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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/10/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 314/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR LO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 314/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. LATO Parte_3 C.F._3
IA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Novara, Corte degli Speziali n. 1
PARTI ATTRICI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 C.F._5
SI LE e dall'avv. CLEMENTI GIULIANO ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Gravellona Toce (VB), Corso Sempione n. 134;
(C.F. , Parte_4 C.F._6
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. ROSSI Parte_5 C.F._7
CA LE ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in AR (NO), via Roma n. 40; (C.F. ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante CP_3 P.IVA_1 pro tempore sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. GESSA FEDERICA e CP_4 dall'avv. CIARDI FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore RG (NO), Corso Roma n. 58,
(C.F. ), in persona del suo Sindaco e legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SAPPA RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Verbania, Via Quarantadue Martiri n. 165/B
PARTI CONVENUTE pagina 1 di 20 OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio , Parte_3 CP_1 Controparte_2 Parte_5
e chiedendo che fosse accertata l'esatta collocazione del confine tra Parte_4 CP_3
il fondo di cui al mappale 311, foglio 4, NCT Comune di , e quello contiguo di cui al CP_5
mappale 1649 ex 312; che fosse accertato e dichiarato che i convenuti e CP_1 CP_2 avevano realizzato opere usurpando la proprietà attorea, per la porzione di sedime accertanda in corso di causa, con conseguente condanna degli stesso alla loro demolizione e alla rimessa in pristino del fondo mappale 311; che fosse accertato e dichiarato che la proprietà fondo mappale 1649 aveva accesso carraio da e alla pubblica sul mappale 1725 in forza di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ovvero secondo altro titolo accertando in corso di causa;
che i convenuti e fossero condannati a CP_1 CP_2
cessare immediatamente ogni molestia, turbativa e passaggio carraio e ogni manovra di mezzi e veicoli sul fondo mappale 311, anche conformemente alla destinazione al PRG di quest'ultimo a pubblico parcheggio;
che fosse accertata l'esatta collocazione dei confini nord e ovest del fondo mappale attoreo 311, foglio 4 NCT, Comune di , con la Via LL e il CP_5
fondo mappale 294; che fosse accertata la porzione di sedime del fondo mappale 311 usurpata dai convenuti e da dal passaggio di mezzi, con condanna di Controparte_6 CP_3
quest'ultima all'immediata cessazione di ogni passaggio sulla proprietà 311 e all'integrale rimessa in pristino dei fondi attorei. Infine, hanno domandato che i convenuti fossero condannati in solido fra loro, ovvero, in subordine, per la rispettiva quota di responsabilità, al pagina 2 di 20 risarcimento dei danni patiti quantificati indicativamente in euro 314.566.12 ovvero nel diverso maggiore o minore determinato in corso di causa. In particolare, hanno esposto:
- che gli attori erano proprietari (per le quote 5/18 ciascuno e Parte_1 Parte_2
, e 4/9 ) dei fondi mappali nn. 311, 287, 292, 293, 291, 1840, foglio 4 del
[...] Parte_3
Catasto Terreni del Comune di - fraz. Alzo e del mappale 1839 del Catasto Fabbricati del CP_5
medesimo Comune;
- che i fondi attorei nn. 292, 293, 291 e 1840 erano terreni agricoli (prati, boschi ecc.) con configurazione morfologica complessa, presenza di alberi ad alto fusto, rocce e importanti dislivelli, mentre il mappale n. 1839 era una antica casa e il mappale 311 era un'area Per_1 destinata dal PRG a parcheggio pubblico;
- che sino al 2001 l'accesso all'intera proprietà attorea da e alla pubblica via era garantito ai mezzi, e in particolare a quelli agricoli, dal mappale 1840 attraverso la Provinciale del Lago
Maggiore e, inoltre, dal mappale 311 attraverso la Via LL posta a valle della proprietà tra i mappali 292 e 311;
- che con la realizzazione nel 2001 del muro di contenimento della Strada Provinciale del Lago
Maggiore, l'accesso alla vasta proprietà in questione era rimasto possibile unicamente dal mappale 311 attraverso la via LL;
- che la dimensione del fondo 311 (circa 150 mq) e la sua conformazione, pressoché pianeggiante, consentivano contemporaneamente il parcheggio dei mezzi dei proprietari e la manovra dei mezzi agricoli, che, stante la conformazione dei luoghi, non poteva essere svolta altrove;
- che il mappale 311 confinava a nord con il fondo mappale 294, di proprietà di a CP_3 est con il fondo convenuto mappale 1649, di proprietà di e CP_1 CP_2
e a sud con il fondo convenuto mappale 1725, di proprietà di e di
[...] Parte_4
Parte_5
- che con riferimento al mappale 1649, ovvero ex 312, era stata richiesta nel 1999 una concessione edilizia (prot. 5111, pratica 84/99) al Comune di per la “Costruzione di CP_5
pagina 3 di 20 nuovo fabbricato civile abitazione e recinzione” su fondo che sino ad allora era ancora prato e che la stessa era stata rilasciata in data 24.01.2001;
- che alla domanda di concessione era stata allegata documentazione fotografica, da cui risultava che la recinzione in progetto posta a confine tra il mappale 1649 e il ridetto mappale attoreo 311 era stata, in realtà, prevista oltre tale confine di circa m. 1,50, con occupazione di circa 14 mq di superficie;
- che in data 11.05.2004 la proprietà convenuta, che nel frattempo non aveva realizzato la recinzione della villetta, aveva depositato denuncia di inizio attività (prot. 2237/45, pratica n.
15/2004) per “realizzazione di recinzione”;
- che i mappali nn. 294, 1721, 1722, 295, 1663, 1360, di proprietà erano anch'essi CP_3
sempre stati terreni agricoli e boschivi, non abitati, né coltivati e che con l'acquisto da parte dell'attuale proprietario erano state progettate villette di abitazione civile;
- che tra l'agosto 2011 e il gennaio 2012 erano stati effettuati lavori di manutenzione alla Via
LL per consentire lo svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione della villetta del fondo 1649 (ovvero 312) e di quelle di (fondi 294 - 295- 1721-1722 - 1663); CP_3
- che, per il tratto in cui la strada LL affiancava il mappale attoreo 311, si creava sul fondo 311 uno spiazzo semi-pianeggiante, senza che vi fossero opere visibili o conformazioni del terreno particolari (strapiombi o altro) che potessero far distinguere ictu oculi l'esatto confine tra il sedime della strada e quello del fondo attoreo 311;
- che, in tale punto finale, la strada LL era delle dimensioni di circa metri 1,50, e, pertanto, il passaggio continuo dei mezzi da cantiere aveva comportato l'allargamento della strada oltre il suo confine a danno del fondo 311;
- che tali ripetuti passaggi di mezzi da cantiere avevano, tra l'altro, gravemente danneggiato il muro a secco del 1700 posto, a latere della via LL, sui mappali attorei 292 e 293;
- che fino all'agosto 2013 sui fondi attorei e, in particolare, sul fondo 311 si trovava un orto officinale insediato da il quale aveva, altresì, ivi parcheggiato la propria Parte_1
pagina 4 di 20 roulotte ove dimorava e che, su ricorso possessorio, i convenuti avevano Controparte_6 chiesto la rimozione delle piante;
- che dall'agosto 2013 il fondo 311 non era, quindi, più utilizzabile per gli attori quale parcheggio, né per le manovre di mezzi agricoli, in quanto occupato interamente dai confinanti per costruzioni illegittime e/o passaggi pedonali e carrai non autorizzati, in modo tale da rendere l'intera proprietà inaccessibile;
- che sussistevano i presupposti per la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia proprietà sul fondo di cui al mappale 1725 a vantaggio del fondo del mappale 1649;
- che, per l'effetto delle condotte illecite tenute dalle controparti, gli attori avevano subito numerosi danni patrimoniali ammontanti a euro 314.566,12.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e CP_1 Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda proposta dagli attori per il mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione ex d. lgs. 28/2010, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, che fosse costituito il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, onde consentire l'accesso alla via pubblica e da essa alla strada Statale, sul mappale 311 Fg. 4 NCT Comune di in favore del fondo CP_5
di cui al mappale 1649 ex 312 Fg 4 NCT Comune di , stante l'interclusione del loro fondo. CP_5
In via riconvenzionale e subordinata, è stato, inoltre, chiesto d'accertare e dichiarare l'esistenza di servitù acquisita per usucapione avente ad oggetto il passaggio carraio e pedonale sul mappale 311 fg 4 NCT Comune di , di proprietà degli attori ed in favore del CP_5
mappale 1649 ex 312 Fg 4 NCT Comune di , di proprietà dei convenuti. Nell'ipotesi in CP_5
cui la recinzione di confine della proprietà del mappale 1649 non fosse Controparte_7 corrisposta all'esatta linea di confine, è stato, infine, chiesto d'accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della piena proprietà dell'area individuata come difforme per decorso del tempo. In particolare, hanno dedotto:
pagina 5 di 20 - che gli stessi risiedevano ormai da molti anni nella loro proprietà di cui al mappale 1649 e che il terreno su cui era stato edificato l'immobile era stato ereditato dalla sig.ra CP_2
dal proprio padre;
[...]
- che i convenuti, nella realizzazione del muro di recinzione della proprietà, avevano esattamente rispettato la linea di confine;
- che tale recinzione aveva seguito la linea di confine già dettata da un muro in sasso risalente al secolo scorso e che gli esponenti, in ogni caso, laddove vi fosse stata una discrepanza tra il confine attuale e il rilevamento effettuato, avevano pacificamente usucapito la piena proprietà del reliquato ipoteticamente difforme rispetto al confine;
- che l'accesso sia pedonale che carraio al fondo del mappale 1649 era da sempre avvenuto attraverso il mappale 311 e che da sempre i convenuti ed i loro danti causa avevano praticato indisturbati il transito sia pedonale che carraio attraverso il mappale 311;
- che il transito pedonale e carraio sul mappale 311 non pregiudicava la destinazione di parcheggio ad uso pubblico;
- che gli odierni attori si erano negli anni resi responsabili di atti in spregio dei diritti dei convenuti, posizionando delle piante e parcheggiando un furgone sul mappale 311, in modo tale da impedire completamente il passaggio carraio e costringendo i sig.ri e CP_2 CP_1
a proporre un'azione possessoria, mediante la quale era stato ordinato al sig. Parte_1
la rimozione delle piante di alto fusto e la loro messa a dimora in posizione tale da consentire l'agevole passaggio carraio sul fondo 311 a favore del mappale 1649;
- che erano infondate le richieste risarcitorie formulate dagli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e Parte_5 Parte_4 eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, hanno esposto:
- che l'atto di citazione era nullo per l'inadeguata formulazione dalla c.d. editio actionis;
pagina 6 di 20 - che, nel caso di specie, l'unica domanda attorea che era stata rivolta alle esponenti era quella di far accertare l'esistenza di una servitù di passaggio sul fondo di loro proprietà (mapp 1725)
a favore degli altri convenuti proprietari del mappale 1649; Controparte_6
- che gli attori vantavano in nome proprio un eventuale diritto altrui ed erano, quindi, privi di legittimazione attiva nei confronti delle convenute ed;
Parte_5 Parte_4
- che non sussisteva alcun accesso alla via LL attraverso il mappale 1725, il quale da molto tempo era perimetrato da una recinzione composta da muro e ringhiera;
- che per affermare la sussistenza di destinazione del buon padre di famiglia occorreva, inoltre, che vi fossero opere evidenti e apparenti del presunto passaggio carraio affermato dagli attori;
- che i mappali di proprietà delle esponenti erano recintati e ben delineati, fin dal 1974, e non recavano alcun passaggio carraio in favore della proprietà Controparte_7
- che non era stata fornita alcuna prova dei danni lamentati dagli attori;
- che le convenute non avevano mai utilizzato il mappale n. 311 come passo carraio, avendo le stesse accesso da altra via carraia;
- che gli attori nel 2013 per loro stessa ammissione avevano condotto un camper roulotte che avevano parcheggiato proprio sul mappale 311, dove avevano, altresì, piantato alberi e cespugli.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita eccependo CP_3
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione e chiedendo che fosse accertata e dichiarata la qualità di litisconsorte necessario del , in quanto proprietario della Via LL, nonché, nel merito, Controparte_5 che fossero rigettate le domande attoree. In particolare, ha dedotto:
- che proprio gli attori avevano delineato i confini della loro proprietà rispetto alla via
LL quando, prima del 2013, aveva piantato alcune piante, oggetto poi di rimozione a seguito dell'ordinanza n. 812/2013 del Tribunale di Verbania;
pagina 7 di 20 - che l'azione di regolamento dei confini presupponeva, invece, una situazione di conflitto tra i fondi e quindi l'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini;
- che l'azione promossa per la cessazione di ogni passaggio da parte di sul CP_3
mappale 311, oltre che infondata, era inammissibile per difetto d'interesse ad agire da parte degli attori;
- che, difatti, l'esponente non aveva mai avanzato alcuna pretesa di esercitare un diritto sul mappale o sulla porzione di mappale di proprietà neppure per fatti Parte_6
concludenti, posto che i propri mezzi passavano già agevolmente sul tracciato della via
LL;
- che era parimenti inammissibile la domanda degli attori di far accertare e costituire una servitù di passaggio coattivo sul proprio fondo a favore del fondo di CP_3
- che la domanda risarcitoria era infondata, non essendo stata in alcun modo neppure sinteticamente enunciata la correlazione tra il comportamento dell'esponente e i lamentati danni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.7.2021 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , il quale si è costituto chiedendo il rigetto di Controparte_5
ogni domanda o eccezione nei confronti del medesimo e che fosse accertato il confine tra il fondo di proprietà comunale destinato a via pubblica denominata LL e il fondo di proprietà attorea di cui al mappale n. 311. Ha, inoltre, illustrato che l'area, allo stato, non poteva essere qualificata come un parcheggio pubblico, stante la natura meramente conformativa e non espropriativa del vincolo.
La causa è stata istruita documentalmente, dando corso a CTU con nomina del geom. Per_2
e mediante l'escussione di tre testi all'udienza del 7.10.2024. All'esito della stessa,
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 6.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 8 di 20 ⁎
In primo luogo, va affermata la procedibilità della domanda giudiziale stante l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, co. 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010.
Gli attori hanno instaurato il presente giudizio deducendo di essere proprietari dei fondi di cui ai mappali nn. 311/287/292/293/291/1839/1840 foglio 4 in Alzo di Pella e che, a partire dal 2001, l'unico accesso agli stessi era costituito dalla Via LL che giungeva sino al mappale 311, dove era possibile parcheggiare e fare manovra. Hanno, inoltre, allegato che dall'agosto 2013 il fondo 311 non era più utilizzabile dagli attori quale parcheggio, né per le manovre dei mezzi agricoli, in quanto “occupato interamente dai confinanti per costruzioni illegittime e/o passaggi pedonali e carrai non autorizzati, con la conseguenza che non potendo più parcheggiare e manovrare su tale fondo l'intera proprietà risulta[va] inaccessibile” (cfr. atto di citazione).
Hanno, quindi, chiesto, in primo luogo, che fosse accertata l'esatta collocazione del confine tra il fondo attoreo di cui al mappale 311, foglio 4 NCT Comune di , e quello contiguo di cui CP_5 al mappale 1649 di proprietà dei convenuti e CP_1 CP_2
Al riguardo, è orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza.
Nell'azione di regolamento di confini, invece, il conflitto è tra i fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo indicato dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, senza che rilevi l'effetto recuperatorio di detta domanda, che consegue all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sul confine (cfr. Cass., Sez. 2,
13.10.2020, n. 22095; Cass., Sez. 2, 23.8.2019, n. 21649; Cass., Sez. 2, 10.6.2010, n. 13986; Cass.,
9.10.2006, n. 21686; Cass., Sez. 2, 8.8.2003, n. 11942). L'azione di regolamento dei confini presuppone, quindi, una situazione di incertezza del confine tra fondi contigui, incertezza che può essere oggettiva o soggettiva. Nel primo caso, esiste una reale confusione delle zone di pagina 9 di 20 confine, ad esempio, a cagione del suo uso promiscuo;
nel secondo caso, l'attore allega che è errato il confine esistente e chiede che esso sia rettificato.
È stato, inoltre, affermato che "è correttamente qualificata actio finium regundorum, e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che
l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà" (Cass. 2297/2017).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la proposizione da parte del proprietario, convenuto con azione di regolamento dei confini, della eccezione di usucapione non vale a snaturare l'azione di regolamento di confini proposta dall'attore, in quanto con detta eccezione si fa valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l'incertezza sul confine, senza mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato ex adverso (cfr. Cass. n. 20144 del 03/09/2013, Cass., Sez. 2, 20.4.2001, n. 5899).
La domanda attorea va, quindi, ricondotta nell'ambito dell'azione di regolamento di confini, non essendo in discussione il diritto di proprietà, quanto piuttosto l'accertamento della effettiva estensione del fondo, mediante l'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto.
A tal fine è stata disposta CTU, nominando il geom. le cui conclusioni, logiche e Per_2
adeguatamente motivate, sono integralmente condivise dal Tribunale, sicché deve essere accertato che il confine tra i mappali 311 e 1649 è quello indicato dal CTU nella planimetria di cui all'allegato n. 6 dell'elaborato peritale.
pagina 10 di 20 Sulla base delle risultanze peritali, è stato, inoltre, accertato che la recinzione del mappale
1649 era stata realizzata occupando in parte, per circa 25 mq, l'area del mappale 311 (cfr. all.
n. 6 elaborato peritale).
Occorre, pertanto, valutare la fondatezza della domanda dei convenuti e CP_1 CP_2
d'acquisto della proprietà della predetta area per l'intervenuta usucapione. Al riguardo, gli stessi hanno dedotto che l'attuale recinzione aveva seguito la linea di confine già dettata da un muro in sasso preesistente. Tale circostanza è stata confermata dai tre testi escussi all'udienza del 7.10.2024. I testi e hanno entrambi Testimone_1 Testimone_2
riferito che il vecchio muro era stato sostituito da quello attuale intorno agli anni 1998-1999, mentre la teste , pur confermandola, ha collocato Testimone_3
temporalmente la circostanza con un margine d'incertezza intorno al 1995. La stessa ha precisato di aver visto il sig. dedicarsi alla costruzione del muro attuale in CP_2
sostituzione di quello precedente formato da sassi, che è stato anche riconosciuto nelle foto che le erano state mostrate in udienza (cfr. dichiarazione “Ricordo il sig. costruire la CP_2 recinzione attuale: l'ho visto togliere le pietre che costituivano il muro, posizionare dei legni sui tratti di volta in volta smontati per poi procedere alla gettata di cemento”). Parimenti, anche il teste
[...] ha dichiarato “la recinzione attuale è stata costruita al posto del muro di sassi. Ho visto Tes_2 mio papà aiutare nella costruzione della nuova recinzione quindi togliere le pietre per poi fare la gettata
e costruire il muro”.
Non si dubita dell'attendibilità dei testi escussi, le cui dichiarazioni sono tra di loro coerenti e coincidenti. La presenza di un muro di sasso a delimitazione del confine tra i due fondi è provata anche dalla documentazione fotografica prodotta dai convenuti (cfr. doc. 1 e 2).
Contrariamente a quanto dedotto dagli attori, non può, invece, desumersi dai documenti dagli stessi prodotti che la costruzione del nuovo muro su quello preesistente sia stata avviata in un periodo successivo rispetto a quello indicato dai testi. La denuncia d'inizio attività del
2004 non è, infatti, univocamente riferibile alla recinzione sita tra il mappale 311 e il mappale
1649, posto che nella planimetria allegata all'istanza presentata la stessa è individuata pagina 11 di 20 mediante la dicitura “recinzione esistente” e, quindi, come un'opera già realizzata e non in corso di realizzazione. Nella predetta planimetria è indicata, con segno grafico differente e a delimitazione dell'altro lato della proprietà, “la rete metallica plastificata”, cui deve riferirsi la pratica di denuncia d'inizio attività (doc. 16 attori). In ogni caso, la denuncia d'inizio attività presentata, anche se fosse riconducibile alla recinzione sita sul confine tra il fondo attoreo e quello dei convenuti, non sarebbe incompatibile con un'iniziale sostituzione del muro di sassi intorno agli anni 1998-1999, come riferito dai testimoni, in quanto dalla stessa non è neanche desumibile il tipo d'intervento che sarebbe stato realizzato. Inoltre, la dichiarazione del teste secondo cui la costruzione dell'abitazione sarebbe iniziata Testimone_2 successivamente alla sostituzione del muro, non è in contrasto con le risultanze documentali, essendo confermata dalla presentazione nel 1999 della richiesta di una concessione edilizia, poi rilasciata in data 24.1.2001, con concessione dell'abitabilità in data in data 28.4.2003 (doc.
10-11-13-14-15 attori).
La realizzazione da parte dei convenuti, a partire perlomeno dal 1999, di una recinzione - peraltro in sovrapposizione a un muro preesistente - entro la quale è stata ricompresa una parte del mappale 311 è estrinsecazione di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà sul bene. Tale possesso è perdurato in maniera continua e ininterrotta per oltre vent'anni, essendo la domanda giudiziale di regolamento dei confini stata proposta nel 2021 con l'instaurazione del presente giudizio. La protrazione per oltre vent'anni di tale signoria di fatto consente di ritenere compiuto l'usucapione, con conseguente acquisto della proprietà sull'area in questione.
Deve, quindi, essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e CP_1
d'acquisto per intervenuto usucapione della proprietà dell'area del mappale 311 CP_2
sita all'interno della recinzione dei convenuti e come individuata dal CTU CP_1 CP_2
nell'allegato 6 dell'elaborato peritale.
Sempre in via riconvenzionale, gli stessi hanno domandato che fosse dichiarata la costituzione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul mappale 311 in favore pagina 12 di 20 del fondo di cui al mappale 1649, stante l'interclusione dello stesso e, in subordine, che fosse accertata e dichiarata l'esistenza di servitù acquisita per usucapione avente ad oggetto il medesimo passaggio carraio e pedonale sul mappale 311. L'inversione logica nell'ordine di proposizione della domanda principale e di quella subordinata impone, tenuto conto dell'interesse perseguito dai convenuti sulla base delle difese e delle prospettazioni svolte dagli stessi, l'esame prioritario della domanda subordinata il cui accoglimento consente di ritenere assorbita quella principale. In ogni caso, quest'ultima non risulta accoglibile, in quanto il CTU nell'elaborato peritale ha accertato che il transito carraio e pedonale esercitato attualmente sul terreno di cui al mappale 311, per raggiungere la pubblica via, non è quello meno breve e di minor aggravio per il predetto fondo.
È, invece, meritevole d'accoglimento la domanda, formulata in via subordinata,
d'accertamento dell'intervenuto acquisto mediante usucapione della servitù avente ad oggetto il passaggio carraio e pedonale sul mappale 311 e in favore del mappale 1649 attraverso i cancelli, pedonale e carraio, esistenti. Dall'istruttoria è, infatti, emerso che da più di vent'anni i convenuti hanno esercitato il transito sia pedonale che con mezzi sul predetto mappale per raggiungere la pubblica via.
La teste ha, infatti, dichiarato che già dal 1968-70 era solita Testimone_3 recarsi presso il mappale 312, che al tempo era solo un terreno con prato, per trascorrere del tempo con la sua amica e i genitori di quest'ultima. Ha precisato che, quando era CP_2 presente il muro di pietra, si poteva accedere tramite un varco presente nello stesso e che, anche in seguito, era sempre transitata dal passaggio sul fondo 311.
Anche la teste , che ha sempre abitato nella medesima zona, ha riferito Testimone_1 che, quando era bambina, si recava dentro al fondo passando a piedi dal mappale 311 in un varco presente nel muro e che, anche dopo la costruzione del nuovo muro negli anni 1998-
1999, era passata più volte tramite il medesimo varco.
Infine, il teste ha riferito che fin da bambino era solito recarsi nell'attuale Testimone_2
proprietà dei convenuti, che al tempo era solo un prato circondato da un muro di sassi con un pagina 13 di 20 varco, precisando che inizialmente accedevano mediante un trattorino e poi anche in macchina. Ha, inoltre, aggiunto “il muro nuovo è stato costruito intorno agli anni 1998-1999 e poi sono iniziati i lavori di costruzione dell'attuale abitazione dei convenuti. Dopo la costruzione della casa, mi sono recato frequentemente a trovare mia sorella e sono passato dall'attuale cancello (quello davanti al mappale 311) sia a piedi che in macchina, anche in moto. Mi sono recato la settimana scorsa in macchina per l'ultima volta. Preciso che quando c'era il muro di pietra abbiamo iniziato a passare in macchina pochi anni prima della costruzione dell'attuale recinzione”.
Risulta, quindi, dimostrato che già in periodo antecedente alla costruzione della nuova recinzione (1998-1999) i convenuti si servivano del passaggio sul fondo 311 per poter accedere al mappale 312 sia a piedi sia con mezzi meccanici, come riferito dal teste Testimone_2
Al riguardo, anche la teste pur non avendo mai visto dei veicoli entrare tramite tale Tes_1 varco, ha specificato: “quando mi recavo lì da bambina ho visto alcune volte che parcheggiati sul fondo, dentro al muro, c'erano delle macchine che probabilmente erano dei genitori della signora
. Il passaggio sia pedonale che carraio attraverso il mappale 311 è, inoltre, stato CP_2
esercitato anche dopo la sostituzione del muro di sassi (cfr. dichiarazioni teste “Sono Tes_3 stata più volte nella casa dei convenuti e sono sempre passata dalla strada e dal passaggio sul fondo
311. Ultima volta è stato circa due settimane fa”; dichiarazioni teste “Per andare a trovare i Tes_1
CP_ coniugi e sono passata più volte dall'attuale cancello, l'ultima volta risale a circa 3-4 CP_2 anni”; dichiarazioni teste “Mi sono recato la settimana scorsa in macchina per l'ultima CP_2 volta”). Del resto, tale conclusione è desumibile in via presuntiva anche dalle risultanze dell'elaborato peritale, avendo il CTU accertato che il mappale 1649 è circondato da fondi altrui e che il transito carraio e pedonale per accedere alla pubblica via può essere esercitato esclusivamente sul mappale 311.
Sussiste, inoltre, anche il requisito dell'apparenza, essendo presenti una recinzione e un cancello sia carraio che pedonale, i quali sono opere permanenti rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente e la loro realizzazione al preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso quello servente. Ai fini della sussistenza pagina 14 di 20 del requisito dell'apparenza è, infatti, necessaria la presenza di una situazione di fatto oggettiva che renda evidente l'assoggettamento di un fondo a un altro, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, ma di un onere preciso a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù (cfr.
Cass. civ., sez. II, 20/01/2022, n. 1794; Cass. civ., sez. VI, 06/05/2021, n. 11834).
Infine, l'esercizio di tale servitù di passaggio non è incompatibile con la destinazione urbanistica a parcheggio pubblico del mappale 311, posto che, come chiarito dal di CP_5
, costituitosi a seguito dell'ordine d'integrazione del contraddittorio, la natura CP_5
meramente conformativa e non espropriativa del vincolo consente di ritenere che i proprietari del mappale n. 311 – con il limite di non realizzare opere contrastanti con la destinazione d'uso imposta dalle disposizioni urbanistiche – possano disporre liberamente dell'area, che attualmente non può essere propriamente qualificata come un parcheggio pubblico.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, deve, quindi, essere dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio gravante sul fondo del mappale 311 e a favore di quello del mappale 1649, tramite i cancelli già esistenti. Non può, invece, essere riconosciuta a favore degli attori un'indennità per la predetta servitù, in quanto la stessa è prevista dall'art. 1053 c.c. soltanto in caso di servitù coattive e non si pone in rapporto sinallagmatico con la concessione della servitù, avendo, invece, carattere risarcitorio per i pregiudizi derivanti al fondo servente dal peso che su di esso viene a gravare in seguito e per l'effetto della costituzione della servitù. Nella specie, gli attori non hanno provato, né allegato alcun pregiudizio specificamente connesso alla costituzione della servitù neanche in termine di deprezzamento del terreno.
Gli attori hanno, inoltre, domandato che fosse dichiarato che il fondo di cui al mappale 1649 avesse accesso carraio da e alla pubblica via sul mappale 1725 in forza di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ovvero secondo altro titolo accertando in corso di causa. La domanda non è meritevole d'accoglimento, in quanto gli attori invocano la costituzione di una servitù di passaggio non a favore di un fondo di loro proprietà, bensì a pagina 15 di 20 vantaggio del fondo di proprietà dei convenuti e È, quindi, carente la CP_1 CP_2 legittimazione attiva in capo agli stessi, in ragione del principio sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, salvo i casi tassativi di legge, nessuno può far valere in giudizio diritti altrui. In ogni caso, non sussiste il requisito dell'apparenza, ovvero la sussistenza d'opere permanenti rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. Difatti, anche sulla base della prospettazione attorea stessa, la realizzazione della recinzione del mappale 313 in arretramento rispetto al confine rappresenta il presupposto da cui è conseguita la possibilità di aprire cancello carraio e pedonale al confinante mappale 1649 su porzione di sedime di proprietà del mappale 1725 e non è, invece, un'opera permanente funzionale all'esercizio della servitù e tale da dimostrarne l'esistenza.
Gli attori hanno, inoltre, proposto domanda di regolamento dei confini in merito all'esatta collocazione della delimitazione del fondo mappale attoreo 311 con la Via LL e con il fondo mappale 294, deducendo che una porzione di sedime del fondo mappale 311 era stata usurpata dai convenuti e da a causa del passaggio di veicoli e Controparte_6 CP_3 mezzi da cantiere.
Sulla base degli accertamenti svolti, deve essere accertato e dichiarato che il confine tra la Via
LL e i mappali 311 e 294 è quello indicato dal CTU nella planimetria di cui all'allegato n. 6 dell'elaborato peritale. Il geom. ha, inoltre, verificato la sussistenza di uno Per_2
sconfinamento della strada con occupazione di una parte del sedime del mappale 311 per una superficie di circa mq. 33 in corrispondenza del predetto mappale (cfr. all. n. 6 elaborato peritale).
L'accertamento da parte del CTU di un allargamento del tratto stradale della via LL in corrispondenza del mappale 311 non è, tuttavia, sufficiente a dimostrare l'imputabilità dell'evento pregiudizievole ai soggetti convenuti. Al riguardo, infatti, parte attrice non ha articolato alcun capitolo di prova orale al fine di dimostrare il fatto storico dell'allargamento del sedime stradale ad opera dei mezzi di cantiere di e dei veicoli dei convenuti CP_3
Inoltre, tale circostanza non può neanche essere desunta dalla Controparte_6
pagina 16 di 20 documentazione fotografica prodotta dagli attori (doc. 48.2), in quanto riguardante un diverso tratto della via LL, come si desume dalla sopraelevazione rispetto ai terreni confinanti e alla presenza di un muretto di contenimento della strada stessa. Peraltro, anche la natura pubblica del tratto stradale, con la conseguente possibile percorrenza da parte di chiunque, non consentono d'individuare un'univoca correlazione casuale tra le condotte dei convenuti e lo sconfinamento della strada sul mappale 311.
Inoltre, non è meritevole d'accoglimento la domanda di negationis servitutis volta a far cessare ogni passaggio di sul mappale 311. Difetta, infatti, l'interesse ad agire degli attori, CP_3
in quanto non ha avanzato alcuna pretesa di esercitare un diritto sulla porzione CP_3 di mappale 311.
Il rigetto delle domande attoree e l'esclusione di profili di responsabilità in capo ai convenuti per le condotte lamentate dagli attori comportano, conseguentemente, la reiezione della richiesta di risarcimento dei danni. In ogni caso, gli attori non hanno fornito la prova dell'effettiva impossibilità di parcheggiare e fare manovra sul fondo, ovvero della circostanza allegata come presupposto da cui sarebbe conseguita l'inaccessibilità ai fondi di proprietà e i pregiudizi lamentati. Difatti, pur essendo stato accertato uno sconfinamento sul mappale 311 del sedime della strada LL e la diversa collocazione del confine tra i fondi dei mappali
311 e 1649, è rimasta indimostrata l'asserita impossibilità di far manovra e di parcheggiare. La necessità di servirsi dell'intero spazio di manovra e di parcheggio è, peraltro, smentita dalla messa a dimora di piante ad alto fusto ad opera degli attori fino ad agosto 2013, oggetto poi di rimozione a seguito dell'ordinanza n. 812/2013 del Tribunale di Verbania (doc. 5 convenuti
. Dalla documentazione fotografica prodotta in sede di procedimento Controparte_6 possessorio promosso dagli odierni convenuti e vince, infatti, che gran CP_1 CP_8
parte del mappale 311 era stato occupato con piante posizionate dagli attori (doc. 4 convenuti
. Controparte_6
Inoltre, dalla planimetria prodotta (doc. 6 attori) emerge inequivocabilmente che per accedere ai fondi di cui ai mappali 291, 1840 e 1839, dove si trova il fabbricato, occorre necessariamente pagina 17 di 20 servirsi della strada statale occidentale del Lago d'Orta, non essendo gli stessi direttamente raggiungibili percorrendo la sola via LL.
Sono, inoltre, prive di dimostrazione le ulteriori richieste risarcitorie non correlate alla dedotta impossibilità di parcheggiare e far manovra sul mappale 311. Quanto all'inutilizzabilità del mappale 311 come orto officinale, è rimasta indimostrata la prospettazione attorea secondo cui era “autorizzato a studiare e operare nei Parte_1 boschi a fini scientifici”, essendo stata documentata la mera iscrizione alla facoltà di Biologia.
In merito allo spargimento di ghiaia sul sedime del mappale 311 e al conseguente danneggiamento di un mezzo di proprietà degli attori, non è stata provata la riconducibilità causale del danneggiamento alla condotta di posizionamento della ghiaia, essendo a tal fine insufficiente la produzione di fatture e preventivi relativi a un guasto del veicolo (doc. 38,
38.1, 38.2, 38.3). Parimenti, non è stata dimostrata l'imputabilità ai convenuti dell'asportazione di un grande masso facente parte del muro a secco, né l'asserito disbosco abusivo ad opera dei convenuti e CP_1 CP_2
Alla luce delle considerazioni esposte, le domande risarcitorie formulate dagli attori devono essere integralmente rigettate.
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore deduzione delle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, gli attori devono essere condannati a rifondere le spese di lite, comprese quelle di mediazione (euro 1.008,00), sostenute dai convenuti che vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri ministeriali medi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto della complessità della lite e del valore indeterminato della controversia (scaglione euro 52.001,00 e 260.000), in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano state proposte più domande, alcune
pagina 18 di 20 di valore indeterminabile, ed una di risarcimento dei danni, di valore determinato, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile” (cfr. Cass. 9975/2016).
Al riguardo, la soccombenza degli attori concerne anche la domanda di regolamento dei confini sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui “nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese” (Cass. n. 3082/2006).
Inoltre, si reputa equo compensare per la quota della metà le spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori e il e porre la restante parte a carico degli stessi, in Controparte_5
quanto la partecipazione al giudizio da parte del è stata determinata dalla natura CP_5
petitoria della domanda di regolamento dei confini formulata dagli attori, i quali, tuttavia, non hanno rivolto alcuna domanda nei riguardi dell'ente.
Infine, devono essere poste definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- accerta e dichiara che il confine tra i mappali 311, foglio 4 NCT Comune di , e il CP_5
mappale 1649, foglio 4 NCT Comune di , è quello indicato dal CTU nella planimetria di CP_5 cui all'allegato n. 6 dell'elaborato peritale;
- accerta e dichiara che il confine tra la Via LL e i mappali 311, foglio 4 NCT Comune di
, e il mappale 294, foglio 4 NCT Comune di , è quello indicato dal CTU nella CP_5 CP_5 planimetria di cui all'allegato n. 6 dell'elaborato peritale;
- rigetta le restanti domande formulate dagli attori nei confronti dei convenuti;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e CP_1 CP_2 accerta e dichiara l'acquisto per intervenuto usucapione della proprietà dell'area del mappale pagina 19 di 20 311, foglio 4 NCT Comune di , sita all'interno della recinzione dei convenuti e CP_5 CP_1
come individuata dal CTU nell'allegato 6 dell'elaborato peritale;
CP_2
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e CP_1 CP_2
accerta e dichiara l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio gravante sul fondo del mappale 311, foglio 4 NCT Comune di , e a favore di quello del mappale CP_5
1649, foglio 4 NCT Comune di , attraverso i cancelli esistenti;
CP_5
- condanna , e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e le spese di lite liquidate in euro 98,00 per anticipazioni CP_1 Controparte_2
non imponibili e, tenuto conto di un aumento del 10% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli atti e di un aumento del 10% per la presenza di più parti
(art. 4 D.M. 55/2014), in euro 17.931,60 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.;
- condanna , e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e le spese di lite liquidate in euro 15.111,00 per compensi Parte_5 Parte_4 professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- condanna , e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese di lite liquidate in euro 15.111,00 per compensi professionali, oltre spese CP_3 generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- condanna , e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3 le spese di lite liquidate in euro 7.555,50 per compensi professionali, oltre Controparte_5 spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
Verbania, 10.10.2025
Il Giudice
AR LO
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR LO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 314/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. LATO Parte_3 C.F._3
IA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Novara, Corte degli Speziali n. 1
PARTI ATTRICI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2 C.F._5
SI LE e dall'avv. CLEMENTI GIULIANO ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Gravellona Toce (VB), Corso Sempione n. 134;
(C.F. , Parte_4 C.F._6
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. ROSSI Parte_5 C.F._7
CA LE ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in AR (NO), via Roma n. 40; (C.F. ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante CP_3 P.IVA_1 pro tempore sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. GESSA FEDERICA e CP_4 dall'avv. CIARDI FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore RG (NO), Corso Roma n. 58,
(C.F. ), in persona del suo Sindaco e legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SAPPA RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Verbania, Via Quarantadue Martiri n. 165/B
PARTI CONVENUTE pagina 1 di 20 OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio , Parte_3 CP_1 Controparte_2 Parte_5
e chiedendo che fosse accertata l'esatta collocazione del confine tra Parte_4 CP_3
il fondo di cui al mappale 311, foglio 4, NCT Comune di , e quello contiguo di cui al CP_5
mappale 1649 ex 312; che fosse accertato e dichiarato che i convenuti e CP_1 CP_2 avevano realizzato opere usurpando la proprietà attorea, per la porzione di sedime accertanda in corso di causa, con conseguente condanna degli stesso alla loro demolizione e alla rimessa in pristino del fondo mappale 311; che fosse accertato e dichiarato che la proprietà fondo mappale 1649 aveva accesso carraio da e alla pubblica sul mappale 1725 in forza di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ovvero secondo altro titolo accertando in corso di causa;
che i convenuti e fossero condannati a CP_1 CP_2
cessare immediatamente ogni molestia, turbativa e passaggio carraio e ogni manovra di mezzi e veicoli sul fondo mappale 311, anche conformemente alla destinazione al PRG di quest'ultimo a pubblico parcheggio;
che fosse accertata l'esatta collocazione dei confini nord e ovest del fondo mappale attoreo 311, foglio 4 NCT, Comune di , con la Via LL e il CP_5
fondo mappale 294; che fosse accertata la porzione di sedime del fondo mappale 311 usurpata dai convenuti e da dal passaggio di mezzi, con condanna di Controparte_6 CP_3
quest'ultima all'immediata cessazione di ogni passaggio sulla proprietà 311 e all'integrale rimessa in pristino dei fondi attorei. Infine, hanno domandato che i convenuti fossero condannati in solido fra loro, ovvero, in subordine, per la rispettiva quota di responsabilità, al pagina 2 di 20 risarcimento dei danni patiti quantificati indicativamente in euro 314.566.12 ovvero nel diverso maggiore o minore determinato in corso di causa. In particolare, hanno esposto:
- che gli attori erano proprietari (per le quote 5/18 ciascuno e Parte_1 Parte_2
, e 4/9 ) dei fondi mappali nn. 311, 287, 292, 293, 291, 1840, foglio 4 del
[...] Parte_3
Catasto Terreni del Comune di - fraz. Alzo e del mappale 1839 del Catasto Fabbricati del CP_5
medesimo Comune;
- che i fondi attorei nn. 292, 293, 291 e 1840 erano terreni agricoli (prati, boschi ecc.) con configurazione morfologica complessa, presenza di alberi ad alto fusto, rocce e importanti dislivelli, mentre il mappale n. 1839 era una antica casa e il mappale 311 era un'area Per_1 destinata dal PRG a parcheggio pubblico;
- che sino al 2001 l'accesso all'intera proprietà attorea da e alla pubblica via era garantito ai mezzi, e in particolare a quelli agricoli, dal mappale 1840 attraverso la Provinciale del Lago
Maggiore e, inoltre, dal mappale 311 attraverso la Via LL posta a valle della proprietà tra i mappali 292 e 311;
- che con la realizzazione nel 2001 del muro di contenimento della Strada Provinciale del Lago
Maggiore, l'accesso alla vasta proprietà in questione era rimasto possibile unicamente dal mappale 311 attraverso la via LL;
- che la dimensione del fondo 311 (circa 150 mq) e la sua conformazione, pressoché pianeggiante, consentivano contemporaneamente il parcheggio dei mezzi dei proprietari e la manovra dei mezzi agricoli, che, stante la conformazione dei luoghi, non poteva essere svolta altrove;
- che il mappale 311 confinava a nord con il fondo mappale 294, di proprietà di a CP_3 est con il fondo convenuto mappale 1649, di proprietà di e CP_1 CP_2
e a sud con il fondo convenuto mappale 1725, di proprietà di e di
[...] Parte_4
Parte_5
- che con riferimento al mappale 1649, ovvero ex 312, era stata richiesta nel 1999 una concessione edilizia (prot. 5111, pratica 84/99) al Comune di per la “Costruzione di CP_5
pagina 3 di 20 nuovo fabbricato civile abitazione e recinzione” su fondo che sino ad allora era ancora prato e che la stessa era stata rilasciata in data 24.01.2001;
- che alla domanda di concessione era stata allegata documentazione fotografica, da cui risultava che la recinzione in progetto posta a confine tra il mappale 1649 e il ridetto mappale attoreo 311 era stata, in realtà, prevista oltre tale confine di circa m. 1,50, con occupazione di circa 14 mq di superficie;
- che in data 11.05.2004 la proprietà convenuta, che nel frattempo non aveva realizzato la recinzione della villetta, aveva depositato denuncia di inizio attività (prot. 2237/45, pratica n.
15/2004) per “realizzazione di recinzione”;
- che i mappali nn. 294, 1721, 1722, 295, 1663, 1360, di proprietà erano anch'essi CP_3
sempre stati terreni agricoli e boschivi, non abitati, né coltivati e che con l'acquisto da parte dell'attuale proprietario erano state progettate villette di abitazione civile;
- che tra l'agosto 2011 e il gennaio 2012 erano stati effettuati lavori di manutenzione alla Via
LL per consentire lo svolgimento dei lavori necessari alla realizzazione della villetta del fondo 1649 (ovvero 312) e di quelle di (fondi 294 - 295- 1721-1722 - 1663); CP_3
- che, per il tratto in cui la strada LL affiancava il mappale attoreo 311, si creava sul fondo 311 uno spiazzo semi-pianeggiante, senza che vi fossero opere visibili o conformazioni del terreno particolari (strapiombi o altro) che potessero far distinguere ictu oculi l'esatto confine tra il sedime della strada e quello del fondo attoreo 311;
- che, in tale punto finale, la strada LL era delle dimensioni di circa metri 1,50, e, pertanto, il passaggio continuo dei mezzi da cantiere aveva comportato l'allargamento della strada oltre il suo confine a danno del fondo 311;
- che tali ripetuti passaggi di mezzi da cantiere avevano, tra l'altro, gravemente danneggiato il muro a secco del 1700 posto, a latere della via LL, sui mappali attorei 292 e 293;
- che fino all'agosto 2013 sui fondi attorei e, in particolare, sul fondo 311 si trovava un orto officinale insediato da il quale aveva, altresì, ivi parcheggiato la propria Parte_1
pagina 4 di 20 roulotte ove dimorava e che, su ricorso possessorio, i convenuti avevano Controparte_6 chiesto la rimozione delle piante;
- che dall'agosto 2013 il fondo 311 non era, quindi, più utilizzabile per gli attori quale parcheggio, né per le manovre di mezzi agricoli, in quanto occupato interamente dai confinanti per costruzioni illegittime e/o passaggi pedonali e carrai non autorizzati, in modo tale da rendere l'intera proprietà inaccessibile;
- che sussistevano i presupposti per la costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia proprietà sul fondo di cui al mappale 1725 a vantaggio del fondo del mappale 1649;
- che, per l'effetto delle condotte illecite tenute dalle controparti, gli attori avevano subito numerosi danni patrimoniali ammontanti a euro 314.566,12.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e CP_1 Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda proposta dagli attori per il mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione ex d. lgs. 28/2010, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, che fosse costituito il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, onde consentire l'accesso alla via pubblica e da essa alla strada Statale, sul mappale 311 Fg. 4 NCT Comune di in favore del fondo CP_5
di cui al mappale 1649 ex 312 Fg 4 NCT Comune di , stante l'interclusione del loro fondo. CP_5
In via riconvenzionale e subordinata, è stato, inoltre, chiesto d'accertare e dichiarare l'esistenza di servitù acquisita per usucapione avente ad oggetto il passaggio carraio e pedonale sul mappale 311 fg 4 NCT Comune di , di proprietà degli attori ed in favore del CP_5
mappale 1649 ex 312 Fg 4 NCT Comune di , di proprietà dei convenuti. Nell'ipotesi in CP_5
cui la recinzione di confine della proprietà del mappale 1649 non fosse Controparte_7 corrisposta all'esatta linea di confine, è stato, infine, chiesto d'accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della piena proprietà dell'area individuata come difforme per decorso del tempo. In particolare, hanno dedotto:
pagina 5 di 20 - che gli stessi risiedevano ormai da molti anni nella loro proprietà di cui al mappale 1649 e che il terreno su cui era stato edificato l'immobile era stato ereditato dalla sig.ra CP_2
dal proprio padre;
[...]
- che i convenuti, nella realizzazione del muro di recinzione della proprietà, avevano esattamente rispettato la linea di confine;
- che tale recinzione aveva seguito la linea di confine già dettata da un muro in sasso risalente al secolo scorso e che gli esponenti, in ogni caso, laddove vi fosse stata una discrepanza tra il confine attuale e il rilevamento effettuato, avevano pacificamente usucapito la piena proprietà del reliquato ipoteticamente difforme rispetto al confine;
- che l'accesso sia pedonale che carraio al fondo del mappale 1649 era da sempre avvenuto attraverso il mappale 311 e che da sempre i convenuti ed i loro danti causa avevano praticato indisturbati il transito sia pedonale che carraio attraverso il mappale 311;
- che il transito pedonale e carraio sul mappale 311 non pregiudicava la destinazione di parcheggio ad uso pubblico;
- che gli odierni attori si erano negli anni resi responsabili di atti in spregio dei diritti dei convenuti, posizionando delle piante e parcheggiando un furgone sul mappale 311, in modo tale da impedire completamente il passaggio carraio e costringendo i sig.ri e CP_2 CP_1
a proporre un'azione possessoria, mediante la quale era stato ordinato al sig. Parte_1
la rimozione delle piante di alto fusto e la loro messa a dimora in posizione tale da consentire l'agevole passaggio carraio sul fondo 311 a favore del mappale 1649;
- che erano infondate le richieste risarcitorie formulate dagli attori.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e Parte_5 Parte_4 eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, hanno esposto:
- che l'atto di citazione era nullo per l'inadeguata formulazione dalla c.d. editio actionis;
pagina 6 di 20 - che, nel caso di specie, l'unica domanda attorea che era stata rivolta alle esponenti era quella di far accertare l'esistenza di una servitù di passaggio sul fondo di loro proprietà (mapp 1725)
a favore degli altri convenuti proprietari del mappale 1649; Controparte_6
- che gli attori vantavano in nome proprio un eventuale diritto altrui ed erano, quindi, privi di legittimazione attiva nei confronti delle convenute ed;
Parte_5 Parte_4
- che non sussisteva alcun accesso alla via LL attraverso il mappale 1725, il quale da molto tempo era perimetrato da una recinzione composta da muro e ringhiera;
- che per affermare la sussistenza di destinazione del buon padre di famiglia occorreva, inoltre, che vi fossero opere evidenti e apparenti del presunto passaggio carraio affermato dagli attori;
- che i mappali di proprietà delle esponenti erano recintati e ben delineati, fin dal 1974, e non recavano alcun passaggio carraio in favore della proprietà Controparte_7
- che non era stata fornita alcuna prova dei danni lamentati dagli attori;
- che le convenute non avevano mai utilizzato il mappale n. 311 come passo carraio, avendo le stesse accesso da altra via carraia;
- che gli attori nel 2013 per loro stessa ammissione avevano condotto un camper roulotte che avevano parcheggiato proprio sul mappale 311, dove avevano, altresì, piantato alberi e cespugli.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita eccependo CP_3
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione e chiedendo che fosse accertata e dichiarata la qualità di litisconsorte necessario del , in quanto proprietario della Via LL, nonché, nel merito, Controparte_5 che fossero rigettate le domande attoree. In particolare, ha dedotto:
- che proprio gli attori avevano delineato i confini della loro proprietà rispetto alla via
LL quando, prima del 2013, aveva piantato alcune piante, oggetto poi di rimozione a seguito dell'ordinanza n. 812/2013 del Tribunale di Verbania;
pagina 7 di 20 - che l'azione di regolamento dei confini presupponeva, invece, una situazione di conflitto tra i fondi e quindi l'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini;
- che l'azione promossa per la cessazione di ogni passaggio da parte di sul CP_3
mappale 311, oltre che infondata, era inammissibile per difetto d'interesse ad agire da parte degli attori;
- che, difatti, l'esponente non aveva mai avanzato alcuna pretesa di esercitare un diritto sul mappale o sulla porzione di mappale di proprietà neppure per fatti Parte_6
concludenti, posto che i propri mezzi passavano già agevolmente sul tracciato della via
LL;
- che era parimenti inammissibile la domanda degli attori di far accertare e costituire una servitù di passaggio coattivo sul proprio fondo a favore del fondo di CP_3
- che la domanda risarcitoria era infondata, non essendo stata in alcun modo neppure sinteticamente enunciata la correlazione tra il comportamento dell'esponente e i lamentati danni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.7.2021 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , il quale si è costituto chiedendo il rigetto di Controparte_5
ogni domanda o eccezione nei confronti del medesimo e che fosse accertato il confine tra il fondo di proprietà comunale destinato a via pubblica denominata LL e il fondo di proprietà attorea di cui al mappale n. 311. Ha, inoltre, illustrato che l'area, allo stato, non poteva essere qualificata come un parcheggio pubblico, stante la natura meramente conformativa e non espropriativa del vincolo.
La causa è stata istruita documentalmente, dando corso a CTU con nomina del geom. Per_2
e mediante l'escussione di tre testi all'udienza del 7.10.2024. All'esito della stessa,
[...]
ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 6.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 8 di 20 ⁎
In primo luogo, va affermata la procedibilità della domanda giudiziale stante l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, co. 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010.
Gli attori hanno instaurato il presente giudizio deducendo di essere proprietari dei fondi di cui ai mappali nn. 311/287/292/293/291/1839/1840 foglio 4 in Alzo di Pella e che, a partire dal 2001, l'unico accesso agli stessi era costituito dalla Via LL che giungeva sino al mappale 311, dove era possibile parcheggiare e fare manovra. Hanno, inoltre, allegato che dall'agosto 2013 il fondo 311 non era più utilizzabile dagli attori quale parcheggio, né per le manovre dei mezzi agricoli, in quanto “occupato interamente dai confinanti per costruzioni illegittime e/o passaggi pedonali e carrai non autorizzati, con la conseguenza che non potendo più parcheggiare e manovrare su tale fondo l'intera proprietà risulta[va] inaccessibile” (cfr. atto di citazione).
Hanno, quindi, chiesto, in primo luogo, che fosse accertata l'esatta collocazione del confine tra il fondo attoreo di cui al mappale 311, foglio 4 NCT Comune di , e quello contiguo di cui CP_5 al mappale 1649 di proprietà dei convenuti e CP_1 CP_2
Al riguardo, è orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza.
Nell'azione di regolamento di confini, invece, il conflitto è tra i fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo indicato dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, senza che rilevi l'effetto recuperatorio di detta domanda, che consegue all'eliminazione del preesistente stato di incertezza sul confine (cfr. Cass., Sez. 2,
13.10.2020, n. 22095; Cass., Sez. 2, 23.8.2019, n. 21649; Cass., Sez. 2, 10.6.2010, n. 13986; Cass.,
9.10.2006, n. 21686; Cass., Sez. 2, 8.8.2003, n. 11942). L'azione di regolamento dei confini presuppone, quindi, una situazione di incertezza del confine tra fondi contigui, incertezza che può essere oggettiva o soggettiva. Nel primo caso, esiste una reale confusione delle zone di pagina 9 di 20 confine, ad esempio, a cagione del suo uso promiscuo;
nel secondo caso, l'attore allega che è errato il confine esistente e chiede che esso sia rettificato.
È stato, inoltre, affermato che "è correttamente qualificata actio finium regundorum, e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che
l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà" (Cass. 2297/2017).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la proposizione da parte del proprietario, convenuto con azione di regolamento dei confini, della eccezione di usucapione non vale a snaturare l'azione di regolamento di confini proposta dall'attore, in quanto con detta eccezione si fa valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l'incertezza sul confine, senza mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato ex adverso (cfr. Cass. n. 20144 del 03/09/2013, Cass., Sez. 2, 20.4.2001, n. 5899).
La domanda attorea va, quindi, ricondotta nell'ambito dell'azione di regolamento di confini, non essendo in discussione il diritto di proprietà, quanto piuttosto l'accertamento della effettiva estensione del fondo, mediante l'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto.
A tal fine è stata disposta CTU, nominando il geom. le cui conclusioni, logiche e Per_2
adeguatamente motivate, sono integralmente condivise dal Tribunale, sicché deve essere accertato che il confine tra i mappali 311 e 1649 è quello indicato dal CTU nella planimetria di cui all'allegato n. 6 dell'elaborato peritale.
pagina 10 di 20 Sulla base delle risultanze peritali, è stato, inoltre, accertato che la recinzione del mappale
1649 era stata realizzata occupando in parte, per circa 25 mq, l'area del mappale 311 (cfr. all.
n. 6 elaborato peritale).
Occorre, pertanto, valutare la fondatezza della domanda dei convenuti e CP_1 CP_2
d'acquisto della proprietà della predetta area per l'intervenuta usucapione. Al riguardo, gli stessi hanno dedotto che l'attuale recinzione aveva seguito la linea di confine già dettata da un muro in sasso preesistente. Tale circostanza è stata confermata dai tre testi escussi all'udienza del 7.10.2024. I testi e hanno entrambi Testimone_1 Testimone_2
riferito che il vecchio muro era stato sostituito da quello attuale intorno agli anni 1998-1999, mentre la teste , pur confermandola, ha collocato Testimone_3
temporalmente la circostanza con un margine d'incertezza intorno al 1995. La stessa ha precisato di aver visto il sig. dedicarsi alla costruzione del muro attuale in CP_2
sostituzione di quello precedente formato da sassi, che è stato anche riconosciuto nelle foto che le erano state mostrate in udienza (cfr. dichiarazione “Ricordo il sig. costruire la CP_2 recinzione attuale: l'ho visto togliere le pietre che costituivano il muro, posizionare dei legni sui tratti di volta in volta smontati per poi procedere alla gettata di cemento”). Parimenti, anche il teste
[...] ha dichiarato “la recinzione attuale è stata costruita al posto del muro di sassi. Ho visto Tes_2 mio papà aiutare nella costruzione della nuova recinzione quindi togliere le pietre per poi fare la gettata
e costruire il muro”.
Non si dubita dell'attendibilità dei testi escussi, le cui dichiarazioni sono tra di loro coerenti e coincidenti. La presenza di un muro di sasso a delimitazione del confine tra i due fondi è provata anche dalla documentazione fotografica prodotta dai convenuti (cfr. doc. 1 e 2).
Contrariamente a quanto dedotto dagli attori, non può, invece, desumersi dai documenti dagli stessi prodotti che la costruzione del nuovo muro su quello preesistente sia stata avviata in un periodo successivo rispetto a quello indicato dai testi. La denuncia d'inizio attività del
2004 non è, infatti, univocamente riferibile alla recinzione sita tra il mappale 311 e il mappale
1649, posto che nella planimetria allegata all'istanza presentata la stessa è individuata pagina 11 di 20 mediante la dicitura “recinzione esistente” e, quindi, come un'opera già realizzata e non in corso di realizzazione. Nella predetta planimetria è indicata, con segno grafico differente e a delimitazione dell'altro lato della proprietà, “la rete metallica plastificata”, cui deve riferirsi la pratica di denuncia d'inizio attività (doc. 16 attori). In ogni caso, la denuncia d'inizio attività presentata, anche se fosse riconducibile alla recinzione sita sul confine tra il fondo attoreo e quello dei convenuti, non sarebbe incompatibile con un'iniziale sostituzione del muro di sassi intorno agli anni 1998-1999, come riferito dai testimoni, in quanto dalla stessa non è neanche desumibile il tipo d'intervento che sarebbe stato realizzato. Inoltre, la dichiarazione del teste secondo cui la costruzione dell'abitazione sarebbe iniziata Testimone_2 successivamente alla sostituzione del muro, non è in contrasto con le risultanze documentali, essendo confermata dalla presentazione nel 1999 della richiesta di una concessione edilizia, poi rilasciata in data 24.1.2001, con concessione dell'abitabilità in data in data 28.4.2003 (doc.
10-11-13-14-15 attori).
La realizzazione da parte dei convenuti, a partire perlomeno dal 1999, di una recinzione - peraltro in sovrapposizione a un muro preesistente - entro la quale è stata ricompresa una parte del mappale 311 è estrinsecazione di un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà sul bene. Tale possesso è perdurato in maniera continua e ininterrotta per oltre vent'anni, essendo la domanda giudiziale di regolamento dei confini stata proposta nel 2021 con l'instaurazione del presente giudizio. La protrazione per oltre vent'anni di tale signoria di fatto consente di ritenere compiuto l'usucapione, con conseguente acquisto della proprietà sull'area in questione.
Deve, quindi, essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e CP_1
d'acquisto per intervenuto usucapione della proprietà dell'area del mappale 311 CP_2
sita all'interno della recinzione dei convenuti e come individuata dal CTU CP_1 CP_2
nell'allegato 6 dell'elaborato peritale.
Sempre in via riconvenzionale, gli stessi hanno domandato che fosse dichiarata la costituzione del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sul mappale 311 in favore pagina 12 di 20 del fondo di cui al mappale 1649, stante l'interclusione dello stesso e, in subordine, che fosse accertata e dichiarata l'esistenza di servitù acquisita per usucapione avente ad oggetto il medesimo passaggio carraio e pedonale sul mappale 311. L'inversione logica nell'ordine di proposizione della domanda principale e di quella subordinata impone, tenuto conto dell'interesse perseguito dai convenuti sulla base delle difese e delle prospettazioni svolte dagli stessi, l'esame prioritario della domanda subordinata il cui accoglimento consente di ritenere assorbita quella principale. In ogni caso, quest'ultima non risulta accoglibile, in quanto il CTU nell'elaborato peritale ha accertato che il transito carraio e pedonale esercitato attualmente sul terreno di cui al mappale 311, per raggiungere la pubblica via, non è quello meno breve e di minor aggravio per il predetto fondo.
È, invece, meritevole d'accoglimento la domanda, formulata in via subordinata,
d'accertamento dell'intervenuto acquisto mediante usucapione della servitù avente ad oggetto il passaggio carraio e pedonale sul mappale 311 e in favore del mappale 1649 attraverso i cancelli, pedonale e carraio, esistenti. Dall'istruttoria è, infatti, emerso che da più di vent'anni i convenuti hanno esercitato il transito sia pedonale che con mezzi sul predetto mappale per raggiungere la pubblica via.
La teste ha, infatti, dichiarato che già dal 1968-70 era solita Testimone_3 recarsi presso il mappale 312, che al tempo era solo un terreno con prato, per trascorrere del tempo con la sua amica e i genitori di quest'ultima. Ha precisato che, quando era CP_2 presente il muro di pietra, si poteva accedere tramite un varco presente nello stesso e che, anche in seguito, era sempre transitata dal passaggio sul fondo 311.
Anche la teste , che ha sempre abitato nella medesima zona, ha riferito Testimone_1 che, quando era bambina, si recava dentro al fondo passando a piedi dal mappale 311 in un varco presente nel muro e che, anche dopo la costruzione del nuovo muro negli anni 1998-
1999, era passata più volte tramite il medesimo varco.
Infine, il teste ha riferito che fin da bambino era solito recarsi nell'attuale Testimone_2
proprietà dei convenuti, che al tempo era solo un prato circondato da un muro di sassi con un pagina 13 di 20 varco, precisando che inizialmente accedevano mediante un trattorino e poi anche in macchina. Ha, inoltre, aggiunto “il muro nuovo è stato costruito intorno agli anni 1998-1999 e poi sono iniziati i lavori di costruzione dell'attuale abitazione dei convenuti. Dopo la costruzione della casa, mi sono recato frequentemente a trovare mia sorella e sono passato dall'attuale cancello (quello davanti al mappale 311) sia a piedi che in macchina, anche in moto. Mi sono recato la settimana scorsa in macchina per l'ultima volta. Preciso che quando c'era il muro di pietra abbiamo iniziato a passare in macchina pochi anni prima della costruzione dell'attuale recinzione”.
Risulta, quindi, dimostrato che già in periodo antecedente alla costruzione della nuova recinzione (1998-1999) i convenuti si servivano del passaggio sul fondo 311 per poter accedere al mappale 312 sia a piedi sia con mezzi meccanici, come riferito dal teste Testimone_2
Al riguardo, anche la teste pur non avendo mai visto dei veicoli entrare tramite tale Tes_1 varco, ha specificato: “quando mi recavo lì da bambina ho visto alcune volte che parcheggiati sul fondo, dentro al muro, c'erano delle macchine che probabilmente erano dei genitori della signora
. Il passaggio sia pedonale che carraio attraverso il mappale 311 è, inoltre, stato CP_2
esercitato anche dopo la sostituzione del muro di sassi (cfr. dichiarazioni teste “Sono Tes_3 stata più volte nella casa dei convenuti e sono sempre passata dalla strada e dal passaggio sul fondo
311. Ultima volta è stato circa due settimane fa”; dichiarazioni teste “Per andare a trovare i Tes_1
CP_ coniugi e sono passata più volte dall'attuale cancello, l'ultima volta risale a circa 3-4 CP_2 anni”; dichiarazioni teste “Mi sono recato la settimana scorsa in macchina per l'ultima CP_2 volta”). Del resto, tale conclusione è desumibile in via presuntiva anche dalle risultanze dell'elaborato peritale, avendo il CTU accertato che il mappale 1649 è circondato da fondi altrui e che il transito carraio e pedonale per accedere alla pubblica via può essere esercitato esclusivamente sul mappale 311.
Sussiste, inoltre, anche il requisito dell'apparenza, essendo presenti una recinzione e un cancello sia carraio che pedonale, i quali sono opere permanenti rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente e la loro realizzazione al preciso scopo di dare accesso al fondo dominante attraverso quello servente. Ai fini della sussistenza pagina 14 di 20 del requisito dell'apparenza è, infatti, necessaria la presenza di una situazione di fatto oggettiva che renda evidente l'assoggettamento di un fondo a un altro, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, ma di un onere preciso a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù (cfr.
Cass. civ., sez. II, 20/01/2022, n. 1794; Cass. civ., sez. VI, 06/05/2021, n. 11834).
Infine, l'esercizio di tale servitù di passaggio non è incompatibile con la destinazione urbanistica a parcheggio pubblico del mappale 311, posto che, come chiarito dal di CP_5
, costituitosi a seguito dell'ordine d'integrazione del contraddittorio, la natura CP_5
meramente conformativa e non espropriativa del vincolo consente di ritenere che i proprietari del mappale n. 311 – con il limite di non realizzare opere contrastanti con la destinazione d'uso imposta dalle disposizioni urbanistiche – possano disporre liberamente dell'area, che attualmente non può essere propriamente qualificata come un parcheggio pubblico.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, deve, quindi, essere dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio gravante sul fondo del mappale 311 e a favore di quello del mappale 1649, tramite i cancelli già esistenti. Non può, invece, essere riconosciuta a favore degli attori un'indennità per la predetta servitù, in quanto la stessa è prevista dall'art. 1053 c.c. soltanto in caso di servitù coattive e non si pone in rapporto sinallagmatico con la concessione della servitù, avendo, invece, carattere risarcitorio per i pregiudizi derivanti al fondo servente dal peso che su di esso viene a gravare in seguito e per l'effetto della costituzione della servitù. Nella specie, gli attori non hanno provato, né allegato alcun pregiudizio specificamente connesso alla costituzione della servitù neanche in termine di deprezzamento del terreno.
Gli attori hanno, inoltre, domandato che fosse dichiarato che il fondo di cui al mappale 1649 avesse accesso carraio da e alla pubblica via sul mappale 1725 in forza di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ovvero secondo altro titolo accertando in corso di causa. La domanda non è meritevole d'accoglimento, in quanto gli attori invocano la costituzione di una servitù di passaggio non a favore di un fondo di loro proprietà, bensì a pagina 15 di 20 vantaggio del fondo di proprietà dei convenuti e È, quindi, carente la CP_1 CP_2 legittimazione attiva in capo agli stessi, in ragione del principio sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, salvo i casi tassativi di legge, nessuno può far valere in giudizio diritti altrui. In ogni caso, non sussiste il requisito dell'apparenza, ovvero la sussistenza d'opere permanenti rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente. Difatti, anche sulla base della prospettazione attorea stessa, la realizzazione della recinzione del mappale 313 in arretramento rispetto al confine rappresenta il presupposto da cui è conseguita la possibilità di aprire cancello carraio e pedonale al confinante mappale 1649 su porzione di sedime di proprietà del mappale 1725 e non è, invece, un'opera permanente funzionale all'esercizio della servitù e tale da dimostrarne l'esistenza.
Gli attori hanno, inoltre, proposto domanda di regolamento dei confini in merito all'esatta collocazione della delimitazione del fondo mappale attoreo 311 con la Via LL e con il fondo mappale 294, deducendo che una porzione di sedime del fondo mappale 311 era stata usurpata dai convenuti e da a causa del passaggio di veicoli e Controparte_6 CP_3 mezzi da cantiere.
Sulla base degli accertamenti svolti, deve essere accertato e dichiarato che il confine tra la Via
LL e i mappali 311 e 294 è quello indicato dal CTU nella planimetria di cui all'allegato n. 6 dell'elaborato peritale. Il geom. ha, inoltre, verificato la sussistenza di uno Per_2
sconfinamento della strada con occupazione di una parte del sedime del mappale 311 per una superficie di circa mq. 33 in corrispondenza del predetto mappale (cfr. all. n. 6 elaborato peritale).
L'accertamento da parte del CTU di un allargamento del tratto stradale della via LL in corrispondenza del mappale 311 non è, tuttavia, sufficiente a dimostrare l'imputabilità dell'evento pregiudizievole ai soggetti convenuti. Al riguardo, infatti, parte attrice non ha articolato alcun capitolo di prova orale al fine di dimostrare il fatto storico dell'allargamento del sedime stradale ad opera dei mezzi di cantiere di e dei veicoli dei convenuti CP_3
Inoltre, tale circostanza non può neanche essere desunta dalla Controparte_6
pagina 16 di 20 documentazione fotografica prodotta dagli attori (doc. 48.2), in quanto riguardante un diverso tratto della via LL, come si desume dalla sopraelevazione rispetto ai terreni confinanti e alla presenza di un muretto di contenimento della strada stessa. Peraltro, anche la natura pubblica del tratto stradale, con la conseguente possibile percorrenza da parte di chiunque, non consentono d'individuare un'univoca correlazione casuale tra le condotte dei convenuti e lo sconfinamento della strada sul mappale 311.
Inoltre, non è meritevole d'accoglimento la domanda di negationis servitutis volta a far cessare ogni passaggio di sul mappale 311. Difetta, infatti, l'interesse ad agire degli attori, CP_3
in quanto non ha avanzato alcuna pretesa di esercitare un diritto sulla porzione CP_3 di mappale 311.
Il rigetto delle domande attoree e l'esclusione di profili di responsabilità in capo ai convenuti per le condotte lamentate dagli attori comportano, conseguentemente, la reiezione della richiesta di risarcimento dei danni. In ogni caso, gli attori non hanno fornito la prova dell'effettiva impossibilità di parcheggiare e fare manovra sul fondo, ovvero della circostanza allegata come presupposto da cui sarebbe conseguita l'inaccessibilità ai fondi di proprietà e i pregiudizi lamentati. Difatti, pur essendo stato accertato uno sconfinamento sul mappale 311 del sedime della strada LL e la diversa collocazione del confine tra i fondi dei mappali
311 e 1649, è rimasta indimostrata l'asserita impossibilità di far manovra e di parcheggiare. La necessità di servirsi dell'intero spazio di manovra e di parcheggio è, peraltro, smentita dalla messa a dimora di piante ad alto fusto ad opera degli attori fino ad agosto 2013, oggetto poi di rimozione a seguito dell'ordinanza n. 812/2013 del Tribunale di Verbania (doc. 5 convenuti
. Dalla documentazione fotografica prodotta in sede di procedimento Controparte_6 possessorio promosso dagli odierni convenuti e vince, infatti, che gran CP_1 CP_8
parte del mappale 311 era stato occupato con piante posizionate dagli attori (doc. 4 convenuti
. Controparte_6
Inoltre, dalla planimetria prodotta (doc. 6 attori) emerge inequivocabilmente che per accedere ai fondi di cui ai mappali 291, 1840 e 1839, dove si trova il fabbricato, occorre necessariamente pagina 17 di 20 servirsi della strada statale occidentale del Lago d'Orta, non essendo gli stessi direttamente raggiungibili percorrendo la sola via LL.
Sono, inoltre, prive di dimostrazione le ulteriori richieste risarcitorie non correlate alla dedotta impossibilità di parcheggiare e far manovra sul mappale 311. Quanto all'inutilizzabilità del mappale 311 come orto officinale, è rimasta indimostrata la prospettazione attorea secondo cui era “autorizzato a studiare e operare nei Parte_1 boschi a fini scientifici”, essendo stata documentata la mera iscrizione alla facoltà di Biologia.
In merito allo spargimento di ghiaia sul sedime del mappale 311 e al conseguente danneggiamento di un mezzo di proprietà degli attori, non è stata provata la riconducibilità causale del danneggiamento alla condotta di posizionamento della ghiaia, essendo a tal fine insufficiente la produzione di fatture e preventivi relativi a un guasto del veicolo (doc. 38,
38.1, 38.2, 38.3). Parimenti, non è stata dimostrata l'imputabilità ai convenuti dell'asportazione di un grande masso facente parte del muro a secco, né l'asserito disbosco abusivo ad opera dei convenuti e CP_1 CP_2
Alla luce delle considerazioni esposte, le domande risarcitorie formulate dagli attori devono essere integralmente rigettate.
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore deduzione delle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, gli attori devono essere condannati a rifondere le spese di lite, comprese quelle di mediazione (euro 1.008,00), sostenute dai convenuti che vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri ministeriali medi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto della complessità della lite e del valore indeterminato della controversia (scaglione euro 52.001,00 e 260.000), in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano state proposte più domande, alcune
pagina 18 di 20 di valore indeterminabile, ed una di risarcimento dei danni, di valore determinato, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile” (cfr. Cass. 9975/2016).
Al riguardo, la soccombenza degli attori concerne anche la domanda di regolamento dei confini sulla base del principio giurisprudenziale secondo cui “nel giudizio di regolamento di confini, deve considerarsi soccombente, al fine dell'attribuzione dell'onere delle spese, la parte le cui pretese o inutili resistenze siano state disattese” (Cass. n. 3082/2006).
Inoltre, si reputa equo compensare per la quota della metà le spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori e il e porre la restante parte a carico degli stessi, in Controparte_5
quanto la partecipazione al giudizio da parte del è stata determinata dalla natura CP_5
petitoria della domanda di regolamento dei confini formulata dagli attori, i quali, tuttavia, non hanno rivolto alcuna domanda nei riguardi dell'ente.
Infine, devono essere poste definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- accerta e dichiara che il confine tra i mappali 311, foglio 4 NCT Comune di , e il CP_5
mappale 1649, foglio 4 NCT Comune di , è quello indicato dal CTU nella planimetria di CP_5 cui all'allegato n. 6 dell'elaborato peritale;
- accerta e dichiara che il confine tra la Via LL e i mappali 311, foglio 4 NCT Comune di
, e il mappale 294, foglio 4 NCT Comune di , è quello indicato dal CTU nella CP_5 CP_5 planimetria di cui all'allegato n. 6 dell'elaborato peritale;
- rigetta le restanti domande formulate dagli attori nei confronti dei convenuti;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e CP_1 CP_2 accerta e dichiara l'acquisto per intervenuto usucapione della proprietà dell'area del mappale pagina 19 di 20 311, foglio 4 NCT Comune di , sita all'interno della recinzione dei convenuti e CP_5 CP_1
come individuata dal CTU nell'allegato 6 dell'elaborato peritale;
CP_2
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e CP_1 CP_2
accerta e dichiara l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio gravante sul fondo del mappale 311, foglio 4 NCT Comune di , e a favore di quello del mappale CP_5
1649, foglio 4 NCT Comune di , attraverso i cancelli esistenti;
CP_5
- condanna , e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e le spese di lite liquidate in euro 98,00 per anticipazioni CP_1 Controparte_2
non imponibili e, tenuto conto di un aumento del 10% per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli atti e di un aumento del 10% per la presenza di più parti
(art. 4 D.M. 55/2014), in euro 17.931,60 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.;
- condanna , e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e le spese di lite liquidate in euro 15.111,00 per compensi Parte_5 Parte_4 professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- condanna , e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese di lite liquidate in euro 15.111,00 per compensi professionali, oltre spese CP_3 generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- condanna , e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3 le spese di lite liquidate in euro 7.555,50 per compensi professionali, oltre Controparte_5 spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
Verbania, 10.10.2025
Il Giudice
AR LO
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