CASS
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
Massime • 1
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la riproposizione in giudizio di un'istanza in precedenza rigettata è preclusa, ex art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., ove avvenuta dopo l'apertura del dibattimento, anche nel caso in cui sia "medio tempore" mutata la persona persona fisica del giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2024, n. 25081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25081 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De EO NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 22/09/2023 della Corte di appello di Napoli;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22/09/2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 27/05/2021, il Tribunale di Avellino aveva affermato la penale responsabilità di De EO NI in ordine al delitto di illecita cessione continuata di sostanze stupefacenti nell'ipotesi del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del De EO, avv.to Gaetano Aufiero, che ha articolato un unico motivo di Penale Sent. Sez. 4 Num. 25081 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 23/04/2024 ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 168- bis cod. pen., nonché inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen. Sostiene, in particolare, che la decisione della Corte territoriale sarebbe illegittima nella parte in cui ha ritenuto infondata la doglianza incentrata sulla supposta erroneità del provvedimento reiettivo dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova, proposta nell'interesse dell'imputato. Osserva, infatti, che tale istanza, in esito a un primo rigetto disposto dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino in data 05/10/2018, era stata ripresentata, dinanzi al Tribunale della medesima città, all'udienza del 12/12/2020, celebrata dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, ma, per effetto delle molteplici modifiche della persona del giudice intervenute medio tempore, prima dell'avvio dell'istruttoria dibattimentale. Rileva, quindi, che tale circostanza renderebbe tutt'altro che intempestiva la reiterazione della richiesta, atteso che, per un verso, costituirebbe consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la mutazione dell'organo giudicante implica la regressione del processo alla fase degli atti preliminari al dibattimento, con conseguente possibilità di rivalutazione delle questioni proposte tempestivamente dalle parti e, per altro verso, non troverebbe applicazione, nelle ipotesi di reiterazione dell'istanza, lo sbarramento temporale sancito dall'art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen. qualora il primo provvedimento reiettivo trovi giustificazione, come in tesi nel caso di specie, nell'entità della pena astrattamente comminata per il reato in contestazione, piuttosto che in considerazioni di merito. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di De EO NI è infondato e dev'essere, pertanto, rigettato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2 2. Destituito di fondamento è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 168-bis cod. pen. e inosservanza del termine stabilito a pena di decadenza di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., sostenendo che la decisione della Corte territoriale sarebbe illegittima nella parte in cui ha ritenuto priva di pregio la doglianza basata sulla supposta erroneità del provvedimento reiettivo dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova, proposta nell'interesse De EO. Ritiene in proposito il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, abbia fatto buon governo delle evocate disposizioni sostanziali e processuali, ove si consideri che l'art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen. prevede espressamente che "... nel caso di reiezione dell'istanza (eventualità verificatasi nel caso di specie, per effetto del rigetto disposto, in data 05/10/2018, dal giudice dell'udienza preliminare), questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento" e che tale formalità risultava già compiuta nel processo di cui trattasi allorquando l'istanza è stata reiterata, come, peraltro, pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente nel corpo dell'impugnativa. E invero, la consultazione degli atti processuali, consentita in ragione della natura di "error in procedendo" del vizio dedotto con il motivo di ricorso, rivela che la dichiarazione di apertura del dibattimento intervenne all'udienza del 26/02/2019, che le udienze successive, nel corso delle quali non fu svolta alcuna attività istruttoria, furono caratterizzate dal mutamento del giudice-persona fisica investito della trattazione del processo e che, infine, all'udienza del 12/12/2020 fu reiterata la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova. Peraltro, a fronte dell'avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento, risultano di per sé inidonee a vanificarne i descritti effetti preclusivi le modifiche dell'organo giudicante successivamente intervenute, conseguendo ad esse solo l'obbligo per il giudice subentrato, che emette la sentenza, di rinnovare, in ossequio al principio di immutabilità consacrato all'art. 525 cod. proc. pen., le prove in precedenza assunte da altro giudice-persona fisica, fermo restando il suo potere di valutare ex novo le questioni in precedenza tempestivamente proposte dalle parti e già decise dal giudice diversamente composto (così: Sez. U., n. 41736 del 30/05/2019, P.G. c/ Bajrami Klevis, Rv. 276754-01, nonché, più di recente, Sez. 2, n. 44021 del 19/09/2023, Tribunale di Matera, Rv. 285241-01). Né assume rilevanza, al fine di ritenere inapplicabile al caso di specie il limite alla reiterabilità della richiesta sancito dall'art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., la circostanza che il provvedimento reiettivo reso dal giudice dell'udienza 3 preliminare sarebbe fondato su ragioni di natura formale, correlate all'entità della pena comminata per il delitto ab origine contestato, sia perché nessuna disposizione normativa esclude, in maniera espressa, l'operatività del limite in tale eventualità, sia perché il provvedimento menzionato risulta concretamente motivato con argomentazione che attinge al merito della vicenda, facendosi esplicito riferimento alla peculiare gravità dei fatti. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/04/2024
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22/09/2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 27/05/2021, il Tribunale di Avellino aveva affermato la penale responsabilità di De EO NI in ordine al delitto di illecita cessione continuata di sostanze stupefacenti nell'ipotesi del fatto di lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del De EO, avv.to Gaetano Aufiero, che ha articolato un unico motivo di Penale Sent. Sez. 4 Num. 25081 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 23/04/2024 ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 168- bis cod. pen., nonché inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen. Sostiene, in particolare, che la decisione della Corte territoriale sarebbe illegittima nella parte in cui ha ritenuto infondata la doglianza incentrata sulla supposta erroneità del provvedimento reiettivo dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova, proposta nell'interesse dell'imputato. Osserva, infatti, che tale istanza, in esito a un primo rigetto disposto dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino in data 05/10/2018, era stata ripresentata, dinanzi al Tribunale della medesima città, all'udienza del 12/12/2020, celebrata dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, ma, per effetto delle molteplici modifiche della persona del giudice intervenute medio tempore, prima dell'avvio dell'istruttoria dibattimentale. Rileva, quindi, che tale circostanza renderebbe tutt'altro che intempestiva la reiterazione della richiesta, atteso che, per un verso, costituirebbe consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la mutazione dell'organo giudicante implica la regressione del processo alla fase degli atti preliminari al dibattimento, con conseguente possibilità di rivalutazione delle questioni proposte tempestivamente dalle parti e, per altro verso, non troverebbe applicazione, nelle ipotesi di reiterazione dell'istanza, lo sbarramento temporale sancito dall'art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen. qualora il primo provvedimento reiettivo trovi giustificazione, come in tesi nel caso di specie, nell'entità della pena astrattamente comminata per il reato in contestazione, piuttosto che in considerazioni di merito. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse di De EO NI è infondato e dev'essere, pertanto, rigettato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2 2. Destituito di fondamento è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 168-bis cod. pen. e inosservanza del termine stabilito a pena di decadenza di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., sostenendo che la decisione della Corte territoriale sarebbe illegittima nella parte in cui ha ritenuto priva di pregio la doglianza basata sulla supposta erroneità del provvedimento reiettivo dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova, proposta nell'interesse De EO. Ritiene in proposito il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, abbia fatto buon governo delle evocate disposizioni sostanziali e processuali, ove si consideri che l'art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen. prevede espressamente che "... nel caso di reiezione dell'istanza (eventualità verificatasi nel caso di specie, per effetto del rigetto disposto, in data 05/10/2018, dal giudice dell'udienza preliminare), questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento" e che tale formalità risultava già compiuta nel processo di cui trattasi allorquando l'istanza è stata reiterata, come, peraltro, pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente nel corpo dell'impugnativa. E invero, la consultazione degli atti processuali, consentita in ragione della natura di "error in procedendo" del vizio dedotto con il motivo di ricorso, rivela che la dichiarazione di apertura del dibattimento intervenne all'udienza del 26/02/2019, che le udienze successive, nel corso delle quali non fu svolta alcuna attività istruttoria, furono caratterizzate dal mutamento del giudice-persona fisica investito della trattazione del processo e che, infine, all'udienza del 12/12/2020 fu reiterata la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova. Peraltro, a fronte dell'avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento, risultano di per sé inidonee a vanificarne i descritti effetti preclusivi le modifiche dell'organo giudicante successivamente intervenute, conseguendo ad esse solo l'obbligo per il giudice subentrato, che emette la sentenza, di rinnovare, in ossequio al principio di immutabilità consacrato all'art. 525 cod. proc. pen., le prove in precedenza assunte da altro giudice-persona fisica, fermo restando il suo potere di valutare ex novo le questioni in precedenza tempestivamente proposte dalle parti e già decise dal giudice diversamente composto (così: Sez. U., n. 41736 del 30/05/2019, P.G. c/ Bajrami Klevis, Rv. 276754-01, nonché, più di recente, Sez. 2, n. 44021 del 19/09/2023, Tribunale di Matera, Rv. 285241-01). Né assume rilevanza, al fine di ritenere inapplicabile al caso di specie il limite alla reiterabilità della richiesta sancito dall'art. 464-quater, comma 9, cod. proc. pen., la circostanza che il provvedimento reiettivo reso dal giudice dell'udienza 3 preliminare sarebbe fondato su ragioni di natura formale, correlate all'entità della pena comminata per il delitto ab origine contestato, sia perché nessuna disposizione normativa esclude, in maniera espressa, l'operatività del limite in tale eventualità, sia perché il provvedimento menzionato risulta concretamente motivato con argomentazione che attinge al merito della vicenda, facendosi esplicito riferimento alla peculiare gravità dei fatti. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/04/2024