Articolo 2 del Decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144
Articolo 1Articolo 3
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18 maggio 1993
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18 luglio 1993
Art. 2. 1. Il sequestro dei mezzi di trasporto, previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 990/93 del Consiglio del 26 aprile 1993 e dall'articolo 8 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, e' disposto dal prefetto competente per territorio quale rappresentante del Governo, che adotta le misure necessarie, sentite le amministrazioni interessate. Il sequestro e' mantenuto fino alla data di cessazione dell'embargo nei confronti della Repubblica federale jugoslava.
2. I mezzi di trasporto indicati dall'articolo 9 del regolamento CEE n. 990/93 e dall'articolo 9 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993 sono ispezionati e trattenuti a fini di indagine dalle autorita' doganali preposte al controllo competenti per territorio.
3. Qualora dalla ispezione risulti accertata la violazione delle disposizioni dei summenzionati atti, l'autorita' procedente:
a) confisca, unitamente al carico colpito dall'embargo, i mezzi di trasporto battenti la bandiera nazionale o appartenenti a soggetti di cittadinanza o nazionalita' italiana;
b) negli altri casi, confiscata la merce colpita da embargo, informa immediatamente, tramite il Ministero degli affari esteri, il consolato rappresentante lo Stato interessato e pone a disposizione dello stesso, per le determinazioni di sua competenza, il mezzo di trasporto, che viene trattenuto sotto sequestro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2. ((Qualora lo Stato interessato non provveda, entro venti giorni dalla data della comunicazione, a ritirare il mezzo di trasporto, previo pagamento delle spese ed impegnandosi contestualmente ad adottare le misure sanzionatorie previste dalla risoluzione n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorita' competente procede alla confisca del mezzo stesso)) .
4. Qualora l'ispezione dia esito negativo, il mezzo di trasporto con il relativo carico sono rilasciati, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.
5. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2 riferiscono al Ministero degli affari esteri e alle altre amministrazioni interessate in ordine alle procedure e ai provvedimenti adottati.
Entrata in vigore il 18 luglio 1993
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