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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11770 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. Francesco
IG, all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 29734 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresento e difeso dall'Avv. Mario Lucci, come da procura Parte_1
allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Roma, Piazza di Novella n. 1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t., Controparte_1
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario
TA Patané come da delega del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma
Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_2
Flaminio, via Giulio Romano 46.
RESISTENTE
1 OGGETTO: ratei assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71
CONCLUSIONI: come negli scritti difensivi di ciascuna parte, da intendersi qui integralmente riportati relativamente alle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.8.2025 si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che, proposto ricorso ex art. 445 bis cpc, con provvedimento del 22.2.2025, il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma aveva omologato l'esito dell'accertamento tecnico con il quale erano stati riconosciuti in capo allo stesso i requisiti sanitari previsti dall'art. 13 L. 118/71 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa il 21.7.2023. Il decreto di omologa era stato quindi notificato all il 4.3.2025 (all. 1 al ricorso) e il 3.4.2025 era trasmesso all'Istituto previdenziale CP_1
anche il mod. AP70 (all. 2 al ricorso) recante la documentazione necessaria per l'erogazione del beneficio invocato. CP_ Tuttavia, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio l non aveva ancora erogato la prestazione, nonostante fossero decorsi 120 giorni previsti dall'art. 445 bis co. 5 cpc.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di dichiarare il diritto del alla erogazione in suo Pt_1
favore dell'assegno mensile di invalidità previsto dall'art. 13 L. 118/71 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 21.7.2023 e per l'effetto condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto CP_1
riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L si costituiva mediante deposito di memoria in data 4.11.2025, chiedendo la CP_1
definizione del giudizio con pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del
2 contendere, avendo provveduto in data 17.10.2025 (v. mod. TE08 all. alla memoria) alla liquidazione della prestazione richiesta dal ricorrente, con emissione del cedolino di pagamento con valuta 7.11.2025 (v. allegato alla memoria . Concludeva pertanto CP_1
chiedendo pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere con spese legali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L – come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente – nelle more del giudizio ha CP_1
provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati e interessi legali per un ammontare complessivo di euro
10.112,77, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, così come CP_ peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente con l'accordo dell
Tale liquidazione è tuttavia tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con liquidazione anche degli arretrati dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio (il 12.9.2025), a fronte della notifica del decreto di omologa eseguita il 4.3.2025 e dell'invio del mod. AP70 il 3.4.2025.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass.
SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che CP_1
la disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in CP_1
euro 1.864,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Mario
Lucci.
Roma, 18.11.2025.
Il Giudice
Francesco IG
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr. Francesco
IG, all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 29734 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresento e difeso dall'Avv. Mario Lucci, come da procura Parte_1
allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Roma, Piazza di Novella n. 1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t., Controparte_1
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dal funzionario
TA Patané come da delega del Direttore della Filiale Metropolitana di Roma
Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_2
Flaminio, via Giulio Romano 46.
RESISTENTE
1 OGGETTO: ratei assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/71
CONCLUSIONI: come negli scritti difensivi di ciascuna parte, da intendersi qui integralmente riportati relativamente alle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.8.2025 si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che, proposto ricorso ex art. 445 bis cpc, con provvedimento del 22.2.2025, il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma aveva omologato l'esito dell'accertamento tecnico con il quale erano stati riconosciuti in capo allo stesso i requisiti sanitari previsti dall'art. 13 L. 118/71 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa il 21.7.2023. Il decreto di omologa era stato quindi notificato all il 4.3.2025 (all. 1 al ricorso) e il 3.4.2025 era trasmesso all'Istituto previdenziale CP_1
anche il mod. AP70 (all. 2 al ricorso) recante la documentazione necessaria per l'erogazione del beneficio invocato. CP_ Tuttavia, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio l non aveva ancora erogato la prestazione, nonostante fossero decorsi 120 giorni previsti dall'art. 445 bis co. 5 cpc.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di dichiarare il diritto del alla erogazione in suo Pt_1
favore dell'assegno mensile di invalidità previsto dall'art. 13 L. 118/71 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 21.7.2023 e per l'effetto condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto CP_1
riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L si costituiva mediante deposito di memoria in data 4.11.2025, chiedendo la CP_1
definizione del giudizio con pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del
2 contendere, avendo provveduto in data 17.10.2025 (v. mod. TE08 all. alla memoria) alla liquidazione della prestazione richiesta dal ricorrente, con emissione del cedolino di pagamento con valuta 7.11.2025 (v. allegato alla memoria . Concludeva pertanto CP_1
chiedendo pronuncia dichiarativa della cessata materia del contendere con spese legali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L – come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente – nelle more del giudizio ha CP_1
provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati e interessi legali per un ammontare complessivo di euro
10.112,77, va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, così come CP_ peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente con l'accordo dell
Tale liquidazione è tuttavia tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con liquidazione anche degli arretrati dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio (il 12.9.2025), a fronte della notifica del decreto di omologa eseguita il 4.3.2025 e dell'invio del mod. AP70 il 3.4.2025.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass.
SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che CP_1
la disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in CP_1
euro 1.864,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'Avv. Mario
Lucci.
Roma, 18.11.2025.
Il Giudice
Francesco IG
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