Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Ordinanza cautelare 20 maggio 2021
Sentenza 5 novembre 2022
Decreto cautelare 30 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Parere definitivo 21 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/12/2025, n. 9649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9649 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09649/2025REG.PROV.COLL.
N. 00800/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2023, proposto da
AR TO LA, GA Di IA, GI NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sant'Angela Merici, n. 6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tar per il Lazio, Sezione I Quater , n. 14401/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. GI AS. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori AR TO LA, GA Di IA e GI NE propongono appello avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 14401/2022 che ha rigettato l’originario ricorso proposto dai ridetti signori (unitamente ad altri ricorrenti) volto ad attenere l’annullamento:
(i) del decreto n. 333-B/12F.6.20 del 23/12/2020, pubblicato il 29/12/2020, con cui il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, a 1000 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei prescritti requisiti, laddove – all’art. 3, comma 1, lett. d) – ha ammesso a partecipare al concorso solo coloro che non avessero compiuto il 28° anno di età, salva l’elevazione di cui all’art. 2049 del d.lgs. 15/03/2010, n. 66 secondo cui “[…] il limite di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare”, così precludendo ai ricorrenti l’accesso alla procedura;
(ii) di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, ivi compresa sin d’ora la graduatoria finale di merito;
previa declaratoria d’illegittimità o annullamento o disapplicazione:
(iii) dell’art. 27- bis del d.p.r. 24/04/1982, n. 335, così come modificato dall’art. 1 del d.lgs. 29/05/2017, n. 95, laddove prevede quale requisito d’accesso alla qualifica di allievo vice ispettore della Polizia di Stato non più il limite massimo d'età di 32 anni bensì il più stringente limite di 28 anni, salva in ogni caso l'elevazione di cui all'art. 2049 del d.lgs. 15/03/2010, n. 66;
(iv) dell’art. 2 del d.m. 13/07/2018 n. 103 con cui il Ministro dell’Interno, dando attuazione all’art. 1 del d.lgs. n. 95 cit., ha stabilito il nuovo limite d’età di anni 28 per l'accesso alla qualifica di allievo vice ispettore della Polizia di Stato in luogo di 32 anni di cui al d.m. 06/04/1999, n. 115.
2. Così i ricorrenti in primo grado sintetizzavano le premesse in fatto:
- il Ministero dell’Interno - siccome non in possesso del limite massimo d'età di 28 anni, pur considerandosi l’elevazione di cui all’art. 2049 del d.lgs. 15/03/2010, n. 66 – non ha ammesso i ricorrenti a partecipare al concorso indetto con decreto n. 333-B/12F.6.20 del 23/12/2020 volto all'assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato;
- la preclusione di cui all'art. 3, C. 1, lettera d) del bando (limite d’età di 28 anni) appariva agli stessi ricorrenti illegittima, in quanto stabilita sulla base di un decreto ministeriale (d.m. Ministero dell’Interno del 13/07/2018, n. 103) “recettizio” della modifica introdotta da un decreto legislativo (d.lgs. 29/05/2017, n. 97) viziato da eccesso di delega.
2.1 I ricorrenti premettevano che ognuno di loro, in ragione dell’età posseduta alla data di scadenza del termine previsto dal combinato disposto degli artt. 3, C. 4, e 4, C. 1, del decreto n. 333-B/12F.6.20 del 23/12/2020 ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso (data del 28/01/2021) - così come ricavabile dalle generalità di cui in epigrafe - avrebbero avuto pieno titolo ad essere ammessi alla procedura in parola laddove il limite massimo d’età fosse stato quello di 32 anni e non già di 28, quest’ultimo, come detto, risultante dalla modifica apportata dall’art. 1 del d.lgs. 29/05/2017 n. 95.
3. I ricorrenti sollevavano l’eccezione di costituzionalità per eccesso di delega del d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Più in particolare veniva denunciata l’illegittimità costituzionale del d. lgs. n.95/2017 con il quale si è dato seguito parziale alla legge di delega 7 agosto2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in specie al suo art. 8, comma 1, lett. a).
Secondo parte ricorrente, il motivo dell’illegittimità del decreto legislativo in questione - nella parte in cui stabilisce il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per la nomina ad allievo vice ispettore –risiede nella violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, concretando un caso di eccesso di delega, in quanto l’art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 avrebbe previsto una vera e propria “riserva di atto amministrativo”, laddove prevede che le deroghe all’assenza del limite di età per la partecipazione ai concorsi possano essere dettate “da regolamenti delle singole amministrazioni”.
4. Nel giudizio di primo grado si costituivano le resistenti amministrazioni, eccependo preliminarmente il loro difetto di legittimazione passiva, fatta eccezione per il Ministero dell’Interno che ha contestato, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. Con la sentenza n. 14401/2022 il Tar per il Lazio ha rigettato il ricorso.
5.1 Preliminarmente, il primo giudice ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa erariale, di tutte le Amministrazioni evocate in giudizio, eccezion fatta per il Ministero dell’Interno che è stata considerata l’unica Amministrazione passivamente legittimata a resistere al gravame.
5.2 Il Tar ha sintetizzato la questione di costituzionalità posta dai ricorrenti nel seguente interrogativo: se il d.lgs. n. 95 del 2017 sia viziato da eccesso di delega stante la diretta fissazione del limite massimo di età, attesa invece la riserva da parte della legge ordinaria n. 127 del 1997 di tale individuazione al regolamento ministeriale, siccome a ciò non autorizzato, né espressamente né implicitamente, dalla legge delega n. 124 del 2015. Il Governo avrebbe ecceduto i principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delegazione in quanto avrebbe radicalmente modificato la distribuzione delle competenze in materia di definizione dei limiti di età relativi all’accesso ai pubblici concorsi, in specie definizione del limite massimo d’età (che passa da 32 a 28 anni) da una fonte regolamentare a una fonte legislativa, modifica che non sarebbe in alcun modo riconducibile agli intenti della legge di delegazione. Ciò avrebbe un riflesso di considerevole importanza con riguardo all’esperibilità dei rimedi giurisdizionali, in quanto mentre avverso un regolamento illegittimo i rimedi sono più numerosi (annullamento d’ufficio osu ricorso amministrativo, annullamento giurisdizionale) rispetto ad una norma di legge illegittima l’unico rimedio è quello esperibile innanzi alla Corte Costituzionale.
5.3 Il Tar ha escluso la fondatezza della tesi sostenuta da parte ricorrente.
Secondo il primo giudice, i principi contenuti nell’art. 8 della legge n. 124 del 2015, riguardanti il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e la revisione della disciplina del reclutamento, consentono al legislatore delegato di intervenire anche riguardo alla determinazione del requisito dell’età per la partecipazione al concorso per l’accesso alla qualifica in questione (la revisione della disciplina del reclutamento, per la quale non è né illogico né irrazionale prevedere un abbassamento del limite di età al momento della selezione/assunzione, in ragione della necessaria funzionalità dell’Amministrazione e la revisione dello stato giuridico e della progressione di carriera tenendo conto del merito e della professionalità), nell'ambito di criteri volti a rendere efficiente il nuovo assetto funzionale e organizzativo, con le predette possibilità di intervento, tutte rimesse alla discrezionalità del Governo nell'attuazione della legge di delega, secondo un disegno procedurale coerente con l' art. 76 Cost.
5.4 Il Tar ha ritenuto del tutto infondati gli assunti di parte ricorrente circa: (i) la sussistenza di una “riserva di atto amministrativo” che sarebbe, nella specie stata violata, riserva che contraddice apertamente l’esistenza di una gerarchia delle fonti del nostro ordinamento giuridico laddove, se è vero che un regolamento (fonte secondaria) non può disciplinare la materia coperta da una riserva di legge (fonte primaria) non può in alcun modo sostenersi la validità del principio contrario (ovvero della possibile esistenza di una riserva di atto amministrativo) che non trova cittadinanza nel nostro sistema normativo; (ii) l’asserita diminuzione della tutela stante il diverso tipo di sindacato esperibile, laddove semmai deve affermarsi esattamente il contrario: il fatto che il limite di età sia contenuto in una norma di rango primario, e dunque, sia il frutto di una scelta di politica legislativa, garantisce a monte la ponderazione ad un livello superiore di quello squisitamente amministrativo della scelta operata dal legislatore, che diviene, come tale, sindacabile solo ove risulti essere in contrasto con la norma gerarchicamente sovraordinata quale è, in ultima istanza, la Carta Costituzionale.
5.5 Il primo giudice ha concluso sostenendo che non appaiono in alcun modo fondate le censure sull’eccesso di delega per il contestato superamento dei criteri e dei principi fissati dalla legge delega n. 124 del 2015 al Governo in sede di riordino, non sussistendo la violazione dell’art.76 della Costituzione, in quanto, alla luce delle precedenti considerazioni, l’abbassamento del limite di età per l’accesso ai ruoli di vice ispettore della P.S. rappresenta un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante e non divergente dalle finalità ispiratrici riguardo al criterio di delega del potenziamento dell’efficacia delle funzioni di Polizia e della revisione della disciplina del reclutamento di candidati, compresi quelli della categoria dei militari in servizio o in congedo, nella fase quindi della selezione iniziale.
6. Avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 14401/2022 hanno proposto appello i signori AR TO LA, GA Di IA e GI NE per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 705/2023 la Seconda Sezione di questo Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza, presentata in via incidentale dalla parte appellante sulla base della seguente motivazione:
« Considerato che, in sede di prima delibazione propria della presente fase cautelare, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, atteso che, in disparte il periculum connesso all’esecuzione degli atti impugnati in prime cure, non emerge con adeguata nitidezza il fumus delle articolate censure avuto riguardo allo sfavorevole orientamento di recente espresso da questo Consiglio (sentenza n. 1030/2023) in ordine alle questioni sollevate col gravame in esame ».
9. All’udienza del 6 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il motivo di appello è rubricato: « Violazione della direttiva 2000/78/CE: artt. 4, par. 1, e 6, par. 1 ».
Parte appellante premette una sintesi dei principi sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 17/11/2022 (causa C304/21) che, con riferimento ad un concorso per Commissari di polizia, ha affrontato il tema delle ipotesi nelle quali la previsione di un limite d’età per partecipare al concorso possa risultare illegittimo perché sproporzionato.
Calando detti principi nel caso concreto, parte appellante sostiene che:
- alla stregua di quanto osservato per il personale con la qualifica di Commissario, anche nel caso di specie si può affermare che il limite d’età di 28 anni, che ha precluso agli odierni appellanti la partecipazione al concorso per cui è causa, sia quanto meno sproporzionato in quanto “non incompatibile” con l’esercizio delle funzioni di Vice ispettore;
- il limite d’età o è essenziale, determinante e proporzionato al fine dello svolgimento delle funzioni suindicate o non lo è;
- è del tutto condivisibile che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al cospetto di una deroga a tale limite che consenta lo svolgimento di quelle mansioni anche a chi possegga un’età superiore, ritenga il limite non conforme all’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 proprio perché non proporzionato;
- come per il Commissario, anche per il Vice ispettore, il bando prevede una prova di efficienza fisica, volta a verificare la capacità fisica in relazione alle mansioni da ricoprire, anche qui senza il benché minimo distinguo tra i “civili” e gli appartenenti ai ruoli “civili” dell’Amministrazione dell’Interno;
- come per il Commissario, anche per il Vice Ispettore il limite d’età non potrebbe giustificarsi neppure ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva citata;
- infatti, non vi sono elementi per ritenere “necessario” lo stringente limite di 28 anni in relazione alla finalità di garantirne la formazione, dal momento che il corso di formazione ha una durata non inferiore a 2 anni, cui segue un tirocinio operativo della durata non superiore a 1 anno (v. art. 27-ter del d.p.r. del 24/04/1982, n. 335), allorché per la qualifica di Commissario, scrutinata dalla Corte di Giustizia favorevolmente al candidato, la durata del corso è la medesima, mentre il tirocinio è anche superiore, cioè di 2 anni (v. art. 4 del D.lgs. del 05/10/2000, n. 334);
- d’altronde, sarebbe difficile comprendere come tale necessità dovrebbe riscontrarsi soltanto in relazione ai “civili” e non anche al personale appartenente ai ruoli “civili” dell’Amministrazione dell’Interno, posto che questi ultimi, pur ammessi con un limite di età di trentatré anni (ben 5 anni in più), sarebbero soggetti, senza alcuno sconto, allo stesso corso ed allo stesso tirocinio;
- la normativa nazionale non prevede alcuna esperienza minima al fine dell’elevazione del limite d’età per il personale appartenente ai ruoli “civili” dell’Amministrazione dell’Interno, il che conferma l’inconsistenza dell’assunto;
- né tale necessità potrebbe correlarsi alla necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni nella qualifica per un periodo “sufficientemente lungo” prima del pensionamento;
- infatti, come per il Commissario, anche per il Vice ispettore - pur considerando il corso di formazione e il periodo di tirocinio – emerge all’evidenza il fatto che le relative mansioni possano essere svolte per un tempo sufficientemente lungo anche laddove il limite d’età fosse superiore;
- anche su questo piano non può non risultare pertinente, in quanto prova assoluta di ciò, il fatto che le mansioni correlate alla qualifica di Vice ispettore possano essere svolte anche all’età di trentatré anni, limite previsto per coloro appartenenti ai ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno, come tale ritenuto idoneo a garantire un tempo sufficientemente lungo;
- basti pensare invero che, ai sensi del d.lgs. 30/04/1997, n. 165, il personale appartenente ai ruoli della polizia di Stato cessa dal servizio al 61° anno di età il che vale, in ogni caso, sia per i civili sia per gli appartenenti ai ruoli civili dell’Amministrazione dell’Interno che assumano la qualifica di Vice ispettore, senza distinzione di sorta neppure sotto tale profilo della cessazione dal servizio;
- per questo ritorna quanto statuito dalla Corte di Giustizia ove ha concluso che: « Ne consegue che una normativa nazionale che fissa a 30 anni l'età massima per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia non può, in linea di principio, essere considerata come necessaria al fine di garantire ai commissari interessati un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2000/78 (…), in particolare se il giudice del rinvio conferma, all'esito dell'esame di tutti gli elementi pertinenti, che le funzioni dei commissari di polizia non comportano essenzialmente compiti impegnativi sul piano fisico che i commissari di polizia assunti a un'età più avanzata non sarebbero in grado di realizzare per un periodo sufficientemente lungo. In tali circostanze, salva conferma da parte del giudice del rinvio, la disparità di trattamento risultante da una disposizione come l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 334/2000 non può essere giustificata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2000/78 » (§§81 e 82 della sentenza): lo stesso è a dirsi per il Vice ispettore;
- quanto esposto rende la fondatezza del gravame avuto riguardo alla censura di violazione degli artt. 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2000/78, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 17/11/2022 laddove qui applicabile in ragione di quanto evidenziato;
- la Corte di Giustizia, con tale decisione, ha assunto, chiaramente, che solo « qualora constati che, tenuto conto di tali funzioni, il possesso di capacità fisiche particolari costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva, il giudice del rinvio dovrà poi verificare se il limite di età di cui trattasi persegua una finalità legittima e se sia proporzionato, ai sensi di tale disposizione », oltre che “appropriato” e “necessario”;
- il che significa che ove il limite d’età non è essenziale e determinante esso è ex se illegittimo, mentre ove lo sia occorre verificare anche se sia proporzionato, appropriato e necessario;
- come per la qualifica di Commissario, anche per quella di Vice ispettore il limite d’età di 28 anni non appare, prima ancora che proporzionato e necessario, neppure essenziale e determinante;
- questo solo al fine di una completezza espositiva, risultando il limite di 28 anni, come sinora illustrato, già illegittimo in quanto, come detto, sproporzionato e non necessario secondo quanto statuito in diritto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 17/11/2022 suindicata;
- il d.p.r. del 24/04/1982, n. 335, all’art. 26, prevede che: « In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria con particolare riguardo all’attività investigativa. Agli stessi può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell’ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l’attività svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti »;
- la norma parla di “attività investigativa”;
- in I grado l’Amministrazione ha assunto che: “detta attività è anche essa di carattere operativo (si pensi ai pedinamenti, inseguimenti, appostamenti che possono anche determinare l’esposizione ad attività fisiche di particolare stress)”;
- ma tale norma va letta secondo un’impostazione sistematica;
- lo stesso d.p.r. n. 335 cit., invero, agli artt. 5 e 24- ter , disciplina rispettivamente i ruoli degli “agenti e assistenti” e dei “sovrintendenti”, figure gerarchicamente sottordinate rispetto a quella del Vice ispettore appartenente al ruolo degli ispettori;
- tali norme prevedono espressamente che: « Detto personale [riferito a quello del ruolo degli “agenti e assistenti”, ndr] svolte mansioni esecutive » e « Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive, anche qualificate e complesse »;
- dunque, leggendo “sistematicamente” le norme in discorso (artt. 5, 24- ter e 26) ne discende chiaramente che, nell’ambito dell’attività investigativa - alla quale è preposto sia il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti, sia quello dei sovrintendenti, sia quello degli ispettori, secondo tale ordine gerarchico, così come disegnato dal d.p.r. – ogni mansione prettamente “esecutiva” grava sull’agente, l’assistente e il sovrintendente e non sul sovraordinato Vice ispettore;
- con l’espressione “esecutiva” – che non si ripropone per il Vice ispettore, ove si parla genericamente di attività investigativa - è chiaro che il legislatore abbia inteso propriamente quelle funzioni “operative o esecutive che richiedono capacità fisiche particolarmente elevate” (definizione, questa, data dalla Corte di Giustizia);
- del resto, così come evidenziato dalla Corte con la sentenza del 17/11/2022, al fine di ritenere il limite massimo d’età essenziale e determinante non è sufficiente che il personale sia chiamato a svolgere abitualmente e ordinariamente attività di natura operativa, ma è necessario che le mansioni concretamente svolte richiedano capacità fisiche “particolarmente elevate”, cioè, come riconosciuto dallo stesso Governo Italiano, funzioni operative di tipo “esecutivo”;
- tuttavia, il d.p.r. n. 335 cit. prevede che tali funzioni, nell’ambito della più generale attività investigativa propria della Polizia di Stato, siano svolte dagli appartenenti ai ruoli inferiori, cioè degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti, per i quali soltanto, quindi, il limite massimo d’età pure previsto potrebbe dirsi essenziale e determinante e non anche, come nella specie, dall’appartenente al ruolo di ispettore;
- la P.A. ha del tutto obliterato in primo grado questo passaggio.
2. L’appello è infondato.
3. In primo grado la difesa di parte ricorrente faceva leva soprattutto sulla asserita incostituzionalità d. lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (esclusa da primo giudice).
Siffatto approccio è stato abbandonato in appello dove le doglianze sono incentrate sulla asserita violazione della direttiva 2000/78/CE: artt. 4, par. 1, e 6, par. 1 e sui principi sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 17/11/2022 (causa C-304/21) [che pur riguardando un concorso volto ad assumere commissari di polizia, parte appellante ritiene applicabili al caso di specie che riguarda, invece, il limite di età introdotto nei concorsi per l’assunzione di allievi vice ispettori della Polizia di Stato].
4. Questo Consiglio di Stato si è già pronunciato proprio con riferimento allo stesso concorso di cui si discute in questa sede (concorso pubblico per l’arruolamento di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato bandito con il decreto del 23 dicembre 2020 ricordato in narrativa) analizzando specificamente i contenuti della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE proprio nella sentenza del 17 novembre 2022, in causa C-304/21, sentenza cui è in larga parte ancorato l’appello di cui si discute in questa.
In particolare, nella sentenza n. 1030/2023, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha statuito quanto segue:
« 16. Il Collegio ritiene che la questione debba essere risolta alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza della C.G.U.E. Chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa che fissa in trenta anni il limite massimo di età per l’accesso alla carriera di commissario della Polizia di Stato (Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 23 aprile 2021, n. 3272, cit. supra), la Corte, con la sentenza del 17 novembre 2022, in causa C-304/21, di fatto allineandosi ai propri precedenti, ha solo ribadito il principio in forza del quale «L’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».
17. La valutazione in concreto della ragionevolezza della imposizione di un limite di età per l’accesso alla carriera di ispettore di polizia, di cui oggi è causa, è già stata affrontata dalla Sezione (Cons. Stato, sez. II, 4 febbraio 2022, n. 781, motivata per relationem sulle ordinanze della medesima, 1 luglio 2021, nn. 3576 e 3577, invocate dal giudice di primo grado), ai cui principi il Collegio intende fare riferimento.
17.1. Secondo l’attenta ricostruzione operata in tali pronunce, la previsione del limite di 28 anni non presenta profili di irragionevolezza proprio in ragione delle specifiche mansioni richieste agli ispettori di polizia, nonché avuto riguardo all’esigenza di garantire un lasso di tempo utile prima del pensionamento.
18. Va ricordato infatti che la prima delle qualifiche in cui si articola il ruolo degli ispettori della polizia di Stato, è quella del vice ispettore, cui peraltro si accede nella veste originaria di “allievo” (art. 25 del d.p.r. n. 335 del 1982), indicata nel bando impugnato. Le effettive funzioni di polizia possono essere svolte solo a seguito della frequenza di un corso di durata almeno biennale, preordinato anche all’acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali (art. 27-ter del medesimo d.p.r., come da ultimo modificato dall’art. 3 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, c.d. “correttivo” al d.lgs. n. 95 del 2017, confermando la scelta già effettuata e la sua conseguente ponderata ragionevolezza mediante la declinazione di un quadro via via affinato avuto riguardo ai successivi sviluppi di carriera).
18.2. L’età massima di ventotto anni, dunque, è giustificata, nei limiti della discrezionalità del legislatore, dalle caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere, connotate da «compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» nonché «di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa» (art. 26 del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335, con riferimento alle «funzioni degli ispettori», sin dallo “scalino” di accesso al ruolo). «Si tratta, quindi di funzioni che possono svolgersi anche in modalità strettamente operative, sia sul fronte della tutela ordine pubblico che nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, in cui il limite di età risulta giustificato in relazione alla necessità di particolari condizioni di idoneità ed efficienza fisica, che devono anche essere conservate anche per un certo arco temporale di carriera» (in tal senso, v. ancora Cons. Stato, sez. II, ordinanze nn. 3576 e 3577).
La funzione vicaria di un superiore gerarchico che potrebbe a sua volta far parte del medesimo ruolo degli ispettori, non altera affatto, costituendo l’eccezione e non la regola, la connotazione di operatività intrinseca alla figura di cui è causa.
18.3. Il corretto esercizio della discrezionalità legislativa in relazione alle caratteristiche del servizio, dunque, ribadito, con riferimento agli ispettori, da ultimo con la novella del 2019, trova conferma, altresì, nella graduazione dei limiti di età in relazione all’accesso ai diversi ruoli della Polizia di Stato. Esso infatti è superiore a quello fissato in generale per gli allievi agenti direttamente dalla norma primaria in ventisei anni, ma inferiore a quello di trenta anni pensato per i Commissari, proprio in ragione dell’adeguamento alla specificità delle mansioni, nel senso della preponderanza (nella fattispecie, insussistente) o meno dei profili direzionali e di coordinamento, per i quali potrebbe non essere necessario lo stesso standard di prestanza fisica, ovvero lo stesso arco prospettico temporale per un pieno dispiegamento di carriera all’interno del ruolo.
19. Poiché, infatti, la direttiva 2000/78 dà rilievo, ai fini della fissazione di un limite massimo di età, anche alla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, si deve tenere altresì conto da un lato che per le forze di polizia esso è fissato al sessantesimo anno di età, dall’altro che l’effettiva nomina quale vice ispettore, a seguito del biennio di formazione, e in relazione al tempo occorrente per lo svolgimento della procedura per l’alto numero dei candidati alla procedura concorsuale, può avvenire anche molto tempo dopo l’indizione del relativo concorso.
20. Infine, è da escludere -ed è già stato escluso nelle pronunce cautelari più volte richiamate - un profilo di irragionevolezza e di disparità di trattamento, che ecceda i limiti della discrezionalità, rispetto alla elevazione del limite di età prevista dal d.m. n. 103 del 2018 per gli appartenenti all’Amministrazione civile dell’Interno, essendo tale elevazione contenuta (33 anni anziché 28) e comunque riferita alla diversa situazione di chi avendo già prestato servizio, appunto, nella medesima Amministrazione, ha una posizione previdenziale aperta e ha comunque maturato un’esperienza settoriale, seppure non operativa, di potenziale utilità, che evidentemente si è inteso in qualche modo valorizzare.
21. A maggior ragione, rileva il Collegio, ciò non può non valere in relazione agli agenti di polizia che partecipino al concorso quale “strumento” di progressione verticale di carriera, cui hanno avuto originario accesso nel rispetto delle regole anagrafiche originarie, e che diversamente opinando ne sarebbero sostanzialmente esclusi, con conseguente effettiva discriminazione ».
5. Come ribadito anche dalla difesa del Ministero del Ministero dell’Interno, il Consiglio di Stato ha stabilito i seguenti principi:
(i) la previsione del limite di 28 anni non presenta profili di irragionevolezza proprio in ragione delle specifiche mansioni richieste agli ispettori di polizia, nonché avuto riguardo all’esigenza di garantire un lasso di tempo utile prima del pensionamento;
(ii) l’età massima di ventotto anni è giustificata, nei limiti della discrezionalità del legislatore, dalle caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere;
(iii) il corretto esercizio della discrezionalità legislativa in relazione alle caratteristiche del servizio trova conferma nella graduazione dei limiti di età in relazione all’accesso ai diversi ruoli della Polizia di Stato (26 anni per gli allievi agenti, 28 anni per gli allievi vice ispettori, 30 anni per i Commissari);
(iv) la direttiva 2000/78 dà rilievo, ai fini della fissazione di un limite massimo di età: a) alla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, fissato, per le forze di Polizia, al sessantesimo anno di età; b) alla circostanza che l’effettiva nomina quale vice ispettore, a seguito del biennio di formazione, e in relazione al tempo occorrente per lo svolgimento della procedura per l’alto numero dei candidati alla procedura concorsuale, può avvenire anche molto tempo dopo l’indizione del relativo concorso;
(v) è da escludere un profilo di irragionevolezza e di disparità di trattamento, che ecceda i limiti della discrezionalità, rispetto alla elevazione del limite di età prevista dal d.m. n. 103 del 2018 per gli appartenenti all’Amministrazione civile dell’Interno, essendo tale elevazione contenuta (33 anni anziché 28) e riferita alla diversa situazione di chi avendo già prestato servizio nella medesima Amministrazione, ha una posizione previdenziale aperta e ha maturato un’esperienza settoriale, seppure non operativa, di potenziale utilità, che evidentemente si è inteso in qualche modo valorizzare.
Da tali principi il Collegio non intende discostarsi.
6. Nelle memorie presentante successivamente all’atto di appello, parte appellante chiede al Collegio di rimeditare quanto statuito nei punti 19, 20 e 21 della sentenza del Consiglio di Stato n. 1030/2023 ancora una volta alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia nella più volte richiamata sentenza del 17/11/2022 (causa C-304/21).
La richiesta di parte appellante non può essere accolta.
La sentenza della Corte di Giustizia del 17 novembre 2022 si apre ricordando il considerando n. 18 della Direttiva 2000/78 che così recita: « La presente direttiva non può avere l’effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell’obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi » e si chiude affermando che spetta al giudice nazionale verificare se le funzioni effettivamente esercitate (dalla figura cui si riferisce il concorso, nella specie: vice ispettori di polizia) richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che la normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato.
Tocca al giudice nazionale, pertanto, compiere un’analisi di fatto della situazione concreta.
La Corte UE pone il discrimen sul tipo di attività esercitata, ovvero se si tratti di una attività operativa o meno.
Al giudice nazionale, pertanto, è demandato il compito (nel caso specifico) di verificare se la figura dell’allievo vice ispettore sia assimilabile a quella dell’allievo agente ovvero se ha contenuti meno operativi e più concettuali.
L’articolo 26 del d.p.r. 335/1982 (recante « Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia » chiarisce che « In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa ».
Parte appellante enfatizza l’inciso “con particolare riguardo all’attività investigativa”.
Ma il senso reso evidente dalle parole usate dal legislatore è che gli ispettori « svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria ». Con ogni evidenza si tratta di compiti operativi che avvicinano detta categoria più agli agenti di polizia che agli appartenenti a ruoli caratterizzati da funzioni più concettuali.
Prevedere per gli allievi vice ispettori un più stringente limite di età per l’accesso al ruolo persegue una finalità legittima, non è discriminatorio e non è sproporzionato: la natura delle funzioni esercitate dagli allievi vice ispettori presuppone un’attitudine fisica particolare nella misura in cui le carenze fisiche nell’esercizio di dette funzioni possono avere conseguenze rilevanti non soltanto per i vice ispettori stessi e per i terzi, ma parimenti per il mantenimento dell’ordine pubblico.
7. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DR MO, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
GI AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AS | DR MO |
IL SEGRETARIO