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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 29/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orbetello - Piazza Del Plebiscito 2 58015 Orbetello GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 235 DEL 16/04/2025 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento, n. 235 del 16.04.2025, prot. n. 18384, avente ad oggetto l'asserito omesso versamento IMU anno di imposta 2019.
Sosteneva la ricorrente l'illegittimo esercizio del potere impositivo da parte del Comune di Orbetello per la duplice ragione, in primis, del mancato rispetto del termine dilatorio di giorni 60 così come previsto dal comma 3 dell'art. 6 bis della l. n. 212 de 2000 rispetto allo schema d'atto precedentemente comunicato, inoltre perché il cespite gravato, in quanto abitazione primaria della ricorrente, fruiva della conseguente esenzione.
Nelle more del giudizio parte resistente annullava integralmente l'avviso di accertamento IMU n. 235/2019 di importo complessivo € 1770.44, compresi sanzioni e interessi con riferimento alla prima delle due censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e le spese, atteso l'esito del procedimento, vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso il 29.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ON RI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 29/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 260/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orbetello - Piazza Del Plebiscito 2 58015 Orbetello GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 235 DEL 16/04/2025 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento, n. 235 del 16.04.2025, prot. n. 18384, avente ad oggetto l'asserito omesso versamento IMU anno di imposta 2019.
Sosteneva la ricorrente l'illegittimo esercizio del potere impositivo da parte del Comune di Orbetello per la duplice ragione, in primis, del mancato rispetto del termine dilatorio di giorni 60 così come previsto dal comma 3 dell'art. 6 bis della l. n. 212 de 2000 rispetto allo schema d'atto precedentemente comunicato, inoltre perché il cespite gravato, in quanto abitazione primaria della ricorrente, fruiva della conseguente esenzione.
Nelle more del giudizio parte resistente annullava integralmente l'avviso di accertamento IMU n. 235/2019 di importo complessivo € 1770.44, compresi sanzioni e interessi con riferimento alla prima delle due censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e le spese, atteso l'esito del procedimento, vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso il 29.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ON RI