Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03889/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3889 del 2025, proposto da LO CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola D'Onofrio, Giovanna Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale LI, domiciliataria ex lege in LI, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale Civile di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, dott. Mainenti, n. 1736/2016, emessa e depositata il 21.9.2016, n.r.g. lav. 2202/2015, cui è stata apposta la formula esecutiva in data 11.1.2017, notificata in data 7.6.2018, non appellata, e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa SS LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 25.07.2025 e depositato il 27.07.2025, l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per l’attuazione della sentenza del Tribunale Civile di Torre Annunziata – Sezione Lavoro, n. 1736/2016, emessa e depositata il 21.9.2016, n.r.g. lav. 2202/2015, cui è stata apposta la formula esecutiva in data 11.1.2017, notificata in data 7.6.2018, non appellata e passata in giudicato, nella parte in cui ha condannato il MIM “ in persona del suo Ministro pro tempore al pagamento (…) delle spese di lite che si liquidano per l’intero in complessivi euro 900,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario ”.
Il ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica effettuata e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Conclude, pertanto, con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, e di fissazione di una penale per l’eventuale ulteriore ritardo.
2. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di stile.
3. Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il gravame è fondato e va accolto.
2. Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
3. Nel caso di specie, risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda risulta notificata in data 7.06.2018 presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115. c.p.a. (all. ric.).
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza è passata in giudicato, come da documentazione in atti (all. ric.).
4. Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato.
In caso di ulteriore inottemperanza si nomina sin d’ora, quale Commissario ad Acta, il Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del MIM, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Al riguardo si precisa che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, LI, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Si dispone, altresì, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore del ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
5. Le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del MIM, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, che – su specifica richiesta del ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessata quanto statuito e quanto dovutogli;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LL Di LI, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
SS LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS LE | EL LL Di LI |
IL SEGRETARIO