dell’interesse azionato, della nota prot. -OMISSIS- del 6 maggio 2025, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti presentata dalla Società in data 7 aprile 2025;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 14.3.2025, conosciuta in data 6 maggio 2025, con la quale il Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE ha richiesto l’attivazione della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 21.3.2025, conosciuta in data 6 maggio 2025, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha attivato la procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis della legge n. 400/1988;
e per ottenere
- la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Provincia di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa EN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 6 novembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, ritenendo di dover attendere la decisione sulla VIA da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per spirito di leale collaborazione e cooperazione tra Amministrazione e privati, al fine di ottenere il pieno assenso alla realizzazione del progetto da parte della Presidenza del Consiglio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
Considerato che i Ministeri resistenti e la Provincia di Taranto hanno preso atto della richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso, non opponendosi i primi ed aderendo la seconda alla richiesta di compensazione tra le parti delle spese di lite;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto dell’esito del giudizio e del consenso o comunque non opposizione manifestati dalle parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN AN |
IL SEGRETARIO